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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3965/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. NA Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3965/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARTA MINCIOTTI, nonché dell'Avv. BARBARA CAMPANELLI, ed elettivamente domiciliato in Città di Castello (PG), alla Via Coventry, n. 37, presso lo studio dei medesimi difensori;
Ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SILVIA SENSI, , CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata in Città di Castello (PG), Piazza Matteotti, n. 2, presso lo studio del medesimo difensore;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: “le difese dei sig.ri e Parte_1 CP_1 congiuntamente specificano che i rispettivi assistiti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice adito depositando nei termini concessi la dichiarazione di adesione alla quale si riportano integralmente e concludono chiedendo emettersi sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla summenzionata proposta conciliativa formulata ex art 185 bis c.p.c.”
Conclusioni del P.m.: “esprime parere favorevole per l'accoglimento del ricorso secondo la proposta conciliativa accolta dai ricorrenti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 7.9.2022, ha depositato ricorso per la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio, convenendo in giudizio ed esponendo: CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente il 24.6.2007 a Città di
Castello (PG), adottando il regime di separazione dei beni;
-che dall'unione è nata la figlia in data 13.10.2009; Persona_1
-che il Tribunale di Perugia omologava in data 9.11.2021 le condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi, in base alle quali il avrebbe continuato a vivere nella casa familiare, mentre la e la figlia si Parte_1 CP_1 sarebbero trasferite in un immobile condotto in locazione;
la figlia veniva affidata congiuntamente ai genitori, con regolamentazione del diritto di visita del padre
(“salvo diverso accordo, di vedere e tenere con sé la figlia nei fine settimana alternati, dalle ore 18,00 del venerdì sino alla domenica sera ore 22.00, potendo tenere la figlia nel corso di ciascuna settimana fino a due pomeriggi nelle giornate di martedì e giovedì ivi compreso il pernottamento dalle ore 18.00 del pomeriggio alle ore 08,00
pagina 2 di 8 della mattina successiva”); le parti rinunciavano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica, essendo autosufficienti;
il si impegnava a corrispondere Parte_1 mensilmente la somma di € 420,00 a titolo di contributo per il mantenimento di
NA e la avrebbe percepito interamente l'assegno unico;
i genitori CP_1 contribuivano, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia secondo le indicazioni del Protocollo in uso presso il
Tribunale; il si impegnava a corrispondere mensilmente alla anche la Parte_1 CP_1 somma di € 380,00, a titolo di contributo per il canone dell'immobile condotto in locazione dalla resistente;
- di lavorare presso la percependo uno stipendio pari a € 2.037,00 Controparte_2 euro mensili, gravato da spese fisse in misura pari a circa € 900,00 per far fronte al mutuo per la casa e ad altri finanziamenti e di aver visto una diminuzione delle proprie entrate per euro 140,00 mensili, non potendo più usufruire degli assegni familiari e detrazioni per moglie e figlia a carico;
- che, di contro, la situazione reddituale della sig.ra rispetto al tempo degli CP_1 accordi separazione, era migliorata, e che la stessa percepiva interamente l'assegno unico pari ad euro 205,00.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la rideterminazione a ribasso - a causa della mutata situazione economica - sia del contributo economico mensile a favore della figlia (per euro
300,00) sia del contributo per il pagamento della quota del canone di locazione
(indicandolo in euro 190,00), la conferma dei provvedimenti già adottati in tema di affidamento e collocamento della figlia, e diritto di visita del padre.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha rappresentato come il CP_1 fosse venuto meno alle previsioni dettate nell'omologa della separazione con Parte_1 specifico riguardo al tempo da trascorrere con la figlia, ridotti di fatto a soli 4/5 giorni al mese;
di percepire uno stipendio medio pari a circa € 400,00, senza poter aspirare a posizioni lavorative redditizie, avendo votato la sua vita all'indirizzo pagina 3 di 8 familiare, di comune accordo con il ricorrente;
che lei e la figlia erano state costrette a cambiare abitazione, poiché quella ove prima si trovavano era insalubre, conseguendone un aumento delle spese locative da €380,00 a €450,00 mensili;
che alcuna modifica in peius poteva ravvisarsi nella condizione del che, oltre a Parte_1 percepire un ottimo stipendio, poteva godere anche dei proventi di un immobile di sua proprietà, concesso in locazione;
che la richiesta al ribasso di controparte non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, considerato il divario economico delle parti e i tempi di permanenza di NA presso il padre ridotti ai minimi termini.
La resistente ha quindi concluso per la conferma delle condizioni dettate in sede di separazione (sulla disciplina dei tempi di permanenza di NA dal padre, ha tuttavia chiesto di non contemplare i pernotti) e per il riconoscimento a suo favore di un assegno divorzile pari a € 200,00.
Dopo la comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale, veniva disposta l'audizione di NA che, in data 24.1.2023, ha dichiarato che il rapporto con il padre si era incrinato a causa della presenza della nuova compagna, che per questo non andava volentieri presso l'abitazione paterna, ove mai pernottava, preferendo stare con la madre. Confermava in ogni caso di vedere il padre due pomeriggi a settimana, fino all'ora di cena, specificando che raramente restava con lui nel week end per una intera giornata.
I provvedimenti provvisori ed urgenti emessi hanno previsto: la conferma di quanto stabilito in sede di separazione consensuale con riferimento all'affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre della minore, e l'assegnazione della casa familiare al la conferma della regolamentazione del diritto di Parte_1 visita tra padre e minore, ad eccezione dei pernotti “che potranno essere introdotti, qualora la minore ne rappresenti il desiderio, in una fase successiva e in modo graduale”; la conferma del versamento a carico del del contributo al Parte_1 mantenimento della figlia per la somma di euro 420,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e la previsione della corresponsione, sempre a suo carico, dell'importo pagina 4 di 8 del canone di locazione condotto dalla che vi abitava assieme alla figlia per CP_1 euro 450,00; l'esclusione dell'assegno divorzile a favore della resistente.
La causa veniva successivamente trattata dal designato Giudice istruttore che, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., emetteva un provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. in data 8.11.2023 con cui sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (“a decorrere dal mese di dicembre
2023 il sig. verserà alla signora un assegno di mantenimento per la Parte_1 CP_1 figlia dell'importo di euro 750,00 mensili, comprensivi della compartecipazione alle spese di locazione. Spese straordinarie 50-50%. Nulla a titolo di assegno di divorzio”), assegnava alle parti termine per aderire alla proposta e, in caso di mancato accordo, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.5.2024.
Nel termine assegnato, le parti depositavano note con cui dichiaravano di aver aderito alla proposta conciliativa;
mutato il Giudice istruttore, la causa precedentemente fissata veniva differita.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 21.11.2024, le parti, ribadita l'intenzione di aderire alla menzionata proposta conciliativa, precisavano le sopra richiamate conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 19.12.2024, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
***
Va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
pagina 5 di 8 Dagli atti emerge che la convivenza coniugale è cessata sin dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente per la separazione personale
(20.12.2022) e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni, risultando integrata, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70 secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Venendo alle questioni accessorie, quanto all'assegnazione della casa familiare, affidamento e collocamento della figlia minore, ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti adottati con l'ordinanza presidenziale, a loro volta confermativi dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione, ad eccezione della previsione dei pernotti di NA dal padre, alla luce dell'audizione della minore: sotto questo specifico aspetto, pare opportuno continuare a prevedere che i pernotti della figlia (oggi quasi sedicenne) avvengano esclusivamente con il consenso di NA, in modo graduale, come già statuito dal Presidente del Tribunale.
Con riferimento alle questioni economiche (contributo al mantenimento della figlia, assegno divorzile), si statuisce conformemente alla proposta conciliativa ex art. 185
c.p.c. dell'8.11.2023, accettata dalle parti (“a decorrere dal mese di dicembre 2023 il sig. verserà alla signora un assegno di mantenimento per la figlia Parte_1 CP_1 dell'importo di euro 750,00 mensili, comprensivi della compartecipazione alle spese di locazione. Spese straordinarie 50-50%. Nulla a titolo di assegno di divorzio”).
In considerazione degli interessi coinvolti e dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal P.M., così provvede:
pagina 6 di 8 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...]
nato Città di Castello (PG) il 3.6.1975, e nata, a Città di Parte_1 CP_1
Castello (PG) il 18.8.1979, celebrato il 24.6.2007 a Città di Castello (PG), e trascritto nel Registri di Stato Civile del relativo comune al n. 32, parte II, serie
A dell'anno 2007;
2) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento prevalente della figlia presso l'abitazione della madre
(diversa da quella familiare, assegnata al , prevedendo la possibilità in Parte_1 capo a salvo diverso accordo e nel rispetto della volontà della Parte_1 figlia, di vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana e nel weekend a settimane alterne;
i giorni di permanenza presso il padre comprenderanno il pernottamento esclusivamente con il consenso di NA;
il padre potrà tenere con sé la figlia nel periodo estivo per quindici giorni anche non consecutivi nonché, nel periodo natalizio, per sette giorni consecutivi che comprenderanno, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 06 gennaio;
nel periodo delle vacanze pasquali per tre giorni consecutivi che comprenderanno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
4) Pone a carico di con decorrenza dal mese di dicembre 2023, Parte_1
l'obbligo di versare a a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1 figlia minore una somma mensile pari a € 750,00, oltre a rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, disponendo la partecipazione al 50% delle spese straordinarie individuate sulla base del Protocollo del 2016 in uso presso l'adìto Tribunale;
5) Nulla a titolo di assegno divorzile in favore di CP_1
6) Spese di lite compensate. pagina 7 di 8 Perugia, 07/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. NA Stramaccioni Dott. Loredana Giglio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. NA Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3965/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARTA MINCIOTTI, nonché dell'Avv. BARBARA CAMPANELLI, ed elettivamente domiciliato in Città di Castello (PG), alla Via Coventry, n. 37, presso lo studio dei medesimi difensori;
Ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SILVIA SENSI, , CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata in Città di Castello (PG), Piazza Matteotti, n. 2, presso lo studio del medesimo difensore;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: “le difese dei sig.ri e Parte_1 CP_1 congiuntamente specificano che i rispettivi assistiti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice adito depositando nei termini concessi la dichiarazione di adesione alla quale si riportano integralmente e concludono chiedendo emettersi sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla summenzionata proposta conciliativa formulata ex art 185 bis c.p.c.”
Conclusioni del P.m.: “esprime parere favorevole per l'accoglimento del ricorso secondo la proposta conciliativa accolta dai ricorrenti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 7.9.2022, ha depositato ricorso per la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio, convenendo in giudizio ed esponendo: CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente il 24.6.2007 a Città di
Castello (PG), adottando il regime di separazione dei beni;
-che dall'unione è nata la figlia in data 13.10.2009; Persona_1
-che il Tribunale di Perugia omologava in data 9.11.2021 le condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi, in base alle quali il avrebbe continuato a vivere nella casa familiare, mentre la e la figlia si Parte_1 CP_1 sarebbero trasferite in un immobile condotto in locazione;
la figlia veniva affidata congiuntamente ai genitori, con regolamentazione del diritto di visita del padre
(“salvo diverso accordo, di vedere e tenere con sé la figlia nei fine settimana alternati, dalle ore 18,00 del venerdì sino alla domenica sera ore 22.00, potendo tenere la figlia nel corso di ciascuna settimana fino a due pomeriggi nelle giornate di martedì e giovedì ivi compreso il pernottamento dalle ore 18.00 del pomeriggio alle ore 08,00
pagina 2 di 8 della mattina successiva”); le parti rinunciavano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica, essendo autosufficienti;
il si impegnava a corrispondere Parte_1 mensilmente la somma di € 420,00 a titolo di contributo per il mantenimento di
NA e la avrebbe percepito interamente l'assegno unico;
i genitori CP_1 contribuivano, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia secondo le indicazioni del Protocollo in uso presso il
Tribunale; il si impegnava a corrispondere mensilmente alla anche la Parte_1 CP_1 somma di € 380,00, a titolo di contributo per il canone dell'immobile condotto in locazione dalla resistente;
- di lavorare presso la percependo uno stipendio pari a € 2.037,00 Controparte_2 euro mensili, gravato da spese fisse in misura pari a circa € 900,00 per far fronte al mutuo per la casa e ad altri finanziamenti e di aver visto una diminuzione delle proprie entrate per euro 140,00 mensili, non potendo più usufruire degli assegni familiari e detrazioni per moglie e figlia a carico;
- che, di contro, la situazione reddituale della sig.ra rispetto al tempo degli CP_1 accordi separazione, era migliorata, e che la stessa percepiva interamente l'assegno unico pari ad euro 205,00.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la rideterminazione a ribasso - a causa della mutata situazione economica - sia del contributo economico mensile a favore della figlia (per euro
300,00) sia del contributo per il pagamento della quota del canone di locazione
(indicandolo in euro 190,00), la conferma dei provvedimenti già adottati in tema di affidamento e collocamento della figlia, e diritto di visita del padre.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha rappresentato come il CP_1 fosse venuto meno alle previsioni dettate nell'omologa della separazione con Parte_1 specifico riguardo al tempo da trascorrere con la figlia, ridotti di fatto a soli 4/5 giorni al mese;
di percepire uno stipendio medio pari a circa € 400,00, senza poter aspirare a posizioni lavorative redditizie, avendo votato la sua vita all'indirizzo pagina 3 di 8 familiare, di comune accordo con il ricorrente;
che lei e la figlia erano state costrette a cambiare abitazione, poiché quella ove prima si trovavano era insalubre, conseguendone un aumento delle spese locative da €380,00 a €450,00 mensili;
che alcuna modifica in peius poteva ravvisarsi nella condizione del che, oltre a Parte_1 percepire un ottimo stipendio, poteva godere anche dei proventi di un immobile di sua proprietà, concesso in locazione;
che la richiesta al ribasso di controparte non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, considerato il divario economico delle parti e i tempi di permanenza di NA presso il padre ridotti ai minimi termini.
La resistente ha quindi concluso per la conferma delle condizioni dettate in sede di separazione (sulla disciplina dei tempi di permanenza di NA dal padre, ha tuttavia chiesto di non contemplare i pernotti) e per il riconoscimento a suo favore di un assegno divorzile pari a € 200,00.
Dopo la comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale, veniva disposta l'audizione di NA che, in data 24.1.2023, ha dichiarato che il rapporto con il padre si era incrinato a causa della presenza della nuova compagna, che per questo non andava volentieri presso l'abitazione paterna, ove mai pernottava, preferendo stare con la madre. Confermava in ogni caso di vedere il padre due pomeriggi a settimana, fino all'ora di cena, specificando che raramente restava con lui nel week end per una intera giornata.
I provvedimenti provvisori ed urgenti emessi hanno previsto: la conferma di quanto stabilito in sede di separazione consensuale con riferimento all'affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre della minore, e l'assegnazione della casa familiare al la conferma della regolamentazione del diritto di Parte_1 visita tra padre e minore, ad eccezione dei pernotti “che potranno essere introdotti, qualora la minore ne rappresenti il desiderio, in una fase successiva e in modo graduale”; la conferma del versamento a carico del del contributo al Parte_1 mantenimento della figlia per la somma di euro 420,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e la previsione della corresponsione, sempre a suo carico, dell'importo pagina 4 di 8 del canone di locazione condotto dalla che vi abitava assieme alla figlia per CP_1 euro 450,00; l'esclusione dell'assegno divorzile a favore della resistente.
La causa veniva successivamente trattata dal designato Giudice istruttore che, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., emetteva un provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. in data 8.11.2023 con cui sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (“a decorrere dal mese di dicembre
2023 il sig. verserà alla signora un assegno di mantenimento per la Parte_1 CP_1 figlia dell'importo di euro 750,00 mensili, comprensivi della compartecipazione alle spese di locazione. Spese straordinarie 50-50%. Nulla a titolo di assegno di divorzio”), assegnava alle parti termine per aderire alla proposta e, in caso di mancato accordo, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.5.2024.
Nel termine assegnato, le parti depositavano note con cui dichiaravano di aver aderito alla proposta conciliativa;
mutato il Giudice istruttore, la causa precedentemente fissata veniva differita.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 21.11.2024, le parti, ribadita l'intenzione di aderire alla menzionata proposta conciliativa, precisavano le sopra richiamate conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 19.12.2024, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
***
Va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
pagina 5 di 8 Dagli atti emerge che la convivenza coniugale è cessata sin dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente per la separazione personale
(20.12.2022) e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni, risultando integrata, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70 secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Venendo alle questioni accessorie, quanto all'assegnazione della casa familiare, affidamento e collocamento della figlia minore, ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti adottati con l'ordinanza presidenziale, a loro volta confermativi dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione, ad eccezione della previsione dei pernotti di NA dal padre, alla luce dell'audizione della minore: sotto questo specifico aspetto, pare opportuno continuare a prevedere che i pernotti della figlia (oggi quasi sedicenne) avvengano esclusivamente con il consenso di NA, in modo graduale, come già statuito dal Presidente del Tribunale.
Con riferimento alle questioni economiche (contributo al mantenimento della figlia, assegno divorzile), si statuisce conformemente alla proposta conciliativa ex art. 185
c.p.c. dell'8.11.2023, accettata dalle parti (“a decorrere dal mese di dicembre 2023 il sig. verserà alla signora un assegno di mantenimento per la figlia Parte_1 CP_1 dell'importo di euro 750,00 mensili, comprensivi della compartecipazione alle spese di locazione. Spese straordinarie 50-50%. Nulla a titolo di assegno di divorzio”).
In considerazione degli interessi coinvolti e dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal P.M., così provvede:
pagina 6 di 8 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...]
nato Città di Castello (PG) il 3.6.1975, e nata, a Città di Parte_1 CP_1
Castello (PG) il 18.8.1979, celebrato il 24.6.2007 a Città di Castello (PG), e trascritto nel Registri di Stato Civile del relativo comune al n. 32, parte II, serie
A dell'anno 2007;
2) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento prevalente della figlia presso l'abitazione della madre
(diversa da quella familiare, assegnata al , prevedendo la possibilità in Parte_1 capo a salvo diverso accordo e nel rispetto della volontà della Parte_1 figlia, di vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana e nel weekend a settimane alterne;
i giorni di permanenza presso il padre comprenderanno il pernottamento esclusivamente con il consenso di NA;
il padre potrà tenere con sé la figlia nel periodo estivo per quindici giorni anche non consecutivi nonché, nel periodo natalizio, per sette giorni consecutivi che comprenderanno, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 06 gennaio;
nel periodo delle vacanze pasquali per tre giorni consecutivi che comprenderanno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
4) Pone a carico di con decorrenza dal mese di dicembre 2023, Parte_1
l'obbligo di versare a a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1 figlia minore una somma mensile pari a € 750,00, oltre a rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, disponendo la partecipazione al 50% delle spese straordinarie individuate sulla base del Protocollo del 2016 in uso presso l'adìto Tribunale;
5) Nulla a titolo di assegno divorzile in favore di CP_1
6) Spese di lite compensate. pagina 7 di 8 Perugia, 07/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. NA Stramaccioni Dott. Loredana Giglio
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