Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 955/2024 + RG n. 240/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: mantenimento figli
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. David Parte_1
Giovanni Cappetta presso il cui studio sito in Massa (MS),
Via Massa - Avenza n. 38/B, è elettivamente domiciliata,
come da mandato in primo grado
- Ricorrente -
-
contro
-
elettivamente domiciliata preso il Controparte_1
domicilio digitale dell'Avv. Nicoletta Cervia, dalla quale
è rappresentato e difeso giusta procura in atti
-Resistente -
Conclusioni delle parti 1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis
reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere
il presente appello e per l'effetto – in parziale riforma
della Sentenza n. 533/2024 resa dal Tribunale di Massa in
data 16.07.2024, depositata il 17.09.2024 e notificata a
mezzo pec al sottoscritto difensore il 22.09.2024 – disporre
che il sig. provveda al mantenimento Controparte_1
ordinario dei figli mediante rimessa mensile della somma di
€ 500,00 ciascuno, per un totale di € 1.000,00, da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché
disporre che il sig. provveda al Controparte_1
mantenimento straordinario dei figli nella misura del 70%,
secondo il Protocollo stilato tra il Presidente del Tribunale
di Massa ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Massa. Fermo il resto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il resistente:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- In Rito: accertare la tardività dell'appello proposto dalla sig.ra , contrariis reiectis, dichiarare Parte_1
l'inammissibilità dello stesso e confermare la sentenza
impugnata;
- Nel Merito: confermare la sentenza impugnata n. 533/2024 resa dal Tribunale di Massa, depositata il 17.09.2024 e
notificata a mezzo pec il 22.09.2024”.
Con l'intervento della PG
2 IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso del 2019 chiedeva la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio esponendo:
- di avere contratto matrimonio concordatario nel 2002 con e dall'unione nascevano i figli Parte_1 Per_1
(2003) e (2008); Per_2
-che nel 2016 aveva chiesto la pronuncia della separazione personale, decisa con sentenza parziale nel 2019,
proseguendo il giudizio per i profili economici e in punto di affidamento;
-che il procedimento di separazione si concludeva con l'affido della figlia alla madre e del figlio Per_1 Per_2
al padre e con la previsione dell'obbligo di a CP_1
corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di Euro
200,00 mensili ed un contributo di euro 1.000,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Si costituiva la chiedendo la reiezione della Parte_1
domanda di addebito, l'assegnazione della casa coniugale,
l'affidamento condiviso dei figli minori, con diritto di visita del padre e contributo economico a carico di quest'ultimo, nonché il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore.
- il 28 luglio 2020 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il giudizio proseguiva per le questioni patrimoniali e il regime di affido.
3
2.Il Tribunale di Massa con sentenza n. 533 del 16 luglio
2024 rigettava la domanda di addebito;
disponeva che il figlio minore ( nelle more era divenuta maggiorenne) Per_1
venisse affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il regime di visita indicato in sentenza.
La casa coniugale veniva assegnata alla con la Parte_1
quale continuavano a convivere i figli.
In punto economico la sentenza stabiliva l'importo di euro
400,00 (200,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e per la riconosceva un Parte_1
assegno divorzile di euro 150,00, compensando le spese di lite.
Inoltre, dalla elevata conflittualità emersa dalla relazione della consulenza tecnica di ufficio prevedeva la presa in carico e monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei
Servizi Sociali di Massa, invitando i coniugi ad attivarsi affinchè seguissero un percorso di sostegno psicologico.
3. proponeva appello chiedendo la parziale Parte_1
riforma della sentenza relativa al contributo per il mantenimento dei figli e la ripartizione delle spese straordinarie.
4 A fondamento della sua domanda esponeva che il Tribunale
aveva errato nel quantum a carico del non tenendo CP_1
conto di alcune circostanze:
- l'appellante era priva di reddito e si era occupata della crescita dei figli;
- il , dottore commercialista, oltre a svolgere CP_1
l'attività professionale era rappresentante legale della società “Gran Cru Srl - Uninominale”; inoltre aveva ceduto agli altri due soci nel 2021 le quote della Euro Team SaS di
Basteri & Mercanti S.T.P. s.a.s” per un valore di euro 2.548,
permanendo con una quota dell'1%. Possedeva numerosi immobili (di cui messi a reddito con un'entrata di euro
620,00); percepiva al 100% l'assegno unico;
conduceva in locazione una Audi Q5 del valore dichiarato di euro 74.600
e aveva contratto dei mutui medio tempore.
Infine, il rapporto con i figli secondo la relazione della
CTU e dei Servizi Sociali era conflittuale.
La insisteva la adozione delle stesse misure Parte_1
disposizioni previste in sede di separazione chiedendo un contributo al mantenimento per i figli di euro 500,00
ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico di
. CP_1
si costituiva chiedendo in via Controparte_1
preliminare che fosse dichiarata la tardività dell'appello e nel merito la conferma della sentenza impugnata.
5 In via istruttoria domandava l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativo alla successione del di lei padre deceduto il 25 novembre del 2023, con riferimento ai cespiti mobiliari (c/c, depositi, polizze, ecc.).
L'appellante come da lei stessa dichiarata svolgeva lavori saltuari, aveva un consistente valore immobiliare e correttamente il Tribunale aveva valutato la situazione patrimoniale di entrambe le parti.
Le parti precisavano le loro conclusioni e le loro istanze all'udienza del 12 marzo 2025 , previa riunione di altro fascicolo fra le stesse parti e lo stesso oggetto, tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa era decisa in camera di consiglio.
4.In via preliminare si deve osservare che l'appello è
tempestivo.
La data di iscrizione del 23 settembre 2024, apparentemente con un giorno di ritardo, fa riferimento al momento in cui l'atto viene “scaricato” dalla Cancelleria che non sempre coincide con il momento dell'iscrizione a ruolo da parte del difensore.
Dagli atti del fascicolo risulta infatti che l'appello è
stato iscritto il 22 ottobre 2024 alle ore 20:24, quindi nei termini previsti dalla legge.
6 Si ritiene anche di non accogliere l'istanza istruttoria formulata dall'appellato essendo superflua rispetto all'esito del presente giudizio.
Nel merito dall'attività istruttoria condotta in primo grado e dalla documentazione in atti, dottore Controparte_1
commercialista, è risultato che dalla dichiarazione del 2023
ha percepito un reddito di euro 20.794 (al netto dell'imposta e delle addizionali regionali e comunali).
E' socio con l'1% della “Euro Team SaS di Basteri & Mercanti
S.T.P. s.a.s” e della “Gran Cru Srl - Uninominale” con il
35%.
Il suo patrimonio immobiliare è costituito dai seguenti beni immobili tutti siti in Massa:
- immobili in Via Ricortola piano T cat. A/3 e C/1;
- immobile in Via Ricortola piano S1 cat. A/3 sup. 150 m2
- Area urbana in Via Ospedaletto, cat. F/1 di 974 m2 venduto con patto di riservato dominio per euro 36.000 con trasferimento della proprietà prevista al 30 giugno 2025.
Ha venduto un immobile nella via Mulazzo nel 2021 per un valore di euro 187.000. Possiede dal 1996 una moto Honda e dal 2022 conduce in locazione una Audi Q5 del valore di euro
74.600.
Dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che CP_1
ha stipulato un contratto con Alleanza Ass.ni della durata di diciotto anni per un premio lordo di euro 404,00 ed una
7 polizza vita con la Intesa San Paolo per la durata di sei anni e con premio lordo di euro 149,00.
Ha un debito con l'Agenzia delle Entrate che sta rateizzando per un valore complessivo di euro 11.683,17.
Infine, percepisce un canone di locazione di euro 620,00
oltre all'assegno unico di circa euro 300,00.
ha 50 anni, è assegnataria della casa Parte_1
coniugale nella via Arezzo in Massa di proprietà della madre senza oneri alloggiativi avendo su di essa il diritto di abitazione, è disoccupata, salvo occupazioni saltuarie che non specifica né nella natura né nella redditività.
Inoltre, il suo patrimonio immobiliare è costituito da:
-immobile in Massa Via Madielle e trattasi di abitazione ultrapopolare A/5;
- immobili in Massa Via Pisa di cui uno cat. C/6 ed uno cat.
A/2 in comproprietà con la madre;
- un pioppeto ed un seminativo arborato dei quali possiede la piena proprietà.
Nel complesso, tenendo conto dell'attuale situazione reddituale delle parti, della figlia maggiorenne e Per_1
del figlio di sedici anni il contributo di 200,00 Euro per figlio stabilito dal Tribunale appare troppo limitato tenendo conto dei costi odierni del mantenimento di un figlio adolescente.
8 La Corte ritiene invece più corretta, e comunque sostenibile dall'appellato, l'importo di 350,00 Euro per figlio, somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
Risulta invece corretta alla luce delle condizioni economiche delle parti la divisione nel 50% ciascuno delle spese straordinarie.
Data la reciproca soccombenza si compensano le spese del giudizio di appello.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196
art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Massa n. 533/2024 del
16 luglio 2024 in parziale accoglimento dell'appello
determina il contributo al mantenimento dei figli a carico
di in 350,00 Euro per ciascun figlio , Controparte_1
importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Conferma per il resto la sentenza appellata.
Spese del giudizio di appello compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196
art. 53.
9 Genova lì 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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