TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/07/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Massimo De Luca Presidente
Dott. Giorgio Bertola Giudice Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 16/09/2022 al n. 2482/2022
R.G., promossa con ricorso depositato in data 16/09/2022
DA
(C.F. ) difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. COPPOLINO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in VIA G.
RIPPA 5 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. COPPOLINO
GIUSEPPINA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
MANFREDI PIETRO e PANISI GIULIA, elettivamente domiciliato in VIA
CHIASSI 10 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. MANFREDI
PIETRO convenuto
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
22/04/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “1) pronunciarsi la separazione Parte_1
dei coniugi con addebito esclusivo di responsabilità al marito CP_1
[...]
2) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con obbligo di darsi tempestiva comunicazione di ogni cambiamento di residenza e con libertà di porre la propria residenza ove crederanno più opportuno;
3) disporre che la casa coniugale venga assegnata alla signora
[...]
in quanto parte economicamente più debole e priva di reddito Parte_1
ed in quanto anche i figli che l'abitano stabilmente unitamente alla madre e
l'abiteranno con lei, sono entrambi economicamente non autosufficienti
4) porre a carico di a titolo di mantenimento della moglie, Controparte_1
un assegno mensile a favore della signora di euro Parte_1
250 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
5) porre a carico di a titolo di concorso nel mantenimento Controparte_1
dei figli, e entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, le somme rispettivamente pagina 2 di 10 di Euro 300 per ogni figlio (complessivamente euro 600) rivalutabili annualmente secondo indici Istat .
6) porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno, alle spese straordinarie dei figli non economicamente autosufficienti, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Mantova
7) Con condanna di spese, diritti ed onorari di causa a carico della parte soccombente”;
- per : “1) Pronunciarsi la separazione dei coniugi, Controparte_1
autortizzando gli stessi a vivere separati;
In riforma dell'Ordinanza in data 21.02.2023:
2) Dirsi esonerato il sig. dall'onere di corrispondere a titolo Controparte_1
di mantenimento della sig.ra qualsivoglia importo, Parte_1
respingendo qualsivoglia richiesta di addebito della separazione;
3) Dirsi esonerato il sig. dall'onere di corrispondere a titolo Controparte_1
di mantenimento dei figli maggiorenni e Persona_2 CP_2
qualsivoglia importo, sia a titolo di spese ordinarie che straordinarie.
4) Revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie
[...]
; Parte_2
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora ha proposto ricorso per sentir pronunciare Parte_1
la separazione giudiziale dal marito esponendo di aver Controparte_1
contratto in data 11 dicembre 2001 a Santiago di Cuba, il matrimonio, trascritto pagina 3 di 10 con atto n. 4 parte 2, Sezione C, anno 2002 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Virgilio (MN) per l'anno 2002.
Dall'unione nascevano a Mantova i figli il giorno 2 gennaio 2003 Persona_1
e il giorno 1° settembre 2005. Per_2
La ricorrente esponeva di essere disoccupata, mentre il marito svolgeva la professione di operaio e di essere proprietario dell'immobile adibito a casa familiare oltre ad un altro immobile in comproprietà con altri eredi.
Riferiva che il matrimonio si era incrinato anche a causa delle tensioni con i familiari del marito ed in particolare con la suocera, la quale in un'occasione l'aveva insultata anche davanti al figlio minore Per_2
A seguito del clima di tensione il marito si era infine allontanato dall'abitazione per trasferirsi presso la madre che abitava nell'abitazione adiacente.
Chiedeva quindi l'attribuzione di un assegno di mantenimento per sé e per i figli non economicamente autosufficienti oltre all'addebito al marito della separazione.
Si costituiva il convenuto contestando le deduzioni attoree e chiedendo infine il rigetto di tutte le domande attoree non opponendosi alla domanda di separazione.
La causa è stata istruita mediante prova orale e documentale.
Sulla separazione personale delle parti
La domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi, denotano l'esistenza di una crisi coniugale e sono state confermate dal resistente comparso personalmente nel corso dell'udienza presidenziale. pagina 4 di 10 Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è infondata e va rigettata.
Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
Dalle allegazioni della ricorrente ed anche alla luce delle dichiarazioni dei figli escussi nel corso del procedimento, il rapporto tra i coniugi peggiorarono allorquando il padre andò a vivere presso la madre nell'abitazione accanto a quella occupata dalla moglie con i figli.
Gli alterchi verbali intercorsi tra le parti non paiono tuttavia idonei a fondare una pronuncia di addebito dovendosi inserire in un contesto di conflittualità legata alla separazione in atto così che questi non si pongono quale causa della separazione, ma al più come una conseguenza.
Sul mantenimento a favore del coniuge
Il Collegio osserva come non sia fondata la domanda di mantenimento a favore del coniuge.
pagina 5 di 10 Nel ricorso introduttivo la ricorrente deduce di essere disoccupata, al contrario il figlio ha dichiarato in udienza che “Mia madre svolge attività di badante Per_2
ed è occupata sia al mattino che al pomeriggio per 5/6 giorni a settimana.
Lavora presso una signora che si chiama (non ne conosco il cognome) e Per_3
che abita a Cappelletta. Mia madre va a Cappelletta a piedi. Mi risulta che mio padre paghi le utenze di luce e gas. Non mi risulta che paghi altro”.
La ricorrente, tuttavia, nel ricorso introduttivo non dà conto di tale attività lavorativa a tempo pieno e al contrario ottiene una illegittima ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul presupposto della incapienza economica.
Appare evidente come tale attività lavorativa fosse svolta in modo del tutto irregolare e questo impedisce al Collegio di poter apprezzare se le disponibilità economiche a sua disposizione siano o meno sufficienti a garantirle il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Peraltro è la stessa ricorrente che nel suo atto introduttivo ha dichiarato di aver presentato il ricorso che ha originato questo procedimento: “La stessa attualmente non è in grado di provvedere in maniera autonoma alle spese della famiglia e la decisione di porre fine al matrimonio è giustificata non solo dall'atteggiamento del marito che non sta assolvendo ai propri obblighi familiari e matrimoniali, ma anche dalla necessità di poter usufruire di alcuni aiuti assistenziali statali o comunali, che con l'attuale ISEE non può permettersi”.
pagina 6 di 10 Quindi, per esplicita ammissione della parte ricorrente, la presentazione del ricorso nasce anche dalla necessità di avere un ISEE più basso per ottenere sussidi economici che al contrario non avrebbe potuto ricevere.
Tale finalità è ovviamente estranea alle ragioni che legittimano una parte a ricorrente all'Autorità giudiziaria e che anzi di fatto confessano l'intento di percepire dei contributi economici a cui la parte non avrebbe diritto.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va quindi revocato non sussistendone i requisiti fin dall'origine visto che la parte svolgeva attività continuativa retribuita, ma non dichiarata, con ciò ottenendo di riversare sulla collettività le spese di questo giudizio pur non avendone i requisiti.
Per i medesimi motivi nulla va riconosciuto alla parte a titolo di mantenimento per sé stessa alla luce del fatto che fin dall'inizio del procedimento la parte ha svolto lavoro irregolare.
Sul mantenimento dei figli
Quanto ai figli si deve rilevare come il figlio ad Aprile 2024 avesse un Per_2
contratto a tempo indeterminato con e fosse somministrato a Iveco che CP_3
gli procurava, per sua stessa ammissione avvenuta in udienza, un reddito mensile di euro 1.400 circa. pagina 7 di 10 In seguito, la sua somministrazione è terminata, ma questo non fa venire meno il fatto che il figlio si possa ormai dire definitivamente entrato nel mondo Per_2
del lavoro sicché vengono meno i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento. Di nessun rilievo hanno i certificati medici prodotti con la memoria di replica visto che riguardano un ricovero per iperpiressia e che hanno visto le dimissioni del paziente con la prescrizione di un antibiotico quale
è l'amoxicillina che ovviamente non è incompatibile con lo svolgimento di una regolare attività retribuita.
Successivamente risulta che anche il fratello , che lavorava presso In's, Per_1
si sia dimesso volontariamente in data 13/02/2025 sicché non è certo possibile attribuirgli alcun assegno di mantenimento a fronte della sua scelta di abbandonare il lavoro. Peraltro per lui si rileva come mancassero fin dall'origine le condizioni per l'attribuzione di un assegno di mantenimento atteso che già all'epoca del ricorso introduttivo egli non studiasse e fosse maggiorenne e la ricorrente non abbia dimostrato che la sua eventuale disoccupazione fosse incolpevole ed anzi, al contrario, egli ha lavorato presso IN's almeno fino a quando non scelse di dimettersi.
L'assegno di mantenimento per il figlio va quindi revocato ex tunc, Per_1
mentre quello per il figlio a far data dall'aprile 2024. Per_2
Attesa la maggiore età dei figli e la piena capacità economica della moglie,
l'assegnazione della casa coniugale perde la sua funzione sicché essa va revocata a far data dalla presente decisione.
Attribuzione dell'Assegno Unico
pagina 8 di 10 Nulla va statuito per l'Assegno Unico atteso che entrambi i figli sono ampiamente maggiorenni.
Diritto di visita
Nulla va statuito per il diritto di visita attesa la maggiore età dei figli che potranno concordare direttamente con il padre i giorni nei quali vedersi.
Le spese del presente procedimento vanno invece compensate tra le parti in ragione della necessarietà del presente procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Nulla per il diritto di visita attesa la maggiore età dei figli che potranno concordare direttamente con il padre i giorni nei quali vedersi;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO VIRGILIO
(MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n.
4 parte 2, Sezione C, anno 2002);
4) Revoca l'assegno di mantenimento a favore della moglie ex tunc;
5) Revoca l'assegno di mantenimento a favore del figlio ex tunc; CP_2
6) Revoca l'assegno di mantenimento a favore del figlio a far tempo Per_2
dall'aprile 2024;
7) Revoca l'assegnazione della casa coniugale a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza;
8) Revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente con effetti ex tunc; pagina 9 di 10 9) Spese compensate tra le parti;
Così deciso in Mantova, il 23/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Giorgio Bertola
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo De Luca
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Massimo De Luca Presidente
Dott. Giorgio Bertola Giudice Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 16/09/2022 al n. 2482/2022
R.G., promossa con ricorso depositato in data 16/09/2022
DA
(C.F. ) difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. COPPOLINO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in VIA G.
RIPPA 5 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. COPPOLINO
GIUSEPPINA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
MANFREDI PIETRO e PANISI GIULIA, elettivamente domiciliato in VIA
CHIASSI 10 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. MANFREDI
PIETRO convenuto
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
22/04/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “1) pronunciarsi la separazione Parte_1
dei coniugi con addebito esclusivo di responsabilità al marito CP_1
[...]
2) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con obbligo di darsi tempestiva comunicazione di ogni cambiamento di residenza e con libertà di porre la propria residenza ove crederanno più opportuno;
3) disporre che la casa coniugale venga assegnata alla signora
[...]
in quanto parte economicamente più debole e priva di reddito Parte_1
ed in quanto anche i figli che l'abitano stabilmente unitamente alla madre e
l'abiteranno con lei, sono entrambi economicamente non autosufficienti
4) porre a carico di a titolo di mantenimento della moglie, Controparte_1
un assegno mensile a favore della signora di euro Parte_1
250 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
5) porre a carico di a titolo di concorso nel mantenimento Controparte_1
dei figli, e entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, le somme rispettivamente pagina 2 di 10 di Euro 300 per ogni figlio (complessivamente euro 600) rivalutabili annualmente secondo indici Istat .
6) porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno, alle spese straordinarie dei figli non economicamente autosufficienti, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Mantova
7) Con condanna di spese, diritti ed onorari di causa a carico della parte soccombente”;
- per : “1) Pronunciarsi la separazione dei coniugi, Controparte_1
autortizzando gli stessi a vivere separati;
In riforma dell'Ordinanza in data 21.02.2023:
2) Dirsi esonerato il sig. dall'onere di corrispondere a titolo Controparte_1
di mantenimento della sig.ra qualsivoglia importo, Parte_1
respingendo qualsivoglia richiesta di addebito della separazione;
3) Dirsi esonerato il sig. dall'onere di corrispondere a titolo Controparte_1
di mantenimento dei figli maggiorenni e Persona_2 CP_2
qualsivoglia importo, sia a titolo di spese ordinarie che straordinarie.
4) Revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie
[...]
; Parte_2
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora ha proposto ricorso per sentir pronunciare Parte_1
la separazione giudiziale dal marito esponendo di aver Controparte_1
contratto in data 11 dicembre 2001 a Santiago di Cuba, il matrimonio, trascritto pagina 3 di 10 con atto n. 4 parte 2, Sezione C, anno 2002 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Virgilio (MN) per l'anno 2002.
Dall'unione nascevano a Mantova i figli il giorno 2 gennaio 2003 Persona_1
e il giorno 1° settembre 2005. Per_2
La ricorrente esponeva di essere disoccupata, mentre il marito svolgeva la professione di operaio e di essere proprietario dell'immobile adibito a casa familiare oltre ad un altro immobile in comproprietà con altri eredi.
Riferiva che il matrimonio si era incrinato anche a causa delle tensioni con i familiari del marito ed in particolare con la suocera, la quale in un'occasione l'aveva insultata anche davanti al figlio minore Per_2
A seguito del clima di tensione il marito si era infine allontanato dall'abitazione per trasferirsi presso la madre che abitava nell'abitazione adiacente.
Chiedeva quindi l'attribuzione di un assegno di mantenimento per sé e per i figli non economicamente autosufficienti oltre all'addebito al marito della separazione.
Si costituiva il convenuto contestando le deduzioni attoree e chiedendo infine il rigetto di tutte le domande attoree non opponendosi alla domanda di separazione.
La causa è stata istruita mediante prova orale e documentale.
Sulla separazione personale delle parti
La domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi, denotano l'esistenza di una crisi coniugale e sono state confermate dal resistente comparso personalmente nel corso dell'udienza presidenziale. pagina 4 di 10 Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è infondata e va rigettata.
Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
Dalle allegazioni della ricorrente ed anche alla luce delle dichiarazioni dei figli escussi nel corso del procedimento, il rapporto tra i coniugi peggiorarono allorquando il padre andò a vivere presso la madre nell'abitazione accanto a quella occupata dalla moglie con i figli.
Gli alterchi verbali intercorsi tra le parti non paiono tuttavia idonei a fondare una pronuncia di addebito dovendosi inserire in un contesto di conflittualità legata alla separazione in atto così che questi non si pongono quale causa della separazione, ma al più come una conseguenza.
Sul mantenimento a favore del coniuge
Il Collegio osserva come non sia fondata la domanda di mantenimento a favore del coniuge.
pagina 5 di 10 Nel ricorso introduttivo la ricorrente deduce di essere disoccupata, al contrario il figlio ha dichiarato in udienza che “Mia madre svolge attività di badante Per_2
ed è occupata sia al mattino che al pomeriggio per 5/6 giorni a settimana.
Lavora presso una signora che si chiama (non ne conosco il cognome) e Per_3
che abita a Cappelletta. Mia madre va a Cappelletta a piedi. Mi risulta che mio padre paghi le utenze di luce e gas. Non mi risulta che paghi altro”.
La ricorrente, tuttavia, nel ricorso introduttivo non dà conto di tale attività lavorativa a tempo pieno e al contrario ottiene una illegittima ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul presupposto della incapienza economica.
Appare evidente come tale attività lavorativa fosse svolta in modo del tutto irregolare e questo impedisce al Collegio di poter apprezzare se le disponibilità economiche a sua disposizione siano o meno sufficienti a garantirle il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Peraltro è la stessa ricorrente che nel suo atto introduttivo ha dichiarato di aver presentato il ricorso che ha originato questo procedimento: “La stessa attualmente non è in grado di provvedere in maniera autonoma alle spese della famiglia e la decisione di porre fine al matrimonio è giustificata non solo dall'atteggiamento del marito che non sta assolvendo ai propri obblighi familiari e matrimoniali, ma anche dalla necessità di poter usufruire di alcuni aiuti assistenziali statali o comunali, che con l'attuale ISEE non può permettersi”.
pagina 6 di 10 Quindi, per esplicita ammissione della parte ricorrente, la presentazione del ricorso nasce anche dalla necessità di avere un ISEE più basso per ottenere sussidi economici che al contrario non avrebbe potuto ricevere.
Tale finalità è ovviamente estranea alle ragioni che legittimano una parte a ricorrente all'Autorità giudiziaria e che anzi di fatto confessano l'intento di percepire dei contributi economici a cui la parte non avrebbe diritto.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va quindi revocato non sussistendone i requisiti fin dall'origine visto che la parte svolgeva attività continuativa retribuita, ma non dichiarata, con ciò ottenendo di riversare sulla collettività le spese di questo giudizio pur non avendone i requisiti.
Per i medesimi motivi nulla va riconosciuto alla parte a titolo di mantenimento per sé stessa alla luce del fatto che fin dall'inizio del procedimento la parte ha svolto lavoro irregolare.
Sul mantenimento dei figli
Quanto ai figli si deve rilevare come il figlio ad Aprile 2024 avesse un Per_2
contratto a tempo indeterminato con e fosse somministrato a Iveco che CP_3
gli procurava, per sua stessa ammissione avvenuta in udienza, un reddito mensile di euro 1.400 circa. pagina 7 di 10 In seguito, la sua somministrazione è terminata, ma questo non fa venire meno il fatto che il figlio si possa ormai dire definitivamente entrato nel mondo Per_2
del lavoro sicché vengono meno i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento. Di nessun rilievo hanno i certificati medici prodotti con la memoria di replica visto che riguardano un ricovero per iperpiressia e che hanno visto le dimissioni del paziente con la prescrizione di un antibiotico quale
è l'amoxicillina che ovviamente non è incompatibile con lo svolgimento di una regolare attività retribuita.
Successivamente risulta che anche il fratello , che lavorava presso In's, Per_1
si sia dimesso volontariamente in data 13/02/2025 sicché non è certo possibile attribuirgli alcun assegno di mantenimento a fronte della sua scelta di abbandonare il lavoro. Peraltro per lui si rileva come mancassero fin dall'origine le condizioni per l'attribuzione di un assegno di mantenimento atteso che già all'epoca del ricorso introduttivo egli non studiasse e fosse maggiorenne e la ricorrente non abbia dimostrato che la sua eventuale disoccupazione fosse incolpevole ed anzi, al contrario, egli ha lavorato presso IN's almeno fino a quando non scelse di dimettersi.
L'assegno di mantenimento per il figlio va quindi revocato ex tunc, Per_1
mentre quello per il figlio a far data dall'aprile 2024. Per_2
Attesa la maggiore età dei figli e la piena capacità economica della moglie,
l'assegnazione della casa coniugale perde la sua funzione sicché essa va revocata a far data dalla presente decisione.
Attribuzione dell'Assegno Unico
pagina 8 di 10 Nulla va statuito per l'Assegno Unico atteso che entrambi i figli sono ampiamente maggiorenni.
Diritto di visita
Nulla va statuito per il diritto di visita attesa la maggiore età dei figli che potranno concordare direttamente con il padre i giorni nei quali vedersi.
Le spese del presente procedimento vanno invece compensate tra le parti in ragione della necessarietà del presente procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Nulla per il diritto di visita attesa la maggiore età dei figli che potranno concordare direttamente con il padre i giorni nei quali vedersi;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO VIRGILIO
(MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n.
4 parte 2, Sezione C, anno 2002);
4) Revoca l'assegno di mantenimento a favore della moglie ex tunc;
5) Revoca l'assegno di mantenimento a favore del figlio ex tunc; CP_2
6) Revoca l'assegno di mantenimento a favore del figlio a far tempo Per_2
dall'aprile 2024;
7) Revoca l'assegnazione della casa coniugale a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza;
8) Revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente con effetti ex tunc; pagina 9 di 10 9) Spese compensate tra le parti;
Così deciso in Mantova, il 23/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Giorgio Bertola
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo De Luca
pagina 10 di 10