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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 604/2023 R.G.
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 691 del 24.2.2023 Oggetto: declaratoria rapporto di lavoro subordinato e regolarizzazione contributiva
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
ha emesso la presente S E N T E N Z A nella causa civile, in materia di lavoro, in grado di appello, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parato, Parte_1 domiciliatario
Appellante e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Macrì e Maria Cristina Basurto
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci CP_2
Appellati
FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe, con compensazione di spese, è stata rigettata la domanda di , dipendente ASL dal 2003 ex lege 449.97 (art. 34), Parte_1 proposta con ricorso del 29.12.2021 per “..dichiarare che tra la ricorrente e la P.A….per il periodo dal 1.6.1991 al 9.4.2023 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato …..il diritto ad ottenere la regolarizzazione ed integrazione contributiva e previdenziale relativa al suddetto periodo…condannare gli enti convenuti a provvedere a quanto previsto…con vittoria delle spese…”
Nel ricorso predetto, riassunta la cronistoria, anche legislativa, che ha portato al disconoscimento della copertura previdenziale per il periodo lavorativo inter partes in rapporto convenzionale ex art 2222 cod. civ., ha dedotto, quale unica causa petendi, la sussistenza, per il cit. periodo di un rapporto di lavoro subordinato in luogo di quello negozialmente pattuito, dunque con applicazione della disciplina di cui all'art 2126 cc (articolo espressamente richiamato in ricorso)
Il ricorso è stato avversato dagli enti evocati e con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce, per quel che qui rileva, ha precisato che “..nel presente giudizio, una regolarizzazione contributiva potrebbe avvenire solo ed esclusivamente riconoscendo ex art 2126 cc la sussistenza di un periodo lavoro subordinato anche durante il rapporto in convenzione …. Né si può ritenere che una prova della natura subordinata del rapporto possa dedursi dalla documentazione in atti…”
Avverso tale decisione ha proposto appello, con ricorso del Parte_1
21.8.2023, reiterando le conclusioni su riportate, e prospettando
1) la mancata considerazione da parte del giudice dello ius supervenines di cui all'art 9 comma 3 lettera b) del D.L. n. 228 del 30.12.2021 (conv. in legge n. 15 del 25.2.2022)
2) che dalla documentazione versata in atti, segnatamente dalla deliberazione AUSL 1482 del 9.4.2003, era dato rilevare, in combinato disposto con l'art. 34 legge 449.97, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, cosicché non v'era necessità di esperire altri mezzi istruttori. Costituitasi in giudizio la ASL ha eccepito l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
L' ha pure chiesto il rigetto dell'avverso gravame. CP_2
All'udienza di discussione del 26.9.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I motivi di censura sono infondati per le considerazioni che seguono.
L'invocata legge n.15 del 25 febbraio 2022 (modificativa dell'art 3 legge 335.95) che, a dire della parte appellante, consentirebbe di ottenere la tutela richiesta, risulta non conferente al tema di causa poiché, all'evidenza, riferita alla contribuzione dovuta alla Gestione Separata, e non alla contribuzione pretesa - in quanto connaturata Pt_2 alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - , ed inoltre afferente ai rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa e non ai rapporti di lavoro autonomo in convenzione ( “…le pubbliche amministrazioni…sono tenute a dichiarare e ad adempiere fino asl 31 dicembre 2002, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria dovuta alla gestione separata di cui all'art 2 commi 26 e seguenti….in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate…”)
Sulla insussistenza di un dissimulato rapporto di lavoro subordinato la decisione non è censurabile, in riferimento all'onere della prova del fatto costitutivo a base della domanda;
la parte, lungi dal richiedere mezzi istruttori idonei alla dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (per il suindicato periodo, regolamentato da un rapporto a convenzione e del tutto antitetico al rapporto di lavoro subordinato) ha ritenuto che la produzione documentale fosse idonea alla bisogna;
tale produzione, per l'odierna fase, non essendovi motivi di censura sulla ritenuta insufficienza della restante documentazione, è limitata alla circostanza, a dire dell'appellante dirimente, che la citata deliberazione n.1482 cit. ha riconosciuto, post assunzione a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro subordinato ai fini dell'anzianità individuale, anche il periodo lavorativo svolto in regime convenzionale.
