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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4961/2024 R.G. per la disciplina della genitorialità al di fuori del matrimonio promosso da nata a [...] in data [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Tuzzolino presso il cui studio a Palermo, via
Giovanni Bonanno n. 73, è elettivamente domiciliata ricorrente contro nato a [...] in data [...] Controparte_1
) C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/04/2024 premettendo di aver intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con nel corso della quale è nato il figlio Controparte_1
(19/03/2015), ha dedotto di aver interrotto la convivenza a causa delle violenze Per_1
perpetrate dal resistente, il quale era stato pure condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per i reati di maltrattamenti, lesioni personali e stalking;
che, a causa di tali fatti, era stato incardinato un procedimento innanzi al Tribunale dei Minorenni, conclusosi con provvedimento del 05/10/2023, con cui era stata disposta la prosecuzione della presa in carico del padre da parte del sino alla conclusione del percorso di Pt_2
1 riabilitazione, e dato incarico all'EIAM di attuare un graduale percorso di riavvicinamento tra il minore e il padre ed i nonni paterni;
che dalla separazione di fatto avvenuta nel 2021 il resistente si era disinteressato del figlio sia dal punto di vista morale, che materiale;
ha chiesto, pertanto, l'affidamento super esclusivo del figlio, senza la previsione di un diritto di visita paterno o, in subordine, presso lo spazio neutro nonché un assegno mensile di €
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente , ritualmente avvisato, è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 11/07/2024 è stata ascoltata la ricorrente, la quale ha dichiarato, tra le altre cose, “non ho notizie del;
non ci sentiamo telefonicamente;
penso che lui CP_1
abbia ancora il divieto di contatti con me, è stato condannato per maltrattamenti;
...nel giudizio ai minori era stata prevista una videochiamata di 4-5 minuti a settimana con il bambino;
tecnicamente si dovrebbero fare il martedì anche se non è mai stato un giorno fisso;
i primi mesi, da ottobre ad oggi, lui chiamava regolarmente e rispondeva;
Per_1 invece nell'ultimo mese il bambino non ha voluto più rispondere, perché mi ha detto che il padre gli chiede sempre le stesse cose e questo lo fa innervosire;
mi ha detto che non se la sente di parlargli, perché pensa a quello che il padre ha fatto a me in passato;
a giugno ho parlato con l'assistente sociale e gli ho spiegato che non vuole più Per_1
rispondere al padre;
le ho detto di risentire il bambino per capire cosa fare e lei mi ha detto che allo stato l'incarico con loro è chiuso;
ho notato che mio figlio è arrabbiato ultimamente ma non vuole dirmi perché; quando lui parla con il padre io non ascolto le loro conversazioni, si mette nella sua stanza e io non origlio;
Per_1
vorrei che il bambino riprendesse le videochiamate con il padre;
non intendo assolutamente ostacolare i rapporti;
inizialmente, quando è stato sentito la prima Per_1
volta dagli assistenti sociali, lui aveva risposto agli operatori che non voleva sentirlo e che lo avrebbe incontrato soltanto quando il padre sarebbe uscito dall'ospedale; infatti lui sa che il padre è in ospedale mentre, in verità, il mio ex si trova dal 27/07/2023 in una comunità di recupero a Caltanissetta;
da quello che so un paio di mesi fa è venuto a
Palermo e in quella occasione ha videochiamato dicendogli di volerlo vedere, ma Per_1
il bambino ha risposto che non se la sentiva;
io vorrei che il bambino riprendesse i rapporti col padre;
ha solo 9 anni ma, Per_1 purtroppo, è cresciuto troppo velocemente ed ha assistito a molte cose brutte;
(…) io e siamo stati insieme per circa vent'anni; ci siamo conosciuti quando io CP_1 avevo 15 anni e lui 16; lui ha sempre avuto il vizio dell'alcool e poi anche della cocaina;
2 questo lo portava ad avere delle crisi;
non è cattivo, io provo ancora dei CP_1 sentimenti per lui”.
Con ordinanza del Giudice delegato del 26/07/2024 è stato previsto l'affidamento super esclusivo del minore alla madre e l'onere per il resistente di versarle un contributo mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese extra-assegno; inoltre, è stata disposta l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte dell'E.I.A.M. e del Pt_2
Con relazione del 15/11/2024 l'E.I.A.M. di Palermo ha osservato che:
Pertanto, alla successiva udienza è stato dato incarico al servizio Spazio Neutro di attivare gli interventi necessari al fine di favorire il ripristino della relazione tra il minore e il padre, una volta concluso il percorso del presso la comunità terapeutica e CP_1
previa eventuale autorizzazione del Giudice penale.
Con relazione del 27/11/2024 il di Palermo ha dato atto della circostanza che, dopo Pt_3
un breve periodo di reclusione, il resistente è rientrato nella comunità di recupero, seguendo il programma residenziale con impegno e chiedendo agli operatori “di essere aiutato a riprendere contatti con il figlio, anche solanto telefonici”.
