TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. 340-1/ /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da
GI S.A.S. DI D'LO SE (P.IVA: 02517040966) con sede legale in
Cusano Milanino,
OP VA (C.F. [...]),
D'LO SE (C.F. [...]) residenti in [...] tutti assistiti dall'avv. GALLUCCI CARMINA in forza di procura in calce al ricorso
CONCLUSIONI
“1) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo alla GI AS ed ai signori IO OV e D'IE PP al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso della durata delle liquidazioni dall'apertura delle procedure stesse;
2) nominare il Liquidatore confermando il medesimo Professionista nominato con la qualifica di
Organismo di Composizione della Crisi per la gestione della posizione;
3) ordinare ai debitori il deposito, entro i termini di legge, delle dichiarazioni dei redditi già allegate al presente ricorso, nonché l'elenco dei creditori;
4) autorizzare i debitori, in considerazione delle ragioni esposte nel ricorso, ad utilizzare i beni facenti parte del loro patrimonio;
5) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, il tutto facendo applicazione dell'art. 150 CCII;
6) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza mediante inserimento nel sito internet del Tribunale, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese se presente impresa in essa registrata;
7) ordinare la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore nei registri Immobiliari se presenti beni immobili;
8) ordinare l'esclusione dalla liquidazione delle somme necessarie per sostenere il mantenimento personale, ed in particolare, per tutta la durata della procedura, l'importo minimo di euro
3.295,00 mensili per i ricorrenti e quindi per la generazione del reddito che consente anche la destinazione ai creditori.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che:
• con ricorso depositato il 25.11.2024 la società GI S.A.S. DI D'LO SE ed i coniugi OP VA e D'LO SE, in proprio e quali soci della su indicata società, hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.
In particolare, sono state prodotte:
➢ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di tutti e tre i ricorrenti;
➢ le dichiarazioni IRAP degli ultimi tre anni;
➢ la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
2 ➢ l'elenco dei beni e dei crediti dei ricorrenti (dovendosi intendere in questi termini lo
“stato particolareggiato ed estimativo delle attività”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
➢ un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
➢ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. dott. Fabio Enrico Pessina, il quale ha:
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
➢ dichiarato di aver verificato che negli ultimi cinque anni “i tre debitori istanti non hanno sottoscritto compromessi, ceduto immobili, concesso pegni su beni di proprietà, concesso fideiussioni, cancellato ipoteche, restituiti pegni, accettato eredità o donazioni”;
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e
27 CCII in quanto la società ha sede in Cinisello Balsamo e anche i restanti ricorrenti hanno in detto Comune la residenza: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto rivestono la qualità di debitori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII e precisamente:
- la società GI S.A.S. DI D'LO SE, attualmente inattiva, (cfr. visura camerale) è impresa sottosoglia perchè non supera i parametri dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), (cfr. Dichiarazioni Reddituali Società di Persone e Irap degli ultimi tre anni);
- D'LO SE è socia illimitatamente responsabile della suddetta società, la quale come sopra esposto non supera i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1 lett. d),
- OP VA è socio accomandante e non svolge attività di impresa.
Conseguentemente i suddetti debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• Quanto al ricorso cumulativo deve ritenersi l'ammissibilità della congiunta domanda di apertura della liquidazione controllata atteso che:
3 i. gli effetti dell'apertura della liquidazione controllata della società si estendono anche al legale rappresentante ai sensi dell'art. 270 comma 1 CCII. Detta norma richiama altresì l'art. 256
CCII dettato in tema di liquidazione giudiziale di società con soci illimitatamente responsabili ed il richiamo deve ritersi esteso anche al successivo art. 257 CCII il quale disciplina le modalità operative che conseguono all'estensione della liquidazione giudiziale, e qui controllata, ai soci illimitatamente responsabili. Sarà pertanto cura del Liquidatore tenere distinti i due patrimoni formando distinte masse attive e passive;
ii. il OP e la D'LO sono coniugati in regime di comunione legale dei beni e convivente ed il gestore della crisi ha altresì attestato che “i debiti sono in gran parte sempre gli stessi” e pertanto trova applicazione l'art. 66 CCII;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza quanto alla società, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra
A. l'esposizione debitoria complessiva così riassunta e suddivisa tra i debitori:
con la seguente precisazione effettuata dal Gestore della crisi
“* Si fa presente che la sig.ra D'IE presenta personalmente anche € 48.999,59 di debito quale socio accomandatario della società GI sas di cui sopra (tale debito è già presente nella GI sas - per dettaglio privilegi vedasi sezione precedente della GI) nei confronti dell'Agenzia Entrate
Riscossione.
** Si fa presente che il sig. IO presenta personalmente anche € 7.368,38 di debito relativi ad IVA anno 2009 di cui alla cartella n. 06820150091218402000 in capo alla società di cui il contribuente è stato socio accomandatario fino al 11/11/2009 della società GI sas di cui sopra (tale debito è già presente nella GI sas - per dettaglio privilegi vedasi sezione precedente della GI) nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione.”.
Va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto oltreché che dai due ricorrenti anche dal figlio convivente a carico.
L'elenco delle spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dai debitori in €
3.295,00 mensili per l'intero nucleo (v. pg. 20 Relazione particolareggiata).
Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura.
4 B. il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato da
• come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 30.546,20, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in circa € 9.866,38;
• il OP va poi autorizzato all'utilizzo del Motociclo Yamaha in quanto questo risulta necessario per recarsi sul luogo di lavoro;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
GI S.A.S. DI D'LO SE (P.IVA: 02517040966) con sede legale in
Cusano Milanino;
OP VA (C.F. [...]) e D'LO SE (C.F
[...]) residenti in [...].
NOMINA Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Patrizia Fantin.
5 NOMINA Liquidatore il dott. Fabio Enrico Pessina con studio in Monza via S.M. Pellettier n.4 fabio.pessina@pec.postudio.net.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
AUTORIZZA IO OV all'utilizzo del Motociclo Yamaha.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti nonché presso il Registro delle imprese (se imprenditore minore ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o beni mobili registrati dei debitori;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla
6 predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d)
CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e comunicata.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 06/02/2025
Il Giudice estensore
Patrizia Fantin Il Presidente
Caterina Giovanetti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da
GI S.A.S. DI D'LO SE (P.IVA: 02517040966) con sede legale in
Cusano Milanino,
OP VA (C.F. [...]),
D'LO SE (C.F. [...]) residenti in [...] tutti assistiti dall'avv. GALLUCCI CARMINA in forza di procura in calce al ricorso
CONCLUSIONI
“1) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo alla GI AS ed ai signori IO OV e D'IE PP al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso della durata delle liquidazioni dall'apertura delle procedure stesse;
2) nominare il Liquidatore confermando il medesimo Professionista nominato con la qualifica di
Organismo di Composizione della Crisi per la gestione della posizione;
3) ordinare ai debitori il deposito, entro i termini di legge, delle dichiarazioni dei redditi già allegate al presente ricorso, nonché l'elenco dei creditori;
4) autorizzare i debitori, in considerazione delle ragioni esposte nel ricorso, ad utilizzare i beni facenti parte del loro patrimonio;
5) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, il tutto facendo applicazione dell'art. 150 CCII;
6) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza mediante inserimento nel sito internet del Tribunale, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese se presente impresa in essa registrata;
7) ordinare la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore nei registri Immobiliari se presenti beni immobili;
8) ordinare l'esclusione dalla liquidazione delle somme necessarie per sostenere il mantenimento personale, ed in particolare, per tutta la durata della procedura, l'importo minimo di euro
3.295,00 mensili per i ricorrenti e quindi per la generazione del reddito che consente anche la destinazione ai creditori.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che:
• con ricorso depositato il 25.11.2024 la società GI S.A.S. DI D'LO SE ed i coniugi OP VA e D'LO SE, in proprio e quali soci della su indicata società, hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.
In particolare, sono state prodotte:
➢ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di tutti e tre i ricorrenti;
➢ le dichiarazioni IRAP degli ultimi tre anni;
➢ la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
2 ➢ l'elenco dei beni e dei crediti dei ricorrenti (dovendosi intendere in questi termini lo
“stato particolareggiato ed estimativo delle attività”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
➢ un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
➢ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. dott. Fabio Enrico Pessina, il quale ha:
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
➢ dichiarato di aver verificato che negli ultimi cinque anni “i tre debitori istanti non hanno sottoscritto compromessi, ceduto immobili, concesso pegni su beni di proprietà, concesso fideiussioni, cancellato ipoteche, restituiti pegni, accettato eredità o donazioni”;
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e
27 CCII in quanto la società ha sede in Cinisello Balsamo e anche i restanti ricorrenti hanno in detto Comune la residenza: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto rivestono la qualità di debitori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII e precisamente:
- la società GI S.A.S. DI D'LO SE, attualmente inattiva, (cfr. visura camerale) è impresa sottosoglia perchè non supera i parametri dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), (cfr. Dichiarazioni Reddituali Società di Persone e Irap degli ultimi tre anni);
- D'LO SE è socia illimitatamente responsabile della suddetta società, la quale come sopra esposto non supera i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1 lett. d),
- OP VA è socio accomandante e non svolge attività di impresa.
Conseguentemente i suddetti debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• Quanto al ricorso cumulativo deve ritenersi l'ammissibilità della congiunta domanda di apertura della liquidazione controllata atteso che:
3 i. gli effetti dell'apertura della liquidazione controllata della società si estendono anche al legale rappresentante ai sensi dell'art. 270 comma 1 CCII. Detta norma richiama altresì l'art. 256
CCII dettato in tema di liquidazione giudiziale di società con soci illimitatamente responsabili ed il richiamo deve ritersi esteso anche al successivo art. 257 CCII il quale disciplina le modalità operative che conseguono all'estensione della liquidazione giudiziale, e qui controllata, ai soci illimitatamente responsabili. Sarà pertanto cura del Liquidatore tenere distinti i due patrimoni formando distinte masse attive e passive;
ii. il OP e la D'LO sono coniugati in regime di comunione legale dei beni e convivente ed il gestore della crisi ha altresì attestato che “i debiti sono in gran parte sempre gli stessi” e pertanto trova applicazione l'art. 66 CCII;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza quanto alla società, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra
A. l'esposizione debitoria complessiva così riassunta e suddivisa tra i debitori:
con la seguente precisazione effettuata dal Gestore della crisi
“* Si fa presente che la sig.ra D'IE presenta personalmente anche € 48.999,59 di debito quale socio accomandatario della società GI sas di cui sopra (tale debito è già presente nella GI sas - per dettaglio privilegi vedasi sezione precedente della GI) nei confronti dell'Agenzia Entrate
Riscossione.
** Si fa presente che il sig. IO presenta personalmente anche € 7.368,38 di debito relativi ad IVA anno 2009 di cui alla cartella n. 06820150091218402000 in capo alla società di cui il contribuente è stato socio accomandatario fino al 11/11/2009 della società GI sas di cui sopra (tale debito è già presente nella GI sas - per dettaglio privilegi vedasi sezione precedente della GI) nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione.”.
Va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto oltreché che dai due ricorrenti anche dal figlio convivente a carico.
L'elenco delle spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dai debitori in €
3.295,00 mensili per l'intero nucleo (v. pg. 20 Relazione particolareggiata).
Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura.
4 B. il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato da
• come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 30.546,20, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in circa € 9.866,38;
• il OP va poi autorizzato all'utilizzo del Motociclo Yamaha in quanto questo risulta necessario per recarsi sul luogo di lavoro;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
GI S.A.S. DI D'LO SE (P.IVA: 02517040966) con sede legale in
Cusano Milanino;
OP VA (C.F. [...]) e D'LO SE (C.F
[...]) residenti in [...].
NOMINA Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Patrizia Fantin.
5 NOMINA Liquidatore il dott. Fabio Enrico Pessina con studio in Monza via S.M. Pellettier n.4 fabio.pessina@pec.postudio.net.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
AUTORIZZA IO OV all'utilizzo del Motociclo Yamaha.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti nonché presso il Registro delle imprese (se imprenditore minore ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o beni mobili registrati dei debitori;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla
6 predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d)
CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e comunicata.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 06/02/2025
Il Giudice estensore
Patrizia Fantin Il Presidente
Caterina Giovanetti
7