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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3622 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato ad [...] Parte_1 C.F._1
l'8/03/1991, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra GUERRATO TRISSINO
e
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto TOSANO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi – autorizzandoli a vivere Pt_1 CP separati ed a fissare la rispettiva residenza ove meglio credono;
pagina 1 di 5 2) la figlia di due anni, è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di Per_1 comune accordo le decisioni maggiormente significative in suo favore e disgiuntamente quelle relative alla ordinaria amministrazione;
3) la figlia della coppia continuerà a risiedere anagraficamente presso la casa familiare ed ex coniugale di SI alla via Romanin n.184 di comune proprietà tra i coniugi;
la casa è assegnata in uso, in ragione del collocamento filiale, completa degli arredi e corredi, alla GN che ivi CP continuerà a vivere con la piccola Per_1
4) il sig. potrà vedere e tenere con sé secondo il calendario già concordato tra i coniugi Pt_1 Per_1 ossia: a fine settimana alterne, dal sabato mattino verso le 8 circa e sino al lunedì mattina, curando il padre di accompagnare alla scuola materna la bimba;
per una sera a settimana, il lunedì dalle 17.30-18
e sino al mattino successivo, curando di portarla alla scuola materna, nelle settimane in cui il weekend
è di competenza della mamma;
per tre giorni consecutivi, il mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 17.30 -
18 del mercoledì e sino al sabato mattina, curando di accompagnarla dalla mamma per il weekend, nelle settimane di competenza del papà -secondo il calendario allegato sub A) al presente ricorso sottoscritto tra le parti;
per almeno una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
per 5 giorni consecutivi durante le festività pasquali, ad anni alterni;
le vacanze di carnevale ad anni alterni;
il giorno del compleanno della bambina ad anni alterni;
per almeno 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive, impegnandosi i genitori a comunicare il periodo di competenza entro il 31 maggio di ciascun anno ed avendo cura di non far coincidere i rispettivi periodi feriali;
il giorno della festa della mamma, con la mamma, del papà con il papà, curando i genitori di eventualmente fare recuperare la giornata all'altro genitore qualora la festa cada in un weekend di competenza dell'altro genitore;
con la specifica che il presente calendario deve intendersi quale calendario di minima, potendo sempre le parti diversamente determinarsi, ampliando così il diritto di visita paterno, su accordo e con la ulteriore specifica che in caso di disaccordo le parti si atterranno al presente calendario;
5) entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente, a mezzo telefonata o messaggio WhatsApp, l'impossibilità di rispettare gli orari suindicati qualora il ritardo possa essere superiore a 30 minuti primi;
6) fermo restando che i genitori manterranno direttamente la figlia nei turni della propria responsabilità genitoriale, il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di versando nelle mani della Pt_1 Per_1 madre la somma di € 300 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat famiglie a fare data dal mese di ottobre 2025 e da pagarsi a mezzo di bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente intestato alla GN di cui alle seguenti coordinate bancarie CP
[...]. L'assegno mensile che il padre verserà a titolo di mantenimento di lla di lei madre decorrerà dalla omologa, con sentenza, della presente separazione;
Per_1
7) il sig. rimborserà o pagherà direttamente il 50% di tutte le spese straordinarie affrontate od Pt_1 affrontande per la figlia, come individuate e disciplinate dagli artt. 34 e 35 del protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
pagina 2 di 5 8) l'assegno unico ed universale spetterà per intero alla GN , impegnandosi il sig. CP
a consegnare presso gli uffici preposti, laddove la GN gliene faccia richiesta, i Pt_1 CP documenti utili al perfezionamento della domanda;
9) si dà atto del fatto che la casa coniugale di via Romanin n.184 in SI, assegnata in uso alla GN , è in comproprietà tra i coniugi per l'indivisa quota di 1/2 ciascuno ed è gravata da CP mutuo ipotecario loro cointestato ed acceso presso la Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo -
SCpA Credito Cooperativo - SCpA;
esso consta di complessivi € 205.00,00= da pagarsi in 264 ratei mensili di €945 circa (capitale ed interessi inclusi), sino al 30.04.2042 come da allegato piano di ammortamento (doc. 5); fermo l'obbligo di pagamento del rateo, che comunque grava su entrambi i coniugi solidalmente, che i medesimi si impegnano a pagare, le parti convengono di versare mensilmente ciascuno la propria metà del rateo di mutuo nel conto corrente ove esso insiste - 08399
60810 000000121882 loro cointestato - e di mantenere acceso quel conto solo in funzione del pagamento del rateo del mutuo suddetto. Entrambi pagheranno per la metà ciascuno le eventuali spese di bollo, imposte, oneri e costi di conto corrente;
10) entro 15 giorni dalla udienza di cui all'art.473-bis.51 cpc ancorché cartolare il sig.
[...] rilascerà definitivamente la casa coniugale di SI (VI), Via Romanin n.184 Parte_1 asportando ogni proprio effetto personale, indicando il luogo della sua nuova residenza;
11) il sig. provvederà, entro 15 giorni dalla emanazione della omologa con sentenza della Pt_1 presente separazione, alla volturazione a nome della moglie GN sia dei contratti CP relativi alle utenze domestiche che al suo subentro nell'intestazione del contratto di servizio e gestione energetica relativo all'impianto fotovoltaico di cui la casa coniugale è dotata;
la GN CP sin da ora si impegna a puntualmente compiere ogni formalità ed ogni incombente amministrativo necessari alle predette volturazioni ed intestazioni. All'esito dell'avvenuto subentro della GN
[...]
nel contratto gestorio dell'impianto fotovoltaico della casa coniugale, ogni eventuale accredito CP derivante dalla produzione energetica eccedente l'uso domestico, o comunque conseguente a quel contratto, sarà accreditato sul conto corrente personale della GN sopra indicato. Solo CP qualora l'ente pagatore non accettasse l'intestazione del contratto di cui è parola alla GN
[...]
ovvero rifiutasse di accreditare nel suo nuovo conto corrente le somme dovute in esecuzione CP del contratto, il sig. dovrà documentare il rifiuto dell'ente pagatore e provvedere Pt_1 immediatamente a corrispondere alla GN , a fare data dalla volturazione del contratto, CP ovvero dal diniego di volturazione, qualsiasi importo da quella data ricevuto, esibendo la relativa liquidazione/accredito;
12) si dà atto che l'assetto economico qui determinato tra i coniugi tiene conto dei redditi di ciascuno, assai simili, delle poste debitorie relative al mutuo della casa ex coniugale, e di quelle personali di ciascuno -finanziamento per l'acquisto della vettura in capo al sig. le parti in ogni caso si Pt_1 dichiarano economicamente autosufficienti, e nulla è dovuto l'un l'altro a titolo di mantenimento coniugale;
13) con la perfetta esecuzione di quanto sopra i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere pagina 3 di 5 reciprocamente essendo entrambi economicamente autosufficienti e per nessun altro motivo, nemmeno connesso, dipendente, conseguente o derivante dal loro rapporto di coniugio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 8/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Chiampo (VI) in data 10/06/2021, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in SI (VI), via
Romanin n. 184, in favore della sig.ra , quale genitore convivente con la figlia Controparte_1 minore Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto pagina 4 di 5 alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, uniti in matrimonio in Chiampo (VI) in data 10/06/2021 con atto trascritto al n. 1, Parte I,
[...]
Anno 2021, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiampo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del giorno 11/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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