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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Prima Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Mele - Presidente rel
Dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
Dott. ssa Virginia Zuppetta - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 443 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 cui sono riuniti i giudizi iscritti ai nn. 525 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 e 529 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, promossi da
(C.F. ), quale socio e già legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zompì, giusta mandato in atti, ed Parte_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Taviano, Viale Stazione, n. 26
appellante
e già Controparte_1 Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Abate, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Maglie, Via Roma, n. 87 Appellante nel giudizio riunito/appellata
nonchè
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Controparte_3 C.F._2
Simone, giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Ruffano, Corso Umberto I, n. 22/24
Appellata e appellante in via incidentale
e
(C.F. ), in proprio, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefano bruno, giusta mandato allegato all'atto di costituzione e risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Taviano, Viale Stazione, n. 26
Appellante nel giudizio riunito/appellato
All'udienza collegiale del 23.10.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 26.09.2013 convenne in giudizio in persona del Controparte_3 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, in persona del Controparte_5 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità per simulazione assoluta o, in subordine, l'inefficacia ex art.2901 cod.civ. dell'atto di vendita in data 21.11.2012 per Notar Per_1 con il quale aveva disposto dell'intero suo patrimonio immobiliare cedendolo a Controparte_4
patrimonio costituito da uno stabile sito in Casarano, Piazza Controparte_2
Umberto I, nel quale era ricompreso un appartamento che, sulla base di accordi verbali, le era stato promesso in vendita. In prospettiva della futura vendita l'attrice allegava di avere versato a CP_4 la complessiva somma di € 122.780,00.
[...] Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituirono Controparte_4 Controparte_6
i quali tutti contestarono il fondamento della domanda e ne chiesero il
[...] rigetto.
Il giudizio venne interrotto con provvedimento del 05.12.2016 per effetto della cancellazione dal registro delle imprese di e riassunto a cura di con ricorso del Controparte_4 Controparte_3
27.01.2017.
Il processo, istruito con prova orale, prova documentale e interrogatorio formale, venne deciso con sentenza del 30.03.2021 con la quale il tribunale:
1. rigettò l'eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione dopo la dichiarazione di interruzione;
2. ritenne il difetto di legittimazione passiva di in quanto convenuto in proprio, Parte_1 atteso che legittimata passiva era esclusivamente e, per effetto della sua Controparte_4 estinzione, quale socio unico della stessa società; Parte_1
3. accolse la domanda di simulazione osservando che a sostegno della stessa ricorrevano una pluralità di elementi presuntivi e, in particolare:
a. la stipula avvenuta subito dopo il deposito da parte dell'attrice di ricorso per sequestro conservativo;
b. la irrisorietà del prezzo a fronte del reale valore del compendio immobiliare;
c. la circostanza che il corrispettivo fosse stato definito in parte con l'accollo del mutuo stipulato dalla società con il Banco di Napoli e che il prezzo residuo non Parte_2 fosse mai stato pagato, avendo le parti compensato reciproche poste di debito-credito;
d. il rapporto di parentela tra i soci delle due società, le quali, peraltro, avevano la sede sociale al medesimo indirizzo (Casarano, via Nardò, n. 20);
e. la mancata presentazione di a rendere l'interrogatorio deferitogli. Parte_1
Le spese di lite vennero integralmente compensate tra le parti.
Avverso detta sentenza , nella qualità di socio e legale rappresentante della Parte_1 [...]
e in proprio, e hanno proposto appello, con Parte_2 Controparte_2 autonomi atti di citazione, chiedendone la riforma.
Si è costituita , la quale ha proposto a sua volta appello incidentale, chiedendo la Controparte_3 riforma della sentenza.
Il presente giudizio è stato riunito ai processi iscritti al n. 529 e 525/2021 R.G., rispettivamente con
Ordinanza del 07.10.2021 e del 13.01.2022.
Nel corso del giudizio si è costituita nuova denominazione Controparte_1 assunta da a seguito della fusione per incorporazione nella predetta società di Controparte_2 altre cinque s.r.l. tutte con socio unico.
All'udienza collegiale del 23.10.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, lamenta il rigetto dell'eccezione di estinzione del Parte_1 giudizio sollevata in primo grado, sostenendo che al momento della rinotifica ordinata dal Tribunale il processo era già estinto, atteso che la notifica in riassunzione si era perfezionata esclusivamente nei suoi confronti, ma non anche nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo, vale a dire la CP_4
società cancellata dal Registro delle Imprese.
[...]
Il motivo è infondato. Ed invero, in tema di tempestività dell'atto di riassunzione, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che “il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius” (Cass. n. 2526/2021). Priva di pregio appare, inoltre, la circostanza per cui il processo si sarebbe estinto a causa della mancata notifica alla società Controparte_4 cancellata dal Registro delle Imprese in data 03.05.2013 (come da visura in atti), posto che quest'ultima,
a seguito di cancellazione, non è più soggetto giuridico dotato di capacità giuridica. Sul punto si segnala quanto statuito dalle SS. UU. con Sentenza n. 60711 del 12.03.2013: “la cancellazione volontaria dal Registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese intervenga in un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt.
299 ss cpc, con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci”.
2. Con il secondo motivo di gravame, sovrapponibile all'unico motivo di appello formulato da l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, Controparte_2 sulla base di un'erronea valutazione degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, ha ritenuto provata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita concluso tra e CP_4 Controparte_2
[...]
2.1. Anche detta censura è infondata. Deve, infatti, rilevarsi che gli elementi presuntivi posti a fondamento della decisione gravata – elementi oggetto di generica contestazione negli atti di appello – sono sufficienti a dimostrare la volontà delle parti contraenti di creare solo l'apparenza di un atto dispositivo, senza che a ciò seguisse l'effettivo trasferimento della proprietà dei beni. Ed invero:
2.1.1. non corrisponde al vero la circostanza secondo la quale le due società avrebbero stipulato il contratto oggetto di causa prima della notifica del ricorso per sequestro conservativo, risultando per tabulas che la compravendita è stata conclusa in data 21.11.2012, giorno successivo alla notifica del ricorso, avvenuta il 20.11.2012;
2.1.2. il prezzo di vendita non appare congruo rispetto al valore reale del compendio immobiliare ceduto. In ordine a tale aspetto, occorre preliminarmente precisare che dalla lettura dell'atto di compravendita prodotto in atti risulta che il compendio immobiliare oggetto di vendita è differente da quello riportato nella decisione gravata, essendo quest'ultimo composto da due appartamenti, tre box, un locale commerciale, un locale ad uso deposito e un locale tecnico. Ciononostante, il prezzo della vendita tra le due società appare comunque irrisorio, poiché se si considera che il prezzo per la vendita di un solo appartamento, comprensivo di attico e box pattuito con l'attrice era pari – secondo l'allegazione dell'attrice in primo grado non contestata - a € 280.000,00 risulta che la vendita delle restanti unità (un appartamento, due box, un locale commerciale, un locale ad uso deposito e un locale tecnico) sarebbe stata concordata tra le due società a fronte del pagamento di sole € 96.970,00 e dell'accollo del mutuo residuo pari ad € 278.000,00 (accollo in relazione al quale non risulta chi abbia provveduto al pagamento delle rate residue). Alla stessa conclusione si giunge se si tiene in considerazione che, essendo due gli appartamenti oggetto di vendita simulata, raddoppiando il prezzo pattuito con l'attrice per la vendita di un solo appartamento, l'importo ottenuto è di gran lunga superiore a quello concordato tra le due società per la vendita [280.000,00 x 2: 576.000,00 a fronte di
374.970,00 € (278.000+96.970)];
2.1.3. la circostanza per cui le società contraenti presentassero, al momento di stipulazione del contratto oggetto di causa, la sede sociale al medesimo indirizzo in Casarano, unitamente al rapporto di parentela tra gli allora legali rappresentanti delle stesse, (“cugini di secondo grado” secondo l'allegazione dell'attrice in primo grado non contestata nella comparsa di risposta di ) sono ulteriori elementi che, valutati CP_4 congiuntamente a quelli anzidetti, consentono di ritenere sussistente un accordo simulatorio tra le due società;
2.1.4. la circostanza per cui non si è presentato – senza addurre alcun legittimo Parte_1 impedimento - a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, costituisce un elemento aggiuntivo a sostegno della natura simulata della vendita. Sul punto si segnala l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale – alla luce della previsione dell'art.232 comma 1 cod.proc.civ. - “la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi” (Cfr. Cass. 17719/2014, Cass.
17249/2003).
Vanno di seguito esaminati i motivi di appello incidentale proposti da . Controparte_3
1. Con il primo motivo di gravame si contesta il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla stessa in primo grado, sebbene i danni patiti siano stati provati mediante copie di assegni, di fatture e prova testimoniale.
Detta censura è fondata per quanto si dirà.
L'attrice in primo grado ha chiesto di essere risarcita dei danni subiti “nella misura che sarà quantificata in corso di causa o da liquidarsi con equità”. Il primo giudice ha rigettato la domanda “per carenza di allegazione e prova in ordine agli effettivi danni patiti”. In senso contrario va, invece, rilevato che, per un verso, la CP_4
nella comparsa di costituzione non ha in alcun modo contestato né il versamento di somme di denaro nella misura indicata in citazione - € 139.724,78 – né la imputazione di tali somme (acconto sul prezzo dell'immobile ed altre spese sempre collegate all'acquisto). Per altro verso, i pagamenti hanno trovato conferma nei documenti prodotti e nelle dichiarazioni dei testi escussi. La circostanza che l'alienazione dell'immobile in favore dell'appellante incidentale non si sia perfezionata e l'assenza di prova che gli esborsi siano stato restituiti o rimborsati, comporta il diritto di ad ottenere da Controparte_3
– e, per effetto della liquidazione e cancellazione della società, dal socio unico CP_4 Parte_1
- la restituzione della somma indicata. Ovviamente (cass.sent.n.6070/13) il socio unico risponderà nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione e risultante dal bilancio finale di liquidazione.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante in via incidentale censura l'accoglimento dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione proposto da controparte, sostenendo che l'atto introduttivo e i successivi scritti si riferiscono alla responsabilità di , sia in proprio sia Parte_1 nella qualità di legale rappresentante e unico socio della ed evidenzia di aver confidato Parte_2 nell'esatta esecuzione di quanto stabilito verbalmente proprio alla luce del rapporto di parentela con quest'ultimo.
Il motivo è infondato. Ed invero, le condotte contestate al (accordo verbale per l'acquisto Pt_1 dell'appartamento oggetto di causa;
vendita dello stabile a sono Controparte_2 state commesse da quest'ultimo nella qualità di socio unico e legale rappresentante della cessata
Building S.u.r.l., atteso che solo la società, in quanto proprietaria dell'immobile, ne poteva disporre.
Nessun rilievo assume, ai fini che in questa sede interessano, l'affidamento che Controparte_3 avrebbe riposto nella corretta esecuzione degli accordi presi con il fratello, il quale comunque, nonostante lo stretto legame parentale, non poteva che agire quale legale rappresentante della società, alla quale, dunque, devono necessariamente imputarsi gli effetti delle sue condotte.
3. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante in via incidentale chiede la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado.
Il motivo è fondato. Il giudice di primo grado ha compensato per intero le spese di lite tra le parti nel rapporto processuale tra la , il socio unico della società cessata e la società acquirente facendo Pt_1 riferimento a “la particolarità e l'esito” del giudizio. In realtà, essendosi verificata la totale soccombenza dei due convenuti rispetto alle domande proposte dall'attrice, non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art.92 comma2 cod.proc.civ. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza, altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) per potere compensare le spese. Queste ultime, pertanto, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa, andranno poste a carico delle due convenute.
Deve, infine, essere esaminato il motivo di appello proposto da , in proprio, relativo Parte_1 alla compensazione delle spese di lite con riferimento al rapporto processuale con . Controparte_3
La censura è fondata: per le stesse ragioni innanzi esposte, in presenza di totale soccombenza di rispetto alla domanda formulata nei confronti di in proprio, non Controparte_3 Parte_1 ricorrono ragioni per compensare le spese, che anche in questo caso, liquidate come da dispositivo, andranno poste a carico di . Controparte_3
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che per effetto del rigetto degli appelli proposti da nella qualità di socio di Parte_1
e ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 Parte_2 Controparte_1 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dei predetti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'appello.
P.Q.M.
La Corte,
1. rigetta gli appelli proposti da nella qualità di socio di e di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
2. accoglie in parte l'appello incidentale proposto da e, in riforma della sentenza Controparte_3 di primo grado che conferma nel resto:
a. condanna quale socio della al pagamento (nei Parte_1 Parte_2 limiti di cui in motivazione) di € 139.724,78 in favore di , oltre interessi Controparte_3 legali dalla domanda al soddisfo;
b. condanna quale socio della e Parte_1 Pt_2 Parte_2 [...] in solido al pagamento delle spese processuali del primo grado Controparte_1 in favore di che liquida in complessivi € 12.000,00 per compenso, Controparte_3 oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
3. accoglie l'appello proposto da in proprio e, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado in Controparte_3 favore di che liquida in complessivi € 12.000,00 per compenso, oltre accessori Parte_1 di legge e di tariffa in misura del 15%;
4. condanna quale socio della e Parte_1 Parte_2 [...] in solido al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore Controparte_1 di che liquida in complessivi € 7.500,00 per compenso, oltre accessori di legge Controparte_3
e di tariffa in misura del 15%;
5. condanna al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore di Controparte_3 che liquida in complessivi € 7.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e Parte_1 di tariffa in misura del 15%;
6. dà atto che, per effetto del rigetto dei due appelli, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico di quale socio della Parte_1
e di di un'ulteriore somma pari a Parte_2 Controparte_1 quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Mele
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Prima Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Mele - Presidente rel
Dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
Dott. ssa Virginia Zuppetta - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 443 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 cui sono riuniti i giudizi iscritti ai nn. 525 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 e 529 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, promossi da
(C.F. ), quale socio e già legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zompì, giusta mandato in atti, ed Parte_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Taviano, Viale Stazione, n. 26
appellante
e già Controparte_1 Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Abate, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Maglie, Via Roma, n. 87 Appellante nel giudizio riunito/appellata
nonchè
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Controparte_3 C.F._2
Simone, giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Ruffano, Corso Umberto I, n. 22/24
Appellata e appellante in via incidentale
e
(C.F. ), in proprio, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefano bruno, giusta mandato allegato all'atto di costituzione e risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Taviano, Viale Stazione, n. 26
Appellante nel giudizio riunito/appellato
All'udienza collegiale del 23.10.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 26.09.2013 convenne in giudizio in persona del Controparte_3 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, in persona del Controparte_5 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità per simulazione assoluta o, in subordine, l'inefficacia ex art.2901 cod.civ. dell'atto di vendita in data 21.11.2012 per Notar Per_1 con il quale aveva disposto dell'intero suo patrimonio immobiliare cedendolo a Controparte_4
patrimonio costituito da uno stabile sito in Casarano, Piazza Controparte_2
Umberto I, nel quale era ricompreso un appartamento che, sulla base di accordi verbali, le era stato promesso in vendita. In prospettiva della futura vendita l'attrice allegava di avere versato a CP_4 la complessiva somma di € 122.780,00.
[...] Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituirono Controparte_4 Controparte_6
i quali tutti contestarono il fondamento della domanda e ne chiesero il
[...] rigetto.
Il giudizio venne interrotto con provvedimento del 05.12.2016 per effetto della cancellazione dal registro delle imprese di e riassunto a cura di con ricorso del Controparte_4 Controparte_3
27.01.2017.
Il processo, istruito con prova orale, prova documentale e interrogatorio formale, venne deciso con sentenza del 30.03.2021 con la quale il tribunale:
1. rigettò l'eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione dopo la dichiarazione di interruzione;
2. ritenne il difetto di legittimazione passiva di in quanto convenuto in proprio, Parte_1 atteso che legittimata passiva era esclusivamente e, per effetto della sua Controparte_4 estinzione, quale socio unico della stessa società; Parte_1
3. accolse la domanda di simulazione osservando che a sostegno della stessa ricorrevano una pluralità di elementi presuntivi e, in particolare:
a. la stipula avvenuta subito dopo il deposito da parte dell'attrice di ricorso per sequestro conservativo;
b. la irrisorietà del prezzo a fronte del reale valore del compendio immobiliare;
c. la circostanza che il corrispettivo fosse stato definito in parte con l'accollo del mutuo stipulato dalla società con il Banco di Napoli e che il prezzo residuo non Parte_2 fosse mai stato pagato, avendo le parti compensato reciproche poste di debito-credito;
d. il rapporto di parentela tra i soci delle due società, le quali, peraltro, avevano la sede sociale al medesimo indirizzo (Casarano, via Nardò, n. 20);
e. la mancata presentazione di a rendere l'interrogatorio deferitogli. Parte_1
Le spese di lite vennero integralmente compensate tra le parti.
Avverso detta sentenza , nella qualità di socio e legale rappresentante della Parte_1 [...]
e in proprio, e hanno proposto appello, con Parte_2 Controparte_2 autonomi atti di citazione, chiedendone la riforma.
Si è costituita , la quale ha proposto a sua volta appello incidentale, chiedendo la Controparte_3 riforma della sentenza.
Il presente giudizio è stato riunito ai processi iscritti al n. 529 e 525/2021 R.G., rispettivamente con
Ordinanza del 07.10.2021 e del 13.01.2022.
Nel corso del giudizio si è costituita nuova denominazione Controparte_1 assunta da a seguito della fusione per incorporazione nella predetta società di Controparte_2 altre cinque s.r.l. tutte con socio unico.
All'udienza collegiale del 23.10.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, lamenta il rigetto dell'eccezione di estinzione del Parte_1 giudizio sollevata in primo grado, sostenendo che al momento della rinotifica ordinata dal Tribunale il processo era già estinto, atteso che la notifica in riassunzione si era perfezionata esclusivamente nei suoi confronti, ma non anche nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo, vale a dire la CP_4
società cancellata dal Registro delle Imprese.
[...]
Il motivo è infondato. Ed invero, in tema di tempestività dell'atto di riassunzione, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che “il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius” (Cass. n. 2526/2021). Priva di pregio appare, inoltre, la circostanza per cui il processo si sarebbe estinto a causa della mancata notifica alla società Controparte_4 cancellata dal Registro delle Imprese in data 03.05.2013 (come da visura in atti), posto che quest'ultima,
a seguito di cancellazione, non è più soggetto giuridico dotato di capacità giuridica. Sul punto si segnala quanto statuito dalle SS. UU. con Sentenza n. 60711 del 12.03.2013: “la cancellazione volontaria dal Registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese intervenga in un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt.
299 ss cpc, con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci”.
2. Con il secondo motivo di gravame, sovrapponibile all'unico motivo di appello formulato da l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, Controparte_2 sulla base di un'erronea valutazione degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, ha ritenuto provata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita concluso tra e CP_4 Controparte_2
[...]
2.1. Anche detta censura è infondata. Deve, infatti, rilevarsi che gli elementi presuntivi posti a fondamento della decisione gravata – elementi oggetto di generica contestazione negli atti di appello – sono sufficienti a dimostrare la volontà delle parti contraenti di creare solo l'apparenza di un atto dispositivo, senza che a ciò seguisse l'effettivo trasferimento della proprietà dei beni. Ed invero:
2.1.1. non corrisponde al vero la circostanza secondo la quale le due società avrebbero stipulato il contratto oggetto di causa prima della notifica del ricorso per sequestro conservativo, risultando per tabulas che la compravendita è stata conclusa in data 21.11.2012, giorno successivo alla notifica del ricorso, avvenuta il 20.11.2012;
2.1.2. il prezzo di vendita non appare congruo rispetto al valore reale del compendio immobiliare ceduto. In ordine a tale aspetto, occorre preliminarmente precisare che dalla lettura dell'atto di compravendita prodotto in atti risulta che il compendio immobiliare oggetto di vendita è differente da quello riportato nella decisione gravata, essendo quest'ultimo composto da due appartamenti, tre box, un locale commerciale, un locale ad uso deposito e un locale tecnico. Ciononostante, il prezzo della vendita tra le due società appare comunque irrisorio, poiché se si considera che il prezzo per la vendita di un solo appartamento, comprensivo di attico e box pattuito con l'attrice era pari – secondo l'allegazione dell'attrice in primo grado non contestata - a € 280.000,00 risulta che la vendita delle restanti unità (un appartamento, due box, un locale commerciale, un locale ad uso deposito e un locale tecnico) sarebbe stata concordata tra le due società a fronte del pagamento di sole € 96.970,00 e dell'accollo del mutuo residuo pari ad € 278.000,00 (accollo in relazione al quale non risulta chi abbia provveduto al pagamento delle rate residue). Alla stessa conclusione si giunge se si tiene in considerazione che, essendo due gli appartamenti oggetto di vendita simulata, raddoppiando il prezzo pattuito con l'attrice per la vendita di un solo appartamento, l'importo ottenuto è di gran lunga superiore a quello concordato tra le due società per la vendita [280.000,00 x 2: 576.000,00 a fronte di
374.970,00 € (278.000+96.970)];
2.1.3. la circostanza per cui le società contraenti presentassero, al momento di stipulazione del contratto oggetto di causa, la sede sociale al medesimo indirizzo in Casarano, unitamente al rapporto di parentela tra gli allora legali rappresentanti delle stesse, (“cugini di secondo grado” secondo l'allegazione dell'attrice in primo grado non contestata nella comparsa di risposta di ) sono ulteriori elementi che, valutati CP_4 congiuntamente a quelli anzidetti, consentono di ritenere sussistente un accordo simulatorio tra le due società;
2.1.4. la circostanza per cui non si è presentato – senza addurre alcun legittimo Parte_1 impedimento - a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, costituisce un elemento aggiuntivo a sostegno della natura simulata della vendita. Sul punto si segnala l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale – alla luce della previsione dell'art.232 comma 1 cod.proc.civ. - “la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi” (Cfr. Cass. 17719/2014, Cass.
17249/2003).
Vanno di seguito esaminati i motivi di appello incidentale proposti da . Controparte_3
1. Con il primo motivo di gravame si contesta il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla stessa in primo grado, sebbene i danni patiti siano stati provati mediante copie di assegni, di fatture e prova testimoniale.
Detta censura è fondata per quanto si dirà.
L'attrice in primo grado ha chiesto di essere risarcita dei danni subiti “nella misura che sarà quantificata in corso di causa o da liquidarsi con equità”. Il primo giudice ha rigettato la domanda “per carenza di allegazione e prova in ordine agli effettivi danni patiti”. In senso contrario va, invece, rilevato che, per un verso, la CP_4
nella comparsa di costituzione non ha in alcun modo contestato né il versamento di somme di denaro nella misura indicata in citazione - € 139.724,78 – né la imputazione di tali somme (acconto sul prezzo dell'immobile ed altre spese sempre collegate all'acquisto). Per altro verso, i pagamenti hanno trovato conferma nei documenti prodotti e nelle dichiarazioni dei testi escussi. La circostanza che l'alienazione dell'immobile in favore dell'appellante incidentale non si sia perfezionata e l'assenza di prova che gli esborsi siano stato restituiti o rimborsati, comporta il diritto di ad ottenere da Controparte_3
– e, per effetto della liquidazione e cancellazione della società, dal socio unico CP_4 Parte_1
- la restituzione della somma indicata. Ovviamente (cass.sent.n.6070/13) il socio unico risponderà nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione e risultante dal bilancio finale di liquidazione.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante in via incidentale censura l'accoglimento dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione proposto da controparte, sostenendo che l'atto introduttivo e i successivi scritti si riferiscono alla responsabilità di , sia in proprio sia Parte_1 nella qualità di legale rappresentante e unico socio della ed evidenzia di aver confidato Parte_2 nell'esatta esecuzione di quanto stabilito verbalmente proprio alla luce del rapporto di parentela con quest'ultimo.
Il motivo è infondato. Ed invero, le condotte contestate al (accordo verbale per l'acquisto Pt_1 dell'appartamento oggetto di causa;
vendita dello stabile a sono Controparte_2 state commesse da quest'ultimo nella qualità di socio unico e legale rappresentante della cessata
Building S.u.r.l., atteso che solo la società, in quanto proprietaria dell'immobile, ne poteva disporre.
Nessun rilievo assume, ai fini che in questa sede interessano, l'affidamento che Controparte_3 avrebbe riposto nella corretta esecuzione degli accordi presi con il fratello, il quale comunque, nonostante lo stretto legame parentale, non poteva che agire quale legale rappresentante della società, alla quale, dunque, devono necessariamente imputarsi gli effetti delle sue condotte.
3. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante in via incidentale chiede la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado.
Il motivo è fondato. Il giudice di primo grado ha compensato per intero le spese di lite tra le parti nel rapporto processuale tra la , il socio unico della società cessata e la società acquirente facendo Pt_1 riferimento a “la particolarità e l'esito” del giudizio. In realtà, essendosi verificata la totale soccombenza dei due convenuti rispetto alle domande proposte dall'attrice, non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art.92 comma2 cod.proc.civ. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza, altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) per potere compensare le spese. Queste ultime, pertanto, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa, andranno poste a carico delle due convenute.
Deve, infine, essere esaminato il motivo di appello proposto da , in proprio, relativo Parte_1 alla compensazione delle spese di lite con riferimento al rapporto processuale con . Controparte_3
La censura è fondata: per le stesse ragioni innanzi esposte, in presenza di totale soccombenza di rispetto alla domanda formulata nei confronti di in proprio, non Controparte_3 Parte_1 ricorrono ragioni per compensare le spese, che anche in questo caso, liquidate come da dispositivo, andranno poste a carico di . Controparte_3
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che per effetto del rigetto degli appelli proposti da nella qualità di socio di Parte_1
e ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 Parte_2 Controparte_1 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dei predetti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'appello.
P.Q.M.
La Corte,
1. rigetta gli appelli proposti da nella qualità di socio di e di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
2. accoglie in parte l'appello incidentale proposto da e, in riforma della sentenza Controparte_3 di primo grado che conferma nel resto:
a. condanna quale socio della al pagamento (nei Parte_1 Parte_2 limiti di cui in motivazione) di € 139.724,78 in favore di , oltre interessi Controparte_3 legali dalla domanda al soddisfo;
b. condanna quale socio della e Parte_1 Pt_2 Parte_2 [...] in solido al pagamento delle spese processuali del primo grado Controparte_1 in favore di che liquida in complessivi € 12.000,00 per compenso, Controparte_3 oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
3. accoglie l'appello proposto da in proprio e, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado in Controparte_3 favore di che liquida in complessivi € 12.000,00 per compenso, oltre accessori Parte_1 di legge e di tariffa in misura del 15%;
4. condanna quale socio della e Parte_1 Parte_2 [...] in solido al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore Controparte_1 di che liquida in complessivi € 7.500,00 per compenso, oltre accessori di legge Controparte_3
e di tariffa in misura del 15%;
5. condanna al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore di Controparte_3 che liquida in complessivi € 7.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e Parte_1 di tariffa in misura del 15%;
6. dà atto che, per effetto del rigetto dei due appelli, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico di quale socio della Parte_1
e di di un'ulteriore somma pari a Parte_2 Controparte_1 quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Mele