Articolo 2 della Legge 2 marzo 1963, n. 309
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 aprile 1963
Art. 2.
Agli operai permanenti, provenienti da una categoria, di temporanei, nominati in ruolo nel periodo dal 2 luglio 1959 al 28 marzo 1961, ed agli operai permanenti passati ad una categoria, superiore od al gruppo dei capi operai durante il medesimo periodo di tempo, ai quali sia stata attribuita nella nuova posizione, una paga, inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo o nella categoria inferiore, e' assegnata, a decorrere dalla data del nuovo inquadramento, la paga di importo uguale od immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, a tale data, se non fossero stati nominati in ruolo ovvero non fossero passati alla categoria, superiore od al gruppo dei capi operai.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963