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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 834/2022
Verbale di udienza del 10/06/2025
E' presente l'avv. Maria Cristina Cotticelli per l' per delega orale dell'avv. Silvio Garofalo CP_1 che, nel riportarsi alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate, chiede la decisione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 10/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, della udienza del 10.6.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 834/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
TRA
(c.f. indicato: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alfonso
Petito e elettivamente domiciliata in Lioni (AV), alla via Sant'Antonio
( ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesca Mosciaro, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo p.e.c. indicato:
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OPPOSTA
e CONTRO
(C.F. indicato: , con sede legale in Roma, in persona del Presidente CP_1 P.IVA_3 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente
(indirizzo p.e.c. indicato: t); Email_3
OPPOSTA
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Con ricorso depositato il 15.3.2022, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01220229000572335000, notificatale a mezzo pec in data
3.3.2022, in relazione a dieci avvisi di addebito e segnatamente:
1) avviso di addebito n. 31220160000926246000, presumibilmente notificato il 14/5/2016, dell'importo di € 1.785,18;
2) avviso di addebito n. 31220160001507904000, presumibilmente notificato il 4/11/2016, dell'importo di € 893,37;
3) avviso di addebito n. 31220160002372392000, presumibilmente notificato il
14/12/2016, dell'importo di € 1.724,12;
4) avviso di addebito n. 31220170001680034000, presumibilmente notificato il
30/11/2017, dell'importo di € 10.052,74;
5) avviso di addebito n. 31220180001507458000, presumibilmente notificato l'1/12/2018, dell'importo di € 15.142,26;
6) avviso di addebito n. 31220190001187403000, presumibilmente notificato il 30/7/2019, dell'importo di € 7.331,99;
7) avviso di addebito n. 31220190001306982000, presumibilmente notificato il 27/9/2019, dell'importo di € 16.876,61;
8) avviso di addebito n. 31220190002673880000, presumibilmente notificato il
14/12/2019, dell'importo di € 14.047,28;
9) avviso di addebito n. 31220190002686420000, presumibilmente notificato il
14/12/2019, dell'importo di € 816,33;
10) avviso di addebito n. 31220200000162358000, presumibilmente notificato il
27/8/2020, dell'importo di € 108.621,63.
A sostegno dell'opposizione eccepiva: la inesistenza della notifica e della intimazione per essere la notifica stata effettata da indirizzo PEC diverso da quello ufficiale contenuto nei pubblici registri;
l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti dall'atto di intimazione impugnato;
l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/99; la prescrizione del credito, maturata sia in data antecedente alle presunte date di notificazione dei titoli esecutivi sia successivamente, poiché “Precisamente gli avvisi risulterebbero essere stati notificati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, mentre l'intimazione oggi opposta risulta essere notificata solo in data 24.01.2022” (così a pagina 7, paragrafo sub 2 del ricorso introduttivo); l'omessa indicazione e sottoscrizione del ruolo (art. 12 co. 4 e 40 co. 1 D.P.R.
602/1973 in combinato disposto con l'art. 52, co. 5 d. lgs 446/1997); la violazione dell'art. 36, 4° co. D.L. 348/2007. Sulla scorta delle doglianze di cui innanzi rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 01220229000572335000, emessa dall' Controparte_3
, notificata, a mezzo pec, in data 3.3.2022, poiché inesistente per illegittimità della
[...] notifica avvenuta da indirizzo non ufficialmente inserito in uno dei registri esistenti nel nostro ordinamento e perché comunque avente ad oggetto avvisi di addebito -in epigrafe richiamati (n. 10)- mai ritualmente e validamente portati a conoscenza dell'odierno ricorrente e, comunque, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso, comprese la prescrizione quinquennale e la decadenza;
per l'effetto, accertare e dichiarare come non dovute le pretese somme di pagamento, ivi comprese le sanzioni irrogate, e ne disponga, per l'effetto, l'annullamento; condannare in solido l' Controparte_3 la Provincia di Avellino, in persona del legale rapp.te p.t,
[...] nonché l' in persona del legale rapp.te p.t., al rimborso delle somme che il ricorrente CP_1 sarà tenuto a versare nella eventualità di mancata sospensione della riscossione, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
condannare in solido
, in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t, nonché l' in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore per fattane anticipazione”.
II. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto. Allegava documentazione e, in particolare, la copia degli avvisi di addebito sottesi alla opposta intimazione di pagamento, eccependo la inammissibilità dell'opposizione a ruolo per decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 co. 5 D. lgs. 46/1999.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare inammissibile ex art. 617
c.p.c. ed ex art. 24 D.Lgs. n. 46/99, ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' per le
CP_1 causali spiegate;
b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale dell'
CP_1 in ordine alle domande e doglianze che investono l'attività e la funzione dell'Agente (già concessionario) di riscossione;
c) nel merito: rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;
d) condannare
CP_1 il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese, diritti ed onorari del presente
CP_1 giudizio”.
Si costituiva in giudizio anche l' , che eccepiva, in via Controparte_2 preliminare, la carenza di legittimazione passiva in relazione all'omessa notifica degli avvisi di addebito;
in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento evidenziava che non esiste nell'ordinamento positivo alcuna norma che imponga al notificante la presenza dell'indirizzo pec in un Registro Pubblico. Eccepiva nel merito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari con attribuzione.
Accolta la istanza di sospensione limitatamente agli avvisi di addebito n.
31220160001507904000 e n. 31220160002372392000, la causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta, all'esito della discussione sostituita dal deposito di note scritte, è stata decisa come da sentenza in atti dallo scrivente magistrato frattanto subentrato nel ruolo dal mese di settembre 2022.
III. L'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata e, pertanto, va rigettata.
IV. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617
c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015,
11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 (Cass. 18145/2012, 8931/2011,
21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.
24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella; c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”. In ipotesi, colui che agisce può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte, oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, più spesso, introduce censure di entrambe le tipologie.
Analogamente, in materia tributaria le Sezioni Unite (n. 16412 del 2007) hanno avuto modo di ribadire che spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Ancor più chiaramente, il Supremo Collegio, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, …, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere
i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza
o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale
(con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano
o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791 del 2008).
Nel caso in cui l'opponente deduca esclusivamente l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale o mancata notifica della cartella di pagamento, introduce una opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto successivo che necessariamente presupponga il primo.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, involgendo le censure in discorso il quomodo exequendum, dovendosi evidenziare al riguardo che l'intimazione di pagamento è qualificabile come atto della procedura di esecuzione forzata, assimilabile ad un atto di precetto.
Inoltre, l'istante, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti dalla intimazione, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni. Dunque, ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione del titolo presupposto dall'intimazione di pagamento. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
V. In via preliminare, va osservato che sussiste la legittimazione dell' come, nella CP_1 specie, anche quella dell' , giacché il primo è l'Ente Controparte_4 impositore titolare del credito e il secondo è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato anche per vizi formali ex art. 617 c.p.c.
VI. Quanto alla dedotta nullità del mandato difensivo all'avv. Mosciaro (vedasi le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 22/4/2022 nella parte in cui è scritto: “In via preliminare, questa difesa, suo malgrado, è costretta ad eccepire la nullità del mandato conferito dalla resistente in favore Controparte_5 dell'Avv. Francesca Mosciaro. Difatti, L' , nel caso agisca Controparte_4 con il patrocinio di un avvocato del libero foro, ha l'onere, a pena di nullità del mandato e dell'atto processuale stesso, di indicare e allegare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza in alternativa al patrocinio esercitato dall'Avvocatura dello Stato. In base a tale principio, ascrivibile alle pronunce della Suprema Corte del 9 novembre 2018 n. 28684 e
28741, la scelta del Libero Foro non è discrezionale poiché l' è obbligata ad operare CP_4 nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità.
