TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 31/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 553/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 dall'avv. Nadia Fabrizi, elettivamente domiciliata in Piacenza, v.lo Gandine n. 2/A, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 14.09.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 28.12.2023, ha convenuto in giudizio l' affinché fosse Parte_1 CP_1 accertata e dichiarata l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia della richiesta di restituzione della somma di € 7.849,23, avanzata dall' nei suoi confronti, e, quindi, del Controparte_2
provvedimento, datato 18.01.2023, con cui le era stata comunicata la rideterminazione dal trattamento pensionistico Cat. INVCIV n. 07056649 e di tutti gli atti presupposti, connessi, successivi, e/o CP_1
comunque collegati, ivi inclusa la delibera n. 231178 del 26.05.2023 del Comitato . A sostegno CP_1 della domanda proposta, rappresentava che, a seguito di visita presso la Commissione medica dell'ASL di Piacenza, era stata riconosciuta invalida civile con provvedimento trasmessole dall' , sede di CP_1
Piacenza, in data 06.10.2018 e, conseguentemente, l'Istituto, con decorrenza dal 01.09.2018, aveva iniziato a corrisponderle il trattamento pensionistico cat. INVCIV n. 07056649. Deduceva che, successivamente, l' , con provvedimento del 18.01.2023, tramesso a mezzo raccomandata a/r in CP_1
data 13.02.2023, l'aveva informata di aver ricalcolato la prestazione pensionistica erogata dal
01.01.2020, a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 e, sulla base dei nuovi calcoli, di averle corrisposto, nel periodo gennaio 2021/gennaio 2023, somme superiori a quanto dovuto, per un importo lordo complessivo di € 7.849,23. Allegava che l'adito Comitato Provinciale, con delibera n.
231178 del 26.05.2023, rigettava il ricorso da lei proposto, spiegando che: “la ricorrente risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dall'agosto 2020, a seguito di trasformazione da contratto a tempo determinato, e di assegno ordinario di invalidità dall'11/2018, pertanto, ha superato anche per gli anni 2022 e 2023 il limite di reddito per avere diritto alla prestazione. Si è pertanto proceduto alla revoca della medesima dal gennaio 2021”.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1
affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2) Con ordinanza del 24.01.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.01.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 30.01.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Pacifico il superamento dei limiti reddituali nell'arco temporale oggetto del recupero, si discute esclusivamente sulla ripetibilità dei ratei in ragione della dedotta non addebitabilità al percipiente dell'erroneo incameramento delle somme.
Ebbene, questo Giudice intende abbracciare la tesi sostenuta da parte ricorrente, in accordo con l'orientamento recentemente affermatosi e consolidatesi in seno alla Suprema Corte.
2/6 Com'è noto, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, il principio generale di ripetibilità dell'indebito, espresso dall'art. 2033 c.c., cede il passo a specifiche previsioni normative che escludono la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento: il principio trova copertura costituzionale nell'art. 38 Cost., a tutela di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost., n. 39/1993; n.
431/1993).
Con riguardo alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Anche la Corte costituzionale (Corte Cost., sent. n. 448/2000 e n. 264/2004) ha riconosciuto che, pur avendo le modifiche del quadro normativo introdotte dall'art. 4 del D.L. n.
323/1996 e dall'art. 37, comma 8, della L. n. 448/1998 determinato un “avvicinamento” nelle discipline dell'indebito previdenziale e dell'indebito assistenziale, tuttavia si giustificano le peculiarità delle rispettive discipline (giudicando, pertanto, manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost., dell'art. 1, comma 260, della L. n. 662/1996, dell'art. 265
e dell'art. 52, comma 2, della L. n. 88/1989, nelle parti in cui pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale).
Pertanto, la disciplina dell'indebito va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili. E dall'esame della specifica normativa di settore (art. 3 ter del D.L. n. 850/1976, convertito in L. n. 29/1977; art. 3, comma 10, del
D.L. n. 173/1988, convertito in L. n. 291/1988; art. 11, comma 4, della L. n. 537/1993, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 nonies, introdotto dalla L. n. 425/1996, di conversione del D.L. n. 323/1996; art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 698/1994) può evincersi il principio secondo il quale l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
La giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e n. 431/1993) hanno delineato un regime di favore rispetto alla disciplina generale dell'indebito civile contenuta nell'art. 3/6 2033 c.c., venendo in considerazione prestazioni destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia del beneficiario.
È stato, così, posto l'accento, dalla giurisprudenza di legittimità, sulla buona fede del percettore e la presenza di una situazione idonea a generare affidamento circa la spettanza della prestazione, affermandosi che il rateo è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del percettore, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di “dolo comprovato” (ex multis, Cass., sez. lav., n. 26036/2019;
Cass., sez. lav., n. 28771/2018).
La recente ordinanza della Corte di Cassazione (ord. n. 13223/2020), sul solco delle pronunce da ultimo citate, nel ribadire che, in materia di indebito assistenziale, non si applica la disciplina dell'art. 13 della L. n. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, ha, tuttavia, affermato che, nel settore, non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033
c.c., dovendosi, invece, applicare i seguenti principi (sintetizzati nelle pronunce Cass., n. 1446/2008 e n. 11921/2015): “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento”, affidamento che deve essere escluso nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
In linea con le sentenze sopra richiamate (Cass., n. 28771/2018 e n. 31372/2019), l'ordinanza n.
13223/2020 ha confermato il principio secondo il quale, nella specifica fattispecie dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, va rilevato che, ai fini della ripetizione, deve ricorrere il “dolo comprovato dell'accipiens”, atto a far venire meno il suo affidamento, e va escluso che tale situazione soggettiva possa configurarsi nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero, perciò, conoscibili dall' . CP_1
Invero, già l'art. 42 del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, consentiva all' di accedere alla CP_1
conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Lo scambio di informazioni e dati tra Amministrazioni Pubbliche è stato, poi, normativamente rafforzato
4/6 dall'art. 15 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, per cui l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1
banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia, e ancor più dall'art. 13 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 (il quale prevede: al comma 1, l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; al comma 6, che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che CP_1
non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria).
Ne consegue che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1
integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc...) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e, quindi, l' non Controparte_2
può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'Amministrazione finanziaria.
Alla luce delle compendiate coordinate normative e giurisprudenziali, che questo giudice condivide pienamente, posto che, nel caso di specie, è non è emersa alcuna condotta dolosa o un affidamento colpevole in capo a (il cui onere era a carico dell' ) e, in ogni Parte_1 CP_1 caso, non può certamente qualificarsi come doloso il comportamento di quest'ultima, atteso che i redditi dalla stessa percepiti erano noti all'Ente previdenziale , deve essere esclusa la ripetibilità dei ratei medio tempore erogati. Giova tenere, altresì, conto che l'Ente non ha adottato il provvedimento di rideterminazione della prestazione fino al 18.01.2023 (notificandolo il 13.02.2023), laddove la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 è stata presentata dalla ricorrente in data 22.07.2021 e liquidata il 09.03.2022, contegno che può aver contribuito a ingenerare un affidamento del percettore circa il consolidamento della propria situazione giuridica.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
5/6
1. dichiara irripetibile la somma di € 7.849,23, erogata dall' , Sede di Piacenza, in favore di CP_1
a titolo di pensione Cat. INVCIV n. 07056649 nel periodo da Parte_1
gennaio 2021 a gennaio 2023;
2. condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre 15% CP_1
rimborso forfettario spese generali e oltre Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 31.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 553/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 dall'avv. Nadia Fabrizi, elettivamente domiciliata in Piacenza, v.lo Gandine n. 2/A, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 14.09.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 28.12.2023, ha convenuto in giudizio l' affinché fosse Parte_1 CP_1 accertata e dichiarata l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia della richiesta di restituzione della somma di € 7.849,23, avanzata dall' nei suoi confronti, e, quindi, del Controparte_2
provvedimento, datato 18.01.2023, con cui le era stata comunicata la rideterminazione dal trattamento pensionistico Cat. INVCIV n. 07056649 e di tutti gli atti presupposti, connessi, successivi, e/o CP_1
comunque collegati, ivi inclusa la delibera n. 231178 del 26.05.2023 del Comitato . A sostegno CP_1 della domanda proposta, rappresentava che, a seguito di visita presso la Commissione medica dell'ASL di Piacenza, era stata riconosciuta invalida civile con provvedimento trasmessole dall' , sede di CP_1
Piacenza, in data 06.10.2018 e, conseguentemente, l'Istituto, con decorrenza dal 01.09.2018, aveva iniziato a corrisponderle il trattamento pensionistico cat. INVCIV n. 07056649. Deduceva che, successivamente, l' , con provvedimento del 18.01.2023, tramesso a mezzo raccomandata a/r in CP_1
data 13.02.2023, l'aveva informata di aver ricalcolato la prestazione pensionistica erogata dal
01.01.2020, a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 e, sulla base dei nuovi calcoli, di averle corrisposto, nel periodo gennaio 2021/gennaio 2023, somme superiori a quanto dovuto, per un importo lordo complessivo di € 7.849,23. Allegava che l'adito Comitato Provinciale, con delibera n.
231178 del 26.05.2023, rigettava il ricorso da lei proposto, spiegando che: “la ricorrente risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dall'agosto 2020, a seguito di trasformazione da contratto a tempo determinato, e di assegno ordinario di invalidità dall'11/2018, pertanto, ha superato anche per gli anni 2022 e 2023 il limite di reddito per avere diritto alla prestazione. Si è pertanto proceduto alla revoca della medesima dal gennaio 2021”.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1
affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2) Con ordinanza del 24.01.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.01.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 30.01.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Pacifico il superamento dei limiti reddituali nell'arco temporale oggetto del recupero, si discute esclusivamente sulla ripetibilità dei ratei in ragione della dedotta non addebitabilità al percipiente dell'erroneo incameramento delle somme.
Ebbene, questo Giudice intende abbracciare la tesi sostenuta da parte ricorrente, in accordo con l'orientamento recentemente affermatosi e consolidatesi in seno alla Suprema Corte.
2/6 Com'è noto, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, il principio generale di ripetibilità dell'indebito, espresso dall'art. 2033 c.c., cede il passo a specifiche previsioni normative che escludono la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento: il principio trova copertura costituzionale nell'art. 38 Cost., a tutela di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost., n. 39/1993; n.
431/1993).
Con riguardo alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Anche la Corte costituzionale (Corte Cost., sent. n. 448/2000 e n. 264/2004) ha riconosciuto che, pur avendo le modifiche del quadro normativo introdotte dall'art. 4 del D.L. n.
323/1996 e dall'art. 37, comma 8, della L. n. 448/1998 determinato un “avvicinamento” nelle discipline dell'indebito previdenziale e dell'indebito assistenziale, tuttavia si giustificano le peculiarità delle rispettive discipline (giudicando, pertanto, manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost., dell'art. 1, comma 260, della L. n. 662/1996, dell'art. 265
e dell'art. 52, comma 2, della L. n. 88/1989, nelle parti in cui pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale).
Pertanto, la disciplina dell'indebito va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili. E dall'esame della specifica normativa di settore (art. 3 ter del D.L. n. 850/1976, convertito in L. n. 29/1977; art. 3, comma 10, del
D.L. n. 173/1988, convertito in L. n. 291/1988; art. 11, comma 4, della L. n. 537/1993, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 nonies, introdotto dalla L. n. 425/1996, di conversione del D.L. n. 323/1996; art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 698/1994) può evincersi il principio secondo il quale l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
La giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e n. 431/1993) hanno delineato un regime di favore rispetto alla disciplina generale dell'indebito civile contenuta nell'art. 3/6 2033 c.c., venendo in considerazione prestazioni destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia del beneficiario.
È stato, così, posto l'accento, dalla giurisprudenza di legittimità, sulla buona fede del percettore e la presenza di una situazione idonea a generare affidamento circa la spettanza della prestazione, affermandosi che il rateo è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del percettore, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di “dolo comprovato” (ex multis, Cass., sez. lav., n. 26036/2019;
Cass., sez. lav., n. 28771/2018).
La recente ordinanza della Corte di Cassazione (ord. n. 13223/2020), sul solco delle pronunce da ultimo citate, nel ribadire che, in materia di indebito assistenziale, non si applica la disciplina dell'art. 13 della L. n. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, ha, tuttavia, affermato che, nel settore, non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033
c.c., dovendosi, invece, applicare i seguenti principi (sintetizzati nelle pronunce Cass., n. 1446/2008 e n. 11921/2015): “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento”, affidamento che deve essere escluso nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
In linea con le sentenze sopra richiamate (Cass., n. 28771/2018 e n. 31372/2019), l'ordinanza n.
13223/2020 ha confermato il principio secondo il quale, nella specifica fattispecie dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, va rilevato che, ai fini della ripetizione, deve ricorrere il “dolo comprovato dell'accipiens”, atto a far venire meno il suo affidamento, e va escluso che tale situazione soggettiva possa configurarsi nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero, perciò, conoscibili dall' . CP_1
Invero, già l'art. 42 del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, consentiva all' di accedere alla CP_1
conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Lo scambio di informazioni e dati tra Amministrazioni Pubbliche è stato, poi, normativamente rafforzato
4/6 dall'art. 15 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, per cui l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1
banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia, e ancor più dall'art. 13 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 (il quale prevede: al comma 1, l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; al comma 6, che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che CP_1
non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria).
Ne consegue che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1
integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc...) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e, quindi, l' non Controparte_2
può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'Amministrazione finanziaria.
Alla luce delle compendiate coordinate normative e giurisprudenziali, che questo giudice condivide pienamente, posto che, nel caso di specie, è non è emersa alcuna condotta dolosa o un affidamento colpevole in capo a (il cui onere era a carico dell' ) e, in ogni Parte_1 CP_1 caso, non può certamente qualificarsi come doloso il comportamento di quest'ultima, atteso che i redditi dalla stessa percepiti erano noti all'Ente previdenziale , deve essere esclusa la ripetibilità dei ratei medio tempore erogati. Giova tenere, altresì, conto che l'Ente non ha adottato il provvedimento di rideterminazione della prestazione fino al 18.01.2023 (notificandolo il 13.02.2023), laddove la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 è stata presentata dalla ricorrente in data 22.07.2021 e liquidata il 09.03.2022, contegno che può aver contribuito a ingenerare un affidamento del percettore circa il consolidamento della propria situazione giuridica.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
5/6
1. dichiara irripetibile la somma di € 7.849,23, erogata dall' , Sede di Piacenza, in favore di CP_1
a titolo di pensione Cat. INVCIV n. 07056649 nel periodo da Parte_1
gennaio 2021 a gennaio 2023;
2. condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre 15% CP_1
rimborso forfettario spese generali e oltre Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 31.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
6/6