Articolo 14 della Legge 8 agosto 1895, n. 486
Articolo 13Articolo 15
Versione
10 agosto 1895
Art. 14.

Il Governo del Re e' autorizzato a stipulare con le Societa' italiane per le strade ferrate esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula gli accordi necessari per esonerarle dal servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento considerate dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048 , serie 3ª, con effetto a datare dal 31 dicembre 1895.

A partire dal 1° gennaio 1896 il detto servizio sara' affidato alla Direzione generale del debito pubblico.

Entrata in vigore il 10 agosto 1895