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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4679/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/07/1987; rappresentata e difesa dall'Avv. MERLO SARA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. PESAVENTO MELANI
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 18/02/2025, così chiedendo:
“Dichiarare la separazione dei coniugi, senza alcun addebito, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori ed vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé:
- Due giorni alla settimana: il lunedì ed il giovedì sera dalle 17.30 fino alla mattina successiva che li porterà a scuola (o a casa della madre alle ore 8:00 in periodo non scolastico);
- a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle 14.00 al lunedì mattina quando li riporterà a scuola (o a casa della madre alle ore 8:00 in periodo non scolastico);
- una settimana durante le vacanze di Natale con il giorno di Natale trascorso un anno col padre e un anno con la madre;
- tre giorni durante le vacanze pasquali con il giorno di Pasqua da trascorrere un anno col padre ed un anno con la madre in modo che il genitore che trascorre il Natale non vi trascorrerà la Pasqua;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
3) il IG. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli minori mediante la CP_1 corresponsione, a favore della IG.ra , dell'assegno mensile di complessivi € 800,00 (euro Parte_1
400,00 a figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza;
4) il IG. , entro il 30 maggio 2025, verserà alla GN la somma di euro 650,00 CP_1 Parte_1
a titolo di arretrati di mantenimento dei figli dal deposito della domanda di separazione;
5) l'assegno unico universale relativo ai figli sarà interamente percepito dalla IG.ra ; Parte_1
6) l'immobile sito in Bassano del Grappa, viale Asiago 61, in comproprietà dei coniugi, resterà nella disponibilità del IG. , unitamente ai relativi arredi e corredi;
CP_1
7) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/11/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Bassano del Grappa il 05/05/2012; che dall'unione nascevano i figli Controparte_1 Per_1
in data 04/08/2014 ed in data 10/02/2019; che la coppia, già in crisi da tempo, scoppiava alla Per_2 fine dell'anno 2021 ed a febbraio 2022 la ricorrente decideva di interrompere la relazione matrimoniale. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti;
che i figli minori venissero affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che venisse posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che venisse dichiarata, anche con sentenza Controparte_1
parziale, la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della ricorrente;
ovvero, in subordine, che venisse stabilito che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento;
che venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale al resistente;
che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento alternato e paritetico;
ovvero, in subordine, che venisse disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé i bambini secondo il calendario indicato in memoria di costituzione;
che venisse stabilito il mantenimento diretto dei minori da parte di ambo i genitori;
ovvero, in subordine, che venisse stabilito a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei minori la somma di € 100 cadauno;
che venisse stabilito che entrambi i coniugi partecipino per la quota pari al 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con esplicita rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori. Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico del padre nella misura del 60%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 05/05/2012 con atto trascritto al n. 10, parte II, serie
A, anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 08/04/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4679/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/07/1987; rappresentata e difesa dall'Avv. MERLO SARA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. PESAVENTO MELANI
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 18/02/2025, così chiedendo:
“Dichiarare la separazione dei coniugi, senza alcun addebito, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori ed vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé:
- Due giorni alla settimana: il lunedì ed il giovedì sera dalle 17.30 fino alla mattina successiva che li porterà a scuola (o a casa della madre alle ore 8:00 in periodo non scolastico);
- a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle 14.00 al lunedì mattina quando li riporterà a scuola (o a casa della madre alle ore 8:00 in periodo non scolastico);
- una settimana durante le vacanze di Natale con il giorno di Natale trascorso un anno col padre e un anno con la madre;
- tre giorni durante le vacanze pasquali con il giorno di Pasqua da trascorrere un anno col padre ed un anno con la madre in modo che il genitore che trascorre il Natale non vi trascorrerà la Pasqua;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
3) il IG. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli minori mediante la CP_1 corresponsione, a favore della IG.ra , dell'assegno mensile di complessivi € 800,00 (euro Parte_1
400,00 a figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza;
4) il IG. , entro il 30 maggio 2025, verserà alla GN la somma di euro 650,00 CP_1 Parte_1
a titolo di arretrati di mantenimento dei figli dal deposito della domanda di separazione;
5) l'assegno unico universale relativo ai figli sarà interamente percepito dalla IG.ra ; Parte_1
6) l'immobile sito in Bassano del Grappa, viale Asiago 61, in comproprietà dei coniugi, resterà nella disponibilità del IG. , unitamente ai relativi arredi e corredi;
CP_1
7) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/11/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Bassano del Grappa il 05/05/2012; che dall'unione nascevano i figli Controparte_1 Per_1
in data 04/08/2014 ed in data 10/02/2019; che la coppia, già in crisi da tempo, scoppiava alla Per_2 fine dell'anno 2021 ed a febbraio 2022 la ricorrente decideva di interrompere la relazione matrimoniale. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti;
che i figli minori venissero affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che venisse posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che venisse dichiarata, anche con sentenza Controparte_1
parziale, la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della ricorrente;
ovvero, in subordine, che venisse stabilito che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento;
che venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale al resistente;
che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento alternato e paritetico;
ovvero, in subordine, che venisse disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé i bambini secondo il calendario indicato in memoria di costituzione;
che venisse stabilito il mantenimento diretto dei minori da parte di ambo i genitori;
ovvero, in subordine, che venisse stabilito a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei minori la somma di € 100 cadauno;
che venisse stabilito che entrambi i coniugi partecipino per la quota pari al 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con esplicita rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori. Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico del padre nella misura del 60%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 05/05/2012 con atto trascritto al n. 10, parte II, serie
A, anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 08/04/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo