CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente INFANTE ENRICO GIACOMO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 322/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orta Nova - indirizzo_1 Email_2 elettivamente domiciliato presso
P.IVA_1Andreani Tributi Srl -
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 646 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 793/2025 depositato il 05/11/2025
Richieste delle parti:
Si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava tempestivo ricorso avverso l'epigrafato avviso di accertamento contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Si costituiva la Andreani Tributi s.r.l., società concessionaria dell'ente creditore, affermando la legittimità dell'atto impugnato e concludendo per il rigetto dell'impugnazione, vinte le spese. Il 14.10.2025 parte ricorrente presentava memoria con allegati. In detto atto si evidenziava di aver aderito al meccanismo della definizione agevolata tramite rateizzazione e di aver versato la prima rata, così chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha riconosciuto il debito tributario ed ha aderito alla c.d. rateizzazione. Le parti non hanno pertanto più ragioni di controvertere. Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2: -Dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere -Spese compensate Così deciso in Foggia il 05.11.2025 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente INFANTE ENRICO GIACOMO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 322/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orta Nova - indirizzo_1 Email_2 elettivamente domiciliato presso
P.IVA_1Andreani Tributi Srl -
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 646 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 793/2025 depositato il 05/11/2025
Richieste delle parti:
Si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava tempestivo ricorso avverso l'epigrafato avviso di accertamento contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Si costituiva la Andreani Tributi s.r.l., società concessionaria dell'ente creditore, affermando la legittimità dell'atto impugnato e concludendo per il rigetto dell'impugnazione, vinte le spese. Il 14.10.2025 parte ricorrente presentava memoria con allegati. In detto atto si evidenziava di aver aderito al meccanismo della definizione agevolata tramite rateizzazione e di aver versato la prima rata, così chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha riconosciuto il debito tributario ed ha aderito alla c.d. rateizzazione. Le parti non hanno pertanto più ragioni di controvertere. Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2: -Dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere -Spese compensate Così deciso in Foggia il 05.11.2025 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)