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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1300 del 2015 R.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Salvatore Francesco Campisi ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte attrice- contro e Controparte_1 Controparte_2
rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Travia ed elettivamente
[...]
domiciliate come in atti;
-parti convenute-
Oggetto: accertamento negativo del credito.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare … l'illegittimità ed infondatezza della fattura nr. 79680061021804A del 31.07.2015 …..e della conseguente pretesa di pagamento …di euro 29.995,29 …; 2) dichiarare per l'effetto, che le convenute non hanno alcun diritto a richiedere il pagamento della somma di
1 € 29995,29; 3) accertare e dichiarare che il prelievo parzialmente abusivo di energie elettrica è iniziato in data 19.05.2015 ed è cessato in data
20.07.2015; 4) accertare, tramite CTU, il prelievo abusivo di energia elettrica relativamente al predetto periodo e, tenuto conto dei pagamenti già effettuati, rideterminare gli importi dovuti ai convenuti;
5) Condannare le
Società convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
A conforto della domanda, la difesa dell'attore ha dedotto:
-che è titolare di un contratto di somministrazione di Parte_1
energia elettrica “posto a servizio di un'attività commerciale … sita in
Nicotera (VV) via Castello”;
-che, in data 21 luglio 2015, nel corso di una verifica effettuata dai tecnici Enel presso il suddetto esercizio commerciale, è stato rinvenuto un allaccio abusivo alla rete Enel;
-che i tecnici hanno provveduto a interrompere la fornitura di energia elettrica e ad asportare il contatore e l'apparecchiatura elettronica utilizzata per la realizzazione di un bay pass;
-che è stata emessa una fattura per prelievi di energia relativi al periodo 11 aprile 2013 - 20 luglio 2015;
-che, per contro, ha installato il “meccanismo di parziale Parte_1
bay pass del misuratore solo in data 19 maggio 2015”;
-che, infatti, il materiale elettrico necessario a tal fine è stato acquistato in data 18 maggio 2015;
-che “la ricostruzione dei consumi andava ad essere effettuata non solo su un periodo limitato di due mesi ma, tenendo conto di una sottrazione parziale di energia elettrica e, soprattutto, con riferimento a criteri obiettivi e certi, quali la potenza dei macchinari asserviti dall'allaccio abusivo” (cfr. comparsa conclusionale).
Con comparsa depositata in data 8 gennaio 2016 si sono costituite in giudizio le parti convenute e hanno chiesto il rigetto della domanda avversaria. 2 La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'udienza del 20 febbraio 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
La domanda va qualificata come azione di accertamento negativo del credito.
Preliminarmente, deve precisarsi che, come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, non ha intrattenuto alcun Controparte_1
rapporto contrattuale con l'utente e si è limitata a riscontrare l'allaccio abusivo e a quantificare l'energia prelevata irregolarmente.
La società convenuta è, quindi, del tutto estranea al contratto tanto che la relativa fattura è stata emessa da Controparte_2
unico soggetto che ha fatturato l'energia somministrata.
[...]
La domanda di accertamento negativo del credito va, quindi, rigettata nei confronti di Controparte_1
Quanto, invece, alla domanda proposta nei confronti del
[...]
risulta pacifico che l'attore ha effettuato un Controparte_2
prelievo irregolare di energia;
tale dato emerge dal verbale di verifica - redatto, nel contraddittorio con l'attore e con l'assistenza dei Carabinieri, dai dipendenti di - ed è stato confermato Controparte_1
univocamente dalle difese rassegnate da nel presente Parte_1
giudizio (cfr. comparsa conclusionale ove si legge “Parte attrice … ha dimostrato, con i testi escussi, che il prelievo irregolare è iniziato nel mese di maggio del 2015, periodo in cui l'attore effettuava un allaccio solo parzialmente abusivo”).
La questione controversa attiene perciò: all'individuazione del momento in cui è iniziato il prelievo irregolare di energia;
alla portata dello stesso (se parziale o totale); e, quindi, alla correttezza della ricostruzione dei consumi posta a fondamento della fattura n. 79680061021804A.
Ebbene, in ordine alla data di realizzazione dell'allaccio parzialmente abusivo, le deduzioni dell'attore hanno trovato conferma negli esiti dell'istruttoria 3 espletata atteso che:
-è stata depositata una fattura datata 18 maggio 2015 relativa all'acquisto di materiale elettrico;
-i testi escussi (sulla cui intrinseca attendibilità e connessa veridicità del narrato non è emerso alcun elemento che consenta fondatamente di revocarne in dubbio la sussistenza), rendendo dichiarazioni omogenee, hanno confermato di avere visto l'attore operare su fili elettrici in data 19 maggio
2015.
Dunque, in assenza di risultanze capaci di smentire le circostanze esaminate, può affermarsi che l'allaccio abusivo è stato realizzato il 19 maggio 2015.
In punto di quantificazione dei consumi intervengono gli esiti dell'espletata
CTU che, in ragione dell'analiticità e della completezza delle pertinenti verifiche, condotte in totale aderenza al dato concreto e con metodica immune da vizi, sono idonee ad apportare utili elementi conoscitivi.
In particolare, il consulente, muovendo da un'attenta lettura degli atti e dei documenti di causa, nel rispondere ai quesiti formulati dal Tribunale, ha evidenziato che:
-<dai dati rilevati dal verbale di ispezione effettuato dai tecnici ENEL in data 21/07/2015(allegata agli atti), risulta che: l'allaccio abusivo, è stato realizzato mediante un bypass con cavi unipolari da 10 mmq, collegati direttamente alla rete di distribuzione;
che i tecnici ENEL, nel corso dell'ispezione di verifica, non hanno provveduto ad accertare … se
l'attivazione del bypass provvedeva all'alimentazione totale o parziale delle apparecchiature elettriche installate nel locale… a rilevare, mediante la lettura dei dati di targa delle singole apparecchiature elettriche, il totale della potenza elettrica installata>>;
-<dall'analisi dei dati di consumo ricostruiti dall'ENEL si deve ritenere che la ricostruzione operata si basa esclusivamente sulla massima potenza prelevabile che, tenuto conto della sezione dei cavi, del tipo di posa degli stessi, della tensione nominale di alimentazione, del fattore di potenza pari a 4 0,9, del numero di conduttori caricati e portata dei cavi valutabile in 46 A
(v. tabella CEI UNEL 35024/1) risulta uguale a 29 Kw>>;
-<la ricostruzione operata dall'ENEL non trova riscontro … con i dati di lettura/fatturazione forniti da ENEL nel periodo dal 30- 04-2016 al 31-07-
2016, successivo alla scoperta di allaccio abusivo e che ha dato luogo ad un riallaccio…. con la potenza contrattuale di fornitura relativa a quest'ultimo
(20 Kw)>>;
-<Dai tabulati di fatturazione forniti dall'ENEL (allegato n. 1) risulta che nel periodo sopra specificato si è registrato un consumo energetico maggiore rispetto al periodo antecedente la scoperta dell'allaccio abusivo, quantizzabile in un surplus di consumo medio mensile di circa 700
Kwh/mese (allegato n. 2) di gran lunga inferiore al consumo medio mensile relativo alla ricostruzione>>;
-<la stima oggettiva dell'energia prelevata sarebbe stata possibile se fosse stata rilevata la totale potenza elettrica degli utilizzatori installati che affiancata a un diagramma di assorbimento giornaliero, quest'ultimo facilmente ricostruibile in funzione del processo lavorativo relativo alle attività connesse all'esercizio commerciale, avrebbe consentito una ricostruzione realistica dei consumi prelevati in modo fraudolento>>;
-<la ricostruzione operata dall'ENEL, seppure giustificabile se riferita alla massima potenza teoricamente prelevabile;
è incompatibile sia con il fabbisogno energetico dell'utente (fabbisogno riportato nel quesito n.1) sia se riferita al consumo rilevato nel periodo successivo alla constatazione dell'allaccio abusivo>>.
