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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2024 (riunito con le cause r.g. n. 292/2024, n. 447/2024, 708/2024, n. 794/2024,
n. 1193/2024 e n. 2531/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 171/2024 (riunito con le cause r.g. n.
292/2024, n. 447/2024, 708/2024, n. 794/2024, n. 1193/2024 e n. 2531/2024) promossa da:
(C.F. .), Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. .), Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. Parte_7 C.F._7
tutti con il patrocinio degli Avv. Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e
Francesca Lideo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LIdeo in Verbania, al Viale
Azari n.9
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa e dalla dott.ssa (per le cause r.g. n. 794/2024, 1193/2024, Persona_1 Persona_2
708/2024, n. 292/2024 e n. 2531/2024) e dal dott. (per la cause r.g. n. Persona_3
171/2024 e 447/2024), funzionari in servizio presso l'U.s.r. per la Lombardia – A.T. di Monza,
Pagina 1 di 12 con domicilio telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi introduttivi del giudizio , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
e hanno adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del Parte_6 Parte_7
lavoro per veder riconosciuto il loro diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quali docenti assunti a tempo determinato come supplenti su organico di fatto o di diritto negli anni scolastici compresi tra il 2019/2020 e il 2022/2023; i ricorrenti hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare, i ricorrenti - dopo aver dato atto di essere ancora inseriti nell'ambito del comparto scuola - hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
- per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023,
- per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022 e 2022/2023;
- per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_6
- per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024. Parte_7
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai
Pagina 2 di 12 docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato al giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio nelle cause separate, il convenuto ha CP_1 contestato le domande attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento all'istanza presentata per l'anno scolastico 2022/2023, (dal ricorrente
) ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo della c.d. carta Parte_4
del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Disposta la trattazione scritta della controversie, e rilevato in udienza, all'esito della camera di consiglio, che le cause - riunite con provvedimento d'ufficio - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio.
Motivi della decisione
In via preliminare deve disporsi la riunione delle cause r.g. n. 1193/2024, 708/2024,
794/2024, 447/2024, n.292/2024 e n. 2531/2024 con la causa r.g. n. 171/2024, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi, della circostanza che i ricorrenti sono difesi dal medesimo collegio difensivo e che i fatti che essi adducono a fondamento della
Pagina 3 di 12 propria pretesa sono sostanzialmente analoghi, fatta eccezione per la sola individuazione delle scuole presso le quali hanno prestato servizio, delle materie oggetto di insegnamento e per gli anni scolastici in relazione ai quali è formulata la domanda. E infatti, a tal proposito, l'art. 151, comma 1, disp. att. c.p.c., prevede che “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. […]”
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che
Pagina 4 di 12 sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
Pagina 5 di 12 p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Pagina 6 di 12 Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto
Pagina 7 di 12 specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente quanto segue:
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno per l'anno Parte_1
scolastico 2022/2023. Egli ha altresì dato prova di essere inserito nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto due incarichi di supplenza saltuaria, ciascuno di 12 ore (cfr. memoria generica depositata il 24 gennaio 2025);
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_2 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Nel vigente anno scolastico 2024/2025 ha ottenuto - alla data di costituzione del convenuto – un incarico per CP_1
supplenza su organico di fatto (cfr. memoria depositata il 24.1.2025).
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto negli Parte_3
anni 2020/2021 e 2021/2022 e con termine al 30 giugno negli anni scolastici
2019/2020 e 2022/2023; parte attorea, da ultimo, nell'a.s. 2024/2025 è stata assunta con contratto a tempo determinato per supplenza part time su organico di fatto e tale ultima circostanza è sufficiente per dimostrare altresì che la ricorrente è tutt'ora interna al sistema scolastico (cfr. memoria del 24.1.2025);
- ha ricevuto incarichi di supplenza su Parte_4
organico di diritto negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023. Nel vigente anno scolastico egli ha stipulato contratto per supplenza su organico di fatto (cfr. memoria del 24.1.2025);
- ha ricevuto incarichi di con termine al 30 giugno negli anni scolastici Parte_5
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e con termine al 31 agosto per l'a.s.
2022/2023, depositando, per il vigente anno scolastico, contratto stipulato per l'a.s.
2024/2025 (cfr. memoria del 24.1.2025);
- ha ricevuto incarico di supplenza per l'anno scolastico Parte_6 Parte_6
2022/2023 sino al 31 agosto, integrando per la vigente annualità con il deposito del contratto 2024/2025 (cfr. memoria del 24.1.2025);
- ha svolto supplenze su organico di fatto negli anni scolastici 2019/2020 e Parte_7
2023/2024 e, nel vigente anno scolastico, svolge attività di supplenza su organico di fatto (cfr. doc. 1 fasc. ric. r.g. 2531/2024).
Con riferimento ai ricorrenti e , il Pt_2 Parte_3 Parte_4 Pt_6 CP_1
eccepisce che la corresponsione del beneficio sia applicabile solo al personale docente in servizio sino al 31 agosto, ossia parificabile al personale di ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 121
Pagina 8 di 12 della L. 107/2015: tale richiesta non trova fondamento poiché in contrasto con la normativa sovranazionale, nello specifico con l'ordinanza del 18.05.2021 della CGUE nella causa C-450/21 sopra richiamata per esteso, in quanto tra il personale assunto su organico di fatto, oil personale assunto su organico di diritto ed il personale di ruolo non può esserci discriminazione circa contratto a tempo determinato per l'uno e indeterminato per gli altri, poiché ciò che rileva è unicamente il servizio sino al termine delle attività scolastiche o delle attività didattiche dell'anno di riferimento.
Riguardo ai ricorrenti e , inoltre, il eccepisce di aver già attribuito Parte_4 Pt_7 CP_1
la c.d. carta del docente ai sensi dell'art.15 del D.L. 69/2023 con conseguente cessazione della materia del contendere;
circa la configurabilità del diritto del ricorrente a ricevere Parte_4 la c.d. carta del docente per il detto anno, l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del
D.L. 69/2023 non è dirimente, poiché tale norma non trova applicazione per l'anno scolastico
2022/2023 essendo entrata in vigore solo dopo l'inizio di tale anno scolastico e non essendo ad esso applicabile;
parimenti la medesima eccezione non trova riscontro neppure per la ricorrente , poiché il citato art. 15 del D.L. 69/2023 riguarda le supplenze svolte su posti Pt_7
vacanti e disponibili, laddove la docente nell'anno scolastico 2023/2024 ha svolto supplenza fino al 30 giugno, ossia su posto vacante ma non disponibile.
Va rilevato che i ricorrenti e hanno integrato, come da richiesta di codesto Pt_5 Pt_6
giudicante, prova di appartenenza al sistema scolastico depositando i contratti relativi all'a.s.
2024/2025. Sebbene in tali documenti non sia presente alcuna sottoscrizione né del docente, né (soprattutto) del dirigente scolastico, ai sensi del principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c., deve rilevarsi che alcuna eccezione sul punto è stata mossa da parte resistente, cosicché
è da ritenersi valida la documentazione prodotta.
In virtù delle considerazioni in diritto e in fatto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, secondo quanto di seguito indicato:
- per per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
- per per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
- per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_3
2022/2023;
- per per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022 e 2022/2023;
- per per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_6
Pagina 9 di 12 - per per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024. Parte_7
Da tutto quanto evidenziato discende che le domande dei ricorsi riuniti, nei limiti sopra evidenziati, devono essere accolte, con conseguente accertamento del diritto di ciascun ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Per ogni importo dovuto in favore di ogni richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono integralmente la soccombenza e vengono liquidate con applicazione dell'art. 151, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c. ai sensi del quale il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione”. Di tale norma è stata fatta applicazione nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto all'attribuzione della c.d. carta del docente alle parti ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, commi 1 e 2,
L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”.
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente
o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
In applicazione della suddetta norma, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, per le fasi antecedenti alla riunione, un compenso che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come accertato in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio e per la fase introduttiva e poi,
Pagina 10 di 12 ai sensi del richiamato art. 151, comma 2, disp. att. c.p.c., ridotto della metà, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate.
E così per ciascuna delle cause riunite, in particolare per i ricorrenti , e Pt_1 Pt_6 Pt_7
(riconducibili allo scaglione fino a € 1.100): fase di studio € 105 + fase introduttiva € 63 per un totale di € 168,00; 168:2= € 84; € 84 * 3 ricorrenti = € 252; per gli altri ricorrenti (riconducibili allo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00): fase di studio: € 444,00 + fase introduttiva: € 213,00 per un totale di € 657,00; € 657,00: 2 = € 328,50; € 328,50 * 4 ricorrenti = € 1.314,00.
Per la fase di discussione viene liquidato un unico compenso in ragione della disposta riunione;
tenuto conto della serialità delle questioni trattate, il compenso è determinato secondo il minimo tabellare previsto per lo scaglione di riferimento della somma dei valori dei crediti accertati: (euro 10.000) [scaglione 5.200,01 – 26.000]: euro 809,00.
Il totale delle spese è dunque pari ad € 2.375,00 (252,00 + 1.314,00 + € 809,00), che vengono poste a carico del in applicazione del principio della soccombenza, essendo il ricorso CP_1
risultato fondato per tutte le carte del docente complessivamente oggetto di domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a. per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
b. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
c. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_3
2022/2023;
d. per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_4 Parte_4
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
e. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_5
2022/2023;
f. per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_6
g. per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024; Parte_7
2. Condanna il a mettere a disposizione delle Controparte_1 ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
a. € 500,00 in favore di per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
Pagina 11 di 12 b. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023;
c. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_3
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
d. € 2.000,00 in favore di per gli anni Parte_4
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
e. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
f. € 500,00 in favore di per l'anno scolastico Parte_6
2022/2023;
g. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_7
2023/2024;
3. Condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di Controparte_1
lite, liquidate in misura di € 2.375,00 oltre € 190,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 30 gennaio 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 12 di 12
n. 1193/2024 e n. 2531/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 171/2024 (riunito con le cause r.g. n.
292/2024, n. 447/2024, 708/2024, n. 794/2024, n. 1193/2024 e n. 2531/2024) promossa da:
(C.F. .), Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. .), Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. Parte_7 C.F._7
tutti con il patrocinio degli Avv. Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e
Francesca Lideo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LIdeo in Verbania, al Viale
Azari n.9
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa e dalla dott.ssa (per le cause r.g. n. 794/2024, 1193/2024, Persona_1 Persona_2
708/2024, n. 292/2024 e n. 2531/2024) e dal dott. (per la cause r.g. n. Persona_3
171/2024 e 447/2024), funzionari in servizio presso l'U.s.r. per la Lombardia – A.T. di Monza,
Pagina 1 di 12 con domicilio telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi introduttivi del giudizio , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
e hanno adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del Parte_6 Parte_7
lavoro per veder riconosciuto il loro diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quali docenti assunti a tempo determinato come supplenti su organico di fatto o di diritto negli anni scolastici compresi tra il 2019/2020 e il 2022/2023; i ricorrenti hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare, i ricorrenti - dopo aver dato atto di essere ancora inseriti nell'ambito del comparto scuola - hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
- per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023,
- per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022 e 2022/2023;
- per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_6
- per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024. Parte_7
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai
Pagina 2 di 12 docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato al giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio nelle cause separate, il convenuto ha CP_1 contestato le domande attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento all'istanza presentata per l'anno scolastico 2022/2023, (dal ricorrente
) ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo della c.d. carta Parte_4
del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Disposta la trattazione scritta della controversie, e rilevato in udienza, all'esito della camera di consiglio, che le cause - riunite con provvedimento d'ufficio - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio.
Motivi della decisione
In via preliminare deve disporsi la riunione delle cause r.g. n. 1193/2024, 708/2024,
794/2024, 447/2024, n.292/2024 e n. 2531/2024 con la causa r.g. n. 171/2024, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi, della circostanza che i ricorrenti sono difesi dal medesimo collegio difensivo e che i fatti che essi adducono a fondamento della
Pagina 3 di 12 propria pretesa sono sostanzialmente analoghi, fatta eccezione per la sola individuazione delle scuole presso le quali hanno prestato servizio, delle materie oggetto di insegnamento e per gli anni scolastici in relazione ai quali è formulata la domanda. E infatti, a tal proposito, l'art. 151, comma 1, disp. att. c.p.c., prevede che “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. […]”
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che
Pagina 4 di 12 sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
Pagina 5 di 12 p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Pagina 6 di 12 Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto
Pagina 7 di 12 specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente quanto segue:
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno per l'anno Parte_1
scolastico 2022/2023. Egli ha altresì dato prova di essere inserito nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto due incarichi di supplenza saltuaria, ciascuno di 12 ore (cfr. memoria generica depositata il 24 gennaio 2025);
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_2 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Nel vigente anno scolastico 2024/2025 ha ottenuto - alla data di costituzione del convenuto – un incarico per CP_1
supplenza su organico di fatto (cfr. memoria depositata il 24.1.2025).
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto negli Parte_3
anni 2020/2021 e 2021/2022 e con termine al 30 giugno negli anni scolastici
2019/2020 e 2022/2023; parte attorea, da ultimo, nell'a.s. 2024/2025 è stata assunta con contratto a tempo determinato per supplenza part time su organico di fatto e tale ultima circostanza è sufficiente per dimostrare altresì che la ricorrente è tutt'ora interna al sistema scolastico (cfr. memoria del 24.1.2025);
- ha ricevuto incarichi di supplenza su Parte_4
organico di diritto negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023. Nel vigente anno scolastico egli ha stipulato contratto per supplenza su organico di fatto (cfr. memoria del 24.1.2025);
- ha ricevuto incarichi di con termine al 30 giugno negli anni scolastici Parte_5
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e con termine al 31 agosto per l'a.s.
2022/2023, depositando, per il vigente anno scolastico, contratto stipulato per l'a.s.
2024/2025 (cfr. memoria del 24.1.2025);
- ha ricevuto incarico di supplenza per l'anno scolastico Parte_6 Parte_6
2022/2023 sino al 31 agosto, integrando per la vigente annualità con il deposito del contratto 2024/2025 (cfr. memoria del 24.1.2025);
- ha svolto supplenze su organico di fatto negli anni scolastici 2019/2020 e Parte_7
2023/2024 e, nel vigente anno scolastico, svolge attività di supplenza su organico di fatto (cfr. doc. 1 fasc. ric. r.g. 2531/2024).
Con riferimento ai ricorrenti e , il Pt_2 Parte_3 Parte_4 Pt_6 CP_1
eccepisce che la corresponsione del beneficio sia applicabile solo al personale docente in servizio sino al 31 agosto, ossia parificabile al personale di ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 121
Pagina 8 di 12 della L. 107/2015: tale richiesta non trova fondamento poiché in contrasto con la normativa sovranazionale, nello specifico con l'ordinanza del 18.05.2021 della CGUE nella causa C-450/21 sopra richiamata per esteso, in quanto tra il personale assunto su organico di fatto, oil personale assunto su organico di diritto ed il personale di ruolo non può esserci discriminazione circa contratto a tempo determinato per l'uno e indeterminato per gli altri, poiché ciò che rileva è unicamente il servizio sino al termine delle attività scolastiche o delle attività didattiche dell'anno di riferimento.
Riguardo ai ricorrenti e , inoltre, il eccepisce di aver già attribuito Parte_4 Pt_7 CP_1
la c.d. carta del docente ai sensi dell'art.15 del D.L. 69/2023 con conseguente cessazione della materia del contendere;
circa la configurabilità del diritto del ricorrente a ricevere Parte_4 la c.d. carta del docente per il detto anno, l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del
D.L. 69/2023 non è dirimente, poiché tale norma non trova applicazione per l'anno scolastico
2022/2023 essendo entrata in vigore solo dopo l'inizio di tale anno scolastico e non essendo ad esso applicabile;
parimenti la medesima eccezione non trova riscontro neppure per la ricorrente , poiché il citato art. 15 del D.L. 69/2023 riguarda le supplenze svolte su posti Pt_7
vacanti e disponibili, laddove la docente nell'anno scolastico 2023/2024 ha svolto supplenza fino al 30 giugno, ossia su posto vacante ma non disponibile.
Va rilevato che i ricorrenti e hanno integrato, come da richiesta di codesto Pt_5 Pt_6
giudicante, prova di appartenenza al sistema scolastico depositando i contratti relativi all'a.s.
2024/2025. Sebbene in tali documenti non sia presente alcuna sottoscrizione né del docente, né (soprattutto) del dirigente scolastico, ai sensi del principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c., deve rilevarsi che alcuna eccezione sul punto è stata mossa da parte resistente, cosicché
è da ritenersi valida la documentazione prodotta.
In virtù delle considerazioni in diritto e in fatto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, secondo quanto di seguito indicato:
- per per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
- per per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
- per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_3
2022/2023;
- per per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022 e 2022/2023;
- per per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_6
Pagina 9 di 12 - per per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024. Parte_7
Da tutto quanto evidenziato discende che le domande dei ricorsi riuniti, nei limiti sopra evidenziati, devono essere accolte, con conseguente accertamento del diritto di ciascun ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Per ogni importo dovuto in favore di ogni richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono integralmente la soccombenza e vengono liquidate con applicazione dell'art. 151, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c. ai sensi del quale il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione”. Di tale norma è stata fatta applicazione nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto all'attribuzione della c.d. carta del docente alle parti ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, commi 1 e 2,
L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”.
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente
o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
In applicazione della suddetta norma, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, per le fasi antecedenti alla riunione, un compenso che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come accertato in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio e per la fase introduttiva e poi,
Pagina 10 di 12 ai sensi del richiamato art. 151, comma 2, disp. att. c.p.c., ridotto della metà, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate.
E così per ciascuna delle cause riunite, in particolare per i ricorrenti , e Pt_1 Pt_6 Pt_7
(riconducibili allo scaglione fino a € 1.100): fase di studio € 105 + fase introduttiva € 63 per un totale di € 168,00; 168:2= € 84; € 84 * 3 ricorrenti = € 252; per gli altri ricorrenti (riconducibili allo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00): fase di studio: € 444,00 + fase introduttiva: € 213,00 per un totale di € 657,00; € 657,00: 2 = € 328,50; € 328,50 * 4 ricorrenti = € 1.314,00.
Per la fase di discussione viene liquidato un unico compenso in ragione della disposta riunione;
tenuto conto della serialità delle questioni trattate, il compenso è determinato secondo il minimo tabellare previsto per lo scaglione di riferimento della somma dei valori dei crediti accertati: (euro 10.000) [scaglione 5.200,01 – 26.000]: euro 809,00.
Il totale delle spese è dunque pari ad € 2.375,00 (252,00 + 1.314,00 + € 809,00), che vengono poste a carico del in applicazione del principio della soccombenza, essendo il ricorso CP_1
risultato fondato per tutte le carte del docente complessivamente oggetto di domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a. per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
b. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
c. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_3
2022/2023;
d. per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_4 Parte_4
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
e. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_5
2022/2023;
f. per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_6
g. per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024; Parte_7
2. Condanna il a mettere a disposizione delle Controparte_1 ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
a. € 500,00 in favore di per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
Pagina 11 di 12 b. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023;
c. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_3
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
d. € 2.000,00 in favore di per gli anni Parte_4
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
e. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
f. € 500,00 in favore di per l'anno scolastico Parte_6
2022/2023;
g. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_7
2023/2024;
3. Condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di Controparte_1
lite, liquidate in misura di € 2.375,00 oltre € 190,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 30 gennaio 2025
Il Giudice Elena Greco
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