Secondo l'appellante il riconoscimento di una determinata anzianità lavorativa vale a qualificare il rapporto lavorativo prestato nel senso della subordinazione, e corollario di ciò è l'obbligo contributivo cui è tenuto chi quella anzianità riconosce.
Tale prospettazione non ha alcun fondamento normativo;
l'art 34 della legge 449.97, invocato dall'appellante, si limita esclusivamente a disporre l'inquadramento, con le condizioni ed i limiti previsti dal cit. art, nei ranghi del SSN senza alcun effetto retroattivo;
il che, all'evidenza, non vale a mutare la qualificazione giuridica del pregresso rapporto convenzionale.
Il susseguente DPCM 8.3.2001 (art 1) si limita solamente e letteralmente a riconoscere, al solo fine dell'anzianità di servizio da considerare nel rapporto di lavoro subordinato, il periodo lavorativo nel quale v'è stato un rapporto convenzionale;
il riconoscimento dell'anzianità pregressa, lungi dal mutare la qualificazione giuridica di distinti rapporti lavorativi così come auspicato dall'appellante, ha quale ratio quella di riconoscere, anche per l'accesso a futuri incarichi, la professionalità maturata pre inquadramento nei ranghi del SSN, null'altro.
In difetto di prova circa la concreta modalità di espletamento del servizio lavorativo pre inquadramento– ripetesi, non v'è stata la richiesta di mezzi istruttori finalizzati a dimostrare che il rapporto convenzionale dissimulasse un rapporto lavorativo con in caratteri della subordinazione – il giudice, correttamente, ha rigettato la domanda.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di questo grado, nei termini di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21.8.2023 da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del 24.2.2023 n. 691 del Tribunale di Lecce, così CP_3 CP_2 provvede: Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in complessivi € 1984 ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge. Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 26.9.2025 Il Presidente relatore Dot. Gennaro LOMBARDI
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 691 del 24.2.2023 Oggetto: declaratoria rapporto di lavoro subordinato e regolarizzazione contributiva
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
ha emesso la presente S E N T E N Z A nella causa civile, in materia di lavoro, in grado di appello, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parato, Parte_1 domiciliatario
Appellante e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Macrì e Maria Cristina Basurto
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci CP_2
Appellati
FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe, con compensazione di spese, è stata rigettata la domanda di , dipendente ASL dal 2003 ex lege 449.97 (art. 34), Parte_1 proposta con ricorso del 29.12.2021 per “..dichiarare che tra la ricorrente e la P.A….per il periodo dal 1.6.1991 al 9.4.2023 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato …..il diritto ad ottenere la regolarizzazione ed integrazione contributiva e previdenziale relativa al suddetto periodo…condannare gli enti convenuti a provvedere a quanto previsto…con vittoria delle spese…”
Nel ricorso predetto, riassunta la cronistoria, anche legislativa, che ha portato al disconoscimento della copertura previdenziale per il periodo lavorativo inter partes in rapporto convenzionale ex art 2222 cod. civ., ha dedotto, quale unica causa petendi, la sussistenza, per il cit. periodo di un rapporto di lavoro subordinato in luogo di quello negozialmente pattuito, dunque con applicazione della disciplina di cui all'art 2126 cc (articolo espressamente richiamato in ricorso)
Il ricorso è stato avversato dagli enti evocati e con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce, per quel che qui rileva, ha precisato che “..nel presente giudizio, una regolarizzazione contributiva potrebbe avvenire solo ed esclusivamente riconoscendo ex art 2126 cc la sussistenza di un periodo lavoro subordinato anche durante il rapporto in convenzione …. Né si può ritenere che una prova della natura subordinata del rapporto possa dedursi dalla documentazione in atti…”
Avverso tale decisione ha proposto appello, con ricorso del Parte_1
21.8.2023, reiterando le conclusioni su riportate, e prospettando
1) la mancata considerazione da parte del giudice dello ius supervenines di cui all'art 9 comma 3 lettera b) del D.L. n. 228 del 30.12.2021 (conv. in legge n. 15 del 25.2.2022)
2) che dalla documentazione versata in atti, segnatamente dalla deliberazione AUSL 1482 del 9.4.2003, era dato rilevare, in combinato disposto con l'art. 34 legge 449.97, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, cosicché non v'era necessità di esperire altri mezzi istruttori. Costituitasi in giudizio la ASL ha eccepito l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
L' ha pure chiesto il rigetto dell'avverso gravame. CP_2
All'udienza di discussione del 26.9.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I motivi di censura sono infondati per le considerazioni che seguono.
L'invocata legge n.15 del 25 febbraio 2022 (modificativa dell'art 3 legge 335.95) che, a dire della parte appellante, consentirebbe di ottenere la tutela richiesta, risulta non conferente al tema di causa poiché, all'evidenza, riferita alla contribuzione dovuta alla Gestione Separata, e non alla contribuzione pretesa - in quanto connaturata Pt_2 alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - , ed inoltre afferente ai rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa e non ai rapporti di lavoro autonomo in convenzione ( “…le pubbliche amministrazioni…sono tenute a dichiarare e ad adempiere fino asl 31 dicembre 2002, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria dovuta alla gestione separata di cui all'art 2 commi 26 e seguenti….in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate…”)
Sulla insussistenza di un dissimulato rapporto di lavoro subordinato la decisione non è censurabile, in riferimento all'onere della prova del fatto costitutivo a base della domanda;
la parte, lungi dal richiedere mezzi istruttori idonei alla dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (per il suindicato periodo, regolamentato da un rapporto a convenzione e del tutto antitetico al rapporto di lavoro subordinato) ha ritenuto che la produzione documentale fosse idonea alla bisogna;
tale produzione, per l'odierna fase, non essendovi motivi di censura sulla ritenuta insufficienza della restante documentazione, è limitata alla circostanza, a dire dell'appellante dirimente, che la citata deliberazione n.1482 cit. ha riconosciuto, post assunzione a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro subordinato ai fini dell'anzianità individuale, anche il periodo lavorativo svolto in regime convenzionale.
Secondo l'appellante il riconoscimento di una determinata anzianità lavorativa vale a qualificare il rapporto lavorativo prestato nel senso della subordinazione, e corollario di ciò è l'obbligo contributivo cui è tenuto chi quella anzianità riconosce.
Tale prospettazione non ha alcun fondamento normativo;
l'art 34 della legge 449.97, invocato dall'appellante, si limita esclusivamente a disporre l'inquadramento, con le condizioni ed i limiti previsti dal cit. art, nei ranghi del SSN senza alcun effetto retroattivo;
il che, all'evidenza, non vale a mutare la qualificazione giuridica del pregresso rapporto convenzionale.
Il susseguente DPCM 8.3.2001 (art 1) si limita solamente e letteralmente a riconoscere, al solo fine dell'anzianità di servizio da considerare nel rapporto di lavoro subordinato, il periodo lavorativo nel quale v'è stato un rapporto convenzionale;
il riconoscimento dell'anzianità pregressa, lungi dal mutare la qualificazione giuridica di distinti rapporti lavorativi così come auspicato dall'appellante, ha quale ratio quella di riconoscere, anche per l'accesso a futuri incarichi, la professionalità maturata pre inquadramento nei ranghi del SSN, null'altro.
In difetto di prova circa la concreta modalità di espletamento del servizio lavorativo pre inquadramento– ripetesi, non v'è stata la richiesta di mezzi istruttori finalizzati a dimostrare che il rapporto convenzionale dissimulasse un rapporto lavorativo con in caratteri della subordinazione – il giudice, correttamente, ha rigettato la domanda.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di questo grado, nei termini di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21.8.2023 da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del 24.2.2023 n. 691 del Tribunale di Lecce, così CP_3 CP_2 provvede: Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in complessivi € 1984 ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge. Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 26.9.2025 Il Presidente relatore Dot. Gennaro LOMBARDI