TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IG.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 612 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
e entrambi difesi dall'Avv. GALLO SILVIA e TE Parte_2
dall'Avv. SANGUINETI FRANCESCO, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. TE Parte_2
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi TE
e .
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi TE Parte_2
per matrimonio contratto in data 11.09.2016 in Celle Ligure (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Celle Ligure al numero 16, parte II, serie A, uff. 1, anno 2016, alle condizioni di seguito esposte:
“a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e collaborando quanto più possibile per la crescita e l'educazione dei figli e;
Persona_1 Persona_2
b) la casa coniugale, sita in Stella, Fraz. Gameragna civ. 52 int. 4 e relative pertinenze, in comproprietà, nella misura del 50% ciascuno dei coniugi suddetti, resta affidata, con tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti, alla IG.ra , la quale la abiterà con i figli minori Parte_2
e . I coniugi danno atto che il IG. entro il termine di cui Per_1 Persona_2 TE
al superiore punto 5) provvederà a prelevare ivi i propri effetti personali;
c) entro la fissanda data dell'udienza di comparazione personale il IG. dovrà TE
trasferire altrove la propria residenza anagrafica;
d) i figli minori (nato a [...] il [...] - C.F.: ) e Persona_1 CodiceFiscale_1
(nato a [...] il [...] - C.F.: ) vengono affidati Persona_2 CodiceFiscale_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione materna, sita in Stella, Fraz. Gameragna civ. 52 int. 4;
e) il padre potrà tenere con Sé i figli ogniqualvolta lo desidererà secondo accordi settimanali con la madre e compatibilmente con gli impegni dei minori e con le esigenze lavorative di entrambi i genitori. In ogni caso il IG. terrà con Sé i figli minori sulla base di una turnazione TE
bisettimanale, con le seguenti modalità:
- per la prima settimana: ogni lunedì dalle ore 16,00 dall'uscita dei rispettivi istituti scolastici sino alle ore 20,30 (allorquando la madre preleverà e dall'abitazione paterna), ogni Per_1 Per_2
martedì e giovedì dalle ore 16,00 sino alla mattina successiva (allorquando accompagnerà entrambi i minori presso i rispettivi istituti scolastici), nonché ogni venerdì dalle ore 19,00 sino alle ore 13,30
del giorno successivo (allorquando la madre andrà a prelevare i figli presso l'abitazione paterna);
- per la seconda settimana: ogni lunedì dalle ore 16,00 dall'uscita dei rispettivi istituti scolastici sino alle ore 20,30 (allorquando la madre preleverà e dall'abitazione paterna), ogni Per_1 Per_2
martedì e giovedì dalle ore 16,00 sino alla mattina successiva (allorquando accompagnerà entrambi i minori presso i rispettivi istituti scolastici), nonché ogni sabato dalle ore 12,00 (allorquando la madre accompagnerà i figli presso l'abitazione paterna) sino al lunedì successivo (allorquando accompagnerà parimenti entrambi i minori presso i rispettivi istituti scolastici); f) sia il padre che la madre potranno trascorrere con i figli minori e quindici (15) giorni non Per_1 Per_2
consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro e non oltre il 30.04 di ciascun anno. In
caso di disaccordo entro tale data, il padre trascorrerà con i figli l'ultima settimana di luglio e l'ultima settimana di agosto di ciascun anno;
g) salvo diverso accordo fra i genitori, le vacanze pasquali seguiranno la turnazione ordinaria di cui al superiore punto e) con eccezione delle giornate della Santa Pasqua e del Lunedì dell'Angelo che verranno trascorse con un genitore con alternanza annuale (per l'anno 2025 e Per_1 Per_2
trascorreranno con il padre la giornata della Santa Pasqua). Sino, poi, al rientro a scuola si seguirà
nuovamente la turnazione ordinaria;
h) salvo diverso accordo fra i genitori, le vacanze natalizie saranno così suddivise: turnazione ordinaria dalla fine della scuola sino al 24.12, quindi dalle ore 18,30 dello stesso 24.12 sino alle ore
18,30 del 25.12 con un genitore, dalle ore 18,30 del 25.12 sino alle ore 12,30 dell'1.01 con l'altro genitore e, infine, dalle ore 12,30 dell'1.01 fino al rientro delle scuole ancora con l'altro genitore.
Ciò con alternanza annuale;
i) il fermo didattico verrà fruito dai genitori ad anni alterni. Per l'anno 2025 i minori trascorreranno il fermo didattico con la madre;
j) sia il IG. che la IG.ra provvederanno al mantenimento TE Parte_2
diretto dei propri figli minori e : e ciò sino a quando entrambi i figli non Per_1 Persona_2
saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
k) le spese straordinarie relative ai figli minori, così come individuate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale Intestato, dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, sui quali graveranno in pari misura con diritto del rimborso del 50% in capo all'anticipatario. I coniugi espressamente concordano e danno atto che, in parziale deroga di quanto previsto dal suddetto Protocollo, le spese per l'acquisto di libri scolastici di ogni genere e grado, di materiale di cancelleria, nonché per l'acquisto di abbigliamento per lo svolgimento di sport e/o attività fisica (anche nell'ambito scolastico) debbano considerarsi spese di natura straordinaria e, in quanto tali, gravanti in pari misura sui coniugi con diritto del rimborso del 50% in capo all'anticipatario. Tutto quanto sopra sino a quando entrambi i figli non saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi espressamente concordano e danno atto che tutte le spese afferenti i detti figli minori, saranno portate in detrazione dagli stessi in parti uguali;
l) il pagamento delle residue rate mensili del mutuo fondiario a suo tempo contratto dai IG.ri e con la “Intesa San Paolo S.p.A.” (a mezzo di atto N. 444 Rep. TE Parte_2
– N. 376 Racc. a rogito Notaio del 26.01.2017) per l'acquisto della casa coniugale sita in Per_3
Stella, Frazione Gameragna, civ. 52 int. 4, nonché le residue rate mensili del finanziamento,
parimenti a suo tempo contratto dai medesimi coniugi con la “Intesa San Paolo S.p.A.” N. 18078600 del 9.11.2022 per le opere di ristrutturazione della detta casa coniugale e l'arredamento della stessa,
continueranno a gravare su ambo i ricorrenti in misura paritetica: e ciò sino a quando, ai fini dello scioglimento della comunione l'immobile costituente casa coniugale non sarà alienato a terzi;
m) al riguardo i coniugi si danno reciprocamente atto che già anteriormente alla data di deposito del presente ricorso, la casa coniugale sita in Stella, Frazione Gameragna civ. 52 int. 4 (censita al
N.C.E.U. del Comune di Stella al Fg. 38, Mapp. 901, Sub. 11) è stata posta in vendita al prezzo di
Euro 220.000,00.=. All'uopo sia il IG. che la IG.ra si TE Parte_2
impegnano a porre in essere tutto quanto necessario al fine di rendere possibile la vendita della detta casa familiare, sottoscrivendo la documentazione che dovesse rendersi necessaria;
a tal proposito le parti concordano e si danno reciprocamente atto che laddove, entro sei mesi dalla data di deposito del presente ricorso, la casa coniugale non dovesse essere venduta al prezzo di Euro 220.000,00.=
le stesse accetteranno proposte di acquisto al minor prezzo fino alla concorrenza di Euro
210.000,00.=;
n) sino all'alienazione a terzi della detta casa coniugale tutte le spese afferenti il suddetto immobile
(utenze, tasse ed imposte, spese di manutenzione ordinaria, etc.) resteranno a carico esclusivo della
IG.ra ; Parte_2
o) Le parti concordano che al momento di alienazione a terzi della casa coniugale, parte del prezzo di vendita verrà utilizzato per estinguere sia il mutuo che il finanziamento di cui al superiore capo n)
ed il residuo verrà diviso fra le stesse in parti uguali;
p) l'autovettura Kia tg. FV 952 LA, intestata alla IG.ra , resta nell'esclusiva Parte_2
disponibilità della stessa;
q) l'autovettura Ford UR tg. GW 291 AJ, intestata al IG. , resta nell'esclusiva TE
disponibilità del medesimo, che si accolla per intero ed in via esclusiva il pagamento delle relative rate mensili, il cui addebito è già stato traferito sul c/c personale dello stesso;
r) il motoveicolo Royal LD AN tg. EL 907 41, intestato al IG. , resta TE
nell'esclusiva disponibilità dello stesso;
s) i ricorrenti concordano e danno atto che attualmente l'assegno famigliare a favore dei figli minori viene accreditato sul c/c cointestato ai coniugi. Allorquando il IG. avrà trasferito TE
la propria residenza presso altra abitazione, lo stesso si impegna a far elaborare mod. ISEE onde richiedere, al posto della IG.ra , l'erogazione del detto assegno a proprio nome Parte_2
ed a farlo accreditare presso il c/c cointestato ovvero – laddove, nel frattempo, tale conto corrente dovesse essere stato estinto – presso altro conto corrente individuando in accordo con la IG.ra
; Parte_2
t) i coniugi ut supra danno atto che - nelle more dell'alienazione della casa coniugale - il IG.
dimorerà gratuitamente presso abitazione di proprietà dei propri genitori, ma che TE
lo stesso è in procinto di locare una nuova abitazione per sé e per i propri figli e che parimenti anche la IG.ra , allorquando verrà alienata a terzi la casa coniugale, reperirà una Parte_2
sistemazione abitativa nuova per sé e per i propri figli. All'uopo i IG.ri e TE [...]
dichiarano e danno atto che di tali circostanze si è già tenuto conto nell'ambito della Parte_2
determinazione dei rapporti di dare/avere fra i coniugi ed al fine della determinazione delle pattuizioni di ordine economico e non di cui al presente ricorso. In ragione di ciò, le parti ut supra concordano nel dichiarare e dare atto che il reperimento di una nuova sistemazione anche a titolo oneroso da parte sia del IG. che della IG.ra non legittimerà costoro alla Pt_1 Parte_2
presentazione di ricorso al Tribunale Intestato per la modifica delle presenti condizioni di separazione;
u) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti l'uno dall'altro e di aver già
regolamentato ogni altro rapporto patrimoniale fra essi intercorrente non contemplato nel presente ricorso;
v) con l'esatto adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto patrimoniale pendente tra di loro e, conseguentemente, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione e/o causa;
w) ove ricorrano i casi di legge, i coniugi si concedono il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quelli dei figli minori e .” Per_1 Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo