TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg21319 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21319 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
[...]
(c.f.: rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti LAURA CATALIOTI e ZEMA ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in Casagiove (Ce) alla Via A. Moro, 50,
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. GUARRACINO ROBERTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Cupa San Pietro n. 73,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c. AO , premesso di aver Pt_1
contratto matrimonio in Napoli il 26.07.2018 con la sig.ra Parte_2
[...] e che dalla loro unione non nascevano figli, chiedeva a questo Tribunale che
[...]
fossero pronunciati la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 25/03/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
CONDIZIONI per la separazione:
“1. I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, ciascuno libero di stabilire la propria residenza ove riterrà più opportuno, fermo restando l'obbligo reciproco di darsene comunicazione.”
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale, di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili e degli oggetti di valore collocati presso la dimora familiare e quindi di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo. Rinunciano pertanto reciprocamente all'erogazione di ogni sorta di alimenti, contributo al mantenimento personale od assegno divorzile.”
2 Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
La parte ha proposto anche domanda di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi AO
[...]
(atto n. 42, parte I, s., sez. U, Reg. Atti di Matrimonio Parte_3
dell'anno 2018) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
· prende atto delle ulteriori pattuizioni;
· ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
· provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
· spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21319 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
[...]
(c.f.: rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti LAURA CATALIOTI e ZEMA ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in Casagiove (Ce) alla Via A. Moro, 50,
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. GUARRACINO ROBERTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Cupa San Pietro n. 73,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c. AO , premesso di aver Pt_1
contratto matrimonio in Napoli il 26.07.2018 con la sig.ra Parte_2
[...] e che dalla loro unione non nascevano figli, chiedeva a questo Tribunale che
[...]
fossero pronunciati la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 25/03/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
CONDIZIONI per la separazione:
“1. I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, ciascuno libero di stabilire la propria residenza ove riterrà più opportuno, fermo restando l'obbligo reciproco di darsene comunicazione.”
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale, di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili e degli oggetti di valore collocati presso la dimora familiare e quindi di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo. Rinunciano pertanto reciprocamente all'erogazione di ogni sorta di alimenti, contributo al mantenimento personale od assegno divorzile.”
2 Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
La parte ha proposto anche domanda di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi AO
[...]
(atto n. 42, parte I, s., sez. U, Reg. Atti di Matrimonio Parte_3
dell'anno 2018) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
· prende atto delle ulteriori pattuizioni;
· ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
· provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
· spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3