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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5286/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, nella persona della dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5286/2021 R.G. avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051- 2052 cc e vertente tra :
, elettivamente domiciliata in AN di LI (FG) alla via Roma n. 197 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Mario Puopolo, da cui è rapp.ta e difesa giusta procura in atti
-ATTRICE-
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attrice citava in giudizio il , per sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta verificatasi in data 8.1.2017 in
, nei pressi della piazza Garibaldi. CP_1
Deduceva, in particolare, che la caduta era causata dalla presenza di una lastra di ghiaccio sul manto stradale;
precisava di aver subito lesioni per le quali veniva trasportata prima al pronto soccorso di
Ariano Irpino e successivamente all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento.
Il comune, seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e con provvedimento del 6 aprile
2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
pagina 1 di 6 Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c.., atteso che i fatti dedotti si riferiscono ad un difetto custodiale.
E' noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c. a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene demaniale non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha invece iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della P.A. e degli enti pubblici in generale, la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche.
Sulla scia di sempre più stringenti critiche dottrinali, si è infatti preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresentava un ingiustificato privilegio, e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati;
viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si prestava ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.
Tuttavia, in una prima fase, l'operatività del principio è stata sminuita dalla considerazione che la norma in parola doveva ritenersi applicabile solo con riferimento a beni demaniali che consentivano in concreto un controllo ed una vigilanza idonei ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, e quindi non anche ai beni di notevole estensione e suscettibili di generalizzata utilizzazione.
Recentemente la Suprema Corte ha ulteriormente avanzato la linea di tutela dell'utilizzatore delle strade pubbliche, escludendo l'automatismo interpretativo secondo cui la ricorrenza delle caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto della cosa e dell'estensione della medesima, rendano non applicabile l'art. 2051 c.c., atteso che l'esclusione di tale responsabilità è da ricondurre solo all'oggettiva impossibilità dell'esecuzione del potere di controllo da parte dell'amministrazione, attraverso un'indagine effettuata dal giudice, seppur l'onere della prova ricada in capo alla stessa P.A.
(cfr. Cass. n. 488 del 2003, Cass. n. 1144 del 2003).
pagina 2 di 6 È stato allora condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte che, ai fini del giudizio sulla possibilità di custodia, «le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quantomeno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo». Così facendo, al custode vengono addossati «solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere...sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie può ritenersi assolto l'onere probatorio posto a carico della danneggiata, avendo la stessa fornito prova circa la sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
In particolare, i testi escussi, presenti al momento dell'accaduto, hanno tutti confermato di aver visto la signora cadere sulla lastra di ghiaccio, non visibile sul manto di pietra lavica bianca, e hanno precisato che la era uscita attrezzata perché erano diversi giorni che nevicava. Pt_1
Alcuna prova liberatoria ha invece fornito l'ente locale.
E' noto che l'ente locale è liberato dalla responsabilità solo ove esso dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria pagina 3 di 6 ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, ordinanze n. 6826 del 11/03/2021n. 11096 del 10/6/2020).
Nella specie, l'ente non solo non ha dimostrato l'imprevedibilità della causa e quindi la sua concreta impossibilità di eliminarla con la dovuta diligenza, essendo anzi emerso che nevicava da giorni e che quindi la lastra di ghiaccio non poteva essersi formata poco prima del sinistro in esame, ma neppure ha fornito elementi da cui evincere di aver predisposto un sistema di controllo della viabilità e d'intervento sulle strade atto a rimuovere i pericoli per gli utenti, soprattutto alla luce delle condizioni meteo.
Né può nella specie invocarsi la visibilità della lastra a sostegno di una doverosa diligenza dell'attrice, atteso che -da un lato- è emerso dalle dichiarazioni dei testi che, per le circostanze di luogo, il ghiaccio non era facilmente percepibile in quanto collocato su una pavimentazione di pietra lavica bianca e che -dall'altro- comunque l'attrice ha avuto un comportamento diligente ed un contegno consono allo stato dei luoghi.
Va, quindi, accolta la domanda di risarcimento dei danni, dovendosi affermare la resposnabilità dell'ente nella causazione degli stessi.
Venendo al quantum debeatur, reputa il Giudicante di dover far riferimento alla relazione depositata dal nominato C.T.U., la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché improntata a corretti canoni logici e tecnici e, quindi, immune da ogni rilievo critico.
In particolare, il C.T.U. ha evidenziato la presenza di lesioni ascrivibili al sinistro per cui è causa a seguito del quale la ha riportato frattura distale pluriframmentaria del Femore dx clinicamente Pt_1
guarita con postumi permanenti di moderata zoppia arto inferiore sx con scarsa probabilità di miglioramento.
Venendo all'esame dell'incidenza dei suddetti postumi ai fini della determinazione del danno biologico, il consulente ha riconosciuto all'attrice un danno biologico nella misura del 9%, accertando, inoltre, una sofferta inabilità assoluta in giorni 60, una inabilità temporanea in giorni 60 nella misura media del 75%, in giorni 66 nella misura media del 50% e in giorni 111 nella misura media del 25%.
Circa la quantificazione di detto danno biologico, trattandosi postumi cd. micro permanenti, occorre applicare la disciplina prevista dall'art. 139 C.d.A. che riguarda le lesioni con postumi fino al 9%.
Pertanto, alla luce delle risultanze della tabella aggiornata al Decreto del Ministero Sviluppo economico, applicabile ratione temporis, detto danno biologico va liquidato nell'importo di €
14.513,41, tenuto conto che la danneggiata aveva, al momento del sinistro, l'età di 49 anni.
Quanto, invece, all'inabilità temporanea come sopra accertata, in applicazione della citata normativa in materia di danno biologico di lieve entità (che “monetizza” in € 50,79 il danno per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta), il pregiudizio da invalidità temporanea va liquidato, nella specie, in pagina 4 di 6 euro 8.393,04 (di cui euro 3.047,40 per invalidità temporanea assoluta, euro 2.285,55 per l'invalidità temporanea relativa al 75%. euro 1.650,67 per l'invalidità temporanea relativa al 50%; euro 1.409,42 per l'invalidità temporanea relativa al 25%).
Nulla, può, invece, riconoscersi a titolo di danno morale, non avendo la parte allegato e provato alcunché in ordine alla sussistenza di detto pregiudizio non patrimoniale.
E' noto che il danno cd. morale, nell'ipotesi in cui l'illecito costituisca un reato, configura un danno non patrimoniale che si identifica nel turbamento dell'animo, nel dolore intimo sofferto dalla persona danneggiata che, alla stregua di ogni danno conseguenza, deve essere dalla vittima allegato e provato
(cfr. Cass. S.U. 11/11/2008, n. 26972; conf. Cass., n 18/1/2011, n. 1072). Se, pertanto, sul piano probatorio, venendo in rilievo un pregiudizio ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte del convincimento del Giudice, tuttavia, come testualmente affermato dalle Sezioni Unite nella richiamata pronuncia “il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. S.U. cit.). In caso di mancato assolvimento a detto onere di specifica allegazione, che, come detto, si pone come il presupposto per il ricorso al procedimento presuntivo, non può essere riconosciuto il danno morale. Ed è appena il caso di aggiungere che nelle ipotesi di danni di lieve entità l'evidenziato onere di allegazione e di prova deve ritenersi senz'altro più intenso che nei casi di lesioni gravi, rispetto alle quali è sicuramente più agevole pervenire ad un accertamento di detto profilo di danno in forza di elementi presuntivi desumibili dal complesso delle risultanze processuali.
