Articolo 40 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 39Articolo 41
Versione
29 agosto 1974
Art. 40.
Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati adottati provvedimenti negativi di corresponsione dell'assegno supplementare di congrua al canonico-parroco o dell'assegno per onorario nonche' per spese di culto all'economo spirituale, potra' farsi luogo alla concessione di tale assegni sulla base dei limiti stabiliti rispettivamente dall'ultimo comma dell'articolo 39 e dal primo dell'articolo 70 del predetto testo unico, purche' ne sia proposta domanda.
Non appena effettuata la concessione si fara' immediatamente luogo alla revisione generale della liquidazione di cui all'articolo 78 del predetto testo unico.
Entrata in vigore il 29 agosto 1974