Art. 2.
Sara' stipulata una nuova convenzione con ciascuno degli enti concessionari di autostrade - quale che sia la norma di legge in base alla quale la concessione e' stata assentita, ad esclusione di quelle indicate dallo articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e successive modificazioni ed integrazioni - che ne faccia richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Con la stipula della nuova convenzione, di cui al precedente comma, troveranno applicazione gli articoli 6 , 7 , 8 , 9 e 12 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e successive modificazioni ed integrazioni, qualora detti articoli non fossero gia' applicati.
Sara' stipulata una nuova convenzione con ciascuno degli enti concessionari di autostrade - quale che sia la norma di legge in base alla quale la concessione e' stata assentita, ad esclusione di quelle indicate dallo articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e successive modificazioni ed integrazioni - che ne faccia richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Con la stipula della nuova convenzione, di cui al precedente comma, troveranno applicazione gli articoli 6 , 7 , 8 , 9 e 12 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e successive modificazioni ed integrazioni, qualora detti articoli non fossero gia' applicati.