Conclusivamente, il danno complessivo patito dall'attrice ammonta ad euro 22.906,45, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell'evento alla data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore di Pt_1
della somma complessiva di € 22.906,45, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
[...]
dal dì dell'evento alla data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo;
pagina 5 di 6 -condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.200,00, comprensivo di spese, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Benevento, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, nella persona della dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5286/2021 R.G. avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051- 2052 cc e vertente tra :
, elettivamente domiciliata in AN di LI (FG) alla via Roma n. 197 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Mario Puopolo, da cui è rapp.ta e difesa giusta procura in atti
-ATTRICE-
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attrice citava in giudizio il , per sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta verificatasi in data 8.1.2017 in
, nei pressi della piazza Garibaldi. CP_1
Deduceva, in particolare, che la caduta era causata dalla presenza di una lastra di ghiaccio sul manto stradale;
precisava di aver subito lesioni per le quali veniva trasportata prima al pronto soccorso di
Ariano Irpino e successivamente all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento.
Il comune, seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e con provvedimento del 6 aprile
2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
pagina 1 di 6 Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c.., atteso che i fatti dedotti si riferiscono ad un difetto custodiale.
E' noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c. a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene demaniale non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha invece iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della P.A. e degli enti pubblici in generale, la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche.
Sulla scia di sempre più stringenti critiche dottrinali, si è infatti preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresentava un ingiustificato privilegio, e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati;
viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si prestava ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.
Tuttavia, in una prima fase, l'operatività del principio è stata sminuita dalla considerazione che la norma in parola doveva ritenersi applicabile solo con riferimento a beni demaniali che consentivano in concreto un controllo ed una vigilanza idonei ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, e quindi non anche ai beni di notevole estensione e suscettibili di generalizzata utilizzazione.
Recentemente la Suprema Corte ha ulteriormente avanzato la linea di tutela dell'utilizzatore delle strade pubbliche, escludendo l'automatismo interpretativo secondo cui la ricorrenza delle caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto della cosa e dell'estensione della medesima, rendano non applicabile l'art. 2051 c.c., atteso che l'esclusione di tale responsabilità è da ricondurre solo all'oggettiva impossibilità dell'esecuzione del potere di controllo da parte dell'amministrazione, attraverso un'indagine effettuata dal giudice, seppur l'onere della prova ricada in capo alla stessa P.A.
(cfr. Cass. n. 488 del 2003, Cass. n. 1144 del 2003).
pagina 2 di 6 È stato allora condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte che, ai fini del giudizio sulla possibilità di custodia, «le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quantomeno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo». Così facendo, al custode vengono addossati «solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere...sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie può ritenersi assolto l'onere probatorio posto a carico della danneggiata, avendo la stessa fornito prova circa la sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
In particolare, i testi escussi, presenti al momento dell'accaduto, hanno tutti confermato di aver visto la signora cadere sulla lastra di ghiaccio, non visibile sul manto di pietra lavica bianca, e hanno precisato che la era uscita attrezzata perché erano diversi giorni che nevicava. Pt_1
Alcuna prova liberatoria ha invece fornito l'ente locale.
E' noto che l'ente locale è liberato dalla responsabilità solo ove esso dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria pagina 3 di 6 ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, ordinanze n. 6826 del 11/03/2021n. 11096 del 10/6/2020).
Nella specie, l'ente non solo non ha dimostrato l'imprevedibilità della causa e quindi la sua concreta impossibilità di eliminarla con la dovuta diligenza, essendo anzi emerso che nevicava da giorni e che quindi la lastra di ghiaccio non poteva essersi formata poco prima del sinistro in esame, ma neppure ha fornito elementi da cui evincere di aver predisposto un sistema di controllo della viabilità e d'intervento sulle strade atto a rimuovere i pericoli per gli utenti, soprattutto alla luce delle condizioni meteo.
Né può nella specie invocarsi la visibilità della lastra a sostegno di una doverosa diligenza dell'attrice, atteso che -da un lato- è emerso dalle dichiarazioni dei testi che, per le circostanze di luogo, il ghiaccio non era facilmente percepibile in quanto collocato su una pavimentazione di pietra lavica bianca e che -dall'altro- comunque l'attrice ha avuto un comportamento diligente ed un contegno consono allo stato dei luoghi.