3 Con relazione del 21/02/2025, invece, lo Spazio Neutro ha evidenziato quanto segue:
2. Orbene, ciò premesso, quanto agli elementi raccolti nel corso del giudizio, va ora ricordato che con riferimento all'affidamento dei figli minori, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole;
invero, l'affidamento congiunto ed il conseguente esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di maggiori responsabilità in ordine alla cura ed
4 all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando esso sia contrario all'interesse del minore.
Nella specie, le emergenze processuali sopra rassegnate denotano un'incapacità del resistente a gestire le responsabilità e gli impegni che richiede un regime di affidamento congiunto, con la conseguenza che appare più rispondente alle esigenze del figlio prevedere un regime di affidamento esclusivo a favore della madre, la quale potrà in tal modo avere maggiore autonomia nell'assunzione delle decisioni da adottare e così tutelare più speditamente gli interessi del minore.
Pertanto, ritiene questo Tribunale che il regime genitoriale più adeguato per il figlio minore nato il [...], sia proprio quello dell'affido esclusivo alla madre, da Per_1
prevedersi nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c., ovvero anche per le decisioni di maggior interesse.
Quanto al regime di visita da parte del padre, allo stato non va previsto nulla, alla luce del fatto che il si trova ancora nella comunità di recupero e non ha dato segni CP_1
positivi per una concreta e responsabile ripresa del ruolo genitoriale;
eventuali telefonate potranno essere effettuate solo con il consenso della madre, la quale terrà conto delle esigenze e della volontà del minore.
3. Passando alle richieste di natura economica, va premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il concorso all'obbligo di mantenimento dei figli deve avvenire da parte di ciascun genitore in misura proporzionale al proprio reddito;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nella fattispecie, la ricorrente ha dichiarato di beneficiare dell'assegno di inclusione di importo pari a € 500,00 e di percepire il 100% dell'assegno unico per il minore nonché di vivere in un immobile condotto in locazione al canone mensile di € 350,00.
5 Nessun elemento è stato fornito sulle condizioni economiche e patrimoniali del resistente, il quale, in ogni caso, è stato di recente in stato di detenzione e poi inserito nella comunità di recupero.
Alla luce di tali elementi va, dunque, confermato l'assegno di € 150,00 al mese già previsto in fase provvisoria, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e criteri di cui al Protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
4. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico di parte ricorrente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composozione collegiale, nella contumacia del resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
1) Dispone l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], nella forma rafforzata di cui all'art. 337 Persona_2
quater, comma 3, c.c.
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno di € 150,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale del 02/07/2019.
3) Lascia a carico della ricorrente le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4961/2024 R.G. per la disciplina della genitorialità al di fuori del matrimonio promosso da nata a [...] in data [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Tuzzolino presso il cui studio a Palermo, via
Giovanni Bonanno n. 73, è elettivamente domiciliata ricorrente contro nato a [...] in data [...] Controparte_1
) C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/04/2024 premettendo di aver intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con nel corso della quale è nato il figlio Controparte_1
(19/03/2015), ha dedotto di aver interrotto la convivenza a causa delle violenze Per_1
perpetrate dal resistente, il quale era stato pure condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per i reati di maltrattamenti, lesioni personali e stalking;
che, a causa di tali fatti, era stato incardinato un procedimento innanzi al Tribunale dei Minorenni, conclusosi con provvedimento del 05/10/2023, con cui era stata disposta la prosecuzione della presa in carico del padre da parte del sino alla conclusione del percorso di Pt_2
1 riabilitazione, e dato incarico all'EIAM di attuare un graduale percorso di riavvicinamento tra il minore e il padre ed i nonni paterni;
che dalla separazione di fatto avvenuta nel 2021 il resistente si era disinteressato del figlio sia dal punto di vista morale, che materiale;
ha chiesto, pertanto, l'affidamento super esclusivo del figlio, senza la previsione di un diritto di visita paterno o, in subordine, presso lo spazio neutro nonché un assegno mensile di €
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente , ritualmente avvisato, è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 11/07/2024 è stata ascoltata la ricorrente, la quale ha dichiarato, tra le altre cose, “non ho notizie del;
non ci sentiamo telefonicamente;
penso che lui CP_1
abbia ancora il divieto di contatti con me, è stato condannato per maltrattamenti;
...nel giudizio ai minori era stata prevista una videochiamata di 4-5 minuti a settimana con il bambino;
tecnicamente si dovrebbero fare il martedì anche se non è mai stato un giorno fisso;
i primi mesi, da ottobre ad oggi, lui chiamava regolarmente e rispondeva;
Per_1 invece nell'ultimo mese il bambino non ha voluto più rispondere, perché mi ha detto che il padre gli chiede sempre le stesse cose e questo lo fa innervosire;
mi ha detto che non se la sente di parlargli, perché pensa a quello che il padre ha fatto a me in passato;
a giugno ho parlato con l'assistente sociale e gli ho spiegato che non vuole più Per_1
rispondere al padre;
le ho detto di risentire il bambino per capire cosa fare e lei mi ha detto che allo stato l'incarico con loro è chiuso;
ho notato che mio figlio è arrabbiato ultimamente ma non vuole dirmi perché; quando lui parla con il padre io non ascolto le loro conversazioni, si mette nella sua stanza e io non origlio;
Per_1
vorrei che il bambino riprendesse le videochiamate con il padre;
non intendo assolutamente ostacolare i rapporti;
inizialmente, quando è stato sentito la prima Per_1
volta dagli assistenti sociali, lui aveva risposto agli operatori che non voleva sentirlo e che lo avrebbe incontrato soltanto quando il padre sarebbe uscito dall'ospedale; infatti lui sa che il padre è in ospedale mentre, in verità, il mio ex si trova dal 27/07/2023 in una comunità di recupero a Caltanissetta;
da quello che so un paio di mesi fa è venuto a
Palermo e in quella occasione ha videochiamato dicendogli di volerlo vedere, ma Per_1
il bambino ha risposto che non se la sentiva;
io vorrei che il bambino riprendesse i rapporti col padre;
ha solo 9 anni ma, Per_1 purtroppo, è cresciuto troppo velocemente ed ha assistito a molte cose brutte;
(…) io e siamo stati insieme per circa vent'anni; ci siamo conosciuti quando io CP_1 avevo 15 anni e lui 16; lui ha sempre avuto il vizio dell'alcool e poi anche della cocaina;
2 questo lo portava ad avere delle crisi;
non è cattivo, io provo ancora dei CP_1 sentimenti per lui”.
