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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 1838/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N.R.G. 1838/2022 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Santo Mario
Servidio, presso il cui studio, sito in Corigliano-Rossano, alla Via Sciacca, n. 30,
è elettivamente domiciliato
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso la cui sede, in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n. 34, domicilia per legge
- PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI
Parte attrice: «Voglia l'O.le Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, così provvedere: Nel Merito: A. Accertare e dichiarare responsabili
pagina 1 di 9 dell'evento dannoso per le proprie qualità, il
[...]
, in persona del Ministro pro-tempore e l' Controparte_1 [...] di Corigliano-Rossano, in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante. B. Condannare il
[...]
, in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 29.158,56 per le lesioni subite dal minore. C. Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa oltre Iva e Cap come per legge in favore dell'erario nella eventualità di accoglimento della istanza per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato.»;
Parte convenuta: «Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis: in via principale, 1.- respingere la domanda attorea perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
in via subordinata, 2.- in ogni caso parametrare, rispetto all'an e al quantum della pretesa risarcitoria attorea, la debenza o l'ammontare del danno risarcibile, ai sensi del disposto di cui agli artt. 1227 commi I e II c.c.».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, il
[...]
, chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'infortunio occorsogli presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Corigliano-Rossano, durante una gara sportiva.
In particolare, parte attrice deduceva: che, in data 21.01.2019,
[...]
che allora frequentava la classe IA dell' Parte_1 Controparte_2
“ ” di Corigliano-Rossano, alle ore 10.30 circa, mentre
[...] CP_2 partecipava ad una competizione calcistica organizzata in occasione della settimana dello studente, durante un'azione di gioco, subiva un violento colpo da un giocatore avversario che interveniva in maniera irruenta e cadeva a terra dolorante al ginocchio sinistro;
che a seguito della caduta, veniva accompagnato fuori dal campo dai compagni di gioco e successivamente, per il pagina 2 di 9 persistente dolore e il gonfiore al ginocchio sinistro, veniva accompagnato dai propri genitori presso il medico curante, il quale consigliava di attendere l'attenuarsi del gonfiore per effettuare delle visite specialistiche;
che, in data
28.01.2019, atteso il perdurare del gonfiore, il veniva accompagnato Parte_1 presso l'Ospedale di Corigliano-Rossano dove gli veniva diagnosticato “trauma ginocchio sx” nonché “sospetta lesione legamento crociato anteriore”, con prescrizioni mediche farmacologiche e prognosi di giorni 20; che, eseguita risonanza magnetica in data 30.01.2019, veniva refertato “alterazione di segnale ed ispessimento del legamento crociato anteriore, riferibile a lesione parziale”; che, atteso il perdurare del dolore, il proseguiva le cure Parte_1 del caso per ulteriori giorni 77 e veniva dichiarato clinicamente guarito solo in data 27.04.2019, con postumi da valutare in sede medico-legale; che le lesioni riportate avevano determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di
27 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 27 giorni e al
25% di ulteriori 50 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 9%; che, in data 12.09.2019, mentre eseguiva una passeggiata riabilitativa in bici, l'odierno attore rovinava a terra a causa del cedimento del ginocchio;
che, a causa del riacutizzarsi della patologia, il veniva sottoposto ad Parte_1 intervento chirurgico di “artroscopia ginocchio sinistro lesione del 60/70 % del legamento crociato anteriore lesione a manico di secchio del menisco esterno.
Regolarizzazione meniscale”; che, solo in data 5.12.2019, veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale;
che, per tali ragioni, l'attore aveva subito un danno biologico così determinato: ITA giorni
34, ITP al 50% giorni 15, ITP al 25% giorni 30; che nessun effetto aveva sortito l'invito alla negoziazione assistita del 17.05.2019; che, nel caso di specie, sussisterebbe la responsabilità del convenuto per il danno cagionato CP_1 all'alunno durante l'orario scolastico ai sensi dell'art. 2048 c.c. per culpa in vigliando, non avendo l'Istituto predisposto le misure idonee a prevenire il fatto e avendo omesso di vigilare sugli allievi e di fornirgli indicazioni sulle regole e i comportamenti da tenere.
Invocando, pertanto, la disciplina di cui all'art. 2048 c.c., parte attrice chiedeva pagina 3 di 9 accertarsi l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
[...]
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.09.2022, si costituiva in giudizio il
[...]
deducendo l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea e contestando il quantum della pretesa risarcitoria avversaria, eccependo altresì che il danneggiato, con la propria condotta colposa, avrebbe concorso a cagionare il danno subito.
