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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2224/2023 del R.A.C.C. in data
19/09/2023, iniziata con atto di citazione d a
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCHETTI PAOLO, elettivamente domiciliata in VIALE DELLA
REPUBBLICA 6 37126 VERONA, presso il difensore avv. FRANCHETTI
PAOLO,
attrice c o n t r o
- (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2
patrocinio degli avv.ti CHINCARINI GIOVANNI e CERUTTI CARLA
elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 19 C/O AVV. GIANNICOLA
CERINI 46100 MANTOVA;
convenuto
- (C.F. Controparte_1
), C.F._3
convenuta / contumace avente per oggetto: Altri istituti relativi alle successioni, trattenuta in decisione all'udienza del 21/01/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
Pag. 1 CONCLUSIONI
- per “Nel merito, in via principale: Parte_1
1. Accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, la simulazione assoluta e quindi la nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita stipulato in data 19.03.1998 con atto a rogito del Notaio
n. 16528 rep. – n. 7898 racc. tra i sigg.ri e Persona_1 Parte_3
Parte_2
2. Accertare e dichiarare, per l'effetto, che l'immobile sito a ON
(MN), via Generale Darra n. 11, identificato al C.F. del medesimo Comune
al fg. 38, particella n. 567 sub. n. 301 e sub. n. 302, particella n. 567 sub. n.
6 e al C.T. al fg. 38, particella n. 567, alla data dell'11.05.2017 era di proprietà della sig.ra nata a [...] il Parte_3
29.10.1959 e deceduta in data 11.05.2017 a Peschiera del Garda (VR).
3. Accertare e dichiarare, per l'effetto, che l'immobile in questione rientra nella massa ereditaria della sig.ra Parte_3
4. Dichiarare di conseguenza aperta la successione legittima della sig.ra
Parte_3
5. Accertare e dichiarare che la sig.ra (c.f.: Parte_1
) nata a [...] il [...] è erede legittimaria della C.F._1
sig.ra Parte_3
6. Disporre la reintegrazione della quota di legittima spettante ex lege all'attrice, pari ad 1/3 del patrimonio della de cuius – o in quella diversa misura che riSUterà in corso di causa -, dichiarando ed accertando che la stessa è comproprietaria pro indiviso nella percentuale di 1/3 – o in quella diversa che riSUterà in corso di causa – del suindicato cespite.
In via subordinata:
Pag. 2 7. Accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, la nullità della donazione dissimulata con l'atto di compravendita stipulato in data 19.03.1998 con atto a rogito del Notaio n. 16528 rep. – Persona_1
n. 7898 racc. tra i sigg.ri e Parte_3 Parte_2
8. Accertare e dichiarare, per l'effetto, che l'immobile sito a ON
(MN), via Generale Darra n. 11, identificato al C.F. del medesimo Comune
al fg. 38, particella n. 567 sub. n. 301 e sub. n. 302, particella n. 567 sub. n.
6 e al C.T. al fg. 38, particella n. 567, alla data dell'11.05.2017 era di proprietà della sig.ra nata a [...] il Parte_3
29.10.1959 e deceduta in data 11.05.2017 a Peschiera del Garda (VR).
9. Accertare e dichiarare, per l'effetto, che l'immobile in questione rientra nella massa ereditaria della sig.ra Parte_3
10. Dichiarare di conseguenza aperta la successione legittima della sig.ra
Parte_3
11. Accertare e dichiarare che la sig.ra (c.f.: Parte_1
) nata a [...] il [...] è erede legittimaria della C.F._1
sig.ra Parte_3
12. Disporre la reintegrazione della quota di legittima spettante ex lege all'attrice, pari ad 1/3 del patrimonio della de cuius – o in quella diversa misura che riSUterà in corso di causa -, dichiarando ed accertando che la stessa è comproprietaria pro indiviso nella percentuale di 1/3 – o in quella diversa che riSUterà in corso di causa – del suindicato cespite.
In ogni caso:
13. Con condanna dei convenuti alla rifusione integrale degli onorari e delle spese del giudizio, oltre rimborso forf. spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge e dei costi della procedura di mediazione.
Pag. 3 In via istruttoria:
- Si chiede altresì di disporsi CTU volta ad accertare la congruità, o meno,
del prezzo dichiarato nel contratto di compravendita oggetto di causa rispetto al reale valore degli immobili;
nonché la congruità, o meno,
dell'importo di lire 80.000.000 che il sig. assume di aver Parte_2
corrisposto nel 2001 al sig. per ottenere il rilascio degli immobili di CP_2
via San Martino e Solferino, che riSUtano essere stati alienati nel medesimo anno per la somma di lire 101.000.000.
- Senza che ciò valga ad invertire l'onere probatorio gravante su controparte, si chiede che il Giudice ordini al sig. ai Parte_2
sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli estratti conto dei propri conti correnti e – nello specifico – del conto corrente n. 10/415 acceso presso San
Paolo di Torino s.p.a. (oggi Banca Intesa San Paolo s.p.a.) per verificare l'eventuale prelievo delle somme che il convenuto assume di aver consegnato in contanti alla sig.ra in pagamento del prezzo indicato Parte_3
nell'atto di compravendita oggetto di causa. Si chiede che analogo ordine di esibizione venga disposto nei confronti di Banca Intesa San Paolo s.p.a.”;
- per : “Nel merito: Parte_2
1) Circa le domande relative alla simulazione dell'atto di compravendita del
19 marzo 1998 – notaio respingersi tutte in quanto infondate sia in Per_1
fatto che in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa di cui agli atti di causa;
2) Per l'effetto dichiararsi valida ed efficace la compravendita del 19 marzo
1998 e, conseguentemente, dichiarare che tale immobile non rientra nell'asse ereditario della GN Parte_3
Pag. 4 3) Circa le domande relative alla reintegrazione nella quota di legittima,
accertato che parte attrice non ha ricostruito l'asse ereditario e non ha indicato in che misura la sua quota di legittima sarebbe stata lesa,
dichiararsi inammissibili le domande attoree per genericità e mancato assolvimento dell'onere probatorio richiesto dalla legge, nonché per le ragioni meglio specificate negli atti difensivi;
4) In ogni caso respingersi tutte le domande svolte sia in via principale che in via subordinata da parte attrice in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto;
5) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, dedursi a favore del Sig. Parte_2
il valore delle migliorie apportate all'immobile oggetto di causa
[...]
ex art. 748 c.c.;
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge;
In via istruttoria
A) Si chiede che il Giudice, a modifica dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori emessa in data 16.04.2024 e per le ragioni dedotte in sede di udienza del 20.06.2024, Voglia ammettere la prova testimoniale e per interpello dedotta da parte convenuta, , sui capitoli Parte_2
istruttori formulati in sede di comparsa di costituzione e risposta ed in sede di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. che di seguito integralmente si riportano:
1. Vero che il Sig. effettuava il pagamento della somma Parte_2
di Lire 40.000.000, a titolo di acconto della compravendita del 19 marzo
1998 – Notaio mediante consegna di denaro contante alla Persona_1
Pag. 5 GN , contestualmente alla stipula dell'atto e, quindi, in Parte_3
data 19 marzo 1998?
2. Vero che il Sig. alla data del 19 marzo 1998 aveva Parte_2
corrisposto alla GN la somma di Lire 40.000.000 per Parte_3
l'acquisto degli immobili di ON (MN), Via San Martino e
Solferino, e Via Generale Darra?
3. Vero che la GN con atto del Notaio Parte_3 Persona_1
del 19 marzo 1998 alienava alla Signor gli immobili Parte_2
siti in ON (MN) Via San Martino e Solferino, e Via Generale
Darra al prezzo di Lire 190.000.000 come da doc. 7 di parte convenuta che si rammostra al teste?
4. Vero che il Sig. nel mese di marzo del 1998 Parte_2
conferiva incarico al Geom. di Bolzano, mediatore, di Persona_2
trovare un acquirente per l'acquisto del proprio immobile di Bolzano, Via
Milano 114?
5. Vero che la vendita da parte del Sig. del proprio Parte_2
immobile sito in Bolzano, Via Milano si rendeva necessaria per corrispondere alla GN il saldo prezzo di Lire Parte_3
150.000.000?
6. Vero che in data 16 giugno 1998 il Sig. con atto a Parte_2
rogito del Notaio cedeva alla società l'immobile Persona_3 CP_3
sito in Bolzano, Via Milano 114 al prezzo dichiarato di Lire 185.500.000,
come da doc. 8 di parte convenuta che si rammostra al teste?
7. Vero che il Geom. di Bolzano in data 16 giugno 1998 era Persona_2
presente al momento del rogito dinanzi al Notaio e ha Persona_3
percepito un compenso per la mediazione pari al 3% del prezzo?
Pag. 6 8. Vero che il Sig. in data 16 giugno 1998, nello studio Parte_2
del Notaio in Bolzano ed alla presenza del Geom. Persona_3 [...]
, riceveva il pagamento del prezzo di Lire 185.500.000, o il diverso Per_2
importo, in denaro contante dalla società CP_3
9. Vero che il medesimo giorno 16 giugno 1998 il Sig. , Parte_2
alla presenza del Geom. , corrispondeva alla GN Persona_2
la somma di Lire 150.000.000 in denaro contante a saldo Parte_3
prezzo dell'acquisto del 19 marzo 1998?
10. Vero che l'immobile sito in ON (MN), Via San Martino e
Solferino n. 3 alla data del 19 marzo 1998 era occupato dal Sig. CP_4
?
[...]
11. Vero che l'immobile sito in ON (MN), Via Generale Darra n.
11 alla data del 19 marzo 1998 richiedeva importanti opere di ristrutturazione?
12. Vero che nel mese di gennaio 1999 il Sig. inizio le Parte_2
opere di ristrutturazione dell'immobile di ON (MN), Via Generale
Darra n. 11?
13. Vero che in data 10 maggio 1999 con rogito del Notaio il Sig. Per_4
contraeva un mutuo fondiario di Lire 75.000.000 per Parte_2
la ristrutturazione dell'immobile di ON (MN), Via Generale Darra
11, come da doc. 16 di parte convenuta che si rammostra al teste?
14. Vero che il Sig. , in forza di convenzione del 23 Parte_2
gennaio 2001, corrispondeva al Sig. la somma di Lire Controparte_4
80.000.000 per ottenere la liberazione anticipata dell'immobile sito in
ON (MN), Via San Martino e Solferino, come da doc. 18 di parte convenuta che si rammostra al teste?
Pag. 7 15. Vero che il Sig. a fronte del pagamento della somma di Controparte_4
Lire 50.000.000 da parte del Sig. alla data del 30 Parte_2
giugno 2001 rilasciava allo stesso l'immobile sito in ON (MN), Via
San Martino e Solferino?
16. Vero che il Sig. corrispondeva al Sig. Parte_2 CP_4
l'ulteriore somma di Lire 30.000.000 alla data del 30 settembre
[...]
2001?
17. Vero che alla data del 30 giugno 2001, data di rilascio dell'immobile di
ON (MN), Via San Martino e Solferino, veniva constatato che l'immobile necessitava di importati opere di risanamento?
18. Vero che alla data del 30 giugno 2001 le condizioni della porzione dell'immobile di ON (MN), Via San Martino e Solferino destinata ad uso abitativo erano tali da compromettere l'abitabilità?
19. Vero che la GN con scrittura autentica dal Notaio Parte_3
di Goito in data 21.02.2003 acquistava l'azienda sita in Persona_5
ON (MN) Via Umberto I n. 76, all'insegna “Bar al Sole” al prezzo di euro 51.645,00, come da doc. 19 di parte convenuta che si rammostra al teste?
20. Vero che la somma di euro 51.645,00 corrisposta dalla GN Parte_3
per l'acquisto dell'azienda derivava dalla vendita dei propri immobili
[...]
avvenuta in data 19 marzo 1998?
21. Vero che la GN , a partire dal luglio 1998, aveva Parte_3
utilizzato le somme ottenute dalla vendita del 19 marzo 1998, Notaio
per saldare i propri debiti? Persona_1
Pag. 8 22. Vero che la GN ha abitato, a titolo gratuito, presso Parte_1
l'immobile di ON (MN), Via Darra, unitamente al marito
[...]
, sino al 01 aprile 2021? Pt_4
Si indicano come testi:
- Avv. del Foro di Verona su tutti i capitoli di prova;
Testimone_1
- Geom. di Bolzano sui capitoli da 1 a 9; Persona_2
- Sig. sui capitoli da 10 a 18; Controparte_4
- Sig. sui capitoli da 6 a 9; Testimone_2
- Notaio di Bolzano sui capitoli da 6 a 9; Persona_6
- Notaio di Peschiera del Garda sui capitoli 12 e 13; Testimone_3
- Notaio sui capitoli 1 e 3; Persona_1
B) Si insiste per l'escussione dei testi, Avv. e Sig. Testimone_1 CP_4
, a prova contraria sui capitoli istruttori di parte attrice ammessi;
[...]
C) Ci si oppone all'ammissione della CTU richiesta da parte attrice in quanto manifestamente esplorativa e comunque irrilevante, nonché
all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., richiamando le ragioni dedotte sempre in sede di terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. da intendersi qui espressamente richiamate. Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni proposte da parte avversa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice, esponendo di essere figlia di deceduta in data 11 Parte_3
maggio 2017 a Peschiera del Garda e di con il quale la sig.ra Persona_7
si unì in matrimonio l'11 giugno 1988 per poi divorziare nel 2000, Parte_3
deduceva di essere stata chiamata all'eredità della madre che non aveva lasciato testamento e di avere scoperto che apparentemente non vi erano beni da ereditare.
Pag. 9 Deduce tuttavia l'attrice di aver scoperto che tale formale assenza di beni ereditari derivava da una presunta simulazione nella vendita di immobili che la madre ed il convenuto avevano effettuato il 19 marzo 1998, mediante atto notarile, con cui la prima aveva (apparentemente) trasferito al secondo la piena proprietà di una serie di beni immobili.
Nell'atto notarile veniva indicato un prezzo complessivo di 190.000.000 di lire, di cui 40.000.000 di lire dichiarati come già ricevuti ed i rimanenti
150.000.000 di lire da corrispondersi “entro il giorno 30 (trenta) giugno
1998”.
Afferma l'attrice che tale prezzo non venne mai corrisposto, così che ne inferisce la volontà delle parti di porre in essere una simulazione assoluta, in quanto la volontà dei contraenti era quella di lasciare immutata la situazione di fatto, ossia la proprietà dei cespiti in capo alla fittizia venditrice.
Con il presente giudizio la parte chiede quindi che venga dichiarata la simulazione assoluta dell'atto del 1998.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree evidenziando come in realtà il prezzo della compravendita sia stato interamente pagato ed in particolare il saldo sia stato pagato in contanti.
La causa è stata istruita mediante prova orale.
La causa va decisa SUla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere SUla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
La domanda principale attorea è fondata e va accolta.
Pag. 10 In primo luogo, è bene ricordare che l'erede pretermesso è terzo rispetto all'atto pregiudizievole di cui si chiede l'accertamento della simulazione sicché egli è libero di fornire la prova con ogni mezzo, mentre le parti del contratto simulato soggiacciono alle limitazioni di cui agli artt. 2721 e 2729
c.c.
I testimoni introdotti dall'attrice hanno tutti confermato i capitoli di prova loro richiesti riferendo quanto a loro detto direttamente dalla madre dell'attrice.
Queste deposizioni, pur non emergendo elementi che possano indurre a ritenere i testi mendaci visto che quei testi escussi non hanno rapporti tra di loro o rapporti con le parti tali che potessero indurli a mentire per agevolare le parti in causa (fatto salvo per il marito dell'attrice la cui deposizione peraltro non appare particolarmente significativa per le stesse ragioni che involgono quelle degli altri), non appaiono dirimenti visto che sono tutte deposizioni de relato ed in particolare riferiscono dichiarazioni di una persona deceduta che quindi non può essere sentita a conferma o smentita delle loro affermazioni.
Ciò che appare invece dirimente è che il convenuto non è riuscito a fornire la prova che il prezzo dell'immobile sia stato effettivamente pagato.
Oltre ai limiti di cui agli artt. 2721 e 2729 c.c. la prova per testi di aver pagato in contanti un importo di lire 150.000.000 sconta altresì la incongruenza con il fatto che la dazione si sarebbe verificata nella vigenza della Legge n. 197 del 05 luglio 1991, che vietava espressamente il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando l'importo superava i venti milioni di lire.
Pag. 11 La prova orale del pagamento è quindi inammissibile poiché vorrebbe provare un fatto contra legem.
Appare quindi priva di alcuna valenza probatoria qualsiasi dichiarazione volta a provare per testimoni la dazione di una somma in denaro contante di lire 150.000.000 in presenza di un divieto legale di traferire somme superiori ai 20.000.000 di lire.
Appare anche poco credibile che una società, la abbia CP_3
pagato in contanti la somma di lire 140.000.000 (che peraltro è diversa da quella di lire 150.000.000 che la parte voleva dimostrare di aver versato alla madre dell'attrice) per l'acquisto di un immobile del convenuto in Bolzano
visto che non avrebbe poi potuto giustificare l'acquisto di un immobile senza poter mettere a bilancio la relativa spesa poiché effettuata in contanti.
L'intera rappresentazione è inverosimile prima ancora che priva di prova poiché prevede che un soggetto terzo effettui un pagamento in contanti senza premurarsi di ottenere la prova del pagamento che esporrebbe quindi la società a verifiche fiscali e contabili e conseguentemente a sanzioni.
Non si può neppure ignorare che il convenuto all'epoca della compravendita aveva una relazione con la madre dell'attrice che aveva visto già la nascita di una ulteriore figlia e che, appena tre anni dopo la compravendita dell'immobile oggetto di esame in questa causa, si sarebbero sposati, sicché
appare anche ragionevole che una tale operazione commerciale simulata si inserisse in un rapporto personale molto più intenso di quello che di norma intercorre tra venditore ed acquirente in una compravendita immobiliare.
In ogni caso il convenuto fallisce la prova che il saldo prezzo (ma per vero anche l'acconto) sia mai stato corrisposto sicché la domanda di simulazione svolta dall'attrice va accolta.
Pag. 12 Conseguentemente va dichiarata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita, che quindi non è opponibile all'attrice, la quale ha diritto di essere reintegrata nella sua quota di 1/3 del valore dell'immobile in quanto erede legittimaria lesa nella sua quota ereditaria.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara la simulazione assoluta e quindi la non opponibilità
a (C.F. ) dell'atto di compravendita Parte_1 C.F._1
stipulato in data 19/03/1998 con atto a rogito del Notaio n. Persona_1
16528 rep. – n. 7898 racc. tra e Parte_3 Parte_2
2) Accerta e dichiara, per l'effetto, che l'immobile sito a ON
(MN), via Generale Darra n. 11, identificato al C.F. del medesimo Comune al fg. 38, particella n. 567 sub. n. 301 e sub. n. 302, particella n. 567 sub. n. 6 e al C.T. al fg. 38, particella n. 567, alla data dell'11/05/2017 era di proprietà di nata a [...] il [...] e deceduta in Parte_3
data 11/05/2017 a Peschiera del Garda (VR);
3) Accerta e dichiara, per l'effetto, che l'immobile di cui al capo 2)
rientra nella massa ereditaria di Parte_3
4) Dichiara aperta la successione legittima di nata a [...]
LE SU NC (VR) il 29/10/1959 e deceduta in data 11/05/2017 a
Peschiera del Garda (VR);
5) Accerta e dichiara che C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] è erede legittimaria di Parte_3
Pag. 13 6) Dispone la reintegrazione della quota di legittima spettante ex lege all'attrice, pari ad 1/3 del patrimonio della de cuius, dichiarando ed accertando che la stessa è comproprietaria pro indiviso nella percentuale di
1/3 del suindicato cespite;
7) Condanna (C.F. Parte_2
) a rifondere a (C.F. C.F._2 Parte_1
) le spese di lite del presente procedimento che si C.F._1
liquidano in € 1.013,31 per esborsi ed € 15.111,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% SU compenso ex DM 55/2014,
C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 26 gennaio 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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