Con ordinanza del Giudice delegato del 26/07/2024 è stato previsto l'affidamento super esclusivo del minore alla madre e l'onere per il resistente di versarle un contributo mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese extra-assegno; inoltre, è stata disposta l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte dell'E.I.A.M. e del Pt_2
Con relazione del 15/11/2024 l'E.I.A.M. di Palermo ha osservato che:
Pertanto, alla successiva udienza è stato dato incarico al servizio Spazio Neutro di attivare gli interventi necessari al fine di favorire il ripristino della relazione tra il minore e il padre, una volta concluso il percorso del presso la comunità terapeutica e CP_1
previa eventuale autorizzazione del Giudice penale.
Con relazione del 27/11/2024 il di Palermo ha dato atto della circostanza che, dopo Pt_3
un breve periodo di reclusione, il resistente è rientrato nella comunità di recupero, seguendo il programma residenziale con impegno e chiedendo agli operatori “di essere aiutato a riprendere contatti con il figlio, anche solanto telefonici”.
3 Con relazione del 21/02/2025, invece, lo Spazio Neutro ha evidenziato quanto segue:
2. Orbene, ciò premesso, quanto agli elementi raccolti nel corso del giudizio, va ora ricordato che con riferimento all'affidamento dei figli minori, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole;
invero, l'affidamento congiunto ed il conseguente esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di maggiori responsabilità in ordine alla cura ed
4 all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando esso sia contrario all'interesse del minore.
Nella specie, le emergenze processuali sopra rassegnate denotano un'incapacità del resistente a gestire le responsabilità e gli impegni che richiede un regime di affidamento congiunto, con la conseguenza che appare più rispondente alle esigenze del figlio prevedere un regime di affidamento esclusivo a favore della madre, la quale potrà in tal modo avere maggiore autonomia nell'assunzione delle decisioni da adottare e così tutelare più speditamente gli interessi del minore.
Pertanto, ritiene questo Tribunale che il regime genitoriale più adeguato per il figlio minore nato il [...], sia proprio quello dell'affido esclusivo alla madre, da Per_1
prevedersi nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c., ovvero anche per le decisioni di maggior interesse.
Quanto al regime di visita da parte del padre, allo stato non va previsto nulla, alla luce del fatto che il si trova ancora nella comunità di recupero e non ha dato segni CP_1
positivi per una concreta e responsabile ripresa del ruolo genitoriale;
eventuali telefonate potranno essere effettuate solo con il consenso della madre, la quale terrà conto delle esigenze e della volontà del minore.
3. Passando alle richieste di natura economica, va premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il concorso all'obbligo di mantenimento dei figli deve avvenire da parte di ciascun genitore in misura proporzionale al proprio reddito;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nella fattispecie, la ricorrente ha dichiarato di beneficiare dell'assegno di inclusione di importo pari a € 500,00 e di percepire il 100% dell'assegno unico per il minore nonché di vivere in un immobile condotto in locazione al canone mensile di € 350,00.
5 Nessun elemento è stato fornito sulle condizioni economiche e patrimoniali del resistente, il quale, in ogni caso, è stato di recente in stato di detenzione e poi inserito nella comunità di recupero.
Alla luce di tali elementi va, dunque, confermato l'assegno di € 150,00 al mese già previsto in fase provvisoria, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e criteri di cui al Protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
4. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico di parte ricorrente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composozione collegiale, nella contumacia del resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
1) Dispone l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], nella forma rafforzata di cui all'art. 337 Persona_2
quater, comma 3, c.c.
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno di € 150,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale del 02/07/2019.
3) Lascia a carico della ricorrente le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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