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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia N. V.G. 168/2025
Il GOP il giorno 31.03.2025 A scioglimento della riserva assunta nell'udienza odierna Richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione, sez. II civile, la quale con ordinanza n. 15587 del 1° giugno 2023, ha stabilito che “Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, egli deve, ex art. 485 cc., conformarsi alle disposizioni sul beneficio di inventario, entro il termine di tre mesi dall'apertura delle successioni o dalla notizia della devoluta eredità, salvo quanto sopra detto per il caso in cui sia entrato nel possesso dei beni ereditari dopo l'apertura della successione. Se non compie l'inventario entro questo termine acquista la qualità di erede puro e semplice. Sulla base dello stesso rilievo si spiega la ragione per cui, se il chiamato è nel possesso dei beni, l'art. 528 c.c. esclude il ricorso alla curatela dell'eredità giacente…Al contrario, in base a quanto sopra detto, al fine di rendere inapplicabile l'art. 481 c.c. bastava la prova che il chiamato fosse già in quel momento nel possesso dei beni ereditari, essendo pertanto già in corso il termine per fare l'inventario, che non può essere ulteriormente abbreviato per mezzo dell'actio interrogatoria.” Precisato quanto sopra , nel caso di specie l'immobile sito in Sanremo, via privata delle Rose n. 34, già in comproprietà ½ ciascuno fra la signora e il CP_1 marito deceduto in Sanremo il 25 settembre 2024, è pacificamente nel Persona_1 pieno possesso dei resistenti, in quanto costituisce la loro casa di abitazione e residenza, come risulta anche pacificamente dalla relata di notifica del ricorso per cui è causa, tal per cui i chiamati all'eredità e devono CP_1 Controparte_2 considerarsi eredi puri e semplici, ai sensi del comma 2 dell'art. 485 c.c., posto che alcun inventario è stato compiuto.
PQM
Rigetta il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti
Imperia il 31.03.2025
Il GOP
Dott.ssa C. Zeppa
Il GOP il giorno 31.03.2025 A scioglimento della riserva assunta nell'udienza odierna Richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione, sez. II civile, la quale con ordinanza n. 15587 del 1° giugno 2023, ha stabilito che “Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, egli deve, ex art. 485 cc., conformarsi alle disposizioni sul beneficio di inventario, entro il termine di tre mesi dall'apertura delle successioni o dalla notizia della devoluta eredità, salvo quanto sopra detto per il caso in cui sia entrato nel possesso dei beni ereditari dopo l'apertura della successione. Se non compie l'inventario entro questo termine acquista la qualità di erede puro e semplice. Sulla base dello stesso rilievo si spiega la ragione per cui, se il chiamato è nel possesso dei beni, l'art. 528 c.c. esclude il ricorso alla curatela dell'eredità giacente…Al contrario, in base a quanto sopra detto, al fine di rendere inapplicabile l'art. 481 c.c. bastava la prova che il chiamato fosse già in quel momento nel possesso dei beni ereditari, essendo pertanto già in corso il termine per fare l'inventario, che non può essere ulteriormente abbreviato per mezzo dell'actio interrogatoria.” Precisato quanto sopra , nel caso di specie l'immobile sito in Sanremo, via privata delle Rose n. 34, già in comproprietà ½ ciascuno fra la signora e il CP_1 marito deceduto in Sanremo il 25 settembre 2024, è pacificamente nel Persona_1 pieno possesso dei resistenti, in quanto costituisce la loro casa di abitazione e residenza, come risulta anche pacificamente dalla relata di notifica del ricorso per cui è causa, tal per cui i chiamati all'eredità e devono CP_1 Controparte_2 considerarsi eredi puri e semplici, ai sensi del comma 2 dell'art. 485 c.c., posto che alcun inventario è stato compiuto.
PQM
Rigetta il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti
Imperia il 31.03.2025
Il GOP
Dott.ssa C. Zeppa