Pertanto, l'affidamento del patrocinio ad avvocati del Foro Libero, in luogo dell'Avvocatura dello Stato, presuppone: a) che si sia in presenza di un “caso speciale”; b) che la stessa risulti da una preventiva, specifica e motivata decisione dell'organo deliberante;
c) che detta delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza;
d) che sia debitamente documentata in giudizio la sussistenza di tali due ultime circostanze. Nel caso che ci occupa, nulla di quanto innanzi è stato dimostrato con la conseguente nullità del mandato e della spiegata difesa che deve, per l'effetto, essere stralciata dal giudizio de quo”), va rilevato che secondo l'insegnamento di Cass. S.U. n. 30008/2019 per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l' si avvale: Controparte_2
- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit.:
- di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Inoltre, quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il CP_4 patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente CP_4 ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. VII. Acclarata dunque la legittimità della costituzione in giudizio dell' Controparte_2
, la prima questione sottoposta al vaglio del Tribunale riguarda la presunta
[...] inesistenza giuridica dell'atto di notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri.
In argomento, va evidenziato che l'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e
30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata -a monte– l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione della intimazione di pagamento oggetto di opposizione. Oltretutto, è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5,
Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del 18/05/2022, n.
15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' ), non Controparte_4 risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Ed ancora, nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n.
982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020;
Cass. n. 29879 del 2021)».
E, nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato, sebbene proveniente dall'indirizzo pec contestato, né ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei pubblici registri. Controparte_3
Per essere l'intimazione di pagamento nota al ricorrente, l'atto di notifica, seppur proveniente da un indirizzo non risultante in alcuno dei pubblici registri stabiliti per legge, non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che chiunque, seguendo un canone di diligenza ricostruibile secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe potuto ricondurre all'agente riscossore. Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa. Si deve rilevare pertanto che la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo tale vizio inscriversi nella disciplina di cui all'art. 156, 3° co. c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e l'infondatezza della doglianza attorea.
VIII. Ciò detto e venendo all'esame degli ulteriori motivi di doglianza, è fondata la eccezione di inammissibilità dell'opposizione per fatti estintivi antecedenti alla notificazione dei titoli esecutivi (cosiddetta opposizione recuperatoria), stante la irretrattabilità degli avvisi di addebito, regolarmente notificati al debitore a cura dell' CP_1
Difatti, l' resistente ha documentato la regolare notificazione dei seguenti titoli CP_6 esecutivi:
- avviso di addebito n. 31220160002372392000 notificato il 14/12/2016 a mezzo pec;
- avviso di addebito n. 31220170001680034000 notificato il 30/11/2017 a mezzo pec;
- avviso di addebito n. 31220180001507458000 notificato il 01/12/2018 a mezzo pec;
- avviso di addebito n. 31220190001187403000 notificato il 30/07/2019 a mezzo pec;
- avviso di addebito n. 31220190001306982000 notificato il 27/09/2019 a mezzo pec;
- avviso di addebito n. 31220190002673880000 notificato il 14/12/2019 a mezzo pec;
- avviso di addebito n. 31220190002686420000 notificato il 14/12/2019 a mezzo pec;
- avviso di addebito 31220200000162358000 notificato il 27/08/2020 a mezzo pec.
Di contro, in ordine agli avvisi di addebito nn. 31220160000926246000 e
3120160001507904000, manca in atti la ricevuta di avvenuta consegna della P.E.C., per la cui prova l' ha prodotto un file .xml . CP_1
Tale file, difforme dal formato .eml o .msg, non può ritenersi idoneo a dimostrare l'effettiva consegna del messaggio di P.E.C. in questione al destinatario, quale alternativa alla ricevuta di avvenuta consegna.
Tuttavia, l'Agente della Riscossione ha documentato che il ricorrente ha presentato n. due istanze di definizione agevolata, precisamente il 27.03.2017 ed il 16.02.2019, relative, tra gli altri, agli avvisi di addebito nn. 31220160000926246000, 31220160001507904000.
Ebbene, con la presentazione di tali istanze, la ricorrente ha avuto modo di recuperare l'impugnazione in ipotesi impedita dalla invalidità della notifica degli stessi, dovendo assumersi che il ricorrente abbia avuto piena contezza della relativa posta creditoria nella data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata (27.03.2017 e, al più tardi
16.2.2019), stante la ontologica incompatibilità della presentazione della istanza di definizione agevolata, con la non conoscenza dell'atto prodromico.
Tanto acclarato, va rilevata l'incontrovertibilità della pretesa creditoria contenuta negli avvisi di addebito presupposti (in mancanza della tempestiva impugnazione degli stessi entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999), e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati sulla non debenza, nel merito, delle somme ingiunte.
Discende ulteriormente la inammissibilità delle doglianze concernenti la pretesa illegittimità della iscrizione a ruolo, (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020:
“l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure
l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella), per essere i crediti portati negli avvisi di addebito presupposti dalla intimazione di pagamento ormai definitivamente accertati.
IX. Venendo all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, relativo alla prescrizione del credito contributivo che si assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione degli avvisi di addebito, ribadito che l'introduzione dell'opposizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali
è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito che
“La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la CP_1 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30, D.L. 31 CP_6 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti -comunque denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Ritenendosi perfezionata la notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle nelle date indicate nell'intimazione di pagamento in questa sede opposta e, al più tardi, per gli avvisi di addebito nn. 31220160000926246000, 31220160001507904000 il 27.03.2017 (per quanto sopra osservato), l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale potrebbe essere fondata solo per l'avviso di addebito n. 31220160002372392000, atteso che all'atto della notifica dell'intimazione opposta sicuramente non era trascorso tale termine per tutti gli altri avvisi.
Nondimeno, alla circostanza che la società ricorrente abbia presentato istanza di definizione agevolata il27/03/2017 prot.n.2017-EQUISDR, riferita, tra le altre, proprio all'avviso di addebito 31220160002372392000, istanza questa accolta dall' Controparte_2 in data 3.6.2017 (cfr. la documentazione in produzione ), consegue che
[...] CP_7 nessuna prescrizione può dirsi maturata, trattandosi di atto idoneo ai fini interruttivi (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, n. 10327: “La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, -benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso- unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”).
X. Venendo, infine all'esame del motivo di opposizione agli atti esecutivi, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione per violazione del termine di cui all'art. 617
c.p.c., in quanto il ricorso introduttivo è stato depositato il 15/03/2022, ossia nel rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., considerato che il ricorrente ha allegato di avere avuto conoscenza dell'atto esecutivo in data 3/3/2022 e che tale circostanza ha trovato riscontro nella documentazione prodotta (vedasi all. sub 1 in produzione ricorrente).
Nondimeno la doglianza sussumibile nel paradigma della disposizione testè citata è infondata.
L'opponente ha lamentato la violazione dell'art. 36, co, 4 ter D.L. 348/2007, applicabile ratione temporis, deducendo che “l'intimazione di pagamento deve contenere, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e di notificazione della stessa cartella”.
Invero la disciplina di cui innanzi (“
4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse) è testualmente riferita alla cartella di pagamento e non già all'avviso di intimazione, il cui contenuto è disciplinato dall'art.50
D.P.R. 602/1973, cui risulta pienamente conforme l'atto impugnato.
XI. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso è inammissibile in relazione ai motivi sussumibili nel paradigma di cui all'art. 24 d. lgs 46/1999 mentre è infondato con riferimento al motivo ex art. 615 c.p.c. e all'art. 617 c.p.c..
Assorbito ogni altro profilo.
XII. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, le quali spese vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti dell' e dell' , ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 Controparte_2 deduzione reietta, respinta disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA , in persona del Parte_1 Parte_1
l. r. p. t., al pagamento in favore dei resistenti e CP_1 Controparte_2 delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuno di detti
[...] resistenti in € 4.201,00 (euroquattromiladucentouno/00) per compenso, oltre Iva e
Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali;
3) DISPONE la distrazione degli importi come liquidati al punto che precede a titolo di spese di lite a favore di , in favore del Controparte_2 difensore avv. Mosciaro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 10.6.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Settore lavoro e previdenza
R.G. 834/2022
Verbale di udienza del 10/06/2025
E' presente l'avv. Maria Cristina Cotticelli per l' per delega orale dell'avv. Silvio Garofalo CP_1 che, nel riportarsi alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate, chiede la decisione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 10/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, della udienza del 10.6.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 834/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
TRA
(c.f. indicato: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alfonso
Petito e elettivamente domiciliata in Lioni (AV), alla via Sant'Antonio
( ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesca Mosciaro, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_2
OPPOSTA
e CONTRO
(C.F. indicato: , con sede legale in Roma, in persona del Presidente CP_1 P.IVA_3 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente
(indirizzo p.e.c. indicato: t); Email_3
OPPOSTA
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Con ricorso depositato il 15.3.2022, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01220229000572335000, notificatale a mezzo pec in data
3.3.2022, in relazione a dieci avvisi di addebito e segnatamente:
1) avviso di addebito n. 31220160000926246000, presumibilmente notificato il 14/5/2016, dell'importo di € 1.785,18;
2) avviso di addebito n. 31220160001507904000, presumibilmente notificato il 4/11/2016, dell'importo di € 893,37;
3) avviso di addebito n. 31220160002372392000, presumibilmente notificato il
14/12/2016, dell'importo di € 1.724,12;
4) avviso di addebito n. 31220170001680034000, presumibilmente notificato il
30/11/2017, dell'importo di € 10.052,74;
5) avviso di addebito n. 31220180001507458000, presumibilmente notificato l'1/12/2018, dell'importo di € 15.142,26;
6) avviso di addebito n. 31220190001187403000, presumibilmente notificato il 30/7/2019, dell'importo di € 7.331,99;
7) avviso di addebito n. 31220190001306982000, presumibilmente notificato il 27/9/2019, dell'importo di € 16.876,61;
8) avviso di addebito n. 31220190002673880000, presumibilmente notificato il
14/12/2019, dell'importo di € 14.047,28;
9) avviso di addebito n. 31220190002686420000, presumibilmente notificato il
14/12/2019, dell'importo di € 816,33;
10) avviso di addebito n. 31220200000162358000, presumibilmente notificato il
27/8/2020, dell'importo di € 108.621,63.
A sostegno dell'opposizione eccepiva: la inesistenza della notifica e della intimazione per essere la notifica stata effettata da indirizzo PEC diverso da quello ufficiale contenuto nei pubblici registri;
l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti dall'atto di intimazione impugnato;
l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/99; la prescrizione del credito, maturata sia in data antecedente alle presunte date di notificazione dei titoli esecutivi sia successivamente, poiché “Precisamente gli avvisi risulterebbero essere stati notificati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, mentre l'intimazione oggi opposta risulta essere notificata solo in data 24.01.2022” (così a pagina 7, paragrafo sub 2 del ricorso introduttivo); l'omessa indicazione e sottoscrizione del ruolo (art. 12 co. 4 e 40 co. 1 D.P.R.
602/1973 in combinato disposto con l'art. 52, co. 5 d. lgs 446/1997); la violazione dell'art. 36, 4° co. D.L. 348/2007. Sulla scorta delle doglianze di cui innanzi rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 01220229000572335000, emessa dall' Controparte_3
, notificata, a mezzo pec, in data 3.3.2022, poiché inesistente per illegittimità della
[...] notifica avvenuta da indirizzo non ufficialmente inserito in uno dei registri esistenti nel nostro ordinamento e perché comunque avente ad oggetto avvisi di addebito -in epigrafe richiamati (n. 10)- mai ritualmente e validamente portati a conoscenza dell'odierno ricorrente e, comunque, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso, comprese la prescrizione quinquennale e la decadenza;
per l'effetto, accertare e dichiarare come non dovute le pretese somme di pagamento, ivi comprese le sanzioni irrogate, e ne disponga, per l'effetto, l'annullamento; condannare in solido l' Controparte_3 la Provincia di Avellino, in persona del legale rapp.te p.t,
[...] nonché l' in persona del legale rapp.te p.t., al rimborso delle somme che il ricorrente CP_1 sarà tenuto a versare nella eventualità di mancata sospensione della riscossione, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
condannare in solido
, in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t, nonché l' in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore per fattane anticipazione”.
II. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto. Allegava documentazione e, in particolare, la copia degli avvisi di addebito sottesi alla opposta intimazione di pagamento, eccependo la inammissibilità dell'opposizione a ruolo per decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 co. 5 D. lgs. 46/1999.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare inammissibile ex art. 617
c.p.c. ed ex art. 24 D.Lgs. n. 46/99, ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' per le
CP_1 causali spiegate;
b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale dell'
CP_1 in ordine alle domande e doglianze che investono l'attività e la funzione dell'Agente (già concessionario) di riscossione;
c) nel merito: rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;
d) condannare
CP_1 il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese, diritti ed onorari del presente
CP_1 giudizio”.
Si costituiva in giudizio anche l' , che eccepiva, in via Controparte_2 preliminare, la carenza di legittimazione passiva in relazione all'omessa notifica degli avvisi di addebito;
in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento evidenziava che non esiste nell'ordinamento positivo alcuna norma che imponga al notificante la presenza dell'indirizzo pec in un Registro Pubblico. Eccepiva nel merito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari con attribuzione.
Accolta la istanza di sospensione limitatamente agli avvisi di addebito n.
31220160001507904000 e n. 31220160002372392000, la causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta, all'esito della discussione sostituita dal deposito di note scritte, è stata decisa come da sentenza in atti dallo scrivente magistrato frattanto subentrato nel ruolo dal mese di settembre 2022.
III. L'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata e, pertanto, va rigettata.
IV. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617
c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015,
11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 (Cass. 18145/2012, 8931/2011,
21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.
24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella; c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”. In ipotesi, colui che agisce può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte, oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, più spesso, introduce censure di entrambe le tipologie.
Analogamente, in materia tributaria le Sezioni Unite (n. 16412 del 2007) hanno avuto modo di ribadire che spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Ancor più chiaramente, il Supremo Collegio, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, …, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere
i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza
o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale
(con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano
o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791 del 2008).
Nel caso in cui l'opponente deduca esclusivamente l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale o mancata notifica della cartella di pagamento, introduce una opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto successivo che necessariamente presupponga il primo.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, involgendo le censure in discorso il quomodo exequendum, dovendosi evidenziare al riguardo che l'intimazione di pagamento è qualificabile come atto della procedura di esecuzione forzata, assimilabile ad un atto di precetto.
Inoltre, l'istante, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti dalla intimazione, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni. Dunque, ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione del titolo presupposto dall'intimazione di pagamento. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
V. In via preliminare, va osservato che sussiste la legittimazione dell' come, nella CP_1 specie, anche quella dell' , giacché il primo è l'Ente Controparte_4 impositore titolare del credito e il secondo è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato anche per vizi formali ex art. 617 c.p.c.
VI. Quanto alla dedotta nullità del mandato difensivo all'avv. Mosciaro (vedasi le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 22/4/2022 nella parte in cui è scritto: “In via preliminare, questa difesa, suo malgrado, è costretta ad eccepire la nullità del mandato conferito dalla resistente in favore Controparte_5 dell'Avv. Francesca Mosciaro. Difatti, L' , nel caso agisca Controparte_4 con il patrocinio di un avvocato del libero foro, ha l'onere, a pena di nullità del mandato e dell'atto processuale stesso, di indicare e allegare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza in alternativa al patrocinio esercitato dall'Avvocatura dello Stato. In base a tale principio, ascrivibile alle pronunce della Suprema Corte del 9 novembre 2018 n. 28684 e
28741, la scelta del Libero Foro non è discrezionale poiché l' è obbligata ad operare CP_4 nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità.