Sulla scorta di tali premesse, questo giudice ritiene che la domanda formulata da parte attrice nei confronti del meriti di Controparte_2
trovare accoglimento in quanto:
-è stata dimostrata e non smentita la realizzazione dell'allaccio abusivo in data 19 maggio 2015;
-è stato perciò provato che il prelievo irregolare ha riguardato il periodo che 5 va dal 19 maggio 2015 al 21 luglio 2015 e non quello cui si riferisce la fattura
(11 aprile 2013 – 20 luglio 2015);
-è stato accertato che la ricostruzione effettuata dall'ENEL è incompatibile sia con il fabbisogno energetico dell'utente che rispetto al consumo rilevato nel periodo successivo al luglio 2015;
-è incontestato: che oltre all'allaccio abusivo, vi fosse un misuratore Enel funzionante;
che vi siano stati anche consumi regolarmente pagati.
In definitiva, alla luce dei dati esaminati, in assenza di elementi di segno contrario e tenuto conto delle domande proposte dalla parte attrice nel presente giudizio, può affermarsi:
-che la ricostruzione di cui alla fattura datata 31 luglio 2015 non corrisponde ai consumi riconducibili all'attività dell'attore;
-che il prelievo irregolare non riguarda il periodo aprile 2013-luglio 2015;
-che l'energia elettrica prelevata e non conteggiata nel periodo compreso tra il
19 maggio 2015 e il 21 luglio 2015 è pari a 5784 Kwh (cfr. relazione del CTU:
“tenuto conto della tipologia e dimensioni del locale, si ritiene che per il normale processo lavorativo dell'esercizio commerciale sopra richiamato, siano necessarie apparecchiature elettriche per un ammontare di potenza compresa tra 15÷20 Kw (dato compatibile con la potenza contrattuale relativa alla fornitura), con un diagramma di carico medio giornaliero che viene riportato in allegato. Dai calcoli basati sulle ipotesi sopra esposte, si desume che l'ammontare di energia prelevata nel periodo indagato è pari a
10620 Kwh (valore che risulta maggiore per circa il 18% rispetto al consumo misurato nel successivo periodo temporale corrispondente al periodo indagato e pari a 8685 Kwh;
vedasi dati di lettura/fatturazione forniti da
ENEL) che diminuita dell'energia misurata nel periodo indagato, pari a
4836 Kwh (valore rilevabile dai dati di lettura/fatturazione forniti dall'ENEL, v. allegato), consente di ritenere che l'energia elettrica prelevata
e non conteggiata nel periodo indagato è pari a 5784 Kwh”).
Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice ed Controparte_1 6 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e Controparte_2
seguono la soccombenza e sono liquidate come in
[...]
dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di parte attrice e di in Controparte_2 Controparte_2
solido tra loro, in virtù della circostanza che lo scopo dello strumento in rilievo è quello di accertare la verità dei fatti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1300 del 2015 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta la domanda nei confronti di Controparte_1
-accoglie la domanda proposta da parte attrice nei confronti del
[...]
e, per l'effetto, accerta che Controparte_2 Parte_1
ha effettuato un prelievo parziale abusivo di energia elettrica, nel
[...]
periodo compreso tra il 19 maggio 2015 e il 21 luglio 2015, pari a 5784 Kwh;
-condanna parte attrice al pagamento, in favore di OP
, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 3.809,00 per
[...]
compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
-condanna al pagamento, in Controparte_2
favore di parte attrice, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali ed euro 565,51 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
7 -pone definitivamente a carico di parte attrice e del Controparte_2
in solido tra loro, le spese di CTU liquidate con separato
[...]
decreto.
Così deciso in Vibo Valentia in data 3 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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