Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G: 7641/2019
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Presidente - Dott. Giovanni D'Onofrio
- Giudice - Dott.ssa Luigia Franzese
Dott.ssa Maria Rita Guarino
- Giudice Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7641/2019 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Lembo Maria Rosaria, presso cui elettivamente Parte_1
,
domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bovienzo Nicola, presso cui elettivamente Controparte_1
domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Maddaloni (CE) in data 25.04.1998, e dalla loro unione sono nati tre figli: Per_1, nato il [...], Per_2 nato il [...], e ER nato
il 03.08.2006.
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, con addebito al resistente, chiedendo per sé l'assegnazione della casa coniugale, chiedendo disporsi l'affido ex art. 337 quater del figlio minore ER regolamentarsi il diritto di visita da parte del padre, e la corresponsione da parte di quest'ultimo di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a euro 750,00 mensili (euro 250,00 mensili per ciascun figlio), oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi e all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Si opponeva alla richiesta di addebito della separazione, e chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli, ed infine nulla disporsi in merito al mantenimento degli stessi fintantoché parte resistente non avesse trovato un'occupazione.
In data 19.12.2019, le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale ed il Presidente, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore ER in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e disciplinava il diritto di visita da parte del padre, e infine poneva a carico di quest'ultimo il versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1 e ER pari a euro 250,00 mensili (euro 125,00 per ciascun figlio), oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie nei confronti degli stessi. Nel contempo richiedeva ai Servizi Sociali territorialmente competenti una relazione sui contesti abitativi di entrambi i genitori, nonché sulle modalità concrete dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre disciplinato in modalità libera.
Veniva nominato il G.I. ai fini dell'espletamento della relativa attività istruttoria.
All'udienza del 15.02.2022, a seguito della rinuncia di parte ricorrente della prova orale, ammessa in precedenza, venivano disposti accertamenti tributari, con delega al Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, sulle capacità economiche di parte resistente e all'esito di tali accertamenti in data 22.10.2024 il G.I. introitava la causa al Collegio per la decisione. In questa sede il Collegio è dunque chiamato a pronunciarsi sulla separazione personale tra i coniugi e sulla relativa domanda di addebito, nonché sul mantenimento in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi e sulla relativa domanda di addebito
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Alla luce di quanto esposto, si accoglie pertanto la domanda di separazione presentata da entrambi i coniugi.
Quanto alla domanda di addebito della separazione, parte ricorrente deduce che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento del resistente, consistito in maltrattamenti e minacce perpetrate dal resistente nei suoi confronti manente matrimonio,
In particolare, parte ricorrente rappresenta che, a seguito di alcuni episodi di violenza la stessa si determinava ad abbandonare il tetto coniugale e porre fine all'unione matrimoniale.
Parte resistente, a sua volta, si oppone alla richiesta di addebito rappresentando che la causa della fine dell'unione coniugale sarebbe da rintracciarsi nella gestione problematica del figlio minore Per_2 e dalla difficoltà dei genitori di condividere un progetto educativo volto ad indirizzare il minore che era privo di regole.
Orbene si evidenzia che la l'invocazione della pronuncia di addebito presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri "sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza" (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.6.2006).
In particolare, in relazione ad episodi di violenza, nonché maltrattamenti e minacce perpetrati ai danni del coniuge, altresì alla presenza dei figli minori, giova richiamare quanto stabilito con granitica giurisprudenza di legittimità, per la quale le violenze ai danni ai danni del coniuge costituiscono
"violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole non solo la pronuncia di separazione ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei"
(cfr. Cass n. 31351/2022; Cass n. 7388/2017).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile e del nesso di causalità tra condotta e fine dell'unione coniugale.
Nel caso di specie, risulta pienamente provata l'ascrivibilità delle condotte alla parte resistente. Difatti, alla luce della prova documentale depositata sono stati provati i dedotti episodi di violenza perpetrati da parte resistente manente matrimonio negli ultimi periodi dell'unione coniugale nei confronti della ricorrente.
Infatti risulta provato che in data 28.07.2017 parte resistente aggrediva verbalmente la ricorrente, con frasi del tenore di: "Sei una cessa, sei una puttana", afferrandole la nuca, strattonandola per i capelli, sbattendo la sua testa contro i suppellettili, cercando altresì di colpirla con schiaffi e pugni e con un coltello e che la stessa sporgeva denuncia e si instaurava procedimento penale (RG 7768/2017) dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per i reati ex artt. 572, comma 1, 582-585, in relazione all'art
576, aggravato dall' art. 61 n. 2, e artt. 81 e 612, comma 1 e 2, c.p.
