Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 16116/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16116 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata per la decisione in data 28.10.2024, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
nato il [...] a [...], c. f. TE
, , nato il [...] a C.F._1 Parte_2
Napoli, c. f. e nato il C.F._2 Parte_3
13.01.1957 a Napoli, c. f. , elett.te domiciliati in Napoli C.F._3 alla P.zza G. Bovio n. 14 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Campese, C.F.
, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura C.F._4
in atti;
- OPPONENTI IN RICONVENZIONALE –
CONTRO sito in Napoli, alla Piazza Carità n. 6 “Palazzo Controparte_1
Mastellone” (C.F.: , in persona dell'amministratore p.t. dott. P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Arenella n. 84, Controparte_2
presso lo studio dell'avv. Rosario Iervolino (C.F.: dal C.F._5
quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Sara Maria Iervolino (C.F.:
giusta procura in atti;
C.F._6
- OPPOSTO –
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2172/2019 del 21.03.2019, nel procedimento RG n. 31968/2018.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 25.10.24 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , e TE Parte_2
proponevano opposizione contro il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 2172/2019 del 21.3.2019 (RG n. 31968/2018), emesso dal
Tribunale di Napoli, con il quale veniva ingiunto ad essi opponenti di pagare, in solido tra loro, in favore del ricorrente, l'importo di € CP_1
37.118,63. Veniva, altresì, ingiunto a di pagare Parte_3
l'ulteriore importo di € 9.184,58. Il tutto oltre interessi e spese. Il decreto ingiuntivo veniva concesso provvisoriamente esecutivo.
In sede di opposizione, gli opponenti eccepivano l'illegittimità del decreto opposto deducendo la necessità di una ripartizione pro quota delle somme oggetto di ingiunzione, data la natura ereditaria dei debiti condominiali.
Proponevano, poi, a loro volta, domanda riconvenzionale nei confronti del
Condominio opposto avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a seguito: - dell'apposizione, ad opera del , di una mantovana sulla CP_1
facciata principale del fabbricato che, oltre ad impedire il passaggio di aria e di luce agli immobili di proprietà degli opponenti, siti ai civici 7 e 8 del suddetto, causava loro un danno da mancato guadagno derivato CP_1 dall'impossibilità di locare tali immobili nel periodo da aprile a dicembre
2017, per un importo di € 4.000,00 mensili e, dal gennaio 2018, del solo
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locale posto al civico n. 7, per un importo di € 800,00 mensili;
- dei lavori di manutenzione eseguiti da essi opponenti nei suddetti immobili a causa delle condizioni del fabbricato e dell'installazione della mantovana a livello di solaio, per un importo di € 3.000,00; - di ulteriori lavori eseguiti nell'immobile di proprietà degli opponenti posto sulla destra, entrando dall'ingresso del fabbricato, identificato nel catasto urbano di Napoli al foglio
4, particella 112, sub 10, piano terra, resisi necessari a causa delle condizioni della vanella condominiale, al fine di evitare la caduta di calcinacci e le percolazioni continue di acqua dalla stessa provenienti, per un importo di €
12.000,00; - infine, dell'espurgo della fogna posta al piano terra del fabbricato, al fine di impedire la fuoriuscita di liquami ed acque nere, per un importo di € 500,00.
Tanto premesso chiedevano al Tribunale di revocare l'opposto decreto ingiuntivo, previa sospensione della sua provvisoria esecutività. In via riconvenzionale, chiedevano di condannare il all'eliminazione CP_1
della mantovana esistente sulla facciata principale del fabbricato, all'esecuzione dei lavori a farsi nella vanella e al risarcimento CP_3
di tutti i danni subiti, oltre interessi. In via gradata, chiedevano di compensare le somme oggetto di ingiunzione con le somme vantate da essi opponenti nei confronti del , vinte le spese di lite da attribuirsi al procuratore CP_1
antistatario.
Si costituiva il che eccepiva l'infondatezza della opposizione e CP_1
della domanda riconvenzionale, rimasta del tutto sfornita di prova.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con condanna degli opponenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 2.12.2019, veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, con ordinanza del 22.1.2021, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
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Ammessi ed espletati l'interrogatorio formale e le prove testimoniali, veniva disposta CTU all'esito della quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.10.24, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente si osserva che la domanda è procedibile essendo stato esperito il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo.
Nel merito, va preliminarmente precisato che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass. sez. 1, Sentenza n. 4103 del 21/02/2007).
Deve pertanto procedersi ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata, alla luce della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia resa all'esito del giudizio a cognizione piena (ex plurimis, cfr. Cass., 27 settembre
1999 n. 10704; Cass., 14 aprile 1999 n. 3671; Cass., 29 gennaio 1999 n. 807).
Con l'atto di opposizione si instaura infatti un ordinario giudizio di cognizione, nel quale le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini della regola dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, incombendo sull'opponente la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate (v., oltre alle sentenze citate, anche Cass.,
8 settembre 1998 n. 8853; Cass., 17 novembre 1997,n. 11417).
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In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio CP_1
su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 6
- 2, 23/07/2020, n. 15696; Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il Condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto CP_1
ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. Unite,
18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2,
14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
Nel caso di specie, la delibera condominiale del 18.05.2018 di approvazione del bilancio consuntivo anno 2017 e preventivo anno 2018, contenenti le morosità Della Vecchia, sono state tutte approvate dall'assemblea condominiale, unitamente ai relativi riparti costituendo “titolo di credito del
e, di per sé, prova dell'esistenza di tale credito” e non è stata CP_1
impugnata dagli opponenti.
Con l'approvazione del bilancio consuntivo anno 2017 sono stati, poi, ripartiti oneri maturati fino a tale data anche per lavori al fabbricato. Anche per questi ultimi, la delibera condominiale di approvazione è stata adottata
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dall'assemblea condominiale in data 30.04.2008 e non è stata impugnata dagli opponenti.
Ne deriva la sussistenza della pretesa creditoria del ricorrente, CP_1
odierno opposto, che ha soddisfatto l'onere probatorio su esso gravante con la produzione dei verbali dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti.
Nondimeno, con la memoria per l'udienza del 24.10.2019, gli opponenti deducevano di aver offerto al Condominio creditore, al fine di evitare gli effetti di una esecuzione e stante la provvisoria esecuzione concessa inizialmente al D.I., la somma di € 5.000,00, oltre ad un pagamento mensile rateizzato di € 1.200,00, accettati dall'assemblea condominiale nella riunione del 22.07.2019. Di avere, pertanto, corrisposto, in adempimento di tale piano di rateizzazione, oltre ai 5.000,00 € iniziali, le prime tre rate mensili di €
1.200,00 ciascuna, per poi interrompere i suddetti pagamenti dopo aver ottenuto la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
In sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 12.05.2020 e nei successivi scritti difensivi, deducevano, altresì, di avere saldato quanto dagli stessi dovuto alla ditta per il noleggio della mantovana, i cui CP_4
importi venivano approvati all'assemblea condominiale del 18.05.2018, per un totale di € 4.162,26.
Di tali importi occorre, pertanto, tenere conto ai fini della rideterminazione delle somme residue ancora da corrispondere in favore del CP_1
avendo, essi opponenti, regolarmente prodotto in atti le ricevute di pagamento delle tre rate mensili di € 1.200,00 ciascuna, versate in adempimento della transazione di cui al verbale del 22.07.19, per un totale di € 8.600,00
(5.000,00 + 3.600,00), come peraltro debitamente riconosciuto dal
CP_1
Regolarmente prodotta in atti è, altresì, la ricevuta di pagamento di € 4.162,26 quale saldo versato in favore dell' per il D.I. n. 331/19 ottenuto CP_4
dalla ditta di noleggio della mantovana, a sua volta, in danno del Condominio,
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residuando, pertanto, a carico dei , un importo ancora da pagare Parte_3 di € 33.540,95.
In ragione dell'avvenuto parziale pagamento del debito, il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato (fra le altre, cfr. Cass. 10.4.2014, n. 8428) e gli importi dovuti vanno rideterminati.
Ed in particolare, i germani vanno condannati al pagamento Parte_3
della somma di 33.540,95 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nei limiti della rispettiva quota (1/3 ciascuno) in applicazione dell'art. 752 c.c.
Sul punto si osserva che il pagamento della somma ingiunta da parte degli opponenti comporta – effettivamente – la necessaria revoca del decreto e la conseguente regolamentazione delle spese processuali (anche per la fase monitoria) secondo il principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento temporale alla data di emissione del decreto (fra le altre, cfr. Cass. 10.4.2014, n. 8428).
Occorre, a questo punto esaminare la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti nei confronti del avente ad oggetto tanto CP_1
l'eliminazione della mantovana quanto il risarcimento dei danni subiti ai propri immobili, siti nel fabbricato, sub specie di danno emergente per il ripristino dello status quo ante e di lucro cessante per il mancato utilizzo degli stessi, a causa delle condizioni dello stabile e dell'installazione della mantovana a livello di solaio sulla facciata principale del oltre CP_1
che delle condizioni della vanella e della fogna posta al piano CP_3
terra del fabbricato.
Orbene, nel caso di specie, l'apposizione a suo tempo della mantovana sulla facciata principale del fabbricato è stata ed è tuttora giustificata dalla necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità dal pericolo di distacco di intonaco e caduta di calcinacci dall'alto.
Non può, pertanto, prescindersi dal tenere in debito conto tali finalità nella valutazione della fondatezza o meno della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti.
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Orbene, proprio alla luce della finalità dell'apposizione della mantovana, la domanda riconvenzionale di condanna del alla rimozione della CP_1
struttura posta sulla facciata principale del fabbricato non può trovare accoglimento, in quanto trattasi di opera la cui rimozione creerebbe un pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Né può ordinarsi la sostituzione della struttura con altre opere che garantiscano ugualmente la sicurezza pubblica, come riconosciuto anche in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
A ciò aggiungasi, altresì, che la mantovana di cui si chiede l'eliminazione avrebbe sì dovuto avere, per sua natura, carattere temporaneo, in attesa della realizzazione dei lavori di restauro del fabbricato. I suddetti lavori, tuttavia, non sono stati mai intrapresi proprio a causa delle morosità nel pagamento degli oneri condominiali imputabili, altresì, agli odierni opponenti, peraltro possessori di una rilevante quota di millesimi, in ragione delle proprietà detenute nel Condominio.
Proprio a fronte di tali morosità, l'amministrazione condominiale, correttamente adempiendo ai propri doveri, intraprendeva azione legale di recupero delle somme dovute mediante proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo nel procedimento RG n. 31968/2018 ottenendo il provvedimento monitorio n. 2172/2019, qui opposto.
In ragione di tali assorbenti rilievi, vanno rigettate, altresì, le ulteriori domande di condanna del al risarcimento dei danni subiti da essi CP_1
opponenti ai propri immobili, siti nel fabbricato, tanto sub specie di danno emergente per il ripristino dello status quo ante quanto di lucro cessante per il mancato utilizzo degli stessi, a causa delle condizioni dello stabile e dell'installazione della suddetta mantovana, oltre che delle condizioni della vanella e della fogna posta al piano terra del fabbricato, non CP_3
potendosi riconoscere risarcimenti o rimborsi per danni alla cui produzione abbiano concorso gli stessi opponenti, rendendosi a loro volta inadempienti all'obbligazione di contribuire alle spese condominiali ordinarie e
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straordinarie (art. 1123 c.c.), regolarmente approvate in assemblea e oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto. Oltretutto va altresì evidenziato che nessuna fattura è stata prodotta dagli opponenti a fondamento delle loro pretese.
Merita, invece, accoglimento la domanda di condanna del , ex art. CP_1
2051 c.c., all'esecuzione dei lavori a farsi nella vanella condominiale.
Tanto nella relazione tecnica di parte, quanto in quella di ufficio, redatta dall'ing. sono state accertate le condizioni fatiscenti in cui versa la Per_1
e indicati i lavori da eseguirsi per l'eliminazione del pericolo Pt_4
derivante dalla stessa. In particolare, il CTU ha evidenziato la necessità che si proceda alla spicconatura del perimetro della vanella al fine di mettere in sicurezza l'area. Invero, il CTU certificava che “In merito al richiesto computo metrico per l'eliminazione del pericolo si evidenzia che nella stesura finale della CTU (rispetto alla bozza) detti costi sono stati computati d'ufficio
a corpo in euro 2.000//00 + IVA;
in particolare sono state computate le opere inerenti la spicconatura, visto il ponteggio già in opera rispetto all'epoca dei fatti, ed il tutto previa acquisizione delle autorizzazioni presso gli enti preposti, visto che trattasi di palazzo vincolato. In particolare, durante le operazioni peritali si riscontravano luoghi differenti rispetto all'epoca dei fatti, con lavorazioni iniziate seppur NON terminate e dove la difesa del
Condominio richiama problematiche legate alla mancanza di FONDI (quote
NON versate dai condomini ovvero compreso i Sig.ri ); Parte_3
pertanto visti i luoghi interessati da lavorazioni NON completate, si inibiva
d'ufficio l'uso di dette zone prospettanti la vanella (cfr. verbale 2° accesso)”
(cfr. relazione del 15.6.2023 e successivi chiarimenti resi in data 23.10.23).
Il va, pertanto, condannato all'esecuzione delle opere indicate CP_1 nella relazione tecnica d'ufficio, ai fini dell'eliminazione del pericolo proveniente dalla vanella condominiale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (procedimenti innanzi
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al Tribunale per le quattro fasi valore compreso tra 26.000,00 e 52.000,00) in applicazione dei parametri medi. Tuttavia, in ragione dell'accoglimento della domanda di condanna del all'eliminazione del pericolo derivante CP_1
dalla vanella, si ritiene di compensare per 1/3 le spese di lite tra le parti, mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico degli opponenti. Ne consegue che gli opponenti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite in favore del nella misura di euro 5.078,00 per compensi oltre rimborso spese CP_1
generali, CPA ed IVA come per legge.
I germani della vecchia vanno poi condannati al pagamento delle spese del procedimento monitorio quantificate in euro 286,00 per spese ed euro
1.305,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Non può trovare accoglimento la domanda del di condanna della CP_1
controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., sia perché tardiva sia perché nessun elemento di prova è stato offerto a riscontro di un eventuale dolo nell'attività difensiva, espressa nel rispetto delle forme e delle cadenze processuali.
Infine, gli opponenti vanno condannati in solido ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 D.lgs.28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata partecipazione, senza giusto motivo, al primo incontro fissato per la mediazione attivata dal . CP_1
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da TE
, e;
[...] Parte_2 Parte_3
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- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, stante il pagamento parziale del debito, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2172/2019 emesso dal Tribunale di Napoli;
- condanna , e TE Parte_2 [...]
al pagamento, in favore del Parte_3 Controparte_1
sito in Napoli, alla Piazza Carità n. 6 “Palazzo Mastellone”,
[...]
della residua somma di € 33.540,95 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo a titolo di oneri condominiali nei limiti della rispettiva quota (1/3 ciascuno) in applicazione dell'art. 752 c.c.;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da TE
, e e, per
[...] Parte_2 Parte_3
l'effetto, condanna il sito in Napoli, alla Controparte_1
Piazza Carità n. 6 “Palazzo Mastellone” all'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione del pericolo derivante dalla vanella condominiale come indicato dal CTU l'Ing. Per_1
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna , e TE Parte_2 [...]
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, Parte_3
in favore del sito in Napoli, alla Piazza Controparte_1
Carità n. 6 “Palazzo Mastellone”, in p. dell'amm.re p.t., che si liquidano in € 5.078,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
- condanna , e TE Parte_2 [...]
nei limiti della rispettiva quota (1/3 ciascuno) alla Parte_3
rifusione delle spese di lite del procedimento monitorio, in favore del sito in Napoli, alla Piazza Carità n. 6 Controparte_1
“Palazzo Mastellone”, in p. dell'amm.re p.t., che si liquidano in €
286,00 per spese ed euro 1.305,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
- 11 -
- condanna , e TE Parte_2 [...]
in solido tra loro, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 Parte_3
D.lgs.28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU
liquidate con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 26.2.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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