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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 2960/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta come in epigrafe, promossa
DA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
residente a [...], C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosaria Monaco, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], ed ivi residente nella CP_1
via Ugo Foscolo 15;
RESISTENTE CONTUMACE 3
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.10.2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale adìto di pronunciare, alle condizioni ivi meglio specificate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dalla stessa contratto con il 21 agosto 2003, a AZ (CL), e dall'unione con il CP_1
quale erano nate le figlie (AZ, 13/11/2004), Persona_1
maggiorenne ed economicamente non indipendente, e (Sesto San Per_2
Giovanni, 2/4/2008).
Riferiva la ricorrente che il Tribunale di Monza aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del 5/3/2015, e che da allora non vi era stata più alcuna riconciliazione tra di essi;
precisava, inoltre, che non si era preso cura delle figlie, né aveva corrisposto CP_1
mensilmente la somma di €. 400,00, concordata al momento della 4
separazione, per contribuire al mantenimento di e di , Persona_1 Per_2
dovendo così intraprendere, per il recupero del dovuto, procedure esecutive, rimaste parzialmente infruttuose. Atteso che la figlia minore era domiciliata a Modica, nella via Pietro Mascagni n. 16, presso amici Per_2
di famiglia della ricorrente, sia per mantenere i rapporti con il padre che per frequentare il terzo anno dell'Istituto Euroform, a Modica, essendo stata venduta all'asta la casa familiare, la ricorrente domandava, unitamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la Per_2
madre, un'ampia regolamentazione del diritto di visita paterno, e l'aumento ad €. 600,00 (da €. 400,00) del contributo mensile al mantenimento per entrambe le figlie, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, in considerazione dell'accrescimento delle esigenze delle figlie, dal 2015 ad oggi.
Il resistente , cui veniva notificato ritualmente il CP_1
ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza in data 13/12/2024, non compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 13/2/2025, avendo il Giudice ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni, e la causa era rimessa al Collegio.
Gli atti venivano inviati al P.M. in sede, che nulla opponeva. 5
Ciò premesso, devono intendersi sussistere le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3, n.2 lett. b), della L. 1° dicembre 1970 n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Lo stato di separazione tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto del Tribunale di Monza del 5/3/2015, che ha omologato la separazione inter-partes, e da cui risulta che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati all'udienza del 20/02/2015; tale stato si è protratto per un arco temporale eccedente il prescritto termine di legge.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale, nonchè dalle argomentazioni svolte dalla stessa parte ricorrente in ordine al deterioramento dell'unione coniugale, e all'impossibilità della riconciliazione (all'udienza del 13.2.2025 la ricorrente ha ribadito l'impossibilità di riconciliarsi con il coniuge).
Va pronunciata, quindi, sussistendone i presupposti di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
Quanto a , la ricorrente ha precisato che abita a Modica con lei: Per_2
“siamo ospiti di questa mia amica perché va al professionale e qui la Per_2
scuola non si paga mentre a Milano si pagava e non riuscivo con le spese…..Stiamo a Modica da 2 anni e mezzo, forse 3 .. va all'Euroform e frequenta un corso professionale. La nostra vita ormai da due anni è qui a 6
Modica….la residenza formale è a Milano perché io ho la casa popolare e tengo la residenza per dare l'alloggio a mia figlia;
il canone è di 280 Per_3
euro al mese e lo pago grazie all'assegno unico. Non so che lavoro fa mio marito, io chiedo 600 euro ma non so nulla di lui. Prima so che lavorava in nero, poi ho saputo che ha avuto problemi con la giustizia. Il padre per le ragazze non ha mai soldi, è un alcolizzato. Le ragazze vedono il padre perché comunque io non ho voluto ostacolare il loro rapporto;
il padre vive con i suoi genitori e quando le ragazze andavano da lui vedevano anche i nonni. Io non ho mai impedito loro di andare, le ho sempre lasciate libere”.
Alla luce delle richieste e delle dichiarazioni della ricorrente va disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, in Per_2
conformità al principio della c.d. bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli ad avere un rapporto equilibrato e paritetico con entrambe le figure genitoriali, in mancanza di elementi ostativi sul punto, ed in ragione del fatto che ha dichiarato che le figlie frequentano il padre. Parte_1
Il collocamento di , in considerazione della dedotta frequenza Per_2
scolastica della minore presso l'Istituto Euroform di Modica, va disposto presso il domicilio materno.
Quanto ai tempi e modi di frequentazione del padre con la figlia minore, tenendo conto dell'età di quest'ultima (17 anni), appare equo statuirsi che il possa vederla e tenerla con sé liberamente, ogni CP_1
qualvolta lo voglia, nel rispetto delle esigenze e della volontà di . Per_2 7
Non essendo emersi degli elementi sufficienti a rappresentare le condizioni economiche del resistente, il quale è rimasto contumace, occorre procedere alla quantificazione del contributo al mantenimento in favore della figlia minore, ed a carico del tenendo conto esclusivamente CP_1
di quanto dichiarato dalla ricorrente e della documentazione dalla medesima prodotta.
