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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3591 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- nata a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia Ginnetti, giusta procura in atti;
E
- , nato a [...] il [...], , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Neri, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori.
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 17.03.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Persona_2 modalità condivisa e collocati in modo prevalente presso la madre;
2) La casa familiare sita in Roma, Via Angelo De Gubernatis, n.6 di proprietà della sig.ra resta definitivamente assegnata alla sig.ra Parte_1 Parte_1 che la abiterà con i figli;
[...] 3) il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei figli la somma mensile di €. 300,00 (€. 150,00 per ciascuno di essi), sino a settembre 2025, da ottobre 2025 la somma mensile di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascuno di essi) somma che sarà versata mediante bonifico bancario alla sig.ra
[...] su c/c alla stessa intestato giacente presso: la Banca Popolare di Milano Parte_1
IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
(prima rivalutazione gennaio 2026). 4) il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Controparte_1 relative ai figli secondo Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Roma del 17.12.2014 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Roma, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti
1 dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) la sig.ra si obbliga a concordare preventivamente con il sig. Parte_1
eventuali variazioni di abitazione/residenza dei minori e ad attenersi Controparte_1 nella decisione all'esclusivo interesse dei figli. 6) Il padre , potrà fare visita ai minori e tenerli con sé, compatibilmente Controparte_1 con gli impegni scolastici, sportivi, ludici e terapeutici dei figli come da prospetto (all.5), quanto alla figlia il martedì dall'uscita di scuola con pernotto presso la casa dei Per_2 nonni paterni e quanto a il giovedì dall'uscita di scuola con pernotto presso la Per_1 casa dei nonni paterni, con accompagnamento agli sport e/o nei luoghi di attività varie previste e aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici. -per entrambi i figli insieme almeno due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica con accompagnamento alla casa materna entro e non oltre le ore 19.30 della domenica;
il venerdì pomeriggio quando di sua spettanza, il padre consentirà alla figlia lo svolgimento delle Per_2 ripetizioni. - per le festività Natalizie con modalità alternata con la madre, un anno il 24 dicembre, e il 6 gennaio, un anno il 25 dicembre ed il 1gennaio, da concordarsi preventivamente tra le parti entro il mese di ottobre di ciascun anno;
- per le festività di
Pasqua, con modalità alternata con la madre, un anno la domenica di Pasqua ed un anno il lunedì di Pasquetta, da concordarsi preventivamente tra le parti entro il mese di gennaio di ciascun anno;
- per il periodo estivo per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto da concordarsi preventivamente tra le parti entro il mese di maggio di ciascun anno;
7) Le parti di impegnano a far mantenere ai minori rapporti significativi con gli ascendenti e gli affini agevolandone ove necessario la frequentazione.
2 8) Le parti si impegnano al mutuo rispetto ed a collaborare in buona fede al fine di tutelare la crescita, l'educazione e l'istruzione dei minori nonché l'integrità psico-fisica degli stessi. COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti dei figli minori (31.08.2012) e (02.12.2013). Persona_3 Persona_2
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 17.03.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 03.04.2025
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3591 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- nata a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia Ginnetti, giusta procura in atti;
E
- , nato a [...] il [...], , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Neri, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori.
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 17.03.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Persona_2 modalità condivisa e collocati in modo prevalente presso la madre;
2) La casa familiare sita in Roma, Via Angelo De Gubernatis, n.6 di proprietà della sig.ra resta definitivamente assegnata alla sig.ra Parte_1 Parte_1 che la abiterà con i figli;
[...] 3) il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei figli la somma mensile di €. 300,00 (€. 150,00 per ciascuno di essi), sino a settembre 2025, da ottobre 2025 la somma mensile di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascuno di essi) somma che sarà versata mediante bonifico bancario alla sig.ra
[...] su c/c alla stessa intestato giacente presso: la Banca Popolare di Milano Parte_1
IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
(prima rivalutazione gennaio 2026). 4) il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Controparte_1 relative ai figli secondo Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Roma del 17.12.2014 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Roma, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti
1 dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) la sig.ra si obbliga a concordare preventivamente con il sig. Parte_1
eventuali variazioni di abitazione/residenza dei minori e ad attenersi Controparte_1 nella decisione all'esclusivo interesse dei figli. 6) Il padre , potrà fare visita ai minori e tenerli con sé, compatibilmente Controparte_1 con gli impegni scolastici, sportivi, ludici e terapeutici dei figli come da prospetto (all.5), quanto alla figlia il martedì dall'uscita di scuola con pernotto presso la casa dei Per_2 nonni paterni e quanto a il giovedì dall'uscita di scuola con pernotto presso la Per_1 casa dei nonni paterni, con accompagnamento agli sport e/o nei luoghi di attività varie previste e aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici. -per entrambi i figli insieme almeno due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica con accompagnamento alla casa materna entro e non oltre le ore 19.30 della domenica;
il venerdì pomeriggio quando di sua spettanza, il padre consentirà alla figlia lo svolgimento delle Per_2 ripetizioni. - per le festività Natalizie con modalità alternata con la madre, un anno il 24 dicembre, e il 6 gennaio, un anno il 25 dicembre ed il 1gennaio, da concordarsi preventivamente tra le parti entro il mese di ottobre di ciascun anno;
- per le festività di
Pasqua, con modalità alternata con la madre, un anno la domenica di Pasqua ed un anno il lunedì di Pasquetta, da concordarsi preventivamente tra le parti entro il mese di gennaio di ciascun anno;
- per il periodo estivo per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto da concordarsi preventivamente tra le parti entro il mese di maggio di ciascun anno;
7) Le parti di impegnano a far mantenere ai minori rapporti significativi con gli ascendenti e gli affini agevolandone ove necessario la frequentazione.
2 8) Le parti si impegnano al mutuo rispetto ed a collaborare in buona fede al fine di tutelare la crescita, l'educazione e l'istruzione dei minori nonché l'integrità psico-fisica degli stessi. COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti dei figli minori (31.08.2012) e (02.12.2013). Persona_3 Persona_2
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 17.03.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 03.04.2025
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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