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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/11/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 113/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. LV NI Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. ES ZI Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 113/2025 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUDICE
[...] C.F._2
CINZIA, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 e Parte_1 Pt_2
avanzavano richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio,
[...] esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in San Giovanni
a Piro, in data 24/7/2010, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 8, Parte II, Serie A dell'anno 2010, e che dall'unione era nata una figlia, nata il [...] a [...]. Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n.
5067/2016 del 29/4/2016, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
In occasione della prima udienza, sostituita, su richiesta congiunta delle parti con il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, i coniugi ribadivano la loro concorde volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della
Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, le quali si richiamano integralmente;
in particolare, le parti hanno concordato:
“a) – La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre in San Giovanni a
Piro alla Via Ciorlia n. 35.
Il padre vedrà e terrà con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà e potrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, previo accordo con la pagina 2 di 5 madre e tenuto conto degli impegni di studio e ludici della figlia stessa e, in ogni caso, terrà con sé la figlia almeno due pomeriggi a settimana e, precisamente, il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00, nonché per due fine settimane alternati al mese, con pernotto, dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica. La minore trascorrà con i genitori con i genitori le festività della Vigilia di Natale, Natale, Vigilia di Capodanno,
Capodanno, Epifania, Domenica delle Palme, Lunedì di Albis, Martedì grasso, secondo il criterio dell'alternanza.
La minore festeggerà il proprio compleanno auspicabilmente con entrambi i genitori e, ove ciò non fosse possibile per mancanza di accordo, lo trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. In deroga alla turnazione che precede, la minore trascorrà con il padre il giorno della festa del papà nonché del suo compleanno e del suo onomastico, e con la madre il giorno della festa della mamma, del suo compleanno e del suo onomastico, con facoltà per l'altro genitore di recuperare gli eventuali giorni di frequentazione non goduti, previo accordo tra le parti circa le modalità.
Tanto troverà applicazione anche nel caso di feste e ricorrenti riguardanti esclusivamente le rispettive famiglie dei genitori, previo preavviso per l'altro genitore di almeno una settimana.
La minore trascorrà con il padre le vacanze estive per un periodo non inferiore a due settimane, consecutive o separate, nei mesi di luglio e/o agosto, che saranno preventivamente concordate tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Parimenti, nel rispetto degli impegni scolastici della minore, i genitori potranno concordare con congruo anticipo vacanze invernali (settimana bianca) e ponti concessi dal calendario scolastico, con la possibilità per l'altro genitore di recuperare i giorni di frequentazione non goduti, previa accordo circa le modalità.
b) – Il Sig. verserà alla Sig.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo di mantenimento per la figlia ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), soggetta automaticamente a rivalutazione ISTAT annua, mediante bonifico bancario.
Graveranno invece su entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le pagina 3 di 5 spese straordinarie e, dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle sanitarie (es: visite specialistiche, farmaci, presidi sanitari), scolastiche (es: libri, gite, materiale scolastico, assicurazione), sportive (iscrizione a corsi, rette mensili, materiale ed abbigliamento specifico) e ricreative (es: ludoteche, feste di compleanno del minore e quote regalo per feste alle quali
è invitato), che saranno previamente concordate dai genitori ed opportunamente documentate dal genitore che dovesse anticiparle.
c) – La casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig, , Parte_2 assegnata in sede di separazione alla Sig.ra ed alla figlia Parte_1 minore , è stata già lasciata in accordo tra le Parti nella piena Per_1 disponibilità del proprietario a distanza di pochi mesi dalla separazione stessa, essendosi trasferita la Sig.ra presso l'immobile di sua Pt_1 proprietà ubicato in San Giovanni a Piro alla Via Ciorlia n. 35, ove tutt'ora risiede e dimora in uno alla figlia.
d) – I Coniugi espressamente pattuiscono che nulla sarà dovuto da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile, essendo entrambi occupati ed indipendenti economicamente.
e) – Per quanto non espressamente pattuito si rinvia alle norme di legge vigenti applicabili per materia”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire le predette condizioni.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
San Giovanni a Piro (SA) il 24/7/2010 tra , nat Parte_1 il 16/4/1981 in Maratea (C.F. ) e C.F._1 Pt_2
, nato il [...] in San Giovanni a [...] (C.F.
[...] pagina 4 di 5 ), trascritto nel Registro degli Atti di C.F._2
Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Giovanni a
Piro n. 8 – Anno 2010 – Parte II – Serie A, alle condizioni di cui in parte motiva.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni a Piro per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
C) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ES ZI LV NI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. LV NI Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. ES ZI Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 113/2025 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUDICE
[...] C.F._2
CINZIA, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 e Parte_1 Pt_2
avanzavano richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio,
[...] esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in San Giovanni
a Piro, in data 24/7/2010, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 8, Parte II, Serie A dell'anno 2010, e che dall'unione era nata una figlia, nata il [...] a [...]. Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n.
5067/2016 del 29/4/2016, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
In occasione della prima udienza, sostituita, su richiesta congiunta delle parti con il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, i coniugi ribadivano la loro concorde volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della
Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, le quali si richiamano integralmente;
in particolare, le parti hanno concordato:
“a) – La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre in San Giovanni a
Piro alla Via Ciorlia n. 35.
Il padre vedrà e terrà con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà e potrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, previo accordo con la pagina 2 di 5 madre e tenuto conto degli impegni di studio e ludici della figlia stessa e, in ogni caso, terrà con sé la figlia almeno due pomeriggi a settimana e, precisamente, il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00, nonché per due fine settimane alternati al mese, con pernotto, dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica. La minore trascorrà con i genitori con i genitori le festività della Vigilia di Natale, Natale, Vigilia di Capodanno,
Capodanno, Epifania, Domenica delle Palme, Lunedì di Albis, Martedì grasso, secondo il criterio dell'alternanza.
La minore festeggerà il proprio compleanno auspicabilmente con entrambi i genitori e, ove ciò non fosse possibile per mancanza di accordo, lo trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. In deroga alla turnazione che precede, la minore trascorrà con il padre il giorno della festa del papà nonché del suo compleanno e del suo onomastico, e con la madre il giorno della festa della mamma, del suo compleanno e del suo onomastico, con facoltà per l'altro genitore di recuperare gli eventuali giorni di frequentazione non goduti, previo accordo tra le parti circa le modalità.
Tanto troverà applicazione anche nel caso di feste e ricorrenti riguardanti esclusivamente le rispettive famiglie dei genitori, previo preavviso per l'altro genitore di almeno una settimana.
La minore trascorrà con il padre le vacanze estive per un periodo non inferiore a due settimane, consecutive o separate, nei mesi di luglio e/o agosto, che saranno preventivamente concordate tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Parimenti, nel rispetto degli impegni scolastici della minore, i genitori potranno concordare con congruo anticipo vacanze invernali (settimana bianca) e ponti concessi dal calendario scolastico, con la possibilità per l'altro genitore di recuperare i giorni di frequentazione non goduti, previa accordo circa le modalità.
b) – Il Sig. verserà alla Sig.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo di mantenimento per la figlia ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), soggetta automaticamente a rivalutazione ISTAT annua, mediante bonifico bancario.
Graveranno invece su entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le pagina 3 di 5 spese straordinarie e, dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle sanitarie (es: visite specialistiche, farmaci, presidi sanitari), scolastiche (es: libri, gite, materiale scolastico, assicurazione), sportive (iscrizione a corsi, rette mensili, materiale ed abbigliamento specifico) e ricreative (es: ludoteche, feste di compleanno del minore e quote regalo per feste alle quali
è invitato), che saranno previamente concordate dai genitori ed opportunamente documentate dal genitore che dovesse anticiparle.
c) – La casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig, , Parte_2 assegnata in sede di separazione alla Sig.ra ed alla figlia Parte_1 minore , è stata già lasciata in accordo tra le Parti nella piena Per_1 disponibilità del proprietario a distanza di pochi mesi dalla separazione stessa, essendosi trasferita la Sig.ra presso l'immobile di sua Pt_1 proprietà ubicato in San Giovanni a Piro alla Via Ciorlia n. 35, ove tutt'ora risiede e dimora in uno alla figlia.
d) – I Coniugi espressamente pattuiscono che nulla sarà dovuto da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile, essendo entrambi occupati ed indipendenti economicamente.
e) – Per quanto non espressamente pattuito si rinvia alle norme di legge vigenti applicabili per materia”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire le predette condizioni.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
San Giovanni a Piro (SA) il 24/7/2010 tra , nat Parte_1 il 16/4/1981 in Maratea (C.F. ) e C.F._1 Pt_2
, nato il [...] in San Giovanni a [...] (C.F.
[...] pagina 4 di 5 ), trascritto nel Registro degli Atti di C.F._2
Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Giovanni a
Piro n. 8 – Anno 2010 – Parte II – Serie A, alle condizioni di cui in parte motiva.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni a Piro per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
C) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ES ZI LV NI
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