Orbene, dai CUD versati in atti risulta che ha percepito Parte_1
redditi da lavoro dipendente per €. 12.708,05 nel 2020, €. 9.983, 63 nel 2021 ed €. 4.250,63 nel 2022, supportando, in tal modo le affermazioni della stessa in ordine alla decrescita delle sue capacità economiche, per problemi di salute, rese all'udienza del 13/2/2025, allorquando ha dichiarato: “per adesso non lavoro perché sto facendo una forte cura di cortisone;
in genere io ho lavorato facendo delle pulizie, adesso è da 4 anni che non posso più lavorare. L'assegno unico è di 278 euro al mese per entrambe, lo Per_3
prenderà solo per un altro anno perché ha già 20 anni. Per il resto mi aiutano le mie sorelle e la Caritas. Anche va alla Caritas a Milano”. Per_3
E' indubbio un accrescimento delle esigenze di vita e sociali di , Per_2
da ricollegarsi al progredire dell'età, tenuto conto della decorrenza di un rilevante lasso di tempo a far data dalla pronuncia di separazione tra i coniugi (dall'anno 2015 ad oggi).
La stessa Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, stante la primaria finalità di tutela dei figli (tanto più se minori), l'aumentare delle loro esigenze in conseguenza della loro crescita rappresenta un motivo frequente di concessione dell'aumento dell'assegno di mantenimento e non 8
richiede neppure una specifica prova. Una volta accertata, infatti, la disponibilità economica del genitore tenuto a versare l'assegno, le aumentate esigenze dei figli giustificano da sole una revisione positiva dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di incremento delle disponibilità economiche del genitore obbligato (cfr. Cass. n. 17055/2007).
Lo stesso evento naturale della crescita dei figli, infatti, implica in automatico un aumento dei loro bisogni, poiché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica (cfr. Cass. n. 23630/2009); aumento che, pertanto, essendo di per sé legato alla crescita del minore, non necessita di una dimostrazione specifica (cfr. Cass. n. 8927/2012; Trib. Milano 19.03.2014).
Ciò posto, a fronte dell'indiscusso aumento delle esigenze di vita della figlia delle parti, nulla tuttavia è dato sapere in ordine alle effettive capacità economiche del padre, ovvero circa la sua capacità di far fronte al chiesto aumento dell'entità dell'assegno di mantenimento per la figlia, avendo la stessa ricorrente riconosciuto di non aver avuto più notizie del resistente, che in passato aveva svolto dei lavori in nero, e aveva avuto problemi con l'alcool, rendendosi totalmente inadempiente all'obbligo di mantenimento nei riguardi della minore.
Non si ritengono pertanto sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente di aumento dell'entità del contributo al mantenimento per la figlia , ragion per cui va confermata la misura Per_2
dell'assegno quale statuita in sede di separazione (euro 200,00 mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della predetta. 9
Diversamente per la figlia maggiorenne , la quale, come Persona_1
dichiarato dalla ricorrente medesima, lavora ed abita a Milano, nella casa popolare intestata alla madre (la quale paga il canone di locazione), per cui nessuna legittimazione concorrente ad agire è configurabile in capo alla ricorrente, al fine di richiedere un aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia, non più con la stessa convivente, seppure non sia ancora economicamente indipendente, non avendo un lavoro stabile.
Legittimato a richiedere la corresponsione e l'eventuale modifica dell' assegno di mantenimento per il figlio, infatti, normalmente, è il genitore con il quale il suddetto convive.
Ma se il figlio è maggiorenne, non indipendente economicamente, e non convive con nessuno dei due genitori, la gestione dell'assegno di mantenimento spetta esclusivamente al medesimo (cfr. Tribunale di Torino
11.04.2016).
La relativa richiesta andrà pertanto dichiarata inammissibile sul punto.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in considerazione della contumacia del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da , nella contumacia di Parte_1 CP_1 10
sentito il P.M. in sede
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , a Parte_1 CP_1
AZ (CL), il 21.8.2003, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno 2003 al n.44, parte II, serie
A, Ufficio 1;
- ad entrambi i genitori, collocandola presso il domicilio Persona_4
materno;
- Dispone che il padre possa vedere la figlia nei termini di cui in parte motiva;
- Rigetta la richiesta della ricorrente di aumento dell'assegno, posto a carico di , da corrispondersi a , entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia minore , confermandolo nella misura di €. 200,00 mensili, con Per_2
rivalutazione come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore;
- dichiara inammissibile la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento nei riguardi della figlia . Persona_1
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di AZ, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000. 11
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AZ (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, il 15.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rosanna Scollo Dott. Massimo Pulvirenti