Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2020, n. 123
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Sentenza 8 gennaio 2020

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Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria (e, quindi, di riscatto) agli affittuari, ai mezzadri e ai coloni o compartecipanti, perché possa ritenersi integrato il requisito temporale di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965, è necessario che il fondo venga coltivato da almeno due anni in virtù di un valido titolo idoneo a giustificare la coltivazione diretta, non potendo attribuirsi rilevanza alla coltivazione in sé considerata, in mancanza di uno specifico nesso con un rapporto siffatto.

Ai fini della prova della qualità di coltivatore diretto, necessaria per l'esercizio del diritto di prelazione e per la domanda di riscatto ex art. 8 della l. n. 590 del 1965, non è sufficiente la dimostrazione dell'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), dovendo essere provata la diretta e abituale attività di coltivazione del fondo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2020, n. 123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 123
    Data del deposito : 8 gennaio 2020

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