Pertanto, l'affidamento del patrocinio ad avvocati del Foro Libero, in luogo dell'Avvocatura dello Stato, presuppone: a) che si sia in presenza di un “caso speciale”; b) che la stessa risulti da una preventiva, specifica e motivata decisione dell'organo deliberante;
c) che detta delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza;
d) che sia debitamente documentata in giudizio la sussistenza di tali due ultime circostanze. Nel caso che ci occupa, nulla di quanto innanzi è stato dimostrato con la conseguente nullità del mandato e della spiegata difesa che deve, per l'effetto, essere stralciata dal giudizio de quo”), va rilevato che secondo l'insegnamento di Cass. S.U. n. 30008/2019 per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l' si avvale: Controparte_2
- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit.:
- di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Inoltre, quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il CP_4 patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente CP_4 ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. VII. Acclarata dunque la legittimità della costituzione in giudizio dell' Controparte_2
, la prima questione sottoposta al vaglio del Tribunale riguarda la presunta
[...] inesistenza giuridica dell'atto di notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri.
In argomento, va evidenziato che l'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e
30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata -a monte– l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione della intimazione di pagamento oggetto di opposizione. Oltretutto, è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5,
Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del 18/05/2022, n.
15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' ), non Controparte_4 risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Ed ancora, nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n.
982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020;
Cass. n. 29879 del 2021)».
E, nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato, sebbene proveniente dall'indirizzo pec contestato, né ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei pubblici registri. Controparte_3
Per essere l'intimazione di pagamento nota al ricorrente, l'atto di notifica, seppur proveniente da un indirizzo non risultante in alcuno dei pubblici registri stabiliti per legge, non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che chiunque, seguendo un canone di diligenza ricostruibile secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe potuto ricondurre all'agente riscossore. Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa. Si deve rilevare pertanto che la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo tale vizio inscriversi nella disciplina di cui all'art. 156, 3° co. c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e l'infondatezza della doglianza attorea.
VIII. Ciò detto e venendo all'esame degli ulteriori motivi di doglianza, è fondata la eccezione di inammissibilità dell'opposizione per fatti estintivi antecedenti alla notificazione dei titoli esecutivi (cosiddetta opposizione recuperatoria), stante la irretrattabilità degli avvisi di addebito, regolarmente notificati al debitore a cura dell' CP_1
Difatti, l' resistente ha documentato la regolare notificazione dei seguenti titoli CP_6 esecutivi:
- avviso di addebito n. 31220160002372392000 notificato il 14/12/2016 a mezzo pec;
- avviso di addebito n. 31220170001680034000 notificato il 30/11/2017 a mezzo pec;
- avviso di addebito n. 31220180001507458000 notificato il 01/12/2018 a mezzo pec;
- avviso di addebito n. 31220190001187403000 notificato il 30/07/2019 a mezzo pec;
- avviso di addebito n. 31220190001306982000 notificato il 27/09/2019 a mezzo pec;
- avviso di addebito n. 31220190002673880000 notificato il 14/12/2019 a mezzo pec;
- avviso di addebito n. 31220190002686420000 notificato il 14/12/2019 a mezzo pec;
- avviso di addebito 31220200000162358000 notificato il 27/08/2020 a mezzo pec.
Di contro, in ordine agli avvisi di addebito nn. 31220160000926246000 e
3120160001507904000, manca in atti la ricevuta di avvenuta consegna della P.E.C., per la cui prova l' ha prodotto un file .xml . CP_1
Tale file, difforme dal formato .eml o .msg, non può ritenersi idoneo a dimostrare l'effettiva consegna del messaggio di P.E.C. in questione al destinatario, quale alternativa alla ricevuta di avvenuta consegna.
Tuttavia, l'Agente della Riscossione ha documentato che il ricorrente ha presentato n. due istanze di definizione agevolata, precisamente il 27.03.2017 ed il 16.02.2019, relative, tra gli altri, agli avvisi di addebito nn. 31220160000926246000, 31220160001507904000.
Ebbene, con la presentazione di tali istanze, la ricorrente ha avuto modo di recuperare l'impugnazione in ipotesi impedita dalla invalidità della notifica degli stessi, dovendo assumersi che il ricorrente abbia avuto piena contezza della relativa posta creditoria nella data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata (27.03.2017 e, al più tardi
16.2.2019), stante la ontologica incompatibilità della presentazione della istanza di definizione agevolata, con la non conoscenza dell'atto prodromico.
Tanto acclarato, va rilevata l'incontrovertibilità della pretesa creditoria contenuta negli avvisi di addebito presupposti (in mancanza della tempestiva impugnazione degli stessi entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999), e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati sulla non debenza, nel merito, delle somme ingiunte.
Discende ulteriormente la inammissibilità delle doglianze concernenti la pretesa illegittimità della iscrizione a ruolo, (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020:
“l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure
l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella), per essere i crediti portati negli avvisi di addebito presupposti dalla intimazione di pagamento ormai definitivamente accertati.
IX. Venendo all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, relativo alla prescrizione del credito contributivo che si assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione degli avvisi di addebito, ribadito che l'introduzione dell'opposizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali
è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito che
“La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la CP_1 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30, D.L. 31 CP_6 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti -comunque denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Ritenendosi perfezionata la notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle nelle date indicate nell'intimazione di pagamento in questa sede opposta e, al più tardi, per gli avvisi di addebito nn. 31220160000926246000, 31220160001507904000 il 27.03.2017 (per quanto sopra osservato), l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale potrebbe essere fondata solo per l'avviso di addebito n. 31220160002372392000, atteso che all'atto della notifica dell'intimazione opposta sicuramente non era trascorso tale termine per tutti gli altri avvisi.
Nondimeno, alla circostanza che la società ricorrente abbia presentato istanza di definizione agevolata il27/03/2017 prot.n.2017-EQUISDR, riferita, tra le altre, proprio all'avviso di addebito 31220160002372392000, istanza questa accolta dall' Controparte_2 in data 3.6.2017 (cfr. la documentazione in produzione ), consegue che
[...] CP_7 nessuna prescrizione può dirsi maturata, trattandosi di atto idoneo ai fini interruttivi (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, n. 10327: “La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, -benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso- unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”).
X. Venendo, infine all'esame del motivo di opposizione agli atti esecutivi, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione per violazione del termine di cui all'art. 617
c.p.c., in quanto il ricorso introduttivo è stato depositato il 15/03/2022, ossia nel rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., considerato che il ricorrente ha allegato di avere avuto conoscenza dell'atto esecutivo in data 3/3/2022 e che tale circostanza ha trovato riscontro nella documentazione prodotta (vedasi all. sub 1 in produzione ricorrente).
Nondimeno la doglianza sussumibile nel paradigma della disposizione testè citata è infondata.
L'opponente ha lamentato la violazione dell'art. 36, co, 4 ter D.L. 348/2007, applicabile ratione temporis, deducendo che “l'intimazione di pagamento deve contenere, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e di notificazione della stessa cartella”.
Invero la disciplina di cui innanzi (“
4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse) è testualmente riferita alla cartella di pagamento e non già all'avviso di intimazione, il cui contenuto è disciplinato dall'art.50
D.P.R. 602/1973, cui risulta pienamente conforme l'atto impugnato.
XI. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso è inammissibile in relazione ai motivi sussumibili nel paradigma di cui all'art. 24 d. lgs 46/1999 mentre è infondato con riferimento al motivo ex art. 615 c.p.c. e all'art. 617 c.p.c..
Assorbito ogni altro profilo.
XII. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, le quali spese vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti dell' e dell' , ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 Controparte_2 deduzione reietta, respinta disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA , in persona del Parte_1 Parte_1
l. r. p. t., al pagamento in favore dei resistenti e CP_1 Controparte_2 delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuno di detti
[...] resistenti in € 4.201,00 (euroquattromiladucentouno/00) per compenso, oltre Iva e
Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali;
3) DISPONE la distrazione degli importi come liquidati al punto che precede a titolo di spese di lite a favore di , in favore del Controparte_2 difensore avv. Mosciaro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 10.6.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)