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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. VG. 21585/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
VII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. vg. 21585/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Mariarosa Sangineto Parte_1
PARTE ADOTTANTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
PARTE ADOTTANDA
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/09/2024, il IG. adiva il Tribunale di Torino al fine di ottenere, Parte_1 esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione della IG. . Controparte_1
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare . Riferiva, in particolare, che a seguito della relazione con la madre Controparte_1 dell'adottanda, IG.ra , egli aveva instaurato con la IG.ra , sin da quando era Parte_2 CP_1 bambina, un rapporto di natura filiale, l'aveva cresciuta e intendeva ora formalizzare il legame con l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delegato dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 11.11.2024 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestavano il loro assenso altresì la IG.ra , madre dell'adottanda, nonché il IG. Parte_2 [...]
, coniuge dell'adottanda. Per_1
Il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
pagina 1 di 2 La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come Parte_1 età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato nel 1964 e l'adottanda nel 1983 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la madre dell'adottanda nonché il marito dell'adottanda e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c. L'adottante ha, invero, dichiarato di non avere figli naturali e il padre dell'adottanda, IG. , è deceduto in data 07/10/1991. Persona_2
Il P.M. nulla ha opposto all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'eIGenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
Anche la domanda di posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottanda merita accoglimento.
Sul punto si veda la sentenza n. 135 del 04/07/2023 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 299, comma primo, del codice civile «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto».
Nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario della adottanda, di talché nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzione.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...] da parte di Controparte_1 ato a Novara il 08/03/1964. Parte_1
DISPONE che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante e lo aggiunga al proprio, così da leggersi non altrimenti. Controparte_2
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino nella Camera di ConIGlio in data 12.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
VII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. vg. 21585/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Mariarosa Sangineto Parte_1
PARTE ADOTTANTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
PARTE ADOTTANDA
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/09/2024, il IG. adiva il Tribunale di Torino al fine di ottenere, Parte_1 esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione della IG. . Controparte_1
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare . Riferiva, in particolare, che a seguito della relazione con la madre Controparte_1 dell'adottanda, IG.ra , egli aveva instaurato con la IG.ra , sin da quando era Parte_2 CP_1 bambina, un rapporto di natura filiale, l'aveva cresciuta e intendeva ora formalizzare il legame con l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delegato dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 11.11.2024 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestavano il loro assenso altresì la IG.ra , madre dell'adottanda, nonché il IG. Parte_2 [...]
, coniuge dell'adottanda. Per_1
Il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
pagina 1 di 2 La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come Parte_1 età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato nel 1964 e l'adottanda nel 1983 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la madre dell'adottanda nonché il marito dell'adottanda e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c. L'adottante ha, invero, dichiarato di non avere figli naturali e il padre dell'adottanda, IG. , è deceduto in data 07/10/1991. Persona_2
Il P.M. nulla ha opposto all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'eIGenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
Anche la domanda di posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottanda merita accoglimento.
Sul punto si veda la sentenza n. 135 del 04/07/2023 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 299, comma primo, del codice civile «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto».
Nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario della adottanda, di talché nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzione.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...] da parte di Controparte_1 ato a Novara il 08/03/1964. Parte_1
DISPONE che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante e lo aggiunga al proprio, così da leggersi non altrimenti. Controparte_2
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino nella Camera di ConIGlio in data 12.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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