Domandava, pertanto, il rigetto della domanda attorea, concludendo come in premessa.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova orale.
Con ordinanza del 3.06.2025, il giudizio veniva rinviato per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 24.10.2025, differita al 5.12.2025.
Alla predetta udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato con l'emissione della presente sentenza. Si precisa che la presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., viene depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della
Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
***
Venendo al merito della controversia, parte attrice ha dedotto che
[...]
(all'epoca minore), alunno dell'Istituto Parte_1 Controparte_2
“ ” di Corigliano-Rossano, dove frequentava la classe IA, in data CP_2
21.01.2019, alle ore 10:30 circa, durante l'orario scolastico, mentre partecipava ad una partita di calcio organizzata in occasione della giornata dello studente, cadeva a terra, durante un'azione di gioco, a seguito di un colpo violento al ginocchio sinistro da parte di un giocatore della squadra avversaria, riportando un trauma al ginocchio sinistro e una lesione parziale del legamento crociato anteriore.
Ebbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in caso pagina 4 di 9 di danno patito dall'alunno per fatto altrui, la responsabilità dell'Istituto scolastico ha natura aquiliana, trovando applicazione l'art. 2048 c.c., il quale configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui. Nel caso, invece, di danno arrecato dal minore a sé stesso, si configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico –
l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. civ., S.U., n. 9346/2002).
Dunque, qualora l'evento dannoso sia stato provocato da soggetti terzi, come nella specie, l'istituto scolastico risponde in via extracontrattuale ai sensi dell'art. 2048 c.c., per non aver impedito il fatto illecito altrui.
Ciò posto, si osserva che, in relazione alle ipotesi di gare sportive svolte all'interno della struttura scolastica durante l'orario scolastico, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la necessità di verificare non se sia illecita la condotta della scuola, ma quella del giocatore o del terzo che con la sua azione ha causato l'infortunio del compagno, in quanto “non si può prescindere dal valutare il contesto in cui l'azione viene in essere, che è appunto quello di una gara sportiva, sia pure connotata da prevalenti aspetti ginnici, anziché agonistici” ( Cass. 15321/2003).
Più segnatamente, “In tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza
pagina 5 di 9 del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se
l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia
a questa funzionalmente connesso;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto" (così Cass., 10/04/2019, n. 9983; Cass.,
08/04/2016, n. 6844; Cass., 14/10/2003, n. 15321). Le condizioni di applicabilità della norma si traducono dunque in un fatto costitutivo, l'illecito, che va provato dal danneggiato, e in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare nonostante la predisposizione di tutte le idonee cautele, che va provato dalla scuola (così Cass., 14/10/2003, n. 15321). È stato inoltre precisato che il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, nonché nell'ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso (v. Cass., 8/8/2002, n. 12012), rientrando cioè nell'alea normale della medesima (v. Cass., 27/10/2005, n. 20908).” (cfr. Cass.
pagina 6 di 9 n. 20790/2024).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve escludersi la riconducibilità eziologica del danno lamentato dall'attore al fatto illecito di un altro studente partecipante alla partita di calcio.
La dinamica dell'incidente allegata dall'attore non ha trovato riscontro nell'espletata attività istruttoria.
La teste, , professoressa presente al momento dei fatti – Testimone_1 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, trovando la sua deposizione riscontro nella relazione del Dirigente scolastico (cfr. all. produzione di parte convenuta) - ha riferito di aver visto, nel gennaio 2019, durante una partita di calcetto, l'alunno lamentare un dolore al ginocchio e Parte_1 di averlo assistito facendolo appoggiare a sé e chiedendo ai presenti di prendergli del ghiaccio, specificando che il ragazzo aveva rifiutato il ghiaccio, sostenendo di stare bene e di non averne bisogno (cfr. verbale dell'udienza del
22.01.2023).
Più precisamente, l'insegnante, alla domanda “Vero che, in tale occasione, alle ore 10:30, il discente cadeva a terra senza Parte_1
l'interferenza di altro giocatore?», dichiarava “Non lo so, ricordo solo di aver visto il ragazzino zoppicare”. Parte_1
Gli altri testimoni di parte attrice escussi hanno, invece, dichiarato di non aver assistito alla dinamica dell'incidente e di non poter pertanto riferire al riguardo.
Dunque, nella fattispecie in esame, non è emersa alcuna condotta volontaria da parte di un compagno di gioco tale da essere diretta a fare del male e cagionare le lesioni né un'azione connotata da un grado di violenza incompatibile con lo sport praticato, anche in considerazione del fatto che il calcio è uno sport che comporta un sia pur minimo contatto fisico tra i partecipanti.
Deve pertanto ritenersi che l'evento lesivo derivato al sia Parte_1 intervenuto in una normale fase di gioco rientrante nella pratica sportiva, senza che ci sia stato un contatto violento con altri partecipanti, il quale non è emerso all'esito dell'istruttoria: ciò esclude la responsabilità del precettore, non essendo emerse, peraltro, carenze organizzative dell'Istituto, anche in considerazione del pagina 7 di 9 fatto che l'insegnante era presente sul campo di gioco durante la gara sportiva per vigilare sullo svolgimento della stessa ed è intervenuta prontamente a prestare soccorso al giovane alunno e atteso che le condizioni ambientali e di età (16 anni) non richiedevano misure di sorveglianza particolarmente intense
(cfr. Cass. civ., n. 8849/2021).
In conclusione, nel caso di specie, la caduta va ritenuta conseguenza di una sequenza causale estranea alla sfera di controllo della scuola, potendosi ricomprendere nell'ambito del c.d. “rischio consentito”, il quale esclude l'antigiuridicità delle condotte lesive, dal momento che non è emerso che l'azione di gioco abbia travalicato i limiti del normale agonismo connaturato alla disciplina calcistica, non essendo stato provata alcuna condotta anomala dei compagni di classe ed essendo invece emersa la presenza dell'insegnante sul campo durante l'attività sportiva, cautela sufficiente nel caso in esame, tenuto conto dell'età degli allievi.
Mancando la prova del fatto illecito e risultando che l'evento dannoso rientri nella normale alea sportiva tipica del gioco del calcio, va dunque esclusa la responsabilità ex art. 2048 c.c. del convenuto e la domanda proposta CP_1 da va, pertanto, rigettata. Parte_1
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (indeterminabile), la complessità (bassa) delle questioni, stante il rigetto della domanda attorea, sono poste a carico di
[...]
e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui Parte_1 al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), applicando i valori minimi, in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta la domanda attorea;
pagina 8 di 9 2) Condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, lì 15.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N.R.G. 1838/2022 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Santo Mario
Servidio, presso il cui studio, sito in Corigliano-Rossano, alla Via Sciacca, n. 30,
è elettivamente domiciliato
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso la cui sede, in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n. 34, domicilia per legge
- PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI
Parte attrice: «Voglia l'O.le Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, così provvedere: Nel Merito: A. Accertare e dichiarare responsabili
pagina 1 di 9 dell'evento dannoso per le proprie qualità, il
[...]
, in persona del Ministro pro-tempore e l' Controparte_1 [...] di Corigliano-Rossano, in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante. B. Condannare il
[...]
, in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 29.158,56 per le lesioni subite dal minore. C. Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa oltre Iva e Cap come per legge in favore dell'erario nella eventualità di accoglimento della istanza per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato.»;
Parte convenuta: «Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis: in via principale, 1.- respingere la domanda attorea perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
in via subordinata, 2.- in ogni caso parametrare, rispetto all'an e al quantum della pretesa risarcitoria attorea, la debenza o l'ammontare del danno risarcibile, ai sensi del disposto di cui agli artt. 1227 commi I e II c.c.».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, il
[...]
, chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'infortunio occorsogli presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Corigliano-Rossano, durante una gara sportiva.
In particolare, parte attrice deduceva: che, in data 21.01.2019,
[...]
che allora frequentava la classe IA dell' Parte_1 Controparte_2
“ ” di Corigliano-Rossano, alle ore 10.30 circa, mentre
[...] CP_2 partecipava ad una competizione calcistica organizzata in occasione della settimana dello studente, durante un'azione di gioco, subiva un violento colpo da un giocatore avversario che interveniva in maniera irruenta e cadeva a terra dolorante al ginocchio sinistro;
che a seguito della caduta, veniva accompagnato fuori dal campo dai compagni di gioco e successivamente, per il pagina 2 di 9 persistente dolore e il gonfiore al ginocchio sinistro, veniva accompagnato dai propri genitori presso il medico curante, il quale consigliava di attendere l'attenuarsi del gonfiore per effettuare delle visite specialistiche;
che, in data
28.01.2019, atteso il perdurare del gonfiore, il veniva accompagnato Parte_1 presso l'Ospedale di Corigliano-Rossano dove gli veniva diagnosticato “trauma ginocchio sx” nonché “sospetta lesione legamento crociato anteriore”, con prescrizioni mediche farmacologiche e prognosi di giorni 20; che, eseguita risonanza magnetica in data 30.01.2019, veniva refertato “alterazione di segnale ed ispessimento del legamento crociato anteriore, riferibile a lesione parziale”; che, atteso il perdurare del dolore, il proseguiva le cure Parte_1 del caso per ulteriori giorni 77 e veniva dichiarato clinicamente guarito solo in data 27.04.2019, con postumi da valutare in sede medico-legale; che le lesioni riportate avevano determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di
27 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 27 giorni e al
25% di ulteriori 50 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 9%; che, in data 12.09.2019, mentre eseguiva una passeggiata riabilitativa in bici, l'odierno attore rovinava a terra a causa del cedimento del ginocchio;
che, a causa del riacutizzarsi della patologia, il veniva sottoposto ad Parte_1 intervento chirurgico di “artroscopia ginocchio sinistro lesione del 60/70 % del legamento crociato anteriore lesione a manico di secchio del menisco esterno.
Regolarizzazione meniscale”; che, solo in data 5.12.2019, veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale;
che, per tali ragioni, l'attore aveva subito un danno biologico così determinato: ITA giorni
34, ITP al 50% giorni 15, ITP al 25% giorni 30; che nessun effetto aveva sortito l'invito alla negoziazione assistita del 17.05.2019; che, nel caso di specie, sussisterebbe la responsabilità del convenuto per il danno cagionato CP_1 all'alunno durante l'orario scolastico ai sensi dell'art. 2048 c.c. per culpa in vigliando, non avendo l'Istituto predisposto le misure idonee a prevenire il fatto e avendo omesso di vigilare sugli allievi e di fornirgli indicazioni sulle regole e i comportamenti da tenere.
Invocando, pertanto, la disciplina di cui all'art. 2048 c.c., parte attrice chiedeva pagina 3 di 9 accertarsi l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
[...]
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.09.2022, si costituiva in giudizio il
[...]
deducendo l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea e contestando il quantum della pretesa risarcitoria avversaria, eccependo altresì che il danneggiato, con la propria condotta colposa, avrebbe concorso a cagionare il danno subito.
Domandava, pertanto, il rigetto della domanda attorea, concludendo come in premessa.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova orale.
Con ordinanza del 3.06.2025, il giudizio veniva rinviato per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 24.10.2025, differita al 5.12.2025.
Alla predetta udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato con l'emissione della presente sentenza. Si precisa che la presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., viene depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della
Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
***
Venendo al merito della controversia, parte attrice ha dedotto che
[...]
(all'epoca minore), alunno dell'Istituto Parte_1 Controparte_2
“ ” di Corigliano-Rossano, dove frequentava la classe IA, in data CP_2
21.01.2019, alle ore 10:30 circa, durante l'orario scolastico, mentre partecipava ad una partita di calcio organizzata in occasione della giornata dello studente, cadeva a terra, durante un'azione di gioco, a seguito di un colpo violento al ginocchio sinistro da parte di un giocatore della squadra avversaria, riportando un trauma al ginocchio sinistro e una lesione parziale del legamento crociato anteriore.
Ebbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in caso pagina 4 di 9 di danno patito dall'alunno per fatto altrui, la responsabilità dell'Istituto scolastico ha natura aquiliana, trovando applicazione l'art. 2048 c.c., il quale configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui. Nel caso, invece, di danno arrecato dal minore a sé stesso, si configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico –
l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. civ., S.U., n. 9346/2002).
Dunque, qualora l'evento dannoso sia stato provocato da soggetti terzi, come nella specie, l'istituto scolastico risponde in via extracontrattuale ai sensi dell'art. 2048 c.c., per non aver impedito il fatto illecito altrui.
Ciò posto, si osserva che, in relazione alle ipotesi di gare sportive svolte all'interno della struttura scolastica durante l'orario scolastico, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la necessità di verificare non se sia illecita la condotta della scuola, ma quella del giocatore o del terzo che con la sua azione ha causato l'infortunio del compagno, in quanto “non si può prescindere dal valutare il contesto in cui l'azione viene in essere, che è appunto quello di una gara sportiva, sia pure connotata da prevalenti aspetti ginnici, anziché agonistici” ( Cass. 15321/2003).
Più segnatamente, “In tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza
pagina 5 di 9 del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se
l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia
a questa funzionalmente connesso;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto" (così Cass., 10/04/2019, n. 9983; Cass.,
08/04/2016, n. 6844; Cass., 14/10/2003, n. 15321). Le condizioni di applicabilità della norma si traducono dunque in un fatto costitutivo, l'illecito, che va provato dal danneggiato, e in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare nonostante la predisposizione di tutte le idonee cautele, che va provato dalla scuola (così Cass., 14/10/2003, n. 15321). È stato inoltre precisato che il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, nonché nell'ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso (v. Cass., 8/8/2002, n. 12012), rientrando cioè nell'alea normale della medesima (v. Cass., 27/10/2005, n. 20908).” (cfr. Cass.
pagina 6 di 9 n. 20790/2024).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve escludersi la riconducibilità eziologica del danno lamentato dall'attore al fatto illecito di un altro studente partecipante alla partita di calcio.
La dinamica dell'incidente allegata dall'attore non ha trovato riscontro nell'espletata attività istruttoria.
La teste, , professoressa presente al momento dei fatti – Testimone_1 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, trovando la sua deposizione riscontro nella relazione del Dirigente scolastico (cfr. all. produzione di parte convenuta) - ha riferito di aver visto, nel gennaio 2019, durante una partita di calcetto, l'alunno lamentare un dolore al ginocchio e Parte_1 di averlo assistito facendolo appoggiare a sé e chiedendo ai presenti di prendergli del ghiaccio, specificando che il ragazzo aveva rifiutato il ghiaccio, sostenendo di stare bene e di non averne bisogno (cfr. verbale dell'udienza del
22.01.2023).
Più precisamente, l'insegnante, alla domanda “Vero che, in tale occasione, alle ore 10:30, il discente cadeva a terra senza Parte_1
l'interferenza di altro giocatore?», dichiarava “Non lo so, ricordo solo di aver visto il ragazzino zoppicare”. Parte_1
Gli altri testimoni di parte attrice escussi hanno, invece, dichiarato di non aver assistito alla dinamica dell'incidente e di non poter pertanto riferire al riguardo.
Dunque, nella fattispecie in esame, non è emersa alcuna condotta volontaria da parte di un compagno di gioco tale da essere diretta a fare del male e cagionare le lesioni né un'azione connotata da un grado di violenza incompatibile con lo sport praticato, anche in considerazione del fatto che il calcio è uno sport che comporta un sia pur minimo contatto fisico tra i partecipanti.
Deve pertanto ritenersi che l'evento lesivo derivato al sia Parte_1 intervenuto in una normale fase di gioco rientrante nella pratica sportiva, senza che ci sia stato un contatto violento con altri partecipanti, il quale non è emerso all'esito dell'istruttoria: ciò esclude la responsabilità del precettore, non essendo emerse, peraltro, carenze organizzative dell'Istituto, anche in considerazione del pagina 7 di 9 fatto che l'insegnante era presente sul campo di gioco durante la gara sportiva per vigilare sullo svolgimento della stessa ed è intervenuta prontamente a prestare soccorso al giovane alunno e atteso che le condizioni ambientali e di età (16 anni) non richiedevano misure di sorveglianza particolarmente intense
(cfr. Cass. civ., n. 8849/2021).
In conclusione, nel caso di specie, la caduta va ritenuta conseguenza di una sequenza causale estranea alla sfera di controllo della scuola, potendosi ricomprendere nell'ambito del c.d. “rischio consentito”, il quale esclude l'antigiuridicità delle condotte lesive, dal momento che non è emerso che l'azione di gioco abbia travalicato i limiti del normale agonismo connaturato alla disciplina calcistica, non essendo stato provata alcuna condotta anomala dei compagni di classe ed essendo invece emersa la presenza dell'insegnante sul campo durante l'attività sportiva, cautela sufficiente nel caso in esame, tenuto conto dell'età degli allievi.
Mancando la prova del fatto illecito e risultando che l'evento dannoso rientri nella normale alea sportiva tipica del gioco del calcio, va dunque esclusa la responsabilità ex art. 2048 c.c. del convenuto e la domanda proposta CP_1 da va, pertanto, rigettata. Parte_1
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (indeterminabile), la complessità (bassa) delle questioni, stante il rigetto della domanda attorea, sono poste a carico di
[...]
e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui Parte_1 al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), applicando i valori minimi, in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta la domanda attorea;
pagina 8 di 9 2) Condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, lì 15.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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