Cass. civ., sez. II, ordinanza 13/07/2023, n. 20153
CASS
Ordinanza 13 luglio 2023

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Massime1

Nell'ambito del procedimento avente ad oggetto le controversie in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza che, declinando la competenza in favore del foro del consumatore, ometta di pronunciarsi sulle spese, attesa la sua decisorietà e irrevocabilità, senza che rilevi l'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 13/07/2023, n. 20153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20153
Data del deposito : 13 luglio 2023

Testo completo