Sentenza breve 17 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/03/2021, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2021
N. 00367/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2021, proposto da
IL LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Fabiana Ciavarella, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Andrea Giuman in Venezia, Piazzale Roma - S. Croce 466/G;
contro
Comune di Belluno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Vignola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpav - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
Cellnex LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Ammirati e Marco Bellante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
del provvedimento del Comune di Belluno del 17 dicembre 2020 avente ad oggetto “SCIA ai sensi art.87 bis per lavori di installazione stazione radiobase Via Dell'Artigianato "BL 138 – AEROPORTO” - suap 1420 in Via dell'Artigianato - 32100 BELLUNO (BL) su area censita al n.c.T Fg. 33 mapp. 229”, comunicato via PEC il 21 dicembre 2020, della deliberazione della seduta della Giunta Comunale di Belluno del 3 dicembre 2020, ancorché di contenuto sconosciuto, richiamata nel provvedimento del Comune di Belluno del 21 dicembre 2021, nella parte in cui prevede che, nelle more della definizione del regolamento di cui all'art. 8 comma, 6 Legge n. 36/2001 e per il principio di precauzione, gli operatori interessati all'installazione di impianti con tecnologia 5G debbano essere invitati a non procedere con l'installazione di tali frequenze, di tutti gli atti presupposti di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti, nonchè per l'accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 87-bis del D.Lgs. n. 259/2003, sull'istanza di autorizzazione presentata da IL LI S.p.A. e Cellnex LI S.p.A. il 19 giugno 2020 relativa all'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Belluno, Via Dell'Artigianato n. 42 - Foglio n. 33, Part. n. 229, e del conseguente diritto di IL LI S.p.A. all'installazione ed utilizzo della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Belluno e di Cellnex LI s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con ricorso depositato in data 17 febbraio 2021, la società IL LI spa ha impugnato gli atti indicati in epigrafe;
che si è costituito in giudizio il Comune di Belluno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso;
che in data 10 marzo 2021 si è costituita in la società Cellnex LI s.p.a., sostanzialmente insistendo in conformità a quanto richiesto da parte ricorrente;
che, all’esito dell’udienza del 10 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti;
che tra le condizioni dell’azione caducatoria, quale quella esperita da parte ricorrente, rientra certamente l’interesse ad impugnare che deve sussistere già al momento della proposizione della domanda ( ex plurimis , C. Stato, Ad. Plen. nn. 4 del 2011 e 9 del 2014);
che l’interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale, dovendosi concretare in una lesione effettiva della situazione giuridica vantata dalla parte ricorrente;
che, pertanto, occorre che il provvedimento o l’atto censurati siano direttamente e concretamente lesivi di tale situazione giuridica;
che, ancor più, l'interesse a ricorrere non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso, quando - come accade nel caso di specie - gli atti impugnati non abbiano natura provvedimentale;
che gli atti impugnati non hanno natura autoritativa, e nemmeno latamente vincolante, in quanto si tratta di mere “esortazioni” prive di effetti cogenti, il Comune di Belluno essendosi limitato a “invitare” la ricorrente a non attivare gli apparati per la trasmissione delle frequenze in tecnologia 5G;
che, in tal senso, quindi, si tratta di un atto meramente “esortativo” privo di effetti giuridici, inidoneo a vietare l’esercizio di attività da parte della società ricorrente;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ex art. 35 c.p.a.;
che le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO