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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 22/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 78/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ); Parte_4 C.F._4
(C.F. ); Parte_5 C.F._5
(C.F. ); Parte_6 C.F._6
(C.F. ; Parte_7 C.F._7 tutti rappresentati e difesi dall' avv. Fiorani Antonella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Piacenza (PC), vicolo Gandine n. 2/A come da procura in atti;
- RICORRENTI -
contro
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore delle parti ricorrenti ha concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 11.02.2025
[...]
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_5 Parte_6 Parte_7 il per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, in via principale accertare e dichiarare il diritto dei docenti , Parte_1 Parte_2 [...]
, . , a Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 beneficiare della c.d “ carta elettronica del docente” di cui all'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015, rispettivamente per agli anni scolastici dal 2021/2022 al
2024/2025 compresi ( , dal 2020/2021 al 2024/2025 compresi ( ), Pt_1 Pt_2 Par dal 2021/2022 al 2024/2025 compresi ( , dal 2020/2021 al 2024/2025 ( Pt_3
), 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 (
[...]
), dal 2019/2021 al 2024/2025 compresi ( ) e dal 2020/2021 al Pt_5 Pt_6
2023/2024 compresi ( ) e/o comunque quelli indicati nella narrativa Pt_7 dell'odierno ricorso
e, conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro pro- Controparte_2 tempore, ad attribuire il relativo beneficio al docente €. 2.000,00 Parte_1
alla docente €. 2.500,00 Parte_2
alla docente €. 2.000,00 Parte_3
alla docente €. 2.500,00 Parte_4
alla docente €. 3.000,00 Parte_5 al docente €. 2.500,00 Parte_6
alla docente €. 2.000,00 Parte_7 tramite “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente o altro strumento equipollente, con interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Con espressa riserva del prof. di agire, con separato giudizio, Parte_5 per il riconoscimenti del diritto a fruire della “carta docenti” per l'anno scolastico 2023/2024 anche successivamente alla conclusione dell'anno scolastico di riferimento.
Con ogni e più ampia riserva di legge all'esito delle difese di controparte.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
I ricorrenti hanno dedotto di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, con contratto a tempo determinato ciascuno per le annualità dedotte in ricorso, come da documentazione prodotta ed allegata (doc.ti 1-7) e come da elenco:
1. per gli a.s. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024- Parte_1
2025;
2 2. per gli a.s. 2020-2021,2021-2022,2022-2023,2023-2024 e Parte_2
2024-2025;
3. per gli a.s. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024,2024-2025; Parte_3
4. per gli a.s. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, Parte_4
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025;
5. per gli a.s. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, Parte_5
2022-2023, e 2024-2025;
6. per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2023-2024, Parte_6
2024-2025;
7. per l' a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 E 2023- CP_3
2024;
I ricorrenti hanno dedotto che per gli anni prestati in servizio non è stato loro concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. Con il presente ricorso lamentavano l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio sul solo presupposto di essere e di essere stati titolari di contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, chiedevano l'accertamento del diritto al beneficio economico per gli anni scolastici come da elenco che segue:
1. per gli a.s. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024- Parte_1
2025;
2. per gli a.s. 2020-2021,2021-2022,2022-2023, 2023-2024 e Parte_2
2024-2025;
3. per gli a.s. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025; Parte_3
4. per gli a.s. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, Parte_4
2024-2025;
5. per gli a.s. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, Parte_5
2022-2023, e 2024-2025;
6. per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2023-2024 e Parte_6
2024-2025;
7. per l' a.s. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. Parte_7
I ricorrenti e , con istanza depositata in data Parte_4 Parte_5
12.03.2025 e ritualmente notificata a controparte, dichiaravano di rinunciare alla domanda rispettivamente alle annualitàa.s.2020-2021 e 2021-2022 e a.s. dal
2018/2019 al 2021-2022 dal momento che per queste era già intervenuta sentenza di riconoscimento nel procedimento rubricato al N. R.G.L. 546/2023, sentenza n.
121/2024 Tribunale di Piacenza.
All'udienza del 22 maggio 2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto in giudizio. CP_1
3 La causa, stante la natura documentale, veniva discussa all'udienza del 22.05.2025 e decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottoposta a questo giudice attiene il riconoscimento del diritto in capo ai docenti assunti con contratto a tempo determinato del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, diversamente riconosciuto ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della
Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Per espressa previsione legislativa i docenti precari rimanevano pertanto esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sul punto si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia europea (proprio in relazione al contrasto tra la normativa interna sopra richiamata e la clausola 4 dell' Accordo Quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE,
CEEP- recepito con Direttiva 1999/70/CE) rilevando come: “la clausola 4 al punto 1 dell' accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all' accordo quadro CES, UNICE CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che essa osta a una normativa
4 nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell' importo di euro 500;00 all' CP_1 anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all' aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso ai musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”(Ord. CGUE sez. 6 del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2).
La CGUE, valorizzando il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola,
e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerga il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”, ha affermato quindi che non vi può essere una discriminazione nel riconoscimento di tale beneficio, basata sulla sola durata contrattuale del rapporto e vista l'identità di mansioni e funzioni svolte, competenza e professionalità richieste e in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, con conseguente violazione della clausola 4 dell'accordo quadro da parte della norma interna che disponga in senso contrario.
Con la sentenza n. 1842/2022 è intervenuto sul punto anche il Consiglio di Stato, rilevando che “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve
5 curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, non formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Il Consiglio di Stato ha quindi censurato la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a tempo determinato in quanto in contrasto con i principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione secondo i canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Per l'effetto è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 CP_5 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma
121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Il quadro giurisprudenziale sopra delineato, integralmente confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, deve trovare applicazione al caso in esame, non essendovi evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Per quanto attiene la domanda relativa all' a.s. 2023/2024, relativamente alle ricorrenti , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e si deve parimenti riconoscere il diritto delle ricorrenti Parte_6 Parte_7 ad ottenere la carta elettronica del docente, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 30.06.2024 (doc.1 pag. 15 per la ricorrente doc. 2 pag. 4 per la ricorrente , doc. 3 pag. 11 per la ricorrente Pt_1 Pt_2
doc. 4 pag. 36 per la ricorrente , doc. 6 pag. 13 per la ricorrente Pt_3 Pt_4 [...]
e doc.7 pag. 13 per la ricorrente ) per le stesse ragioni già ampiamente Pt_6 Pt_7 illustrate nella parte che precede e nonostante l'art. 15 co. 1 D.L.69/23 preveda che il riconoscimento del beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale
(ovvero con scadenza al 31.08).
Per quanto attiene la domanda relativa all' a.s. 2024-2025, si deve parimenti riconoscere il diritto delle ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e , ad ottenere la carta elettronica del
[...] Parte_4 Parte_6 docente, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 30.06 (doc. 1 pag. 20 per la ricorrente doc. 2 pag. 5 per la Pt_1 ricorrente , doc. 3 pag. 17 per la ricorrente doc. 4 pag. 39 per la Pt_2 Pt_3 ricorrente , doc. 6 pag. 17 per la ricorrente ) per le stesse ragioni già Pt_4 Pt_6 ampiamente illustrate nella parte che precede e nonostante l'art. l'art. 1 comma
6 572 L. 207-2024 per l' a.s. 2024-2025 prevedano il riconoscimento del beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale (ovvero con scadenza al 31.08).
Anche la domanda relativa all'a.s. 2024/2025 per il ricorrente Parte_5 deve trovare accoglimento, e pertanto deve accertarsi il diritto del ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente, in quanto, pur essendo previsto dalla legge all' art. 1 comma 572 della L. 207-2024 che il riconoscimento del beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale (ovvero con scadenza al 31.08), non risulta dalla documentazione in atti che il vi abbia dato attuazione. CP_1
A ciò consegue l'accoglimento della domanda e l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici come segue:
a) Alla ricorrente per gli a.s. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e Parte_1
2024-2025;
b) Alla ricorrente per gli a.s. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, Parte_2
2023-2024 e 2024-2025;
c) Alla ricorrente per gli a.s. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024- Parte_3
2025;
d) Alla ricorrente per gli a.s. 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 Parte_4
(avendo già visto accogliere le domande relative agli a.s. 2020-2021 e 2021-2022 con sentenza di questo Tribunale n. 121/2024, come da istanza di rinuncia depositata);
e) Al ricorrente per l'a.s, 2022-2023 e 2024-2025 (avendo già visto Parte_5 accogliere le domande relative agli a.s. 2018-2019,2019-2020,2020-2021 e 2021-
2022 con sentenza di questo Tribunale n. 121/2024, come da istanza di rinuncia depositata);
f) Alla ricorrente per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, Parte_6
2023-2024 e 2024-2025
g) Alla ricorrente per l'a.s. 2020-2021,2021-2022, 2022-2023 e 2023- Parte_7
2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva e della serialità della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto di ciascun ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in parte motiva, tenuto conto della rinuncia parziale, per l'importo di € 500,00 annui e condanna la parte resistente a mettere a
7 disposizione della parte ricorrente detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna la parte resistente a rimborsare ai ricorrenti in solido le spese di lite che liquida complessivi in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Piacenza, 22 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Camilla Milani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ); Parte_4 C.F._4
(C.F. ); Parte_5 C.F._5
(C.F. ); Parte_6 C.F._6
(C.F. ; Parte_7 C.F._7 tutti rappresentati e difesi dall' avv. Fiorani Antonella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Piacenza (PC), vicolo Gandine n. 2/A come da procura in atti;
- RICORRENTI -
contro
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore delle parti ricorrenti ha concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 11.02.2025
[...]
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_5 Parte_6 Parte_7 il per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, in via principale accertare e dichiarare il diritto dei docenti , Parte_1 Parte_2 [...]
, . , a Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 beneficiare della c.d “ carta elettronica del docente” di cui all'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015, rispettivamente per agli anni scolastici dal 2021/2022 al
2024/2025 compresi ( , dal 2020/2021 al 2024/2025 compresi ( ), Pt_1 Pt_2 Par dal 2021/2022 al 2024/2025 compresi ( , dal 2020/2021 al 2024/2025 ( Pt_3
), 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 (
[...]
), dal 2019/2021 al 2024/2025 compresi ( ) e dal 2020/2021 al Pt_5 Pt_6
2023/2024 compresi ( ) e/o comunque quelli indicati nella narrativa Pt_7 dell'odierno ricorso
e, conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro pro- Controparte_2 tempore, ad attribuire il relativo beneficio al docente €. 2.000,00 Parte_1
alla docente €. 2.500,00 Parte_2
alla docente €. 2.000,00 Parte_3
alla docente €. 2.500,00 Parte_4
alla docente €. 3.000,00 Parte_5 al docente €. 2.500,00 Parte_6
alla docente €. 2.000,00 Parte_7 tramite “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente o altro strumento equipollente, con interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Con espressa riserva del prof. di agire, con separato giudizio, Parte_5 per il riconoscimenti del diritto a fruire della “carta docenti” per l'anno scolastico 2023/2024 anche successivamente alla conclusione dell'anno scolastico di riferimento.
Con ogni e più ampia riserva di legge all'esito delle difese di controparte.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
I ricorrenti hanno dedotto di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, con contratto a tempo determinato ciascuno per le annualità dedotte in ricorso, come da documentazione prodotta ed allegata (doc.ti 1-7) e come da elenco:
1. per gli a.s. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024- Parte_1
2025;
2 2. per gli a.s. 2020-2021,2021-2022,2022-2023,2023-2024 e Parte_2
2024-2025;
3. per gli a.s. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024,2024-2025; Parte_3
4. per gli a.s. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, Parte_4
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025;
5. per gli a.s. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, Parte_5
2022-2023, e 2024-2025;
6. per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2023-2024, Parte_6
2024-2025;
7. per l' a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 E 2023- CP_3
2024;
I ricorrenti hanno dedotto che per gli anni prestati in servizio non è stato loro concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. Con il presente ricorso lamentavano l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio sul solo presupposto di essere e di essere stati titolari di contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, chiedevano l'accertamento del diritto al beneficio economico per gli anni scolastici come da elenco che segue:
1. per gli a.s. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024- Parte_1
2025;
2. per gli a.s. 2020-2021,2021-2022,2022-2023, 2023-2024 e Parte_2
2024-2025;
3. per gli a.s. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025; Parte_3
4. per gli a.s. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, Parte_4
2024-2025;
5. per gli a.s. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, Parte_5
2022-2023, e 2024-2025;
6. per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2023-2024 e Parte_6
2024-2025;
7. per l' a.s. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. Parte_7
I ricorrenti e , con istanza depositata in data Parte_4 Parte_5
12.03.2025 e ritualmente notificata a controparte, dichiaravano di rinunciare alla domanda rispettivamente alle annualitàa.s.2020-2021 e 2021-2022 e a.s. dal
2018/2019 al 2021-2022 dal momento che per queste era già intervenuta sentenza di riconoscimento nel procedimento rubricato al N. R.G.L. 546/2023, sentenza n.
121/2024 Tribunale di Piacenza.
All'udienza del 22 maggio 2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto in giudizio. CP_1
3 La causa, stante la natura documentale, veniva discussa all'udienza del 22.05.2025 e decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottoposta a questo giudice attiene il riconoscimento del diritto in capo ai docenti assunti con contratto a tempo determinato del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, diversamente riconosciuto ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della
Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Per espressa previsione legislativa i docenti precari rimanevano pertanto esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sul punto si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia europea (proprio in relazione al contrasto tra la normativa interna sopra richiamata e la clausola 4 dell' Accordo Quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE,
CEEP- recepito con Direttiva 1999/70/CE) rilevando come: “la clausola 4 al punto 1 dell' accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all' accordo quadro CES, UNICE CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che essa osta a una normativa
4 nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell' importo di euro 500;00 all' CP_1 anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all' aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso ai musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”(Ord. CGUE sez. 6 del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2).
La CGUE, valorizzando il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola,
e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerga il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”, ha affermato quindi che non vi può essere una discriminazione nel riconoscimento di tale beneficio, basata sulla sola durata contrattuale del rapporto e vista l'identità di mansioni e funzioni svolte, competenza e professionalità richieste e in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, con conseguente violazione della clausola 4 dell'accordo quadro da parte della norma interna che disponga in senso contrario.
Con la sentenza n. 1842/2022 è intervenuto sul punto anche il Consiglio di Stato, rilevando che “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve
5 curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, non formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Il Consiglio di Stato ha quindi censurato la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a tempo determinato in quanto in contrasto con i principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione secondo i canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Per l'effetto è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 CP_5 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma
121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Il quadro giurisprudenziale sopra delineato, integralmente confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, deve trovare applicazione al caso in esame, non essendovi evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Per quanto attiene la domanda relativa all' a.s. 2023/2024, relativamente alle ricorrenti , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e si deve parimenti riconoscere il diritto delle ricorrenti Parte_6 Parte_7 ad ottenere la carta elettronica del docente, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 30.06.2024 (doc.1 pag. 15 per la ricorrente doc. 2 pag. 4 per la ricorrente , doc. 3 pag. 11 per la ricorrente Pt_1 Pt_2
doc. 4 pag. 36 per la ricorrente , doc. 6 pag. 13 per la ricorrente Pt_3 Pt_4 [...]
e doc.7 pag. 13 per la ricorrente ) per le stesse ragioni già ampiamente Pt_6 Pt_7 illustrate nella parte che precede e nonostante l'art. 15 co. 1 D.L.69/23 preveda che il riconoscimento del beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale
(ovvero con scadenza al 31.08).
Per quanto attiene la domanda relativa all' a.s. 2024-2025, si deve parimenti riconoscere il diritto delle ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e , ad ottenere la carta elettronica del
[...] Parte_4 Parte_6 docente, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 30.06 (doc. 1 pag. 20 per la ricorrente doc. 2 pag. 5 per la Pt_1 ricorrente , doc. 3 pag. 17 per la ricorrente doc. 4 pag. 39 per la Pt_2 Pt_3 ricorrente , doc. 6 pag. 17 per la ricorrente ) per le stesse ragioni già Pt_4 Pt_6 ampiamente illustrate nella parte che precede e nonostante l'art. l'art. 1 comma
6 572 L. 207-2024 per l' a.s. 2024-2025 prevedano il riconoscimento del beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale (ovvero con scadenza al 31.08).
Anche la domanda relativa all'a.s. 2024/2025 per il ricorrente Parte_5 deve trovare accoglimento, e pertanto deve accertarsi il diritto del ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente, in quanto, pur essendo previsto dalla legge all' art. 1 comma 572 della L. 207-2024 che il riconoscimento del beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale (ovvero con scadenza al 31.08), non risulta dalla documentazione in atti che il vi abbia dato attuazione. CP_1
A ciò consegue l'accoglimento della domanda e l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici come segue:
a) Alla ricorrente per gli a.s. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e Parte_1
2024-2025;
b) Alla ricorrente per gli a.s. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, Parte_2
2023-2024 e 2024-2025;
c) Alla ricorrente per gli a.s. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024- Parte_3
2025;
d) Alla ricorrente per gli a.s. 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 Parte_4
(avendo già visto accogliere le domande relative agli a.s. 2020-2021 e 2021-2022 con sentenza di questo Tribunale n. 121/2024, come da istanza di rinuncia depositata);
e) Al ricorrente per l'a.s, 2022-2023 e 2024-2025 (avendo già visto Parte_5 accogliere le domande relative agli a.s. 2018-2019,2019-2020,2020-2021 e 2021-
2022 con sentenza di questo Tribunale n. 121/2024, come da istanza di rinuncia depositata);
f) Alla ricorrente per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, Parte_6
2023-2024 e 2024-2025
g) Alla ricorrente per l'a.s. 2020-2021,2021-2022, 2022-2023 e 2023- Parte_7
2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva e della serialità della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto di ciascun ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in parte motiva, tenuto conto della rinuncia parziale, per l'importo di € 500,00 annui e condanna la parte resistente a mettere a
7 disposizione della parte ricorrente detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna la parte resistente a rimborsare ai ricorrenti in solido le spese di lite che liquida complessivi in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Piacenza, 22 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Camilla Milani
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