Sentenza breve 26 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 26/01/2022, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 00139/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Putignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l’annullamento
del provvedimento disciplinare del -OMISSIS-emesso dal Comando Provinciale di Taranto, notificato in pari data, con sanzione disciplinare del Rimprovero Scritto, Registro Ufficiale -OMISSIS-Provinciale VVFFTaranto.com-TA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. F. Putignano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-– ha impugnato il provvedimento disciplinare del -OMISSIS-emesso dal Comando Provinciale di Taranto, notificato in pari data, con sanzione disciplinare del rimprovero scritto.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 55-bis d. lgs. n. 165/01 e dell’art. 24 Cost.; 2) violazione dell’art. 12 CCNL Amministrazioni Autonome dello Stato ad ordinamento Autonomo, anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 55 d.lgs. n.165/01; 3) violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione di cui all’art.139 d. lgs. 13.10.2005 n. 217, nonché art. 12 CCNL; 4) eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, instando altresì per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno morale da lui subito nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 19.1.2022, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce la violazione del proprio diritto di difesa, per essere venuto a conoscenza degli addebiti soltanto nel corso dell’audizione del 19.10.2021, nel corso della quale l’Amministrazione ha rifiutato l’acquisizione di una prova a discarico, rappresentata dalla registrazione dell’alterco intervenuto con il Capo Reparto sig. -OMISSIS- in data 24.7.2021.
Il motivo è infondato.
2.1. È certamente vero che la contestazione degli addebiti è avvenuta in occasione dell’audizione del 19.10.2021. Senonché, in quella sede il ricorrente non risulta avere chiesto termini a difesa (cfr. relativo verbale), insistendo unicamente per l’acquisizione della registrazione dell’alterco avvenuto tra il predetto e il Capo Reparto -OMISSIS- in data 24.7.2021, registrazione avvenuta – a detta del ricorrente – in maniera del tutto “casuale”.
Tale richiesta è stata rigettata dall’Amministrazione, sulla base delle seguenti motivazioni: “ Il Comandante, ritiene di poter valutare la situazione solo sulla base della documentazione agli atti, nutrendo seri dubbi circa la legittimità nonché la correttezza, in merito all’effettuazione di registrazioni audio in ambiente lavorativo, all’insaputa dei presenti. Rigetta dunque la richiesta di acquisizione della chiavetta USB che, a detta del legale del Sig. -OMISSIS-, riporta il colloquio integrale avvenuto fra le parti ”.
2.2. All’evidenza, il rigetto deve ritenersi del tutto legittimo. Invero:
- non si comprende in qual modo una registrazione possa attivarsi “casualmente”, come pretende invece di far credere il ricorrente, il quale non ha peraltro fornito alcuna spiegazione al riguardo;
- trattasi comunque di registrazione privata, eseguita con modalità non rispettose della normativa in tema di tutela dei dati personali (d. lgs. n. 196/03), e prodotta direttamente dalla parte coinvolta in un alterco verbale con un proprio superiore, della cui genuinità (nonché, a monte, della cui liceità di acquisizione) era dunque lecito dubitare.
2.3. Affermata dunque – per le ragioni testé esposte – la legittimità del diniego di acquisizione della chiavetta USB contenente la registrazione “casuale” dell’alterco occorso tra il ricorrente e il C.R. -OMISSIS- in data 24.7.2021, e rilevato altresì che il ricorrente, in occasione della contestazione degli addebiti avvenuta il 19.10.2021, non ha chiesto acquisizione di altri elementi di prova, e men che meno termini a difesa, sottoscrivendo il relativo verbale senza alcuna contestazione, è evidente che alcuna violazione del diritto di difesa può dirsi verificata nel caso di specie.
2.4. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.
3. Con gli ulteriori motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce l’illegittimità della disposta sanzione, in quanto non proporzionata alla condotta dallo stesso posta in essere ed assunta in difetto di istruttoria e di motivazione.
Le censure sono tutte infondate.
3.1. È lo stesso ricorrente a riferire che, in data 24.7.2021, ore 7 circa, mentre si trovava presso la sala operativa, intento a redigere la relazione di servizio, relativa al suo spostamento con la macchina di servizio presso il Comando Provinciale di Taranto, dove doveva svolgere il proprio turno, è stato avvicinato dal proprio superiore gerarchico, il Capo Reparto -OMISSIS--.
Ne è seguito un colloquio in cui il -OMISSIS-, a fronte del saluto rivoltogli dal -OMISSIS-, ha risposto – a dire del ricorrente in tono scherzoso – “ quando vedo te sto male ”.
3.2. Orbene, tale affermazione, rivolta da un sottordinato (il ricorrente) nei confronti di un superiore gerarchico (il -OMISSIS-), è indice di grave provocazione e comportamento scorretto ai sensi dell’art. 15 co. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno (rubricato: “ Comportamento in servizio ”), secondo cui: “ Il dipendente nei rapporti con i propri colleghi, collaboratori e superiori, assicura sempre la massima collaborazione nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali, ed ha cura di evitare comportamenti e atteggiamenti che turbino il clima di serenità, collaborazione e concordia che deve costantemente caratterizzare l’ambiente lavorativo ”, concretizzando di per sé – ossia, sotto il profilo contenutistico – un’evidente offesa al ruolo e alla funzione rivestita dal superiore gerarchico, e in ultima analisi, un’offesa al prestigio e all’onore dell’intero Corpo di appartenenza.
Per tali ragioni, del tutto corretto deve ritenersi l’operato dell’Amministrazione, teso a sanzionare un pubblico dipendente resosi autore di condotte assolutamente non consone al ruolo e alla funzione rivestita.
3.3. Ne consegue il rigetto delle relative censure.
4. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione resistente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.