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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2322/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SPECIALIZZATA USI CIVICI così composta: Franca Mangano Presidente Gisella Dedato Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2322 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA
(C.F. ), in qualità di Parte_1 C.F._1 erede di rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1
Vincenzo Capponi ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Alberto Racchia n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Palanzona in forza di procura in atti reclamante E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Terracina, Piazza della Repubblica n. 44, presso lo studio dell'Avv. Corrado De Angelis che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti reclamato E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Santo ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27, presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in forza di procura in atti reclamato E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Roma
1 OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per , Umbria e Toscana n. 235/2021 CP_2
– accertamento natura giuridica terreno.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato in data 7.10.2020, Persona_1 proponeva istanza di intervento nel procedimento R.G. n. 292/2006, chiedendo l'accertamento della qualitas soli del terreno sito in
[...]
, catastalmente censito al foglio 34, particella 896, con CP_1 superficie pari a circa 322 mq. L'istante rivendicava la natura allodiale del suddetto terreno ma si dichiarava altresì pronta ad una conciliazione, affermando che sul terreno era stato costruito un manufatto per il quale era stata avanzata istanza di sanatoria edilizia prot. 3398 in data 27.2.1995, ai sensi della legge n. 724/1994. Produceva relazione asseverata dall'ing. che calcolava in euro 483,00 il Persona_2 valore del terreno secondo parametri di estimo agrario. Con decreto n. 483 del 14.10.2020, il Giudice disponeva formarsi autonomo fascicolo processuale, che acquisiva R.G. n. 92/2020. Si costituiva in giudizio il chiedendo, Controparte_1 salva e riservata ogni ipotesi di definizione della controversia in via conciliativa, di dichiarare la sussistenza del vincolo di uso civico sui terreni oggetto di causa e quindi la loro natura di beni appartenenti al demanio collettivo del . Con vittoria delle Controparte_1 spese, competenze e onorari del giudizio. Con nota n. U0276270 del 29.3.2021, la faceva CP_2 pervenire il proprio parere negativo in ordine alla soluzione conciliativa. Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per , Umbria e CP_2
Toscana, con la sentenza n. 235/2021 depositata in data 22.10.2021, rilevava che “la ragione per cui non si aderisce in questa sede alla conciliazione, non è nel parere difforme della o del Controparte_2
Ministero della Cultura” ma “risiede invece nel valore del terreno attribuitogli nella conciliazione” (cfr. pag. 12 sentenza impugnata), determinato in complessivi euro 483,00, ritenuto dal Parte_2 talmente modesto da non essere congruo rispetto al valore edilizio del terreno oggetto di contesa. Quanto alla natura giuridica del suddetto terreno, il Commissario rilevava che “appare superfluo un ulteriore accertamento storico circa la natura demaniale civica del terreno” (cfr. pag. 13 sentenza impugnata), alla luce della consulenza tecnica redatta
2 dal geom. nel 2002 – già acquisita nel procedimento RG n. Per_3
292 /2006 senza opposizione della che verificava Per_1
l'appartenenza dell'area TI (nella quale era inserito il terreno oggetto di causa) al demanio collettivo. Concludeva dichiarando la natura collettiva del terreno sito in , catastalmente Controparte_1 censito al foglio 34, particella 896 e la sua appartenenza al patrimonio civico dei naturali di . Compensava tra le parti le spese Controparte_1 di lite.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, , in Parte_1 qualità di erede di , deceduta in data 23.8.2021, Persona_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Commissario. In particolare, criticava:
2.a) la mancata conciliazione della controversia;
violazione dell'art. 185 c.p.c. Il Commissario avrebbe erroneamente valutato o non adeguatamente considerato le volontà delle parti di addivenire ad una conciliazione della controversia. Il Commissario avrebbe dovuto statuire per la conciliazione della controversia tra Persona_1
e il , avendo le parti espresso la
[...] Controparte_1 comune volontà di trasferire alla la proprietà individuale sul Per_1 terreno, oggetto di contesa, a fronte del pagamento al Comune di un corrispettivo, rendendo libero da ogni gravame di uso civico il terreno oggetto di contesa;
2.b) errata ammissione della C.T.U. a firma Geom. Per_3 violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2729 c.c. Il Commissario avrebbe errato nel ritenere ammissibili nel procedimento R.G. n. 92/2020 – la cui sentenza è oggetto della presente impugnazione – le consulenze tecniche del C.T.U. Geom. redatte nei procedimenti R.G. n. Per_3
184/2000 e R.G. n. 292/2006, poiché non acquisite al giudizio. Il Commissario avrebbe dovuto disporre, in difetto di tale acquisizione, una nuova C.T.U. al fine di accertare la qualitas solis del terreno oggetto di causa e di quantificare l'indennità dovuta ai fini di una conciliazione, stante la volontà delle parti volta in tal senso;
2.c) errata ammissione della C.T.U. a firma Geom. Per_3 violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2729 c.c. Il Commissario avrebbe errato nel ritenere che “la natura giuridica del terreno si ricava dalle citate relazioni storiche del CTU TR (cfr. pag. 9 Per_3 sentenza impugnata). Così come già rilevato nel precedente motivo di appello, le consulenze tecniche del Geom. redatte nei Per_3 procedimenti R.G. n. 184/2000 e R.G. n. 292/2006, non avrebbero potuto essere ammesse nel procedimento R.G. n. 92/2020. In carenza di C.T.U. attestante la natura collettiva del terreno, il Commissario avrebbe dovuto statuire per la natura patrimoniale dello stesso alla luce
3 dell'atto del 20.12.1841, con il quale venne disposta la CP_3
“concessione a coltura” di un più vasto territorio di Terracina, allora denominato gli “TI”, consolidato in enfiteusi perpetua con la Sentenza della Giunta degli Arbitri di Velletri del 3.11.1896, e, soprattutto, in virtù delle sentenze n. 60/2001 e n. 2/2003 della Corte di Appello, Sezione Usi Civici. Concludeva chiedendo, in integrale riforma della sentenza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per , Umbria e CP_2
Toscana n. 235/2021, di esperire il tentativo di conciliazione ex art. 29 Legge 766/27 tra , in qualità di erede di Parte_1 [...]
, e il , in persona del suo Persona_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, per il terreno da esso posseduto sito in CP_1
, censito in catasto al foglio 34, particella 896. In difetto di
[...] conciliazione, chiedeva: di accertare e dichiarare “che il terreno posseduto da , nella qualità di erede di Parte_1 [...]
, sito in , censiti in catasto al foglio 34, Persona_1 Controparte_1 part. 896, per complessivi 322 mq non è di demanio collettivo del Comune di ” e, per l'effetto, dichiarare la piena ed Controparte_1 esclusiva proprietà dello stesso in capo al reclamante. Con condanna alle spese dei due gradi di giudizio. Si costituiva in giudizio il , il quale, in Controparte_1 adesione all'impugnazione proposta dall'appellante , Parte_1 concludeva chiedendo “l'emissione della sentenza di omologazione del verbale di conciliazione a firme autenticate per il Segretario Comunale di , intervenuto tra il Controparte_1 Controparte_1 rappresentato dal Sindaco p.t. Dr. e l'odierna parte Persona_4 reclamante-appellante confermandolo integralmente” (cfr. comparsa conclusionale depositata in data 2.5.2025). Nella denegata ipotesi di non accoglimento della principale istanza di omologazione del verbale di conciliazione, chiedeva di dichiarare l'insussistenza del vincolo di uso civico e conseguenzialmente affermare la “natura patrimoniale dei terreni facenti parte del comprensorio denominato “Le Cese” catastalmente individuati ai fogli 2-12-13-31-33-34, in tal modo estendendo gli effetti fatti oggetto della statuizione della natura patrimoniale dei terreni costituenti l'attiguo comprensorio di Pantano Marino dichiarati con la sentenza n. 60/2001”. Con vittoria ovvero compensazione delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la , concludendo per la conferma CP_2 della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese.
3. All'udienza del 7.11.2023, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5.11.2024, la Corte
4 rinviava per gli stessi incombenti rilevata la mancanza del parere della Procura Generale, la quale ultima, successivamente, in data 21.11.2024, esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello. All'udienza del 4.3.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il reclamo è infondato, non essendosi verificata alcuna delle prospettate violazioni di legge e risultando, al contempo, comprovata l'appartenenza al demanio civico del terreno oggetto di causa. In primo luogo, sulla richiesta conciliazione (2.a), la Corte richiama l'art. 29, co. 3, l. n. 1976/1927, a norma del quale “In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato”. Trattasi di un potere discrezionale legato, oltre che al comportamento collaborativo delle parti che ne fanno prevedere un esito positivo, anche alla preliminare considerazione che l'accordo conciliativo sia conforme agli interessi pubblici sottesi agli usi civici. Nel caso di specie, il si è costituito innanzi alla Controparte_1
Corte dando atto di una intervenuta conciliazione con senza Pt_1 però depositarla, nemmeno nel prosieguo del processo. Anche Pt_1 non ha prodotto alcuna conciliazione. Ciò premesso, la decisione del Commissario censurava un'eventuale conciliazione (la cui sopravvenienza, allo stato, rimane indimostrata), stante il valore irrisorio dell'indennità di conciliazione convenuta tra le parti per il terreno oggetto di causa. Affermazione condivisa da questa Corte, giacchè la somma di euro 483,00 quale indennità, oggettivamente, non è adeguata, trattandosi di un terreno (distinto in catasto al foglio 34, particella 896) che, seppure di modeste dimensioni (322 mq), è sito vicino al centro urbano del Comune di . CP_1
In aggiunta la Corte, integrando in parte qua la decisione Commissariale, ritiene rilevante il parere negativo alla conciliazione eventualmente conclusa, espresso sia dalla (prot. CP_2
0276270 del 29 marzo 2021) che dal Ministero della Cultura Direzione generale archeologica belle arti e paesaggio- servizio V (trasmesso con pec dell'1.4.2021), attesa la "necessità del mantenimento dell'originaria consistenza del patrimonio civico, riconosciuta dalla L. 168/2017". Nella stessa nota della si legge che “(..) come già CP_2 evidenziato per altri procedimenti, sempre con riferimento a fondi siti nel Comune di , la legge n. 168/2017 e Controparte_1
5 successivamente la giurisprudenza della Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2018 hanno attribuito, tra l'altro, all'uso civico un importante ruolo di tutela del paesaggio, e dell'ambiente. Si è inquadrato pertanto l'uso civico quale strumento di governo del territorio consentendo di attribuire allo stesso anche una diversa utilizzazione in un'ottica più generale di pianificazione territoriale e paesaggistica in sinergia con lo Stato. Si deve tuttavia evidenziare che per volontà del legislatore del 2017 deve comunque essere mantenuta l'originaria consistenza del patrimonio civico. Anche questo aspetto impone particolari cautele nella decisione di sottrarre al demanio civico porzioni di terra attraverso l'istituto della conciliazione. (..). Soprattutto, nella nota regionale si afferma che “Va peraltro evidenziato che, a parere di questa Direzione, la procedura conciliativa, non risulta funzionale né all'accertamento della qualitas soli e quindi alla certezza dei diritti né ad una sistemazione del territorio coerente con le norme vigenti, rispettosa dell'intero assetto paesistico riconducibile nel caso di specie al Comune di CP_1
”.
[...]
La Corte condivide la conclusione della Il Legislatore -in linea CP_2 con l'orientamento affermatosi in giurisprudenza, volto a salvaguardare l'istituto degli usi civici, nonostante tale antico istituto affondi le proprie radici in una realtà basata su valori ed esigenze ormai in gran parte definitivamente superati, e ciò al fine di tutelare il paesaggio, così soddisfacendo l'aspirazione della collettività generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui ciò contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio - con la citata legge n. 168/2017, ha disposto che “La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto: a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
c) componenti stabili del sistema ambientale;
d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto”. Nella stessa sede si rappresenta che “Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi
6 civici”. La normativa in parola, quindi, mette in cale l'interesse a valorizzare gli usi civici non tanto in funzione delle esigenze di immediato utilizzo da parte dei cives, ma a tutela dell'ambiente e del paesaggio, tanto che il Legislatore ha previsto che in caso di liquidazione degli usi civici – istituto, questo, a cui può essere accostata la conciliazione, derivandone effetti similari- rimane fermo il vincolo ambientale e paesaggistico sui terreni. Da ciò ne consegue, ad avviso della Corte, che la conciliazione in materia di usi civici, sia pure ancora percorribile, ha comunque ristretto la sua operatività, non potendosi addivenire ad essa quando non sia possibile mantenere il vincolo della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio o comunque esso verrebbe ad essere compromesso, come nel caso di specie. Difatti, il trasferimento del terreno oggetto di causa all'odierno appellante andrebbe ad incidere sull'ambiente e sul paesaggio, già oltretutto compromesso a causa delle numerose e precedenti conciliazioni, prevalentemente attuate prima dell'entrata in vigore della legge del 2017 e, dunque, senza tener conto del pregiudizio al paesaggio e all'ambiente che le stesse avrebbero determinato. Pertanto, la conciliazione, ove conclusa dal con il Pt_1 CP_1 non sarebbe conforme agli interessi pubblici, risultando necessario tutelare e preservare i beni di rilevanza ambientale attraverso il mantenimento della proprietà collettiva, come di seguito meglio spiegato alla luce della consulenza tecnica richiamata dal Commissario. A tale ultimo riguardo, passando alla censura 2.b), lamenta che Pt_1 la CTU del 2002 redatta dal non era utilizzabile ai fini della Per_3 pronuncia reclamata. La Corte ritiene la doglianza infondata. Nel procedimento RG 92/2020, all'esito del quale era pronunciata dal Commissario l'impugnata sentenza, era richiamata la CTU redatta nel precedente procedimento RG n. 84/2000, nel quale il Commissario aveva chiesto al geom. la redazione di una consulenza tecnica sulla qualitas soli della Per_3 zona Le Cese o TI sita in;
successivamente, la Controparte_1 stessa CTU del 2002 era formalmente acquisita nel proc. RG n. 292/2006 nel quale il Commissario, inoltre, incaricava lo stesso di predisporre una seconda consulenza volta ad individuare i Per_3 valori dei terreni zona le Cese o TI sui quali calcolare l'eventuale indennità ai fini della conciliazione. Come già rilevato dal Commissario, nel procedimento RG 292/2006 era intervenuta spontaneamente con atto del Persona_1
7/10/2020, con il quale chiedeva l'accertamento della natura giuridica del proprio terreno, ricompreso nella zona TI indagata dal CTU, senza nulla opporre all'utilizzo degli elaborati del geom. già Per_3
7 acquisiti dal Commissario. Per quel che qui rileva, nella C.T.U. del 2.9.2002 del Geom. aveva ampiamente ricostruito le vicende Per_3 storiche dei terreni relativi a numerose particelle dei fogli 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 28 del catasto di Controparte_1 concludendo per l'appartenenza di tali terreni, della estensione complessiva di circa 597 ettari, del demanio civico del Comune di
[...]
. In aggiunta, il difensore della non aveva CP_1 Per_1 articolato richieste istruttorie ulteriori nelle conclusioni presentate al Commissario (limitandosi a insistere sia sulla conciliazione che, in subordine, sull'accertamento della qualitas solis). La CTU del 2002, pertanto, era stata correttamente utilizzata. Al contempo, diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, le CTU del del 2002 e del 2006 erano a disposizione della parte, tanto Per_3
è vero che la relazione a firma ing. consulente Persona_2 nominato dalla richiamava in più occasioni le relazioni di Per_1
specie per quantificare l'indennità da versare ai fini Per_3 dell'auspicata conciliazione, ovvero l'importo di euro 483,00 che rappresenta l'aggiornamento del valore che lo stesso nella sua Per_3
CTU aveva indicato come valore del terreno (cfr. anche il reclamo a pag. 5-6 “la somma di € 483,00, indicata quale indennità di conciliazione, è il frutto della valutazione espressa dalla consulenza tecnica del Geom. ). Per_3
Quanto alla censura sub 2.c), la Corte esclude la natura allodiale del terreno oggetto di causa, richiamando l'accurata e completa ricostruzione effettuata dal geom. Il CTU documenta che i Per_3 terreni siti in località “Le Cese “, denominata all'origine “TI”, comprensiva del foglio catastale 34 nel quale è ubicata la piccola particella occupata dalla facevano parte dello Stato pontificio. Per_1
Espone il CTU che l'originario comprensorio TI rientra nella parte del territorio di Terracina che veniva destinato in concessione “per uso di semina”, in favore dei cittadini di , dal Breve di Papa CP_1
Bonifacio IX del 1403. In seguito alla supplica del popolo di CP_1 indirizzata al Pontefice Gregorio XVI nel 1839, volta a confermare tale concessione e contestualmente a provvedere a un aumento di territorio in favore dei per sopperire alla scarsezza del loro territorio, Parte_3 con l'atto notaio del 1841 i terreni degli TI o Le Cese CP_3 venivano “concessi a coltivazione” agli abitanti di . Con la CP_1 successiva sentenza della Giunta degli Arbitri di Velletri del 1896, il comprensorio già appartenuto al demanio Parte_4 collettivo del veniva assegnato in “enfiteusi Controparte_4 perpetua al Comune di ” per il canone annuo di L. 4000, CP_1 venendo “affrancato a favore della popolazione di ”, Controparte_1
8 riconoscendo come “indispensabile che quella popolazione prosegua nell'esercizio dell'uso di semina “. Tale previsione, per essere correttamente interpretata, va messa in correlazione con la cd. affrancazione invertita prevista dall'art. 9 del R.D. n. 1510 del 1891 (ancora vigente), istituto introdotto a favore della popolazione delle provincie ex pontificie, in virtù del richiamo contenuto nella L. n. 1766 del 1927, art. 7, comma 2; a differenza della affrancazione ordinaria - ove è il proprietario del fondo a liberarlo dall'uso civico, affrancando il proprio diritto di proprietà mediante il pagamento di un canone enfiteutico od il rilascio di una parte del possedimento -, l'affrancazione invertita si verifica quando è la collettività che riscatta, in tutto o in parte, l'immobile, dietro versamento di un canone al proprietario, così realizzandosi il pieno riconoscimento del diritto di uso civico nella nuova forma dell'assegnazione della piena proprietà in capo alla comunità. Si assiste, dunque, ad un duplice effetto, da un lato, l'affrancazione invertita determina il trasferimento del bene dalla proprietà di un soggetto alla proprietà collettiva, e, dall'altro lato, quale effetto riflesso, si determina l'estinzione per confusione degli usi civici che già gravavano sul bene (gli usi civici che già spettavano alla collettività vengono logicamente meno quando questa acquista la proprietà del bene). Il qualora il terreno sia CP_1 stato allo stesso attribuito, nella sua veste di ente esponenziale e/o rappresentativo degli utenti, è tenuto a rispettarne la sua vocazione collettiva, in quanto non gli appartiene. Sulla scorta di quanto esposto, si può affermare che con l'affrancazione invertita il regime dominicale passa dall'uso civico in senso stretto su beni appartenenti a terzi alla proprietà collettiva o demanio civico. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte che, con sentenza n. 2704/2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di usi civici, nell'affrancazione (o liquidazione) cd. invertita, prevista in favore della popolazione dall'art. 9 del r.d. n. 1510 del 1891, ancora vigente, per le sole provincie ex pontificie, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 7, comma 2, della l. n. 1766 del 1927, a differenza di quella ordinaria - ove è il proprietario del fondo a liberarlo dall'uso civico, affrancando il proprio diritto di proprietà mediante il pagamento di un canone enfiteutico od il rilascio di una parte del possedimento - è la collettività che riscatta, in tutto o in parte, l'immobile, dietro versamento di un canone al proprietario, così realizzandosi il pieno riconoscimento del diritto di uso civico nella nuova forma dell'assegnazione della piena proprietà in capo alla comunità. Pertanto, il qualora il terreno sia stato allo stesso attribuito nella qualità CP_1 di ente esponenziale (o rappresentativo) degli utenti, è tenuto ad
9 assicurare l'uso civico di destinazione del bene affrancato, al quale non può rinunziare liberamente - soprattutto in maniera tacita in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservarlo - poiché non gli appartiene, la sua rappresentatività differenziandosi, in questo caso, da quella generale e tipica degli enti territoriali;
infatti, il detto comune può essere autorizzato a mutare la menzionata destinazione o le sue modalità di esercizio, laddove le ritenesse non più compatibili con le trasformazioni socio-economiche intervenute, solo attraverso la procedura prevista dalla normativa speciale”. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il avesse tacitamente Controparte_5
"sdemanializzato" il fondo mediante atti di cessione gratuita ai privati, i quali vi avevano costruito sopra dei complessi edilizi, non avendo l'ente territoriale il relativo potere). Sulla base di quanto fin qui detto, nel caso di specie, il terreno per cui è causa fa parte della proprietà collettiva o demanio civico, come desumibile dalla sentenza della Giunta degli Arbitri di Velletri del 1896, nella quale, proprio al fine di garantire ai naturali la sopravvivenza, dunque riconoscendo “indispensabile che quella popolazione prosegua nell'esercizio dell'uso di semina”, il comprensorio degli TI o Le Cese venne assegnato in enfiteusi perpetua al Controparte_1 evidentemente, quale ente esponenziale dei cittadini, tanto che ne è stata prevista l'affrancazione in favore degli stessi. Per concludere, non essendo intervenuti ulteriori eventi idonei a modificare il quadro appena descritto e, come anticipato, non risultando prodotta alcuna conciliazione (che, in ogni caso, non sarebbe rispondente agli interessi collettivi, sia per la modicità dell'indennità proposta, che per il parere negativo della e del MIBAC) i CP_2 terreni nella località tra i quali quello posseduto dal Parte_4 quale erede della risultano “concessi a coltivazione” Pt_1 Per_1 con l'atto el 1841, destinazione confermata con la successiva CP_3 sentenza della Giunta degli Arbitri di Velletri del 1896 con la quale si ribadiva che il predetto comprensorio era destinato a soddisfare l'esigenza dei naturali di di avere terreni da coltivare, CP_1 venendo assegnato in enfiteusi perpetua a favore del CP_1
Per altro profilo (sempre in ordine alla censura 2.c) relativo ai richiamati precedenti giurisprudenziali, che ritenevano la natura allodiale di fondi diversi da quello occupato dal ma ubicati Pt_1 nella stessa località TI, tale circostanza non può assumere rilievo decisivo ai fini dell'accoglimento del reclamo. Non esistono nel nostro ordinamento giuridico meccanismi di caducazione del provvedimento giudiziario emesso in contrasto con un precedente, neanche nel caso in cui il precedente sia dello stesso Giudice (trattandosi, nel caso
10 richiamato dal di precedenti decisioni di questa Corte Pt_1 territoriale). Vengono garantiti il dissenso, la correzione e il ripensamento, in sostanza, viene garantita l'evoluzione della giurisprudenza.
5. Per le spese processuali del presente grado, stante la soccombenza del il reclamante è condannato alla loro refusione a favore Pt_1 della , liquidate nella misura di € 8470,00 in ragione dello CP_2 scaglione applicabile (valore indeterminabile-complessità media) e del mancato espletamento della fase istruttoria. Le spese tra e il Pt_1
invece, sono compensate in quanto l'Ente locale ha CP_1 sostanzialmente aderito al reclamo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il reclamo presentato da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e della , avverso la Sentenza n. 235/2021 del
[...] CP_2
Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il , Toscana CP_2
e Umbria. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della , che liquida in complessivi € 8470,00, oltre spese CP_2 forfettarie al 15%, oltre oneri accessori. Compensa le spese tra Pt_1
e il .
[...] Controparte_1
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.6.2025
L'estensore
Caterina Garufi Il Presidente
Franca Mangano
11