Tale procedimento si concludeva nel 2022 con sentenza di assoluzione per il capo relativo ai maltrattamenti perdifetto del requisito dell'abitualità della condotta e con condanna nei confronti di parte resistente per gli altri capi alla pena di mesi 10 di reclusione.
Orbene, tale condotta posta in essere dal resistente che costituisce violazione dell'obbligo di integrità psicofisica del coniuge ha senz'altro determinato la fine dell'unione coniugale atteso che parte ricorrente si determinava ad abbandonare il tetto coniugale a seguito della dedotta violazione e pertanto sulla base di quanto sinora esposto, si accoglie la domanda di addebito così come formulata da parte ricorrente.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni
In merito al mantenimento dei figli maggiorenni, parte ricorrente chiede che venga disposto a carico del resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli pari a euro 750,00 (euro
250,00 per ciascun figlio) oltre al contributo al 50% alle spese straordinarie.
Parte resistente chiede invece di poter versare un assegno a partire dal momento in cui lo stesso avrà ottenuto un'occupazione lavorativa. In merito all'obbligo di versamento a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il
Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è
a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive".
Per quanto concerne il mantenimento del figlio Per_1, va rappresentato che in sede di comparsa conclusionale parte ricorrente ha rappresentato che il medesimo risulta essere impiegato con un contratto a tempo determinato e ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Osserva il Collegio che la natura precaria del rapporto di lavoro non assume rilievo ai fini del riconoscimento della protrazione dell'obbligo di mantenimento a carico del padre e va dunque escluso il contributo al mantenimento in favore di quest'ultimo, avendo Per_1 già effettuato ingresso nel mondo lavorativo.
Deve inoltre osservarsi che in considerazione della età (26 anni) si presume terminato un eventuale percorso formativo e dunque non può sussistere più il diritto al mantenimento. In relazione invece al figlio Per_2 parimenti, a quest'ultimo non spetta alcun contributo al mantenimento a carico di parte resistente, essendo lo stesso detenuto presso la Casa Circondariale di
Vercelli, non sussistendo diritto al mantenimento del figlio ove quest'ultimo abbia posto in essere dei reati e sia in stato di detenzione, atteso che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza che si condivide, si considera lo stato di non autosufficienza economica del figlio in stato di detenzione imputabile allo stesso facendo così venir meno l'obbligo di mantenimento in favore del figlio.
Quanto invece al figlio ER ritiene questo Tribunale che, debba essere riconosciuto il versamento di un assegno in capo al genitore non collocatario in favore del figlio, attesa la giovane età dello stesso (18 anni), ed atteso che non ha verosimilmente terminato il percorso formativo ed effettuato ingresso all'interno del mondo lavorativo.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento del figlio ER va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età del figlio, va tenuto conto delle condizioni economiche del padre, il quale ha dichiarato di lavorare saltuariamente nel settore dell'edilizia e di percepire entrate molto ridotte.
Dalle indagini tributarie disposte d'ufficio e delegate al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, è emerso che lo CP_1 nel corso dell'anno 2019 abbia percepito un reddito pari a euro
5.458,53, nell'anno 2020 un reddito pari a euro 4.913,96 e ell'anno 2021 un reddito pari a euro 11.761,57, ed inoltre nell' anno 2022 ha lavorato saltuariamente presso varie ditte edili ed inoltre, non risulta essere titolare di beni mobili registrati, né locatario di immobili.
Ciò detto, il Tribunale ritiene congruo il versamento a carico di parte resistente della somma pari ad euro
200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio ER maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Alla luce del principio di proporzionalità, parte ricorrente provvederà al mantenimento diretto del figlio ER atteso che lo stesso vive nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 200,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore del figlio ER andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di giugno 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore del figlio (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V).
Sulle spese di lite
Le spese di lite sono compensate per metà stante la soccombenza della ricorrente sull'assegno di mantenimento di due figli maggiorenni e per la restante parte sono poste a carico del resistente soccombente sulla domanda di addebito e seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti,
così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 secondo comma c..c con addebito al resistente;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 29, parte II, Serie
A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998.
3. Pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio ER
maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma mensile di € 200,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di giugno 2026;
4. Pone a carico del resistente la corresponsione delle spese straordinarie al 50% in favore del figlio ER
5. Rigetta le altre domande formulate dalla ricorrente;
6. Compensa per metà le spese di lite e per la restante parte le pone a carico della parte resistente e le liquida in euro 1250,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
12.6.2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio