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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RG nr. 264/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Silvia Burelli Giudice dott. Nicola Armienti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 20/4/2021, da
Parte_1
P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Venezia, Dorsoduro 3500/D, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio Persona_1 in Roma dd. 21/07/2015, rep. 80974, rogito 21569, allegata. Parte appellante contro
, Controparte_1
, Controparte_2
CP_3
Parte appellata - contumace
* oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Venezia 21.10.2020, n. 331 nella causa RG 430/2019.
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
*
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante: Piaccia all'adito Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto da ed in totale riforma dell'impugnata sentenza NEL Pt_1 MERITO - respingere le domande formul icorrente in primo grado, siccome infondate, confermando gli impugnati atti;
- in subordine, accertare e dichiarare gli appellati tenuti al pagamento degli importi di cui agli atti impugnati o dei minori importi che dovessero essere ritenuti di giustizia;
- spese diritti ed onorari di entrambi i gradi rifusi.
Conclusioni di parte appellata: conclusioni non rassegnate in quanto la parte non è costituita.
1 *
Motivi della decisione 1. Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso a mezzo del quale gli odierni appellati hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 24 DLgs 46/99 avverso gli avviso di addebito n. 419 2018 00042569 81 000, n. 419 2018 00042570 82 000 e n. 419 2018 00042571 83 000, relativi al periodo contributivo dall'1/2013 al 12/2013. Con tali avvisi di addebito intimava, con riferimento a ciascuno degli appellati, il Pt_1 pagamento della somma di € 23.349,15 relativamente a «contributi accertati e dovuti a titolo Gestione Commercianti», per l'anno 2013.
1.1. il giudice di prime cure in particolare rilevava:
• che gli opposti avvisi di addebito traevano origine da accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate in danno della Parte_2
, e e quindi dei tre soci con Controparte_1 CP_3 CP_2 accertamento della sottrazione da parte della a tassazione di ricavi pari a complessivi € 329.597,00 [trattavasi di accertamento tributario derivante da un controllo fiscale eseguito dall'Agenzia dell'Entrate di Venezia, e sfociato in un accertamento analitico induttivo del maggior reddito imponibile della società Parte_3
”, di cui gli odierni appellati sono soci
[...] paritari, ciascuno con una quota del 33,33%];
• che successivamente alla conclusione del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che aveva rideterminato un maggior reddito di impresa pari ad € 180.000 (preso a base da al Pt_1 fine della determinazione dei contributi dovuti), gli appellati si avvalevano della definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018;
• che la chiusura della lite fiscale mediante condono non determinava il definitivo accertamento del maggior reddito imponibile restando quindi tenuta a dar prova del credito richiesto;
Pt_1
• che tale prova non era stata fornita essendosi limitata a richiedere Pt_1 che il Giudice domandasse <«ex art. 213 c.p.c. e art. 421 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate di Venezia informazioni sull'esito del giudizio pendente dinanzi alla CTP di Venezia RG 719/2017» e «all'Amministrazione Finanziaria e/o alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia la trasmissione degli atti e documenti prodotti in giudizio dalla difesa erariale»>>;
2 • che la suddetta documentazione, ove acquisita, non avrebbe comunque dato prova del credito.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla base di un Pt_1 unico motivo di gravame in particolare contestando la sentenza resa in primo grado per non avere applicato il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza (tra le altre) n. 24774/2019 a mente della quale <La definizione concordata della lite fiscale […] non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior Pt_1 reddito;
ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva>>, avendo quindi errato il giudice di prime cure nel ritenere che, una volta definitosi il contenzioso tributario a seguito della cd. pace fiscale, sia onerato
<della prova della sussistenza di un maggior reddito imponibile in capo al Pt_1 contribuente. Vero è, invece, che non avendo la definizione tributaria alcun effetto sulla pretesa contributiva, “il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva”>>.
2.1. Ha quindi riproposto le difese di cui all'originaria memoria Pt_1 costitutiva in primo grado in tal modo contestando la fondatezza delle inizialmente formulate (da parte degli appellati) eccezioni di prescrizione del credito azionato, di violazioni della Legge 241/1990 e di decadenza ex art. 24, co. 3 D.Lgs. 46/1999.
3. Non si è costituita in giudizio la parte appellata pur regolarmente notiziata dell'instaurazione del processo di appello.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 30/6/2021 e quindi rinviata per ragioni organizzative con decreti del 3/6/2022, del 13/6/2023 e dell'1/2/2024, è stata definitivamente trattata all'udienza del 4/7/2024 (nella quale è stata disposta nuova notifica agli appellati) e quindi decisa, nella contumacia delle parti appellate, nell'udienza del 27/2/2025.
*
5. Il gravame è fondato e, come tale, deve essere accolto.
3 6. Deve preliminarmente essere dato atto della tempestività dell'impugnazione la quale, non risultando notificata ad la sentenza di primo grado, è stata Pt_1 proposta il 20/4/2021, a fronte del deposito della motivazione della pronuncia di impugnata in data 21/10/2020.
Risulta quindi rispettato il termine decadenziale di sei mesi.
La contumacia degli appellati, correttamente fatti oggetto di notifica presso il difensore presso il quale avevano eletto domicilio, non è stata pertanto determinata da tardività dell'appello, bensì da libera scelta.
7. Occorre poi, prima di ogni altra, cosa rilevare come la contumacia della parte appellata determini decadenza dalla possibilità di sollevare in grado di appello eccezioni (in senso stretto) e di avanzare richieste istruttorie ancorché già formulate in primo grado;
dovendosi qui sin da ora evidenziare come la pronuncia di primo grado si sia limitata ad affermare che non aveva Pt_1 fornito prova dei fatti costitutivi la propria pretesa creditoria.
È pertanto inibito al giudice d'appello di valutare d'ufficio le eccezioni [di prescrizione del credito azionato, di violazioni della Legge 241/1990 e di decadenza ex art. 24, co. 3 D.Lgs. 46/1999], comunque infondate, sollevate dagli appellati in primo grado così come impossibile è oggi prendere in considerazione le istanze istruttorie e la documentazione eventualmente indicate – e qui non riproposte - in primo grado a sostegno della insussistenza del credito azionato da Pt_1
Ed infatti, chiarisce il Supremo collegio come le domande ed eccezioni non riproposte in appello, anche ove l'appellato sia contumace, devono intendersi rinunciate atteso che <Il principio sancito dall'art.346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole;
tuttavia, mentre il soccombente soggiace ai vincoli di forme e di tempo previsti per l'appello, la parte vittoriosa ha solo un onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte
4 contumace." (Cass, n. 1955 del 2006, successive conformi)>> (cass. civ. 295/2012 e 28454/2013).
Da quanto sopra discende che la decadenza maturata assume fondamentale rilevanza nel caso in esame posto che, come subito in appresso verrà chiarito, in presenza di un accertamento fiscale, in ragione della valenza presuntiva che a tale accertamento deve essere attribuita, è nella sostanza onere del contribuente fornire dimostrazione della fondatezza delle proprie allegazioni.
8. Ed infatti, occorre qui richiamare – come d'altronde ha fatto - l'ormai Pt_1 consolidato orientamento di legittimità secondo il quale <La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi Pt_1
a percentuale sul maggior reddito;
ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva>> (cass. civ. 24774/2019).
Pertanto, data l'efficacia presuntiva dell'accertamento e posto che gli appellati, non costituiti in appello, nulla hanno dimostrato a contrasto di quanto risultante dell'accertamento fiscale subito, a fronte di una pronuncia di primo grado che ha argomentato in punto assenza di prova da parte dell' non Pt_1 può che essere ritenuta fondata la pretesa creditoria dell'Ente appellante e dallo stesso formulata in conseguenza dell'accertamento fiscale opposto in sede tributaria e della conseguente pronuncia n. 681/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che ha rideterminato il maggior reddito di impresa in € 180mila anziché in € 329.597,00; ciò in applicazione dei principii espressi dalle sopra richiamate pronunce di legittimità.
Le differenze contributive richieste da risultano, infine, occorre Pt_1 precisarlo, parametrate sul maggior imponibile di € 180.000,00 (come determinato dalla Commissione Tributaria di Venezia) e non su quello pari a complessivi € 329.597,00 (come risultante dal prodromico accertamento fiscale).
9. Le spese del doppio grado di giudizio non possono che seguire la soccombenza ed essere liquidate, in base ai criteri di cui al DM 55/2014 e
5 successive modificazioni, secondo i valori medi di scaglione (valore controversia pari ad € 23mila circa) tenuto conto del fatto che tanto nel primo quanto nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta l'opposizione proposta dagli appellati avverso gli avvisi di addebito n. 41920180004256981000, n. 41920180004257082000, e n. 41920180004257183000;
- Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio liquidando in favore della parte appellante, quanto al primo, la complessiva somma di € 3.727,00 e, quanto al secondo, la complessiva somma di € 3.966,00, il tutto oltre a spese generali.
Venezia, 6 marzo 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Silvia Burelli Giudice dott. Nicola Armienti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 20/4/2021, da
Parte_1
P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Venezia, Dorsoduro 3500/D, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio Persona_1 in Roma dd. 21/07/2015, rep. 80974, rogito 21569, allegata. Parte appellante contro
, Controparte_1
, Controparte_2
CP_3
Parte appellata - contumace
* oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Venezia 21.10.2020, n. 331 nella causa RG 430/2019.
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
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CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante: Piaccia all'adito Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto da ed in totale riforma dell'impugnata sentenza NEL Pt_1 MERITO - respingere le domande formul icorrente in primo grado, siccome infondate, confermando gli impugnati atti;
- in subordine, accertare e dichiarare gli appellati tenuti al pagamento degli importi di cui agli atti impugnati o dei minori importi che dovessero essere ritenuti di giustizia;
- spese diritti ed onorari di entrambi i gradi rifusi.
Conclusioni di parte appellata: conclusioni non rassegnate in quanto la parte non è costituita.
1 *
Motivi della decisione 1. Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso a mezzo del quale gli odierni appellati hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 24 DLgs 46/99 avverso gli avviso di addebito n. 419 2018 00042569 81 000, n. 419 2018 00042570 82 000 e n. 419 2018 00042571 83 000, relativi al periodo contributivo dall'1/2013 al 12/2013. Con tali avvisi di addebito intimava, con riferimento a ciascuno degli appellati, il Pt_1 pagamento della somma di € 23.349,15 relativamente a «contributi accertati e dovuti a titolo Gestione Commercianti», per l'anno 2013.
1.1. il giudice di prime cure in particolare rilevava:
• che gli opposti avvisi di addebito traevano origine da accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate in danno della Parte_2
, e e quindi dei tre soci con Controparte_1 CP_3 CP_2 accertamento della sottrazione da parte della a tassazione di ricavi pari a complessivi € 329.597,00 [trattavasi di accertamento tributario derivante da un controllo fiscale eseguito dall'Agenzia dell'Entrate di Venezia, e sfociato in un accertamento analitico induttivo del maggior reddito imponibile della società Parte_3
”, di cui gli odierni appellati sono soci
[...] paritari, ciascuno con una quota del 33,33%];
• che successivamente alla conclusione del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che aveva rideterminato un maggior reddito di impresa pari ad € 180.000 (preso a base da al Pt_1 fine della determinazione dei contributi dovuti), gli appellati si avvalevano della definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018;
• che la chiusura della lite fiscale mediante condono non determinava il definitivo accertamento del maggior reddito imponibile restando quindi tenuta a dar prova del credito richiesto;
Pt_1
• che tale prova non era stata fornita essendosi limitata a richiedere Pt_1 che il Giudice domandasse <«ex art. 213 c.p.c. e art. 421 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate di Venezia informazioni sull'esito del giudizio pendente dinanzi alla CTP di Venezia RG 719/2017» e «all'Amministrazione Finanziaria e/o alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia la trasmissione degli atti e documenti prodotti in giudizio dalla difesa erariale»>>;
2 • che la suddetta documentazione, ove acquisita, non avrebbe comunque dato prova del credito.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla base di un Pt_1 unico motivo di gravame in particolare contestando la sentenza resa in primo grado per non avere applicato il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza (tra le altre) n. 24774/2019 a mente della quale <La definizione concordata della lite fiscale […] non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior Pt_1 reddito;
ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva>>, avendo quindi errato il giudice di prime cure nel ritenere che, una volta definitosi il contenzioso tributario a seguito della cd. pace fiscale, sia onerato
<della prova della sussistenza di un maggior reddito imponibile in capo al Pt_1 contribuente. Vero è, invece, che non avendo la definizione tributaria alcun effetto sulla pretesa contributiva, “il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva”>>.
2.1. Ha quindi riproposto le difese di cui all'originaria memoria Pt_1 costitutiva in primo grado in tal modo contestando la fondatezza delle inizialmente formulate (da parte degli appellati) eccezioni di prescrizione del credito azionato, di violazioni della Legge 241/1990 e di decadenza ex art. 24, co. 3 D.Lgs. 46/1999.
3. Non si è costituita in giudizio la parte appellata pur regolarmente notiziata dell'instaurazione del processo di appello.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 30/6/2021 e quindi rinviata per ragioni organizzative con decreti del 3/6/2022, del 13/6/2023 e dell'1/2/2024, è stata definitivamente trattata all'udienza del 4/7/2024 (nella quale è stata disposta nuova notifica agli appellati) e quindi decisa, nella contumacia delle parti appellate, nell'udienza del 27/2/2025.
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5. Il gravame è fondato e, come tale, deve essere accolto.
3 6. Deve preliminarmente essere dato atto della tempestività dell'impugnazione la quale, non risultando notificata ad la sentenza di primo grado, è stata Pt_1 proposta il 20/4/2021, a fronte del deposito della motivazione della pronuncia di impugnata in data 21/10/2020.
Risulta quindi rispettato il termine decadenziale di sei mesi.
La contumacia degli appellati, correttamente fatti oggetto di notifica presso il difensore presso il quale avevano eletto domicilio, non è stata pertanto determinata da tardività dell'appello, bensì da libera scelta.
7. Occorre poi, prima di ogni altra, cosa rilevare come la contumacia della parte appellata determini decadenza dalla possibilità di sollevare in grado di appello eccezioni (in senso stretto) e di avanzare richieste istruttorie ancorché già formulate in primo grado;
dovendosi qui sin da ora evidenziare come la pronuncia di primo grado si sia limitata ad affermare che non aveva Pt_1 fornito prova dei fatti costitutivi la propria pretesa creditoria.
È pertanto inibito al giudice d'appello di valutare d'ufficio le eccezioni [di prescrizione del credito azionato, di violazioni della Legge 241/1990 e di decadenza ex art. 24, co. 3 D.Lgs. 46/1999], comunque infondate, sollevate dagli appellati in primo grado così come impossibile è oggi prendere in considerazione le istanze istruttorie e la documentazione eventualmente indicate – e qui non riproposte - in primo grado a sostegno della insussistenza del credito azionato da Pt_1
Ed infatti, chiarisce il Supremo collegio come le domande ed eccezioni non riproposte in appello, anche ove l'appellato sia contumace, devono intendersi rinunciate atteso che <Il principio sancito dall'art.346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole;
tuttavia, mentre il soccombente soggiace ai vincoli di forme e di tempo previsti per l'appello, la parte vittoriosa ha solo un onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte
4 contumace." (Cass, n. 1955 del 2006, successive conformi)>> (cass. civ. 295/2012 e 28454/2013).
Da quanto sopra discende che la decadenza maturata assume fondamentale rilevanza nel caso in esame posto che, come subito in appresso verrà chiarito, in presenza di un accertamento fiscale, in ragione della valenza presuntiva che a tale accertamento deve essere attribuita, è nella sostanza onere del contribuente fornire dimostrazione della fondatezza delle proprie allegazioni.
8. Ed infatti, occorre qui richiamare – come d'altronde ha fatto - l'ormai Pt_1 consolidato orientamento di legittimità secondo il quale <La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi Pt_1
a percentuale sul maggior reddito;
ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva>> (cass. civ. 24774/2019).
Pertanto, data l'efficacia presuntiva dell'accertamento e posto che gli appellati, non costituiti in appello, nulla hanno dimostrato a contrasto di quanto risultante dell'accertamento fiscale subito, a fronte di una pronuncia di primo grado che ha argomentato in punto assenza di prova da parte dell' non Pt_1 può che essere ritenuta fondata la pretesa creditoria dell'Ente appellante e dallo stesso formulata in conseguenza dell'accertamento fiscale opposto in sede tributaria e della conseguente pronuncia n. 681/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che ha rideterminato il maggior reddito di impresa in € 180mila anziché in € 329.597,00; ciò in applicazione dei principii espressi dalle sopra richiamate pronunce di legittimità.
Le differenze contributive richieste da risultano, infine, occorre Pt_1 precisarlo, parametrate sul maggior imponibile di € 180.000,00 (come determinato dalla Commissione Tributaria di Venezia) e non su quello pari a complessivi € 329.597,00 (come risultante dal prodromico accertamento fiscale).
9. Le spese del doppio grado di giudizio non possono che seguire la soccombenza ed essere liquidate, in base ai criteri di cui al DM 55/2014 e
5 successive modificazioni, secondo i valori medi di scaglione (valore controversia pari ad € 23mila circa) tenuto conto del fatto che tanto nel primo quanto nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta l'opposizione proposta dagli appellati avverso gli avvisi di addebito n. 41920180004256981000, n. 41920180004257082000, e n. 41920180004257183000;
- Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio liquidando in favore della parte appellante, quanto al primo, la complessiva somma di € 3.727,00 e, quanto al secondo, la complessiva somma di € 3.966,00, il tutto oltre a spese generali.
Venezia, 6 marzo 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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