Va, quindi, accolta la domanda di risarcimento dei danni, dovendosi affermare la resposnabilità dell'ente nella causazione degli stessi.
Venendo al quantum debeatur, reputa il Giudicante di dover far riferimento alla relazione depositata dal nominato C.T.U., la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché improntata a corretti canoni logici e tecnici e, quindi, immune da ogni rilievo critico.
In particolare, il C.T.U. ha evidenziato la presenza di lesioni ascrivibili al sinistro per cui è causa a seguito del quale la ha riportato frattura distale pluriframmentaria del Femore dx clinicamente Pt_1
guarita con postumi permanenti di moderata zoppia arto inferiore sx con scarsa probabilità di miglioramento.
Venendo all'esame dell'incidenza dei suddetti postumi ai fini della determinazione del danno biologico, il consulente ha riconosciuto all'attrice un danno biologico nella misura del 9%, accertando, inoltre, una sofferta inabilità assoluta in giorni 60, una inabilità temporanea in giorni 60 nella misura media del 75%, in giorni 66 nella misura media del 50% e in giorni 111 nella misura media del 25%.
Circa la quantificazione di detto danno biologico, trattandosi postumi cd. micro permanenti, occorre applicare la disciplina prevista dall'art. 139 C.d.A. che riguarda le lesioni con postumi fino al 9%.
Pertanto, alla luce delle risultanze della tabella aggiornata al Decreto del Ministero Sviluppo economico, applicabile ratione temporis, detto danno biologico va liquidato nell'importo di €
14.513,41, tenuto conto che la danneggiata aveva, al momento del sinistro, l'età di 49 anni.
Quanto, invece, all'inabilità temporanea come sopra accertata, in applicazione della citata normativa in materia di danno biologico di lieve entità (che “monetizza” in € 50,79 il danno per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta), il pregiudizio da invalidità temporanea va liquidato, nella specie, in pagina 4 di 6 euro 8.393,04 (di cui euro 3.047,40 per invalidità temporanea assoluta, euro 2.285,55 per l'invalidità temporanea relativa al 75%. euro 1.650,67 per l'invalidità temporanea relativa al 50%; euro 1.409,42 per l'invalidità temporanea relativa al 25%).
Nulla, può, invece, riconoscersi a titolo di danno morale, non avendo la parte allegato e provato alcunché in ordine alla sussistenza di detto pregiudizio non patrimoniale.
E' noto che il danno cd. morale, nell'ipotesi in cui l'illecito costituisca un reato, configura un danno non patrimoniale che si identifica nel turbamento dell'animo, nel dolore intimo sofferto dalla persona danneggiata che, alla stregua di ogni danno conseguenza, deve essere dalla vittima allegato e provato
(cfr. Cass. S.U. 11/11/2008, n. 26972; conf. Cass., n 18/1/2011, n. 1072). Se, pertanto, sul piano probatorio, venendo in rilievo un pregiudizio ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte del convincimento del Giudice, tuttavia, come testualmente affermato dalle Sezioni Unite nella richiamata pronuncia “il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. S.U. cit.). In caso di mancato assolvimento a detto onere di specifica allegazione, che, come detto, si pone come il presupposto per il ricorso al procedimento presuntivo, non può essere riconosciuto il danno morale. Ed è appena il caso di aggiungere che nelle ipotesi di danni di lieve entità l'evidenziato onere di allegazione e di prova deve ritenersi senz'altro più intenso che nei casi di lesioni gravi, rispetto alle quali è sicuramente più agevole pervenire ad un accertamento di detto profilo di danno in forza di elementi presuntivi desumibili dal complesso delle risultanze processuali.
Conclusivamente, il danno complessivo patito dall'attrice ammonta ad euro 22.906,45, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell'evento alla data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore di Pt_1
della somma complessiva di € 22.906,45, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
[...]
dal dì dell'evento alla data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo;
pagina 5 di 6 -condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.200,00, comprensivo di spese, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Benevento, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 6 di 6