Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00436/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02813/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2813 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Marino e Antonino Mirone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonino Mirone in Catania, via Vecchia Ognina n. 143/B;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento prefettizio del 6.11.2025, prot.-OMISSIS-, con il quale è stato imposto al ricorrente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e l’obbligo di cedere quelle “di cui il medesimo è proprietario” entro 150 giorni pena la confisca; degli atti antecedenti conseguenti e comunque collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa US ND SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato e depositato il 26.12.2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 6.11.2025, prot.-OMISSIS-, con il quale gli è stato imposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, chiedendone l’annullamento, in quanto asseritamente illegittimo.
1.1. Il deducente ha esposto che il provvedimento impugnato trova fondamento nel rinvenimento, durante una perquisizione effettuata presso il suo domicilio, di una pistola Beretta cal. 7,65 corredata di n. 2 caricatori e n. 183 munizioni dello stesso calibro, cautelativamente ritirati per verificarne la regolare detenzione; dagli accertamenti esperiti emergeva che n. 13 cartucce erano illegalmente detenute dal ricorrente e pertanto venivano sottoposte a sequestro. Per tali fatti il ricorrente veniva deferito all’A.G. per violazione dell’art. 697 c.p.; il relativo procedimento veniva poi archiviato “per la tenuità del fatto”.
1.2. Assume parte ricorrente l’illegittimità del provvedimento impugnato e del giudizio di inaffidabilità con esso espresso, fondato sulla mancata denuncia di 13 cartucce dimenticate, senza alcuna valutazione degli elementi di fatto e della personalità del ricorrente e/o delle modalità di custodia, sottolineando di avere spontaneamente segnalato al personale inquirente le cartucce in esubero e che la Guardia di Finanza non avrebbe contestato le dichiarazioni rese in tal senso a verbale dallo stesso ricorrente.
Adduce il deducente che il provvedimento in questione, inoltre: a) violerebbe i principi giurisprudenziali in materia; b) sarebbe viziato da eccesso di potere sotto diversi profili, illogicità e irragionevolezza manifesta e violazione del principio di proporzionalità, in considerazione della particolare tenuità del fatto; c) sarebbe affetto da difetto di istruttoria, poiché la Prefettura avrebbe omesso di verificare gli sviluppi del procedimento penale, sfociato nell'archiviazione per tenuità del fatto; d) sarebbe carente di motivazione sulle circostanze richiamate.
1.3. Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione degli effetti.
2. Si è costituita l’Amministrazione resistente che ha sostenuto che: a) la violazione della normativa in materia di denuncia delle munizioni possedute, per quanto non culminata in una sentenza penale per tenuità del fatto, non pregiudicherebbe l’autonoma valutazione amministrativa in punto di affidabilità; b) l'avere dimenticato (l'ultima dichiarata conta delle munizioni risalirebbe all'anno 2016) di denunciare le munizioni in esubero custodite all'interno di un caricatore coperto da documenti non ne eliminerebbe il disvalore ed assumerebbe un rilievo specifico, sotto il profilo prognostico, espressivo di una condotta inidonea nella custodia delle armi e delle munizioni.
3. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e, dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Secondo una oramai consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, nel nostro ordinamento non sono riconosciute posizioni di diritto soggettivo in ordine alla detenzione e al porto di armi, costituendo, anzi, tali situazioni eccezioni al generale divieto di portare armi. La stessa Corte Costituzionale con sentenza 440/1993 ha statuito che: “il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando invece eccezione al normale divieto di portare armi, e può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse in modo da scagionare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l'intera e restante massa dei consociati sull'assenza di pregiudizi sulla loro incolumità”.
4.2. Di conseguenza, il rilascio o il rinnovo di un porto d’armi e la possibilità di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti postulano una ricognizione in ordine alla mancanza di indizi che non consentano di escludere la possibilità di abusarne, anche laddove privi di rilievo penale o estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato (fra le altre, Cons. Stato, sez. III, 24 agosto 2016 n. 3687, 7 marzo 2016 n. 922, 1° agosto 2014 n. 4121 e 12 giugno 2014 n. 2987).
4.3. Nel caso di specie la P.A. ha ritenuto che gli elementi emersi (detenzione di cartucce non denunciate e conseguente deferimento) siano “idonei a far venir meno la fiducia che l’Amministrazione deve riporre in maniera totale in un soggetto detentore di armi e la necessaria garanzia che l’interessato deve offrire affinché l’Autorità di P.S. escluda che le armi dallo stesso detenute possano essere impiegate per commettere delitti contro la persona”; detti fatti, inoltre, secondo la valutazione dell’Amministrazione, “assumono specifico rilievo ai fini di una corretta valutazione dell’affidabilità dell’interessato circa il corretto uso delle armi”.
4.4. Nel descritto quadro normativo e giurisprudenziale, il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti risulta essere stato correttamente adottato dalla Prefettura a seguito di un riscontrato comportamento che, pur non configurando un diretto abuso nell'uso delle armi medesime, ha indotto la P.A. a formulare una ragionevole prognosi sfavorevole circa la possibilità di successivi abusi, essendo stato il ricorrente denunciato alla Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di munizioni, in quanto trovato in possesso di 13 cartucce non dichiarate.
4.5. Avendo il provvedimento in esame natura precauzionale e preventiva – in quanto volto a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità – non si richiede che vi sia stato un pregresso accertato e oggettivo abuso delle armi, essendo sufficiente una erosione, anche minima, del requisito della totale affidabilità del soggetto (C.G.A.R.S. n. 371 del 2025).
Ne consegue che la circostanza che il procedimento sia stato archiviato “per la tenuità del fatto” non vincola in alcun modo le valutazioni che sullo stesso fatto deve compiere la p.a. in ordine alla sua rilevanza nel formulare il giudizio di affidabilità in materia di custodia e pericolo di abuso delle armi.
4.6. Alla stregua di quanto sin qui rilevato, la valutazione della Prefettura circa il venir meno in capo al ricorrente dei presupposti di affidabilità in materia di armi non appare né illogica né irragionevole alla luce dell’episodio valorizzato nella motivazione del provvedimento di divieto di detenzione impugnato.
4.7. Invero, la mancata denuncia delle cartucce, lungi da costituire un mero inadempimento formale di prescrizioni burocratiche, si palesa direttamente lesiva delle misure poste a presidio del controllo e della tracciabilità delle armi e munizioni e della individuazione delle responsabilità in caso di loro uso abusivo, e quindi è senz’altro in grado di giustificare una valutazione di non affidabilità indipendentemente da ogni ulteriore accertamento di diversi o ulteriori profili di pericolosità sociale dell’interessato (Cons. St., sez. III, n. 4201 dell’1 luglio 2020).
4.8. Non appaiono pertinenti i richiami giurisprudenziali di parte ricorrente attesa la diversità delle fattispecie ivi esaminate (revoca di porto d’armi per uso sportivo) o la carenza di motivazione a fronte di fatto presupposto non accertato, mentre nel caso in esame il fatto storico (mancata denuncia e quindi detenzione di cartucce non dichiarate) non è in contestazione e fonda quindi ragionevolmente, a parere del Collegio, le esigenze precauzionali e preventive di cui si è detto.
5. In conclusione, non è dato ravvisare nel provvedimento dell’amministrazione prefettizia alcuno dei profili di illogicità dedotti dal ricorrente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato.
6. Le spese possono essere, in via d’eccezione, compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CR RI AV, Presidente
US ND SI, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US ND SI | CR RI AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.