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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 02/09/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 28 gennaio 2025, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 32/2022 R.G.Lav. vertente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pescocostanzo, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Supino e Alessandra Supino del foro di Chieti, presso lo studio dei quali in Chieti ha eletto domicilio, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore OPPONENTE E
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Fausto Di Marcantonio, CP_1 dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso;
OPPOSTO Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
- Rigetta l'opposizione e dichiara il D.I. opposto definitivamente esecutivo;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Parte_1 favore dell'opposto, delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in €.1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2022, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
D.I. n.84/2021 con il quale gli veniva intimato il pagamento, in favore di , di €.1.927,24 lordi CP_1
a titolo di retribuzione e TFR.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto, quale unico motivo, l'insussistenza del credito vantato dal per avere quest'ultimo sottoscritto in data 10.08.2021 una rinuncia al pagamento della retribuzione e CP_1 del TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Con memoria difensiva depositata in data 5.05.2022, si è costituito in giudizio il sig , CP_1 eccependo l'invalidità della rinuncia contenuta nella dichiarazione autografa del 10.08.2021 per intervenuta impugnativa nei termini di legge;
in ogni caso, deducendo l'illegittimità della stessa per non aver l'opposto avuto piena contezza del contenuto dell'atto predisposto unilateralmente dal datore di lavoro.ha concluso quindi, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto.
All'odierna udienza, senza espletamento dell'attività istruttoria e preso atto della rinuncia al mandato anche dell'ultimo difensore costituitosi per l'opponente, la causa, previo deposito di note conclusive, è stata discussa e decisa dando lettura del dispositivo.
L'opposizione è infondata e, pertanto, il D.I. va dichiarato definitivamente esecutivo per le ragioni di seguito spiegate.
1 Nel caso in esame non è in contestazione che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato né le modalità e gli effetti della cessazione del rapporto.
Viene quindi in rilievo la sola questione relativa alla validità della dichiarazione abdicativa ex art. 2113
c.c. sottoscritta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed avente ad oggetto il diritto alla corresponsione della retribuzione e del TFR.
In primo luogo, va rilevata la tempestività dell'impugnazione della rinuncia contenuta nella dichiarazione autografa del 10.08.2021, dal momento che, come risulta documentato in atti, l'impugnazione è stata trasmessa, dal difensore del sig all'indirizzo pec della società opponente in data 8.02.2022. CP_1
Ciò posto, poiché la rinuncia impugnata ha ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili poste dalla legge e dai contratti o accordi collettivi, quali sono, per l'appunto, quello alla retribuzione ed al trattamento di fine rapporto, la stessa deve senz'altro ritenersi invalida a norma dell'art.2113 co.1 c.c.
In ogni caso si osserva che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “… la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, ove contenga una dichiarazione di rinuncia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi;
infatti enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato” (Cass. Sez. lav., 8.10.207, n. 20976; nello stesso, si veda ex multis Cass. Sez. lav., 7.11.2018, n. 28448/ord.).
Nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili invece gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto soltanto quando per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere sui propri diritti. Più nello specifico, va rilevato che le quietanze a saldo liberatorie che il lavoratore sottoscriva a seguito della risoluzione del rapporto, accettando senza esprimere riserve la liquidazione e le altre somme dovutegli alla cessazione del rapporto, non implicano di per sé, anche se contenenti la menzione del licenziamento, l'accettazione del medesimo e la rinuncia ad impugnarlo o all'impugnazione già proposta;
tuttavia, possono assumere tale significato negoziale solo in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti che dimostrino l'intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo ( C. 1194/2000).
Orbene, nella vicenda in esame, non appare ravvisabile alcun elemento da cui poter inferire che il lavoratore sia stato effettivamente edotto del contenuto e degli effetti dell'atto abdicativo, tenuto conto del fatto che neppure è in contestazione la circostanza che la dichiarazione sia stata predisposta unilateralmente dal datore di lavoro;
inoltre, ove isolatamente considerate, ed in assenza di qualsivoglia riscontro di segno contrario, le espressioni utilizzate nella suddetta rinuncia “…ed io rinuncio a tutto quanto a me spettante
2 (retribuzione, TFR e tutto quello derivante dalla fine di un rapporto di lavoro) …” appaiono costituire senza dubbio mere dichiarazioni di scienza, in quanto tali inidonee a comprovare l'effettiva sussistenza di una sua volontà dispositiva e, pertanto, a configurare, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 2113 c.c., una rinuncia a diritti già entrati a far parte del suo patrimonio.
Per tutte le considerazioni sopra esposte la opposizione è infondata, ed il D.I. opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno complessivamente liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 28 gennaio 2025 Il Giudice f.to digit. Alessandra De Marco
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In funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 28 gennaio 2025, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 32/2022 R.G.Lav. vertente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pescocostanzo, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Supino e Alessandra Supino del foro di Chieti, presso lo studio dei quali in Chieti ha eletto domicilio, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore OPPONENTE E
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Fausto Di Marcantonio, CP_1 dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso;
OPPOSTO Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
- Rigetta l'opposizione e dichiara il D.I. opposto definitivamente esecutivo;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Parte_1 favore dell'opposto, delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in €.1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2022, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
D.I. n.84/2021 con il quale gli veniva intimato il pagamento, in favore di , di €.1.927,24 lordi CP_1
a titolo di retribuzione e TFR.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto, quale unico motivo, l'insussistenza del credito vantato dal per avere quest'ultimo sottoscritto in data 10.08.2021 una rinuncia al pagamento della retribuzione e CP_1 del TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Con memoria difensiva depositata in data 5.05.2022, si è costituito in giudizio il sig , CP_1 eccependo l'invalidità della rinuncia contenuta nella dichiarazione autografa del 10.08.2021 per intervenuta impugnativa nei termini di legge;
in ogni caso, deducendo l'illegittimità della stessa per non aver l'opposto avuto piena contezza del contenuto dell'atto predisposto unilateralmente dal datore di lavoro.ha concluso quindi, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto.
All'odierna udienza, senza espletamento dell'attività istruttoria e preso atto della rinuncia al mandato anche dell'ultimo difensore costituitosi per l'opponente, la causa, previo deposito di note conclusive, è stata discussa e decisa dando lettura del dispositivo.
L'opposizione è infondata e, pertanto, il D.I. va dichiarato definitivamente esecutivo per le ragioni di seguito spiegate.
1 Nel caso in esame non è in contestazione che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato né le modalità e gli effetti della cessazione del rapporto.
Viene quindi in rilievo la sola questione relativa alla validità della dichiarazione abdicativa ex art. 2113
c.c. sottoscritta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed avente ad oggetto il diritto alla corresponsione della retribuzione e del TFR.
In primo luogo, va rilevata la tempestività dell'impugnazione della rinuncia contenuta nella dichiarazione autografa del 10.08.2021, dal momento che, come risulta documentato in atti, l'impugnazione è stata trasmessa, dal difensore del sig all'indirizzo pec della società opponente in data 8.02.2022. CP_1
Ciò posto, poiché la rinuncia impugnata ha ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili poste dalla legge e dai contratti o accordi collettivi, quali sono, per l'appunto, quello alla retribuzione ed al trattamento di fine rapporto, la stessa deve senz'altro ritenersi invalida a norma dell'art.2113 co.1 c.c.
In ogni caso si osserva che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “… la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, ove contenga una dichiarazione di rinuncia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi;
infatti enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato” (Cass. Sez. lav., 8.10.207, n. 20976; nello stesso, si veda ex multis Cass. Sez. lav., 7.11.2018, n. 28448/ord.).
Nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili invece gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto soltanto quando per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere sui propri diritti. Più nello specifico, va rilevato che le quietanze a saldo liberatorie che il lavoratore sottoscriva a seguito della risoluzione del rapporto, accettando senza esprimere riserve la liquidazione e le altre somme dovutegli alla cessazione del rapporto, non implicano di per sé, anche se contenenti la menzione del licenziamento, l'accettazione del medesimo e la rinuncia ad impugnarlo o all'impugnazione già proposta;
tuttavia, possono assumere tale significato negoziale solo in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti che dimostrino l'intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo ( C. 1194/2000).
Orbene, nella vicenda in esame, non appare ravvisabile alcun elemento da cui poter inferire che il lavoratore sia stato effettivamente edotto del contenuto e degli effetti dell'atto abdicativo, tenuto conto del fatto che neppure è in contestazione la circostanza che la dichiarazione sia stata predisposta unilateralmente dal datore di lavoro;
inoltre, ove isolatamente considerate, ed in assenza di qualsivoglia riscontro di segno contrario, le espressioni utilizzate nella suddetta rinuncia “…ed io rinuncio a tutto quanto a me spettante
2 (retribuzione, TFR e tutto quello derivante dalla fine di un rapporto di lavoro) …” appaiono costituire senza dubbio mere dichiarazioni di scienza, in quanto tali inidonee a comprovare l'effettiva sussistenza di una sua volontà dispositiva e, pertanto, a configurare, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 2113 c.c., una rinuncia a diritti già entrati a far parte del suo patrimonio.
Per tutte le considerazioni sopra esposte la opposizione è infondata, ed il D.I. opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno complessivamente liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 28 gennaio 2025 Il Giudice f.to digit. Alessandra De Marco
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