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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza del 18.2.2025, ha rimesso in decisione la causa iscritta al n. 894 /2024 r.g., ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Chietino (CH) alla Via dei Bianchi n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Bigi del Foro di Pescara
opponente e
(C.F. ), con sede a Roma in via G. Grezar n. Controparte_1 P.IVA_1
14, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Di Iorio del Foro
di Chieti
opposta
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni dell'opponente: “parte ricorrente con le presenti note, nel riportarsi ai propri atti, si associa alla
eccezione del difetto di giurisdizione ex adverso sollevata, e chiede che l'Ill.mo Giudice adìto, previa declatoria di
incompetenza e carenza di giurisdizione, Voglia concedere termine di legge per la riassunzione e prosecuzione del
presente giudizio dinanzi al competente Giudice Tributario”.
Conclusioni dell'opposta: “Voglia l' respinta ogni avversa eccezione e conclusione:
1.In via CP_2
preliminare e processuale, accertare e dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum;
2.In via
preliminare e processuale accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. per le cartelle di pagamento
relative a debiti di natura tributaria;
3. In via preliminare e processuale accertare e dichiarare il palese difetto di
CP_ competenza per materia e difetto di legittimazione passiva di in relazione agli avvisi di addebito relativi ad omesso
pagamento dei contributi previdenziali 4)Nel merito, previo rigetto di istanza di sospensiva, procedere al rigetto CP_4
della domanda di controparte in atti siccome inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare
l'intimazione di pagamento n. 03220249001619948 notificata il 04.03.2024. Tutto con vittoria di spese, diritti ed
onorari di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
FATTO E DIRITTO Con atto n. 03220249001619948/000, notificato il 4.3.2024, l ha intimato Controparte_5
al sig. il pagamento della somma di € 44.016,18, dovuta sulla scorta di una serie di cartelle di Parte_1
pagamento e di avvisi di addebito.
Il sig. si è opposto, eccependo la mancata notificazione delle cartelle, l'estinzione per prescrizione Pt_1
del credito azionato nei suoi confronti, la mancanza di indicazione della natura dei crediti e dei criteri di calcolo degli interessi, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e l'accertamento dell'estinzione per prescrizione dei crediti nella stessa indicati.
L si è costituita, eccependo la nullità dell'atto introduttivo, Controparte_5
contenente doglianze relative a cartelle di pagamento estranee all'intimazione opposta, il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario con riguardo alle cartelle di natura tributaria (meglio indicate nella comparsa), il difetto di competenza con riguardo agli avvisi di addebito derivanti da omesso pagamento dei contributi ed il suo difetto di legittimazione passiva, evidenziando come il contenuto dell'atto opposto CP_4
fosse completo ed indicasse i criteri di calcolo degli interessi.
Ha chiesto quindi dichiararsi la nullità della citazione, il difetto di giurisdizione ed il difetto di competenza del Tribunale ordinario, il suo difetto di legittimazione passiva, ed il rigetto dell'opposizione.
Respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 18.9.2024, in mancanza di richieste istruttorie, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.2.2025.
1. Deve essere premesso che è pacifico tra le parti che tutte le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione opposta, ad eccezione di quella n. 03220220007767692000, notificata il 19.9.2022, che riguarda una sanzione amministrativa, attengono a pretese di carattere tributario, mentre gli avvisi di addebito, che riguardano omissioni di carattere contributivo e previdenziale, non sono stati oggetto di opposizione.
2. Va poi detto che (Cass. Sez. Unite Civili, ordinanza n. 7822 del 14.4.2020) “In tema di controversie su atti di
riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del
d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla
giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della
cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo,
in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la
cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla
validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o
successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la
funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
3. Ciò impone al Tribunale di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria, e di limitare la propria cognizione alla sola parte dell'intimazione che riguarda la cartella n.
03220220007767692000, notificata il 19.9.2022, relativa ad una sanzione amministrativa.
4. Nei ristretti limiti appena detti l'opposizione deve essere respinta.
4.1 La cartella, infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, è stata regolarmente notificata al sig. a mezzo p.e.c. in data 19.9.2022, e le doglianze relative alla mancanza di motivazione sulla Pt_1
natura dei crediti e sui criteri di calcolo degli interessi sono infondate, alla luce del fatto che l'intimazione contiene alle pagine n. 6 e 7 una dettagliata indicazione del numero di cartella (che, come detto, è stata regolarmente notificata all'opponente), dell'ente che ha emesso il ruolo ( CP_6
, dell'anno di riferimento del debito, del debito originario, del debito residuo scaduto e degli
[...]
interessi di mora (determinati mediante richiamo in nota all'art. 30 del d.p.r. n. 602/1973).
4.2 L'eccezione di prescrizione sollevata, inoltre, non riguarda il credito oggetto della cartella in esame.
5. Per la restante parte dell'opposizione, che attiene, come detto, a pretese tributarie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di
Chieti.
6. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (pari all'importo della singola cartella esaminata), e dei valori medi di liquidazione previsti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (fase di studio € 425,00, fase introduttiva
€ 425,00, fase istruttoria € 851,00, fase decisionale € 851,00).
6.1 L'inconsistenza dei motivi di opposizione è tale da imporre la condanna dell'opponente al pagamento in favore di parte opposta di una somma equitativamente determinata in € 1.000,00, ai sensi dell'art. 96
comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti dell , così decide: Controparte_5
• respinge l'opposizione all'intimazione nella parte in cui essa si riferisce alla cartella n.
03220220007767692000;
• condanna parte opponente a rifondere le spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in complessivi € 2.552,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario;
• visto l'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta di una somma equitativamente determinata in € 1.000,00;
• visti gli artt. 37 c.p.c. e 59 l. n. 69/2009, dichiara il proprio difetto di giurisdizione per la restante parte dell'opposizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Chieti, con il termine di legge per la riproposizione della domanda.
Chieti, 16.3.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino