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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnata Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado iscritta al n. 4051/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cavallo Parte_1
-attrice-
E
rappresentato e difeso dall' Avv. Meri Nunzia Maggi CP_1
-convenuto-
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizio G. Giangrande Controparte_2
-convenuta-
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolangelo Zurlo CP_3
-convenuto-
NONCHE'
nato a [...] il [...] ivi residente a[...], CP_4
contumace
1
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale di udienza del 4/2/2025
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio gli altri soggetti in epigrafe indicati chiedendo trasferirsi in proprio Parte_2
favore, in luogo degli acquirenti e , la proprietà dei fondi censiti in catasto CP_3 CP_4
terreni di Grottaglie al foglio n. 85 particelle nn. 196, 201, 202 e 258 , alienati da e CP_1 CP_2
, nell'esercizio del diritto di riscatto che assumeva spettarle in virtù di prelazione agraria essendo
[...]
affittuaria e coltivatrice dei fondi alienati.Si costituivano i convenuti , e CP_1 Controparte_5
, quest'ultimo a seguito di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, contestando CP_3
l'esistenza del diritto di prelazione rivendicato dalla società attrice e chiedendo il rigetto delle avverse domande.In rito va respinta l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da il quale CP_3
indica come competente la sezione specializzata agraria del Tribunale di Taranto.L'azione di retratto agrario per violazione del diritto di prelazione, disciplinata dall'art. 8 Legge n. 590/1965 a favore degli affittuari coltivatori diretti dei fondi rustici alienati, è di competenza per materia del Tribunale ordinario non rientrando nelle controversie assegnate alle sezioni specializzate agrarie atteso che la questione di esistenza di un contratto di affitto agrario va esaminata, in tale azione, soltanto incidenter tantum al fine di accertare l'esistenza del diritto di riscatto a meno che le parti non chiedano un accertamento con efficacia di giudicato sulla esistenza dell'affitto agrario poiché solo in tale residuale ipotesi ricorre la competenza per materia della sezione specializzata agraria (in tal senso Cass. civ. n. 19748/2011).Nella specie, nessuna delle parti regolarmente costituite ha proposto una domanda di accertamento della esistenza o inesistenza di affitto agrario, suscettibile di passare in giudicato, in quanto i convenuti si sono limitati a chiedere il rigetto delle domande attoree e nel solo ambito di tali difese hanno contestato la qualità di affittuaria in capo all'attrice senza proporre apposita domanda riconvenzionale di accertamento della inesistenza dell'affitto agrario.Va, quindi, ritenuto competente per materia il Tribunale ordinario adito.In diritto, va respinta l'eccezione di estraneità alla controversa proposta dai convenuti e Controparte_2 CP_1
.Nell'azione di retratto agrario l'acquirente è sicuramente contraddittore ma è in facoltà del
[...]
retraente evocare in giudizio anche il venditore affinchè la sentenza faccia stato pure nei suoi confronti circa l'esistenza del diritto di prelazione da lui violato (in tal senso Cass. civ. n. 973/2009).Tuttavia, la
2 domanda di riscatto avanzata dalla società attrice non può essere accolta.Essa si fonda sulla dedotta qualità di affittuaria dei fondi per cui è causa che l'attrice ha posto ha fondamento del diritto di prelazione e della conseguente azione di retratto agrario.Le condizioni per l'insorgere del diritto di prelazione agraria,
e del conseguente diritto di retratto in caso di violazione della prelazione, sono, in base al disposto dell'art. 8 della Legge n. 590/1965: 1) la coltivazione diretta a titolo di affitto, colonia, mezzadria,
compartecipazione agraria, dei fondi alienati da almeno due anni alla data della vendita del fondo su cui si rivendita la prelazione ed alla data dell'esercizio della prelazione;
2) il non aver alienato fondi rustici nel biennio precedente.Nella specie, manca la prova della esistenza, in capo alla società attrice, dei requisiti innanzi specificati.In relazione al requisito della coltivazione diretta a titolo di affitto dei fondi dei quali si chiede il retratto, che è l'ipotesi da scrutinare nel presente giudizio in base alle allegazioni contenute nell'atto di citazione, l'attrice, che ne aveva l'onere (art. 2697 c.c.) attese le contestazioni mosse sul punto da tutti i convenuti regolarmente costituiti ed attesa la contumacia dell'altro convenuto, non ha provato di detenere i fondi per cui è causa in virtù di regolare contratto di affitto intercorso con e CP_1
quali proprietari dei terreni.Sul punto i testi escussi si sono limitati e riferire della Controparte_2
coltivazione di alcuni fondi da parte della società attrice riferendo genericamente che detti terreni erano condotti in affitto dall'attrice stessa.Ma tali generiche dichiarazioni, circa il titolo giuridico della detenzione,
sono inidonee a provare l'effettiva esistenza di un contratto di affitto tra l'attrice ed i proprietari dei terreni oggetto di lite.Nessuno dei testi escussi ha, infatti, precisato come fosse a conoscenza dell'esistenza dell'affitto agrario né è stato indicato quale fosse il contenuto del contratto di affitto, con riferimento al corrispettivo dovuto al proprietario concedente ed alla decorrenza del contratto.Tali circostanze non sono state neppure allegate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ove la si è limitata Parte_1
a dedurre di aver coltivato i fondi per cui è causa, senza nulla precisare sulla data dell'affitto e sul corrispettivo dovuto.In proposito è opportuno evidenziare che il diritto di prelazione agraria, ed il conseguente diritto di retratto, non sono attribuiti dalla legge al mero coltivatore dei fondi ma soltanto ad un coltivatore qualificato che abbia la detenzione in virtù di un contratto oneroso tra quelli tassativamente indicati dall'art. 8 della Legge n. 590/1965 (in tal senso Cass. civ. n. 123/2020).Tale norma disegna un numero chiuso di aventi diritto alla prelazione non suscettibile di estensione ad altre fattispecie di godimento non onerose quali, ad esempio, l'occupazione sine titulo dei fondi o il comodato (in tal senso
Cass. civ. n. 3313/2024).Nella specie le dichiarazioni rese dai testi escussi sono del tutto inattendibili non
3 emergendo dalle loro dichiarazioni con chi sarebbe intercorso il contratto di affitto rivendicato dall'attrice e con quale corrispettivo, elementi che neppure l'attrice stessa ha saputo allegare.Inoltre le dichiarazioni dei testi sono prive di ulteriori riscontri esterni di attendibilità non risultando né dedotto e né provato che siano mai stati versati corrispettivi ai proprietari.Quanto dichiarato dai testi trova addirittura smentita nella stessa documentazione prodotta dall'attrice ed in particolare nel contenuto del fascicolo aziendale prodotto in allegato all'atto di citazione.In detto fascicolo, fondamentale per il riconoscimento dei crediti
AGEA, vengono riportati, come terreni nella disponibilità legale dell'azienda agricola, i soli fondi di cui al foglio n. 85 particelle nn. 196 e 201 in agro di Grottaglie.E, tuttavia, nello stesso fascicolo aziendale viene indicato come titolo della detenzione il comodato, a smentire l'assunto dell'attrice e dei suoi testi secondo cui i terreni erano condotti in affitto.Degli altri terreni, censiti al fogliuo n. 85 particelle nn. 202 e 258
dell'agro di Grottaglie, non vi è alcuna menzione nel fascicolo aziendale dell'attrice e tale omissione depone per l'assenza di un titolo giuridico idoneo ad attribuire una legale detenzione poiché se tale titolo fosse realmente esistito l'attrice avrebbe avuto tutto l'interesse ad inserire i fondi in questione nel proprio fascicolo aziendale, onde beneficiare dei crediti AGEA.Pertanto l'attività materiale descritta dai testi o è da ritenersi riferita ad altri fondi o è da ritenersi eseguita in assenza di un contratto di affitto concluso con i proprietari.L'insussistenza del diritto di retratto deriva anche dall'assenza di prova in ordine all'ulteriore requisito della mancata alienazione, da parte dell'attrice, di fondi rustici nel biennio precedente alla vendita intercorsa tra i convenuti, nulla avendo dedotto in proposito la società attrice nel proprio atto di citazione e nulla risultando provato sul punto in base alla documentazione prodotta dalle parti.Al rigetto della domanda da lei formulata segue la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti, liquidate e distratte come da separato dispositivo (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe., così
provvede:
1) rigetta le domande proposte dalla società attrice;
2) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_2 CP_1 Controparte_2
e liquidate in favore di ognuno in euro 5077,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso CP_3
4 spese generali in misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Maggi, per la difesa di , CP_1
ed in favore dell'Avv. Zurlo, per la difesa di , entrambi dichiaratosi anticipatari. CP_3
Taranto, 9/4/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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