Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/06/2025, n. 11209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11209 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11209/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16886/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16886 del 2023, proposto da
Medicalsan Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Elmi e Massimo Tomarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anzio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della ordinanza dirigenziale del Comune di Anzio n. 29 del 21 dicembre 2023 – Protocollo N. 0109616/2023 del 21/12/2023- notificata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo della Medicalsan Società Cooperativa Sociale in data 21 dicembre 2023, avente ad oggetto: “DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO N. 10 DEL 24.06.2020 – CHIUSURA DELL’ATTIVITA’ DI COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI DENOMINATA “LA CASA DEL SOLE” SITA IN VIA DELLE TAMERICI N. 24 – ANZIO (RM)”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti al suddetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Anzio;
Vista l’istanza depositata il 5 maggio 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett.) c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente, gestrice della Comunità Alloggio per Anziani denominata “La Casa del Sole” sita ad Anzio, in Via delle Tamerici n. 24, con ricorso notificato alla controparte in data 25 dicembre 2023 e depositato in giudizio il successivo 26 dicembre 2023, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza di decadenza e chiusura meglio specificata in epigrafe.
2. La parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti profili di illegittimità.
2.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, della Legge n. 241/1990; difetto di motivazione; violazione del principio di trasparenza e buon andamento della P.A.; eccesso di potere per motivazione apparente e insufficiente; violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.
2.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, 4 bis, comma 1, 4 ter, lett. d) della Legge Regionale del IO n. 41/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 71, comma 1, 75, commi 1 e 1bis, 76 del d.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto. Violazione del principio di proporzionalità e buon andamento. Abnormità del provvedimento di decadenza e chiusura della comunità alloggio. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento dell’attività pubblica. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di attività istruttoria.
3. Il 19 gennaio 2024 il Comune di Anzio, già costituitosi in giudizio in data 10 gennaio 2024, ha depositato una memoria difensiva con la quale, eccepita l’infondatezza nel merito di tutto quanto ex adverso dedotto e domandato, ha concluso per la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare con esso incidentalmente proposta.
4. Il 30 marzo 2025 la resistente A.C. ha depositato in giudizio una succinta memoria con cui ha reso noto che: “ nelle more della fissazione dell’udienza pubblica, con contratto del 14.11.24, MEDICALSAN Società Cooperativa Sociale ha ceduto all’Associazione New Life O.D.V. il ramo d’azienda inerente specificamente l’esercizio dell'attività socioassistenziale della comunità alloggio per anziani denominata "La Casa del Sole"; ” e che per effetto di impegno in tal senso assunto con la cessionaria, l’odierna ricorrente ha riconsegnato al medesimo Comune: “ l’autorizzazione al funzionamento n. 10 del 24.06.2020”;
- il Comune di Anzio, pertanto, preso atto di tale comunicazione, ha adottato il Provvedimento n. 3 del 12.02.2025 recante declaratoria di decadenza della Medicalsan dall’Autorizzazione in precedenza rilasciata;
- in data 20.02.2025 l’Associazione New Life O.D.V. ha presentato nuova istanza di autorizzazione per l’attività di comunità alloggio per anziani denominata “Casa del Sole” in Anzio, via delle Tamerici n. 24;
- il Comune di Anzio ha rilasciato alla New Life l’Autorizzazione n. 05 del 04.03.2025. ” Il medesimo Comune, pertanto, ha concluso con la richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso essendo venuto meno l’interesse alla relativa decisione da parte della Società ricorrente, oramai non più gestrice della struttura di cui è causa.
5. Il 5 maggio 2025 anche la Società ricorrente ha versato agli atti del giudizio una memoria con la quale, dopo aver evidenziato: “ che, nelle more del giudizio, la ricorrente ha ceduto a terzi il ramo d’azienda a cui era ricollegata l’autorizzazione al funzionamento per cui è causa e, in accordo con il cessionario, ha provveduto a riconsegnare la medesima autorizzazione al Comune di Anzio, che ha emesso il relativo provvedimento di decadenza (cfr. doc. 19). ”, ha chiesto: “ pertanto, che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e la conseguente improcedibilità del ricorso ”.
6. Alla pubblica udienza del 7 maggio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
7. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., atteso che – ormai – l’eventuale (ipotetico) accoglimento del gravame non potrebbe più produrre alcuna utilità pratica per la Società ricorrente, alla quale è subentrata altra Società nella gestione della struttura di che trattasi, peraltro in forza di concessione ottenuta ex novo dal Comune resistente.
7.1 Circostanza questa che può annoverarsi tra quei fatti, intervenuti in corso di causa, idonei a rendere chiara e definitiva l’inutilità (sul piano pratico) di un’eventuale pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato e a concretare, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse al gravame della parte ricorrente, la quale, inoltre, nel particolare caso di specie, non ha azionato la domanda risarcitoria per equivalente monetario e nemmeno ha dichiarato un interesse ai fini risarcitori, in presenza dei quali il Collegio sarebbe stato tenuto ad accertare l’allegata illegittimità dell’avversata ordinanza, in ossequio al dettato dell’art. 34, comma 3, c.p.a., a tenore del quale: “ Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ” (secondo l’interpretazione datane, da ultimo, da Adunanza Plenaria C.d.S. n. 8/2022).
8. Il Tribunale, peraltro, deve prendere atto che il difensore della Società ricorrente, il 5 maggio 2025, a seguito della cessione del ramo d’azienda relativo alla gestione della Comunità Alloggio per Anziani di che trattasi e riconsegna dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata in favore della odierna ricorrente, quest’ultima ha depositato agli atti del giudizio apposita istanza/memoria con cui ha dichiarato “ la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione ”, e chiesto all’adito G.A. la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
8.1 Infatti, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall’azione della Pubblica Amministrazione, per cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, la quale, quindi, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perso interesse al ricorso. Nel quale ultimo caso, il giudice adito – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr. Consiglio di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016).
9. Per quanto precede, quindi, il Collegio, anche al cospetto dell’univoca dichiarazione di parte ricorrente in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione della domanda caducatoria azionata con il ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sezione II, n. 7422/2023; Idem , n. 3061/2018; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 579/2024; T.A.R. IO, Roma, n. 10053/2023; T.A.R. Campania, Napoli, n. 3607/2023).
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve, dunque, essere dichiarato improcedibile per il sopravvenuto difetto di interesse della Società ricorrente alla decisione (non avendo neppure dichiarato la medesima Società di avervi un interesse a fini risarcitori), ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
10. Anche tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO