Rigetto
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/04/2025, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03570/2025REG.PROV.COLL.
N. 06650/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6650 del 2024, proposto da
PP IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Lancuba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Citta' Metropolitana di OL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Benvenuto Fabrizio Capaldi e Daniela Mauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidente della Commissione di Concorso, non costituito in giudizio;
nei confronti
OB PP, LU DE ET, RO SP, IC Piccolo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Quarta, 2 febbraio 2024, n. 856, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Citta' Metropolitana di OL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giorgio Manca e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in trattazione, PP IE chiede la riforma della sentenza 2 febbraio 2024, n. 856, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di OL, ha rigettato il suo ricorso per l’annullamento degli atti relativi alla procedura per la progressione verticale riservata al personale dipendente della Città Metropolitana di OL, per la copertura di posti di 10 posti di istruttore direttivo di vigilanza e 33 posti di istruttore direttivo amministrativo, classificati nella categoria professionale D nel settore della polizia locale.
2. Il Tribunale ha respinto le due censure avverso gli atti della procedura impugnata, incentrate, da un lato, sulla mancata valutazione di titoli e di esperienze professionali (encomi, lettere di gradimento, incarico di responsabile delle intercettazioni in distacco presso la Procura), dall’altro sull’asserita incompetenza dei membri della commissione esaminatrice.
2.1. In ordine alla prima doglianza, il giudice territoriale ha respinto sull’assunto che le lettere di gradimento e gli encomi non possono essere valutati tra i titoli di servizio «atteso che la lex specialis contemplava al Gruppo II, quale unico titolo di servizio valutabile, la sola anzianità di servizio in un profilo attinente a quello da ricoprire, la cui valutazione avveniva moltiplicando il coefficiente 0,75 per gli anni di servizio. […] . L’avviso della selezione che non contemplava, quindi, ulteriori titoli di servizio valutabili, in tal modo vincolando, la commissione […] » .
2.2. Sostanzialmente con il medesimo argomento è stata respinta anche la dedotta mancata valutazione dell’incarico di responsabile del reparto intercettazioni della Procura della Repubblica di OL, posto che l’avviso ha previsto che possano essere valutati «unicamente gli incarichi non ricompresi tra i compiti di istituto, come stabiliva l’art. 6, Gruppo III, a termini del quale “Sono attribuiti fino a 2 punti, per incarichi attinenti al profilo professionale da ricoprire, conferiti dalla Pubblica Amministrazione ma non ricompresi tra i compiti istituzionali”. La riportata diposizione era quindi chiara nel prevedere la valutabilità degli incarichi conferiti dalla Pubblica Amministrazione, sempreché non ricompresi tra i compiti istituzionali» (compiti all’interno dei quali, invece, secondo il T.a.r., rientra l’incarico in questione).
2.3. Quanto al motivo con cui il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della nomina della commissione esaminatrice, il primo giudice ha ritenuto la censura sia irricevibile per tardività che infondata.
3. Il ricorrente in primo grado, rimasto soccombente, ha proposto appello, reiterando i motivi di primo grado in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
4. Resiste in giudizio la Città Metropolitana di OL, chiedendo che l’appello sia respinto.
5. All’udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato tardiva e comunque infondata la censura con la quale è stata contestata la nomina e la composizione della commissione esaminatrice. Richiamati ed esaminati i curricula dei dirigenti nominati nella commissione, l’appellante ritiene che il T.a.r. non abbia considerato correttamente il limite di competenza dei componenti per le valutazioni delle materie poste a concorso, dal momento che nessuno di questi risulterebbe avere i requisiti richiesti dall’art. 10 del regolamento che disciplina le progressioni verticali (approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 142 del 28 luglio 2022), secondo cui la commissione deve «essere presiedut [a] da un Dirigente della Città Metropolitana di OL […] . Saranno composte da due esperti nelle materie oggetto della selezione» . Ne sarebbero derivate una serie di conseguenze pregiudizievoli per l’appellante, poiché l'illegittima composizione della commissione avrebbe determinato, per un verso, la previsione di sub-criteri errati e, per altro verso, l’errata attribuzione del voto.
6.1. Il motivo è infondato nel merito, il che consente di prescindere dall’esame della questione relativa alla tardività della impugnazione del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice.
6.2. Come sopra si è già riferito, l’art. 10 del regolamento che disciplina le progressioni verticali della Città Metropolitana di OL prevede che la commissione esaminatrice per le medesime deve «essere presiedut [a] da un Dirigente della Città Metropolitana di OL […] . Saranno composte da due esperti nelle materie oggetto della selezione» .
In termini generali va rammentato che per, consolidato insegnamento giurisprudenziale, sull’amministrazione procedente non grava alcun particolare obbligo di motivazione in ordine alla scelta dei commissari, giustificandosi la stessa in ragione della qualifica rivestita dai membri prescelti (in tal senso Consiglio di Stato, sezione sesta, 11 dicembre 2018, n. 6989; sezione quarta, 15 luglio 2014, n. 4791; sezione sesta, 27 agosto 2014, n. 4348); in ogni caso, quanto alla sussistenza del requisito della competenza «nelle materie oggetto della selezione» , va ulteriormente precisato che «è sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali (C.d.S., sez. II, 4 giugno 2020, n. 3542; C.d.S., sez. I, 9 aprile 2018, n. 933; C.d.S., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366) e, comunque, l'esperienza della commissione va verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto "comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d'esame dei candidati" (C.d.S., sez. I., n. 933/2018 cit.; C.d.S., sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137)» (in detti termini, Consiglio di Stato, sezione seconda, 19 ottobre 2021, n. 7031, puntualmente richiamata anche dal primo giudice).
6.3. Peraltro, si tratta di principi maturati e applicati nell’ambito di procedure concorsuali caratterizzate da una fase comparativa, articolata solitamente mediante lo svolgimento di prove selettive incentrate sulle materie e le conoscenze proprie delle posizioni lavorative poste a concorso, per le quali quindi si giustifica la pretesa di una specifica competenza dei componenti della commissione esaminatrice (o quantomeno di alcuni di essi).
Nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di procedure comparative, né sono previste prove d’esame nelle conoscenze riferibili alla qualifica, categoria o profilo professionale cui si acceda.
Gli avvisi delineano, infatti, una selezione basata esclusivamente sui titoli in possesso dei candidati (dipendenti in servizio della Città Metropolitana di OL). Per cui anche il requisito dell’essere «esperti nelle materie oggetto della selezione» va calibrato intorno alla specificità della procedura, essendo sufficiente che i commissari individuati abbiano acquisito, nelle loro precedenti esperienze professionali o di studio, quelle conoscenze generali che consentano di valutare (non tanto le materie oggetto della selezione, quanto) i titoli sui quali detta selezione si basa.
6.4. A tale compito i componenti prescelti, tutti dirigenti in servizio presso la Città Metropolitana di OL con competenze nelle varie aree funzionali dell’Ente, sono ampiamente abilitati, come risulta dai loro curricula (analiticamente vagliati dallo stesso appellante: si rinvia alle pp. 10-14 dell’appello).
7. Con le restanti censure, l’appellante deduce l’ingiustizia della sentenza per aver ritenuto corrette le valutazioni operate dalla commissione sui titoli da lui allegati. Ribadisce, in particolare, l’illegittimità della mancata valutazione delle lettere di encomio e delle lettere di gradimento, che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto ricondurre nell’ambito dei titoli di cui all’art. 6, Gruppo II, dell'avviso di selezione, attribuendo all’appellante il relativo punteggio; eccepisce inoltre l’illegittimità della mancata valutazione dell’incarico di responsabile delle intercettazioni conferito dalla Procura della Repubblica di OL, da considerare tra i titoli valutabili ai sensi dell’art. 6, Gruppo III, dell’avviso di selezione (con riferimento agli eventuali incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione ma non ricompresi tra i compiti istituzionali).
7.1. Va precisato preliminarmente che i rilievi, con i quali l’appellante deduce che se la commissione esaminatrice fosse stata composta da commissari esperti, questi avrebbero sicuramente previsto dei subcriteri estensivi idonei a comprendere anche le competenze professionali ulteriori vantate dal IE, oltre che manifestamente infondati sono inammissibili poiché proposti per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 104, comma primo, del codice del processo amministrativo.
7.2. Quanto ai motivi correttamente riproposti, essi sono infondati.
7.3. Come esattamente osservato anche dal primo giudice, nessuno dei titoli dei quali l’appellante lamenta la mancata valutazione rientra nelle categorie indicate negli avvisi di selezione; in particolare, le lettere di encomio e le lettere di gradimento certamente non rientrano nei titoli di servizio di cui all’art. 6 (rubricato «Valutazione dei titoli» ), Gruppo II ( «Titoli di servizio e competenze professionali» ) dell’avviso; ma nemmeno possono essere riqualificate come indici di misurazione della performance (Gruppo III del citato art. 6), posto che in tale valutazione rientrano solo i procedimenti delineati secondo i «contenuti dell’art. 9 del D.Lgs. n. 150/2009 […] nel rispetto dei parametri indicati nella seguente tabella […]». Il che significa che se le predette manifestazioni di encomio non sono state valutate nell’ambito delle procedure di misurazione della perfomance non possono trovare riconoscimento quale titolo valutabile (solo) in sede di procedura selettiva per la progressione verticale.
7.5. Quanto all’incarico di responsabile delle intercettazioni presso la Procura della Repubblica, esso rientra tra gli incarichi ricompresi nei compiti istituzionali degli appartenenti alla polizia locale, come si evince dall’ordine di servizio del 3 dicembre 2014, sottoscritto dal Comandante della Polizia provinciale di OL, che assegna il IE presso la «Sala Ascolto remotizzata in uso alla PG del Corpo» limitatamente all’espletamento delle indagini delegate dalla Procura di OL.
Pertanto, non si tratta di conferimento di incarico ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 ma di una modalità di svolgimento del servizio ordinario e istituzionale; che, ai fini della procedura in esame, non può essere valutato quale titolo ai sensi di cui al Gruppo III (il quale, all’ultimo alinea, prende in considerazione solo gli incarichi «non ricompresi tra i compiti istituzionali» ).
8. In conclusione, l’appello va integralmente respinto.
9. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese giudiziali in favore di Città Metropolitana di OL, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Nulla per le spese quanto agli appellati non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giorgio Manca | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO