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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R.Gen. N. 142/2022
Dott. IU NO Presidente rel.
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO: nella causa civile n. 142/2022 R.G. promossa con atto di citazione in concorrenza sleale riassunzione notificato in data 28.01.2019 e posta in decisione all'udienza del 25.6.2025 da
in persona del l.r.p.t., con il Parte_1 patrocinio degli Avv.ti Monica Salvador e Fabio Azzolini
APPELLANTE
c o n t r o in persona del l.r., con il patrocinio degli Controparte_1
Avv.ti Massimo Proto, Anna Gardini e Chiara Ortaggi
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 24/11/2021 n.
2875/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'ecc.ma Corte di appello adita, in riforma della sentenza n.2875/2021 del pagina 1 di 22 Tribunale di Brescia, depositata il 24 novembre 2021, non notificata, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, giudicare come segue.
In via pregiudiziale: dichiararsi la nullità dell'impugnata sentenza per violazione del principio del contraddittorio in relazione alle norme di cui agli artt.101 2° co e 183
4° co cpc.
Nel merito: in ogni caso, in accoglimento dei motivi di doglianza frapposti dall'odierna appellante all'impugnata sentenza, disporre:
a) la riforma di tale sentenza in pieno accoglimento delle domande formulate in prime cure dall'appellante (come sopra trascritte nella narrativa del presente atto), disponendone la modifica/revoca nella parte in cui, dopo aver accertato che in Con applicazione degli artt.102bis e 102ter LDA il SI TP di proprietà di ha i requisiti per godere della tutela sui generis, di durata pari a 15 anni, concessa alle banche dati “non creative”, ha “”verificato che la convenuta con la realizzazione del sito TE, abbia utilizzato indebitamente una “parte sostanziale” della banca dati avversaria e quindi disposto l'inibitoria nei confronti di
[...] ad ogni ulteriore utilizzo, estrazione o reimpiego di parti Parte_1 sostanziali della banca dati “ ” oltre che nella parte in cui ha Controparte_3
“compensato le spese di lite del relativo grado del giudizio”, al cui rimborso nei confronti dell'odierna appellante si chiede sia condannata l'appellata secondo quanto richiesto con la nota spese depositata in primo grado.
b) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio.
In via istruttoria: occorrendo, integrarsi l'istruttoria di causa sulle circostanze dedotte in prime cure e già riportate nella narrativa dell'atto di citazione in appello”.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia:
- in linea principale, rigettare l'appello principale proposto da Parte_1
pagina 2 di 22
Parte_1
- in linea subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla in riforma della sentenza n. 2875/2021 Controparte_1 del Tribunale di Brescia, pubblicata il 24 novembre 2021:
i) accertare e dichiarare che la condotta tenuta da Parte_1 costituisce violazione del diritto di autore (artt. 2, nn. 8 e 9, e 64-bis /sexies L.d.A.) e illecito anticoncorrenziale (art. 2598, nn. 1 e 3, c.c.), e per l'effetto condannarla:
- al pagamento, in favore della e a titolo di risarcimento Controparte_1 danni per il periodo 2017-2019 della somma di euro 530.407,99
(cinquecentotrentamilaquattrocentosette/99), ovvero di quella maggiore o minore anche equitativamente determinata ex art. 1226 c.c., oltre al pagamento, in favore della a titolo di risarcimento danni per le annualità Controparte_1 successive e sino all'emissione della sentenza, di una ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa;
- alla restituzione, in favore della dell'indebito profitto, Controparte_1 tratto dallo sfruttamento commerciale di TE in violazione dei diritti dell'attrice tutelati dalla L.d.A. e da quella posta a tutela della concorrenza, da determinarsi con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
ii) condannare al pagamento di tutte le somme Parte_1 dovute in favore della con rivalutazione monetaria e Controparte_1 interessi dalla domanda sino al saldo effettivo;
iii) inibire a ogni ulteriore utilizzo, sfruttamento, Parte_1 diffusione e promozione di TE o di ogni altro sito internet o piattaforma digitale, comunque denominati, in violazione dei diritti della Controparte_1 tutelati dalla L.d.A. e dalla legge posta a tutela della concorrenza,
[...] ordinandone se del caso la modifica o la rimozione dal web;
iv) condannare ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. Parte_1 ovvero dell'art. 163, co. 2, L.d.A., al pagamento della somma di euro 10.000,00
(diecimila/00), o alla maggiore o minor somma reputata di giustizia, per ogni giorno pagina 3 di 22 di ritardo nell'esecuzione del provvedimento richiesto nel punto che precede;
v) disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, ovvero del suo dispositivo o di un estratto di essa, per due volte consecutive su due primari quotidiani a tiratura nazionale e/o su due primarie riviste del settore sportivo del tennis, a scelta della
e a spese di nonché Controparte_1 Parte_1 sulla pagina internet di TE ' http://www.raftennis.it' , per almeno sei mesi e secondo modalità che la rendano immediatamente percepibile agli utenti al momento dell'apertura della menzionata pagina internet;
- in via istruttoria, disporre la rinnovazione della c.t.u. per le ragioni esposte nelle osservazioni del c.t.p. di Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettario (ex art.
2, secondo comma, D.M. 10 marzo 2014, n. 55) nella misura del 15% ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La previa riassunzione del giudizio a seguito di CP_1 Controparte_1 pronuncia di incompetenza funzionale da parte del Tribunale di Bergamo, ha convenuto in giudizio innanzi alla Sezione Specializzata d'Impresa del Tribunale di
Brescia l'associazione , esponendo: Parte_1
- che in data 11/12/2013 i signori e Parte_2 Parte_3 [...] hanno costituito la società di diritto svizzero al fine di Parte_4 CP_4 gestire l'attività legata all'applicazione ed il relativo sito web, il Controparte_3 cui dominio era già stato registrato in data 16.07.2008;
- che successivamente, il 23/04/2014 il signor ha ceduto parte Parte_4 delle proprie quote al fratello;
Controparte_5
- che, nello specifico, il è una piattaforma social che consente di organizzare CP_3 incontri amatoriali di tennis: i risultati delle partite vengono poi registrati dall'applicazione al fine di costruire un vero e proprio sistema di classifica amatoriale degli incontri ufficiali (Circuito TP) di tennis organizzati in autonomia dagli utenti pagina 4 di 22 iscritti;
- che in data 16/12/2014 la ha ceduto alla CP_4 Controparte_1
Co (di seguito ”) “tutti i diritti sportivi, di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico del Circuito TP Tennis Italia e del Sito”, nonché “tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico (tra cui il diritto di riproduzione, di esecuzione, di rappresentazione pubblica, di diffusione, di distribuzione, di cessione, di trasformazione e di elaborazione” del SI , ricevendo a titolo CP_3 di corrispettivo la somma di € 130.000,00;
- che, contestualmente, le parti hanno inoltre stipulato un contratto di collaborazione Co col quale la ha affidato alla l'implementazione del sito web, Controparte_3 la promozione e diffusione commerciale dell'applicazione e del circuito , CP_3 nonché la formazione degli affiliati, il tutto in cambio di un compenso minimo annuale di € 50.000;
Co
- che, inoltre, la ha assunto alle proprie dipendenze la signora Persona_1
(moglie di , con l'incarico di svolgere le mansioni di Parte_4 segreteria legate alle attività oggetto del contratto di collaborazione;
- che in data 3/11/2016 i signori e hanno ceduto le Parte_4 Controparte_5 loro quote ai restanti soci signori e;
Parte_2 Parte_3
- che in data 21/01/2017 e hanno Persona_2 Parte_5 Persona_1 costituito la società sportiva dilettantistica (di Pt_1 Parte_1 seguito ASD);
- che detta società è stata anch'essa gerente di un'applicazione volta all'organizzazione online di partite amatoriali di tennis, denominata “RAF Tennis”, accessibile dal sito web www.raftennis.it, il cui dominio è stato registrato il
2/01/2017.
L'attrice, rimarcato il legame tra e ha Persona_1 Parte_4 anzitutto sostenuto che l'applicazione ed il relativo sito web, Controparte_3 nonché la banca dati ad essi correlata, avrebbe presentato i seguenti elementi di novità ed originalità: pagina 5 di 22 a) l'uso di una terminologia sino ad allora mai adottata nel mondo tennistico, e ormai distintiva del Circuito TP, con l'introduzione di termini quali;
“TE”, “Power”
e “Promoter”;
b) l'implementazione di “un sistema di valutazione di ciascun TE (il Power), realizzato con l'uso di un algoritmo proprietario che permette di determinare la sua bravura in un valore numerico che può variare da 9 a 99”, frutto di “investimenti e di un'accurata attività di ricerca e sviluppo, effettuata su un campione di giocatori … Co basandosi su migliaia di risultati tennistici archiviati nella banca dati della e di
; Controparte_3
c) l'introduzione del “cd Simulatore FIT-TP”, strumento che consente ai Pt_6 di apprendere in anticipo, per il tramite di un algoritmo proprietario e in modo semplice e diretto, l'impatto che il Power avrebbe avuto nell'attribuzione dei punteggi a ciascuno dei giocatori all'esito di una potenziale sfida fra loro.
L'attrice ha sostenuto esser evidenti i molteplici elementi di identità tra l'applicazione
“TP” e l'applicazione “Raf tennis”, con particolare riferimento al lessico impiegato dal software, alla grafica, al sistema di assegnazione del punteggio, al simulatore di risultato ed al sistema di classifica, in relazione ai quali ha lamentato violazione della l.d.a. in ragione della rielaborazione meramente esteriore e dell'uso non autorizzato da parte della convenuta del sistema TP, in particolare sotto il profilo dell'art. 2 l.d.a. nn. 8 e 9; l'attrice ha, pertanto, invocato in proprio favore la tutela autoriale dei “programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore” e delle banche dati protette quali opere dell'ingegno.
L'attrice ha in particolare sostenuto che i servizi offerti attraverso il CP_3
(creato il 16/7/2008) e quelli offerti tramite il TE (creato il 2/1/2017)
[...] sarebbero stati i medesimi, si sarebbero rivolti alla medesima fascia di mercato (i tennisti amatoriali italiani) ed avrebbero utilizzato la medesima terminologia”, presentando vari elementi di confusione. Ha in primo luogo contestato l'uso da parte della convenuta di “un sistema di valutazione dei propri utenti/giocatori integralmente pagina 6 di 22 ripreso dal sistema di valutazione utilizzato nel Infatti l'A.S.D. Controparte_3 avrebbe utilizzato il sistema della FIT, semplicemente convertendo il valore numerico del Power in un diverso valore numerico, definito 'Level'; il TE avrebbe del resto esplicitamente individuato il Power di TP Tennis Fight come criterio di riferimento per la creazione delle proprie fasce di Level”; inoltre “anche il SI
RAF Tennis avrebbe attribuito i punteggi da assegnare ai al termine di ogni Pt_6
Match sulla base di:
1. vinti dal TE;
2. Games totali giocati;
3. LEVEL di CP_6 entrambi i TEs» (art.
3.06 del regolamento TE del 2017, doc. 15).
Inoltre anche il TE avrebbe utilizzato n. 4 classifiche (il 'Ranking
Generale', il 'Ranking Match', il 'Ranking Tornei' e il 'Ranking Doppi'), le quali – con minima variazione terminologica – avrebbero pedissequamente ricalcato le classifiche individuate nel TP”. Ulteriori elementi di affinità sarebbero poi rappresentati dal fatto che il numero degli eventi previsti da TE (Mega
Slam, Ultra 1000, Super 700, 500 e Social Week RAF) era lo stesso di quello previsto da (Super Slam, Grand Prix, Master1300, Master750 e Tornei Controparte_3
Sociali), e che identica era la logica di assegnazione dei punteggi;
a detta dell'attrice, poi, la convenuta avrebbe pedissequamente riprodotto anche nel TE Pt_1 il Simulatore, limitandosi a cambiarne la denominazione in 'Head to Head”; essa, inoltre, con evidente intento confusorio, avrebbe previsto che gli iscritti al
TE assumessero la denominazione di 'fighters' (Regolamento di
TE, Introduzione, punto 1: doc. 15), ossia proprio la medesima denominazione assegnata a chi era iscritto al TP.
In relazione alle suesposte circostanze la ha lamentato la CP_1 Controparte_1
“violazione della l.d.a. per la rielaborazione meramente esteriore e l'uso non autorizzato, da parte della del SI TP”, in particolare sotto il profilo Pt_1 dell'art. 2 l.d.a. numeri 8 e 9, invocando la tutela autoriale (i) dei “programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore” e (ii) delle banche dati protette quali opere dell'ingegno. In tale prospettiva il TE non sarebbe risultato altro che una copia, sbiadita, del
SI TP, e cioè il risultato di mere modificazioni secondarie di maquillages pagina 7 di 22 esteriore, così ponendosi in chiara violazione dell'art. 64-bis, lett. b), l.d.a.
Co Sotto altro profilo, ha evidenziato come la condotta tenuta dalla convenuta dovesse ritenersi idonea ad integrare gli estremi della concorrenza sleale, sia in ragione dell'imitazione servile dei servizi e dell'attività da essa svolta, sia per essersi Parte l' avvalsa, direttamente o indirettamente, di mezzi non conformi a correttezza professionale ed idonei a danneggiare l'altrui società; ha, infine, lamentato di aver subito un danno conseguente alle condotte di concorrenza sleale, tenute dalla convenuta, in particolare per la riduzione dei ricavi dovuta allo storno dei propri promoters ed allo sviamento della clientela. Con riferimento, in particolare, al conseguente sviamento di clientela, alla diminuzione dei ricavi derivanti dalla iscrizione dei ai Tornei del alla riduzione dei ricavi Pt_6 Controparte_3 derivanti dalla registrazione dei Tornei ed ancora alla riduzione dei ricavi CP_3 derivanti dal tesseramento alla FIT.
La convenuta, costituendosi, ha chiesto il rigetto delle pretese attoree.
Ha esposto, quanto alle persone fisiche indicate nell'atto introduttivo del giudizio, che esse erano state iscritte al TP per soli 90 giorni, senza mai avere avuto accesso Co alcuno o contatti con dati riservati della ( ) o che essi avevano Parte_5 svolto per un breve periodo di tempo attività di segreteria, limitate all'inserimento di risultati di gare nel ristretto ambito di un singolo comitato regionale Fit ( Per_1
.
[...]
Ha poi sostenuto che il sistema RA, basato su livelli di gioco che richiamano le medaglie olimpiche (gold, silver e bronze) per definire in categorie l'attività sportiva
“amatoriale”, prevedeva un sistema di calcolo diverso da quello di TP (ad esempio, non incideva nel calcolo del Power il numero di games vinti o persi, in difformità da quanto affermato da parte attrice).
Ha ancora affermato che l'utilizzo delle classifiche del “RA” sarebbe legato (come qualsiasi classifica nel tennis) alle discipline praticabili nello specifico sport
(singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto), in coerenza del resto col rilievo che ogni attività sportiva agonistica o amatoriale è
pagina 8 di 22 necessariamente legata a tali “modelli”, che null'altro sono se non le tipologie di gare praticabili.
Ha poi, negato potersi considerare “innovativo” il sistema di collegare un certo numero di risultati ad un determinato arco temporale: si tratterebbe, infatti, di un metodo classico ed in uso da decenni presso svariati sport dilettantistici. Ha, ancora, contestato l'addebito mossole per il repentino “cambio di casacca” dei promoter, trattandosi, invece, di una normale instaurazione di un rapporto associativo.
Acquisiti atti e documenti prodotti dalle parti, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni come di seguito riportate.
La FIT Tennis ha concluso come segue:
“i) accertare e dichiarare che la condotta tenuta da costituisce Parte_1 violazione del diritto di autore (artt. 2, nn. 8 e 9, e 64-bis /sexies l.d.a.) e illecito anticoncorrenziale(art. 2598, nn. 1 e 3, cod. civ.), e per l'effetto condannarla:
- al pagamento, in favore della della somma di euro 519.369,00 Controparte_1
(cinquecentodiciannovemilatrecentosessantanove/00) a titolo di risarcimento danni, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche all'esito di consulenza tecnica di ufficio o di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.; e
- alla restituzione, in favore della dell'indebito profitto, tratto dallo Controparte_1 sfruttamento commerciale di TE in violazione dei diritti dell'attrice tutelati dalla l.d.a e da quella posta a tutela della concorrenza, da determinarsi in corso di causa, anche all'esito di consulenza tecnica di ufficio o di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.;
ii) condannare al pagamento di tutte le somme dovute in favore della Parte_1 con rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda sino al saldo Controparte_1 effettivo;
iii) inibire a ogni ulteriore utilizzo, sfruttamento, diffusione e Parte_1 promozione di TE o di ogni altro sito internet o piattaforma digitale, comunque denominati, in violazione dei diritti della tutelati dalla l.d.a. e dalla legge posta a tutela Controparte_1 della concorrenza, ordinandone se del caso la modifica o la rimozione dal web;
iv) condannare ai sensi dell'art. 614-bis cod. proc. civ. ovvero Parte_1 dell'art. 163, co. 2, l.d.a., al pagamento della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), o alla maggiore o minor somma reputata di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento richiesto nel punto che precede;
pagina 9 di 22 v) disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, ovvero del suo dispositivo o di un estratto di essa, per due volte consecutive su due primari quotidiani a tiratura nazionale e/o su due primarie riviste del settore sportivo del tennis, a scelta della e a spese di Controparte_1 [...] nonché sulla pagina internet di TE 'http://www.raftennis.it ', per Parte_1 almeno sei mesi e secondo modalità che la rendano immediatamente percepibile agli utenti al momento dell'apertura della menzionata pagina internet.
Con vittoria di diritti, spese e onorari.
In via istruttoria: la chiede la rimessione in istruttoria della causa con Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti istanze che comunque reitera anche al fine di ritenerle non rinunciate:
(A) ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli (preceduti dalle parole «vero che », e sui testi indicati, di volta in volta, tra parentesi tonde):
1) «tra le informazioni, archiviate nella banca dati di e della Controparte_3 Controparte_1
e raccolte a fronte di investimenti e di attività di ricerca e sviluppo, vi sono migliaia di risultati
[...] tennistici e i nominativi dei c.d. ' soggetti che svolgevano l'attività di promozione e CP_7 diffusione commerciale del » (sig.ri ; Controparte_3 Controparte_8 Testimone_1
; ; Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
2) «le informazioni, archiviate nella banca dati di e della Controparte_3 Controparte_1
e raccolte a fronte di investimenti e di attività di ricerca e sviluppo – tra le quali quelle
[...] elaborate su di un campione di tennisti e migliaia di risultati tennistici – hanno consentito di elaborare l'algoritmo che rileva il livello di gioco reale degli utenti registrati al denominato Controparte_3
Power » (sig.ri ; ); Controparte_8 Testimone_1 Testimone_2 Parte_3
(B) ammissione delle seguenti consulenze tecniche d'ufficio:
(B1) di natura tecnico-informatica e/o merceologica, o altra ritenuta opportuna, autorizzando il perito all'esame e all'ispezione di tutti gli atti e i documenti di causa già depositati, nonché di quelli comunque in possesso delle parti, per accertare gli elementi di identità e confusione tra le due piattaforme e TE;
Controparte_3
(B2) di natura tecnico-contabile, autorizzando il perito all'esame e all'ispezione di tutti gli atti e i documenti di causa già depositati, nonché di quelli comunque in possesso delle parti, per accertare l'entità del danno subìto dalla per i minori ricavi derivanti dall'iscrizione Controparte_1 dei ai Tornei del dalla registrazione dei Tornei e dal tesseramento Pt_6 Controparte_3 CP_3 alla tutti riconducibili all'interruzione dell'attività di collaborazione Controparte_1 professionale dei Promoters del stornati anticoncorrenzialmente da Controparte_3 [...]
Parte_1
(C) solo per estremo scrupolo difensivo, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte le pagina 10 di 22 istanze di prova orale avversaria, la insiste altresì ad essere ammessa a CP_1 Controparte_1 prova contraria diretta con il dott. . Controparte_9
ha concluso come segue: Parte_1
“Nel merito:
1. respingere ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto assolvendone la convenuta con la miglior formula. In ogni caso
2. Rifondere alla convenuta spese e competenze di lite compreso il rimborso forfetario per spese generali ex DM 37/2018.
In via istruttoria:
3. Rigettare, ove riproposta, l'istanza di CTU proposta dall'attrice e già rigettata dal GI con ordinanza dd. 16.12.2019, in quanto inammissibilmente esplorativa, a maggior ragione all'esito delle prove testimoniali assunte
4. Rigettare, ove riproposte, le istanze di prova orale formulate da controparte e allo stato non ammesse e per la denegata ipotesi di loro, anche parziale, ammissione, ammettere la convenuta alla prova contraria come richiesta nella memoria ex art.183 6° co. n3 cpc dd. 05.09.2019 e a provare per testi le circostanze capitolate nella memoria istruttoria ex art.183 6° co n.2 cpc dd. 16.07.2019 e di seguito trascritte
1) Vero che nel settembre 2017, Fit incaricava la ditta del sig. (Stefana Web Parte_3 CP_ Innovation), di realizzare una nuova e diversa versione del sito e che le modifiche apportate sono quelle che risultano dai documenti 6 di parte convenuta e 15 di parte attorea, che si sottopongono al teste. Testi: c/o c/o c/o Parte_2 CP_4 Testimone_6 CP_4 Controparte_9 Co Co
c/o di Arcene (BG); di Arcene;
si chiede Tes_7 Testimone_8 Testimone_9
l'interrogatorio formale del legale rappresentante Fit ing. Testimone_10
2) Vero che proprietaria del portale RAennis è la società commerciale RA srl, la quale ha commissionato la realizzazione del sito alla società iWebDev di come da documento Testimone_9
3 che le si rammostra.
3) Vero che la gestione e l'implementazione del sito RA tennis è effettuata dalla società iWebDev di su incarico della RA srl. Controparte_10
4) Vero che Social tennis comunity ASD paga un canone annuo a RA srl per l'utilizzo del sito utilizzato per la gestione delle proprie attività sportive sociali, come da doc. 3 che si rammostra al teste.
5) Vero che il sito di Tpra è realizzato in modalità ASP/ASPX, mentre il sito RA è realizzato in pagina 11 di 22 modalità PHP.
Testi: di Arcene (BG); c/o RA srl. 6) Vero che in data 8 maggio 2017 è Testimone_9 Tes_11 stato attivato il dominio RApadel.it a cura di con creazione ed introduzione sul social Email_1
RAFT dell'area padel nel giugno successivo.
CP_ 7) Vero che solo successivamente, nel novembre 2017, il portale ha introdotto ed attivato on line la sezione padel, che già compariva sul sito RA dal giugno antecedente (2017).
CP_ 8) Vero che a fine 2017 il sito è stato fatto oggetto di un adeguamento grafico curato dal sig.
(doc. 8), e che in data antecedente al novembre 2017 la veste grafica dello stesso Parte_3 corrispondeva a quella raffigurata nei docc. 2a e 6 che si mostra al teste.
9) Vero che le competizioni a squadre RA sono state introdotte nel sito nell'autunno 2017, mentre tali CP_ competizioni sono state introdotte nel portale successivamente a tale data, nella primavera 2018.
Testi: di GL (CO) via Scaletto;
CA ME (Br) via Parte_2 Parte_3
Paganini 17; di Arcene;
di Latina. Testimone_8 Testimone_12
10) Vero che Fit all'inizio del 2019 ha inviato un comunicato ai promoter sotto contratto con la CP_4
richiedendo loro una collaborazione diretta con la Fit stessa ai fini della gestione del circuito
[...] CP_
.
Con sentenza n. 2875/2021 del 24/11/2021 il Tribunale di Brescia, sezione specializzata impresa, in composizione collegiale, respingendo nel resto le domande Parte attoree, ha accertato la violazione da parte della del diritto vantato dall'attrice ai sensi dell'art. 102 bis co. 3 l.d.a. sulla banca dati , mediante la Controparte_3 realizzazione o comunque lo sfruttamento economico del sito www.raftennis.it. Ha, conseguentemente, inibito alla convenuta ogni ulteriore utilizzo, estrazione o reimpiego di parti sostanziali di tale banca dati, fissando una penale di € 3.000,00 in caso di violazione del provvedimento di inibitoria e stabilendo la somma di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso e compensato le spese di lite tra le parti.
In motivazione il primo giudice, respinta perché tardivamente introdotta e perché implicitamente abbandonata, per omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva - sollevata da parte convenuta in ragione del fatto che il sito web www.raftennis.it sarebbe appartenuto a Co RZ (la società RA srl) – nel merito, attesa la mancata produzione da parte della pagina 12 di 22 del c.d. “codice sorgente”, o in alternativa, del c.d. “programma oggetto”, ha ritenuto non essere possibile, nemmeno ricorrendo all'ausilio di una ctu, la comparazione tra le strutture dei due software e di conseguenza l'accertamento di un'eventuale contraffazione dell'applicazione TP.
Ha, invece, ritenuto raggiunta la prova che la ASD avesse fatto illegittimamente uso di un dato del sistema TP nell'applicazione RAennis, attribuendo ai propri utenti la facoltà di indicare il loro “livello FIT” al momento dell'iscrizione, e ciò al fine di ottenere un giudizio sintetico di partenza relativo alla propria abilità di giocatore.
Ha concluso, tuttavia, affermando che la banca dati del sistema TP fosse priva dei requisiti minimi per la concessione della tutela autoriale, in quanto la stessa non presentava elementi minimi di creatività od originalità idonei a caratterizzare la banca dati stessa come opera dell'ingegno; respinta, perciò, la richiesta di tutela autorale, ha ritenuto potersi invece applicare in favore dell'attrice la tutela c.d. “sui generis” prevista dagli artt. 102 bis e 102 ter l.d.a a salvaguardia delle banche dati frutto di Co investimento, avendo la pagato €130.000 per lo sfruttamento del software . CP_3
Ha, tuttavia, rigettato la domanda risarcitoria, rilevando un'insanabile carenza sia allegatoria che probatoria in punto di an del danno derivante dall'altrui sfruttamento della propria banca dati.
***
Con atto di citazione notificato il 7/02/2022, la ha Parte_1 proposto appello insistendo nuovamente sul difetto di legittimazione passiva e chiedendo riformarsi la sentenza gravata, con rigetto delle pretese attoree e vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è tempestivamente costituita la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale condizionato.
Sospesa la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/09/2023 e trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali pagina 13 di 22 e memorie di replica.
***
Con sentenza non definitiva, questa Corte, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , ha accertato che il giudice Parte_1 di prime cure, accordando alla la tutela ex art. 102 bis Controparte_1
l.d.a., dalla stessa mai invocata, ha di fatto generato una pronuncia ultra petita in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché del diritto di difesa della controparte. Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di gravame, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. limitatamente alla seguente statuizione: domande attoree.. I) accerta e dichiara che la condotta posta in essere da
[...] attraverso la realizzazione del sito www.raftennis.it Parte_1 costituisce violazione, ai sensi dell'art. 102- bis, comma 3, L.d.A. dei diritti dell'attrice sulla banca dati “ ; ed alle seguenti in quanto ad essa Controparte_3 conseguenti: II) inibisce a ogni ulteriore utilizzo, Parte_1 estrazione o reimpiego di parti sostanziali della banca dati “ ; Controparte_3
III) fissa la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) in caso di violazione del suddetto provvedimento di inibitoria e la somma di euro (trecento/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza>>.
Disposta con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per l'esame dei motivi di appello incidentale condizionato, è stato conferito incarico al CTU con il seguente quesito: “esaminati atti e documenti di causa, accerti il CTU: - se pur in assenza del “codice sorgente” e/o del “programma oggetto” sia possibile, o meno, individuare e descrivere le caratteristiche dei programmi di elaboratore per cui è causa e delle banche dati ad essi correlate;
- se in tal caso le caratteristiche dei Con programmi di elaboratore e delle banche dati ad essi correlate, proprie di , presentino un carattere di novità e di originalità rispetto a quelli correntemente in Part uso al tempo della loro costituzione;
- se quelle proprie di parte appellante riproducano oppure no pedissequamente gli elementi caratterizzanti eventualmente pagina 14 di 22 riscontrati nel programma e nella banca dati di FIT, avuto riguardo, tra l'altro, agli elementi di fatto di cui al secondo motivo di gravame (la determinazione del power dei giocatori, la combinazione dei dati e la modalità di organizzazione dei dati)”.
La causa è stata rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 25.6.2025 ed ivi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante incidentale censura la sentenza laddove ha ritenuto necessaria la produzione del “codice sorgente” o del “programma oggetto” ai fini del riconoscimento della tutela autoriale, rilevando che il giudice avrebbe potuto comunque comparare le strutture dei due software sulla base degli elementi di identità rilevati dalla attrice e l'ausilio di un consulente tecnico.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale critica la sentenza laddove il giudice ha negato la tutela di cui all'art. 2 n. 9) l.d.a. nonostante diversi elementi della banca dati TP quali: la determinazione del power dei giocatori, la combinazione dei dati e la modalità di organizzazione dei dati, fossero caratterizzati da creatività ed originalità.
I primi due motivi di impugnazione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto presupponenti l'accertamento dei caratteri di originalità ed innovatività del social network TP di FIT, requisiti indispensabili per poter accedere alla tutela autoriale invocata, sono infondati.
L'art. 64 bis l.d.a., in tema di programmi per elaboratore, e l'art. 64 quinquies, in tema di banca dati, offrono protezione ai diritti di cui all'art. 1, in base al quale “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” e con esse “Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati pagina 15 di 22 che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”, in relazione alle quali soltanto opera la tutela di cui all'art. 2, comma 8 e 9, per la quale “[…]sono comprese nella protezione: 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto”.
Con tali previsioni, il legislatore ha inteso fornire protezione all'opera dell'ingegno, intesa come frutto di capacità creativa dell'uomo e come idea connotata da specifici elementi di novità e di originalità che consentono di identificarla, distinguendola al contempo da altre analoghe preesistenti. Preliminare, dunque, al riconoscimento della tutela autoriale, è l'individuazione del nucleo centrale di funzionamento dell'opera, occorrendo stabilire se l'opera sia o meno frutto di elaborazione creativa originale e se la duplicazione di questa possa dirsi abusiva in quanto realizzata tramite riproduzione non autorizzata di elementi costituenti il nucleo centrale identificativo dell'opera originale.
Nel caso di specie, pacifica la mancanza in atti del codice sorgente e la conseguente impossibilità di avvalersi di tale strumento per accertare il carattere di originalità del Co sistema TP della , questa Corte ha affidato alla consulenza tecnica d'ufficio il compito di stabilire se, pur in mancanza del codice sorgente, fosse possibile risalire alle caratteristiche essenziali di funzionamento “dei programmi di elaboratore per cui è causa e delle banche dati ad essi correlate” e, in caso di risposta affermativa, se Co quelli propri di presentassero i connotati “di novità e di originalità rispetto a quelli correntemente in uso al tempo della loro costituzione” (cfr. quesito posto al pagina 16 di 22 C.T.U. con ordinanza del 17.1.2024).
Il consulente tecnico nominato, con argomentazioni condivisibili Persona_3 ed immuni da vizi logici, sulla cui attendibilità tecnica non vi è ragione di dubitare, ha affermato che “l'assenza del codice sorgente oggetto di causa non permette
l'accertamento di quanto richiesto nel quesito per quanto riguarda l'individuazione e la descrizione delle caratteristiche. L'impossibilità di ripristinare versioni risalenti al
2017 dei siti in questione non permette nemmeno l'analisi delle banche dati ad essi correlate” (pag. 3 relazione tecnica).
Constatata, dunque, l'impossibilità di procedere all'accertamento tecnico richiesto in mancanza del codice sorgente, il consulente tecnico d'ufficio ha concordato con i consulenti tecnici di parte una metodologia alternativa di indagine, consistente nell'analisi comparativa dei siti internet tramite sistema “Wayback Machine”, che consente di visualizzare versioni archiviate di pagine web cancellate o cambiate nel tempo.
Preme osservare, quanto alla scelta di impiegare detto metodo alternativo di indagine, che la concorde decisione adottata dal C.T.U. e dai consulenti tecnici di parte risulta dal verbale delle operazioni peritali del 26.11.2024 (allegato 4 relazione tecnica), ove si legge: “considerato che non esistono dati su cui lavorare per poter procedere alla risposta dei quesiti posti, di comune accordo si cerca una via alternativa per tentare di fornire qualche elemento di valutazione. L'ing. – CTP Persona_4 fa presente che da parte di ci sarebbe la Controparte_1 CP_2 possibilità di ripristinare un sistema, con non poche difficoltà, da un backup risalente all'anno 2019 e non al 2017. Il Prof. – CTP di Per_5 [...] propone effettuare un tentativo utilizzando la piattaforma Parte_1
WayBack Machine per tentare di analizzare le pagine web più obsolete cercando nell'archivio. WayBack Machine […] Vengono individuate le date riguardanti i domini in questione sulla piattaforma WayBack Machine che potrebbero essere prese in esame […] Si decide di intraprendere la via “WayBack Machine”, tenendo presente tutti i suoi limiti, per tentare di fornire risposte, anche parziali, a quanto richiesto”. Pertanto, l'obiezione sollevata dal consulente tecnico di FIT, secondo cui pagina 17 di 22 la metodologia adottata dal C.T.U. sarebbe scorretta in quanto “non concordata con i
CTP, ma scelta autonomamente dal CTU”, è destituita di fondamento.
Dalla relazione tecnica emerge che il sistema “Wayback Machine” presenta delle limitazioni, “ad esempio alcuni siti impediscono l'archiviazione tramite file robots.txt o specifiche impostazioni del server, alcune funzionalità dinamiche (es. login, database, script interattivi) potrebbero non funzionare e i contenuti possono non essere completi se non sono stati catturati correttamente (es. immagini mancanti)” (pag. 24 CTU). Nel caso di specie, tale sistema si è in effetti rivelato inadeguato, avendo “riportato diversi risultati incompleti, per quanto riguarda la visualizzazione delle pagine web o anche la totale inaccessibilità alle pagine stesse o
a loro parti” (pag. 24 CTU). Il CTU ha, pertanto, concluso che “il risultato ottenuto si limita ad un confronto visivo sulle pagine dei siti analizzati e non ci fornisce nessuna altra informazione utile”.
L'impossibilità di una affidabile ricostruzione di versioni dei siti web risalenti al 2017 ha, pertanto, impedito al C.T.U. di rispondere ai quesiti posti dal Tribunale.
Non può che concludersi che la mancanza del codice sorgente costituisce, anche per la evidente inadeguatezza di metodi alternativi di indagine, una lacuna insanabile che Co non consente di affermare che la piattaforma social TP di e la banca dati ad esso correlata presentino quel carattere di originalità minimo e indispensabile per poter beneficiare della tutela autoriale né che la creazione del sito raftennis.it da parte di sia avvenuta tramite copiatura non autorizzata di Parte_1 elementi identificativi (c.d. nucleo centrale) di un'opera originale protetta.
A non diversa conclusione si giunge con riferimento alle osservazioni critiche mosse Co alla relazione del CTU dal CTP di parte : esse, infatti, si risolvono - in buona sostanza - nella doglianza per non aver il CTU attribuito rilevanza alla riscontrata somiglianza tra quanto appariva nelle immagini relative al sistema FIT e quanto appariva in quelle relative al sistema RAFT;
ammessa e non concessa tale somiglianza non ne viene infatti in alcun modo intaccata la ritenuta impossibilità di pervenire, all'esito del percorso di indagine prescelto, all'accertamento della presenza pagina 18 di 22 Co di un apprezzabile carattere di novità e di originalità del sito . Per il resto le caratteristiche del programma FIT, così come delineate dalla difesa dell'appellata, ed appellante incidentale, non presentano – anche considerate di per sé, a prescindere dalla relativa collocazione nel sito internet – alcunchè di effettivamente originale, facendosi ivi riferimento a dati – quale la comparazione tra gli amatori in base alle relative qualità tecniche, risultanti dai precedenti incontri, con conseguente fissazione dei successivi incontri tra soggetti di omogenea caratura – notoriamente non nuovi ma già da tempo in uso, quanto meno a livello di organizzazione del tennis professionistico.
Con il terzo motivo, l'appellante incidentale critica la sentenza laddove il giudice ha ritenuto non applicabile al caso in esame la fattispecie di cui all'art. 2598 n. 1 c.c. ritenendo che la controversia avesse ad oggetto servizi e non prodotti. Ha ribadito, poi, i numerosi elementi di affinità tra il proprio sito e quello della controparte.
Il motivo è infondato.
In disparte la considerazione che nel caso di specie si dibatta di prodotti o di servizi, è in ogni caso assorbente l'impossibilità – accertata in sede di C.T.U. – di ricostruire le basilari caratteristiche di funzionamento dei siti internet in questione e, di conseguenza, di procedere ad una loro comparazione con un livello di dettaglio tale Co da poter affermare, da un lato, che il sito TP di presenti una peculiare capacità distintiva rispetto ad altri siti analoghi presenti sul mercato e, dall'altro, che il sito raftennis.it costituisca imitazione servile del primo.
Ciò posto, è solo possibile constatare l'esistenza sul mercato di due piattaforme interattive con funzionalità analoghe, entrambe rivolte a tennisti amatoriali, che, però, non presentano rischio di confusione nell'utente medio. Sul punto, il collegio condivide le considerazioni svolte dal giudice di primo grado – che, peraltro, non risultano specificamente censurate dall'appellante incidentale, il quale non ha chiarito per quali ragioni sussisterebbe, al contrario, tale rischio confusorio, essendosi limitato anche in sede di appello ad insistere genericamente sul carattere innovativo del proprio sito internet rispetto a quello concorrente – circa l'assenza di confondibilità
pagina 19 di 22 considerato che “(i) il fruitore TE è soggetto già iscritto all'Associazione convenuta e (ii) il medesimo non può credibilmente essere tratto in inganno circa
l'eventuale affiliazione della propria associazione alla Federazione (unico profilo di possibile interferenza tra le parti) dalla visione delle forme esteriori del servizio
TE, trattandosi di informazione (quella appunto sull'appartenenza dell'associazione al circuito “ufficiale”) immediatamente acquisita al momento dell'iscrizione” (pag. 17 sentenza di rimo grado).
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta l'erronea ricostruzione della vicenda riguardante il passaggio di diversi promoters FIT in ASD, descritta dal primo giudice come mera conseguenza del gioco della libera concorrenza. A dire dell'appellante incidentale, la scelta di assumere promoters FIT presenterebbe, invece, indubbi profili di concorrenzialità ex art. 2598 n. 3 c.c. posto che la stessa confermerebbe la chiara Cont Co intenzione della di sottrarre alla l'avviamento aziendale maturato nel Co Parte tempo. Ne è prova il fatto che assumendo i promoters , la è riuscita ad accaparrarsi non solo l'esperienza dei predetti, ma anche gli innumerevoli clienti ad essi legati.
Il motivo è infondato.
Sul punto, l'appellante incidentale non ha offerto elementi idonei a far discostare questo collegio dalle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, che vengono pertanto condivise.
Nello specifico, quanto all'asserito sviamento di clientela, il collegio rileva una carenza assertiva prima ancora che probatoria, essendo la circostanza stata dedotta in termini assolutamente generici (non vi è nemmeno traccia dei nominativi dei clienti, del loro numero identificativo di registrazione al sito o del periodo in cui CP_3 sarebbe avvenuto il passaggio alla concorrenza) e senza alcuna evidenza che il passaggio di clientela lamentato sia stato conseguenza di “modalità patologiche di approccio” (pag. 17 sentenza di primo grado) imputabili alla controparte.
Con riguardo, poi, al passaggio di promoters, assorbente il rilievo dell'appartenenza Co dei promoters alla società (alla quale aveva ceduto i diritti di CP_4
pagina 20 di 22 Co sfruttamento economico e di promozione del sistema ) e non alla , si rileva CP_3 in ogni caso l'assenza di qualsivoglia prova che il suddetto passaggio sia frutto di condotte scorrette imputabili alla L'unica circostanza riferita a tal Parte_1
Co proposito dalla , consistente nella prospettazione di un maggior ingaggio, è avvalorata da un solo messaggio whatsapp che risulta inviato ad un solo promoter (e non ai tredici indicati) e non è, di per sé sola, sufficiente ad integrare uno “storno di dipendenti” rilevante ai sensi dell'art. 2598 c.c., trattandosi di comportamento in sé lecito nell'ambito del libero gioco della concorrenza.
Con l'ultimo motivo d'appello incidentale, la censura la decisione nella CP_1 parte in cui il giudice ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendola generica. Sul Co punto, la sostiene di aver subito: il danno ricollegabile ai minori ricavi derivanti dalla diminuzione delle iscrizioni dei giocatori alla piattaforma;
il danno CP_3 ricollegabile ai minori ricavi derivanti dalla diminuzione delle registrazioni di tornei sulla piattaforma e il danno ricollegabile ai minori ricavi derivanti dalla diminuzione Co dei tesseramenti .
Il motivo risulta assorbito dal rigetto di tutti i precedenti motivi di gravame.
Dato il rigetto dell'appello incidentale condizionato, va accolto l'ultimo motivo residuo di appello principale con cui si censura la compensazione integrale delle spese di lite decisa dal giudice di primo grado, in quanto la corte ritiene che, invece, la disciplina sulle spese di lite debba nella specie seguire il criterio della soccombenza, di cui all'art.91 cpc.
Co Ne consegue la condanna di al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, come da nota spese depositata, in € 19.400,00 per compenso ed € 345,33 per spese, oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a. di legge;
quanto al giudizio di secondo grado, considerato il valore della causa indeterminabile di particolare complessità e parametri medi, in € 20.119,00 per compenso (€ 4.389,00 per fase studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 5.880,00 per fase istruttoria, € 7.298,00 per fase decisionale), oltre rimborso del contributo unificato, spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. di legge.
pagina 21 di 22 Le spese di C.T.U., liquidate come da fondo spese (in assenza di apposita istanza di liquidazione), devono essere poste definitivamente a carico dell'appellata.
La domanda di condanna al risarcimento danni ex art. 96 c. 3 c.p., formulata dalla difesa di in comparsa conclusionale, non può essere accolta non Parte_1 risultando l'appello incidentale connotato da pretestuosità ed imprudenza.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, richiamato quanto già disposto con sentenza non definitiva:
- rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_1 nei confronti di confermando il capo IV) della Parte_1 sentenza n. 2875/2021 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 24/11/2021;
- condanna la al pagamento delle spese di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, come da nota spese depositata, in € 19.400,00 per compenso ed € 345,33 per spese, oltre spese forfettarie,
IVA e c.p.a. di legge;
quanto al giudizio di secondo grado, in € 20.119,00 per compenso (€ 4.389,00 per fase studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 5.880,00 per fase istruttoria, € 7.298,00 per fase decisionale), oltre rimborso del contributo unificato, spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. di legge;
- pone definitivamente e per intero a carico di le spese di Controparte_1
C.T.U. del presente giudizio, liquidate come da fondo spese.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29.10.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IU NO
Sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Mariavittoria Guiscardi, magistrato ordinario in tirocinio
pagina 22 di 22
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R.Gen. N. 142/2022
Dott. IU NO Presidente rel.
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO: nella causa civile n. 142/2022 R.G. promossa con atto di citazione in concorrenza sleale riassunzione notificato in data 28.01.2019 e posta in decisione all'udienza del 25.6.2025 da
in persona del l.r.p.t., con il Parte_1 patrocinio degli Avv.ti Monica Salvador e Fabio Azzolini
APPELLANTE
c o n t r o in persona del l.r., con il patrocinio degli Controparte_1
Avv.ti Massimo Proto, Anna Gardini e Chiara Ortaggi
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 24/11/2021 n.
2875/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'ecc.ma Corte di appello adita, in riforma della sentenza n.2875/2021 del pagina 1 di 22 Tribunale di Brescia, depositata il 24 novembre 2021, non notificata, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, giudicare come segue.
In via pregiudiziale: dichiararsi la nullità dell'impugnata sentenza per violazione del principio del contraddittorio in relazione alle norme di cui agli artt.101 2° co e 183
4° co cpc.
Nel merito: in ogni caso, in accoglimento dei motivi di doglianza frapposti dall'odierna appellante all'impugnata sentenza, disporre:
a) la riforma di tale sentenza in pieno accoglimento delle domande formulate in prime cure dall'appellante (come sopra trascritte nella narrativa del presente atto), disponendone la modifica/revoca nella parte in cui, dopo aver accertato che in Con applicazione degli artt.102bis e 102ter LDA il SI TP di proprietà di ha i requisiti per godere della tutela sui generis, di durata pari a 15 anni, concessa alle banche dati “non creative”, ha “”verificato che la convenuta con la realizzazione del sito TE, abbia utilizzato indebitamente una “parte sostanziale” della banca dati avversaria e quindi disposto l'inibitoria nei confronti di
[...] ad ogni ulteriore utilizzo, estrazione o reimpiego di parti Parte_1 sostanziali della banca dati “ ” oltre che nella parte in cui ha Controparte_3
“compensato le spese di lite del relativo grado del giudizio”, al cui rimborso nei confronti dell'odierna appellante si chiede sia condannata l'appellata secondo quanto richiesto con la nota spese depositata in primo grado.
b) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio.
In via istruttoria: occorrendo, integrarsi l'istruttoria di causa sulle circostanze dedotte in prime cure e già riportate nella narrativa dell'atto di citazione in appello”.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia:
- in linea principale, rigettare l'appello principale proposto da Parte_1
pagina 2 di 22
Parte_1
- in linea subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla in riforma della sentenza n. 2875/2021 Controparte_1 del Tribunale di Brescia, pubblicata il 24 novembre 2021:
i) accertare e dichiarare che la condotta tenuta da Parte_1 costituisce violazione del diritto di autore (artt. 2, nn. 8 e 9, e 64-bis /sexies L.d.A.) e illecito anticoncorrenziale (art. 2598, nn. 1 e 3, c.c.), e per l'effetto condannarla:
- al pagamento, in favore della e a titolo di risarcimento Controparte_1 danni per il periodo 2017-2019 della somma di euro 530.407,99
(cinquecentotrentamilaquattrocentosette/99), ovvero di quella maggiore o minore anche equitativamente determinata ex art. 1226 c.c., oltre al pagamento, in favore della a titolo di risarcimento danni per le annualità Controparte_1 successive e sino all'emissione della sentenza, di una ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa;
- alla restituzione, in favore della dell'indebito profitto, Controparte_1 tratto dallo sfruttamento commerciale di TE in violazione dei diritti dell'attrice tutelati dalla L.d.A. e da quella posta a tutela della concorrenza, da determinarsi con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
ii) condannare al pagamento di tutte le somme Parte_1 dovute in favore della con rivalutazione monetaria e Controparte_1 interessi dalla domanda sino al saldo effettivo;
iii) inibire a ogni ulteriore utilizzo, sfruttamento, Parte_1 diffusione e promozione di TE o di ogni altro sito internet o piattaforma digitale, comunque denominati, in violazione dei diritti della Controparte_1 tutelati dalla L.d.A. e dalla legge posta a tutela della concorrenza,
[...] ordinandone se del caso la modifica o la rimozione dal web;
iv) condannare ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. Parte_1 ovvero dell'art. 163, co. 2, L.d.A., al pagamento della somma di euro 10.000,00
(diecimila/00), o alla maggiore o minor somma reputata di giustizia, per ogni giorno pagina 3 di 22 di ritardo nell'esecuzione del provvedimento richiesto nel punto che precede;
v) disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, ovvero del suo dispositivo o di un estratto di essa, per due volte consecutive su due primari quotidiani a tiratura nazionale e/o su due primarie riviste del settore sportivo del tennis, a scelta della
e a spese di nonché Controparte_1 Parte_1 sulla pagina internet di TE ' http://www.raftennis.it' , per almeno sei mesi e secondo modalità che la rendano immediatamente percepibile agli utenti al momento dell'apertura della menzionata pagina internet;
- in via istruttoria, disporre la rinnovazione della c.t.u. per le ragioni esposte nelle osservazioni del c.t.p. di Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettario (ex art.
2, secondo comma, D.M. 10 marzo 2014, n. 55) nella misura del 15% ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La previa riassunzione del giudizio a seguito di CP_1 Controparte_1 pronuncia di incompetenza funzionale da parte del Tribunale di Bergamo, ha convenuto in giudizio innanzi alla Sezione Specializzata d'Impresa del Tribunale di
Brescia l'associazione , esponendo: Parte_1
- che in data 11/12/2013 i signori e Parte_2 Parte_3 [...] hanno costituito la società di diritto svizzero al fine di Parte_4 CP_4 gestire l'attività legata all'applicazione ed il relativo sito web, il Controparte_3 cui dominio era già stato registrato in data 16.07.2008;
- che successivamente, il 23/04/2014 il signor ha ceduto parte Parte_4 delle proprie quote al fratello;
Controparte_5
- che, nello specifico, il è una piattaforma social che consente di organizzare CP_3 incontri amatoriali di tennis: i risultati delle partite vengono poi registrati dall'applicazione al fine di costruire un vero e proprio sistema di classifica amatoriale degli incontri ufficiali (Circuito TP) di tennis organizzati in autonomia dagli utenti pagina 4 di 22 iscritti;
- che in data 16/12/2014 la ha ceduto alla CP_4 Controparte_1
Co (di seguito ”) “tutti i diritti sportivi, di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico del Circuito TP Tennis Italia e del Sito”, nonché “tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico (tra cui il diritto di riproduzione, di esecuzione, di rappresentazione pubblica, di diffusione, di distribuzione, di cessione, di trasformazione e di elaborazione” del SI , ricevendo a titolo CP_3 di corrispettivo la somma di € 130.000,00;
- che, contestualmente, le parti hanno inoltre stipulato un contratto di collaborazione Co col quale la ha affidato alla l'implementazione del sito web, Controparte_3 la promozione e diffusione commerciale dell'applicazione e del circuito , CP_3 nonché la formazione degli affiliati, il tutto in cambio di un compenso minimo annuale di € 50.000;
Co
- che, inoltre, la ha assunto alle proprie dipendenze la signora Persona_1
(moglie di , con l'incarico di svolgere le mansioni di Parte_4 segreteria legate alle attività oggetto del contratto di collaborazione;
- che in data 3/11/2016 i signori e hanno ceduto le Parte_4 Controparte_5 loro quote ai restanti soci signori e;
Parte_2 Parte_3
- che in data 21/01/2017 e hanno Persona_2 Parte_5 Persona_1 costituito la società sportiva dilettantistica (di Pt_1 Parte_1 seguito ASD);
- che detta società è stata anch'essa gerente di un'applicazione volta all'organizzazione online di partite amatoriali di tennis, denominata “RAF Tennis”, accessibile dal sito web www.raftennis.it, il cui dominio è stato registrato il
2/01/2017.
L'attrice, rimarcato il legame tra e ha Persona_1 Parte_4 anzitutto sostenuto che l'applicazione ed il relativo sito web, Controparte_3 nonché la banca dati ad essi correlata, avrebbe presentato i seguenti elementi di novità ed originalità: pagina 5 di 22 a) l'uso di una terminologia sino ad allora mai adottata nel mondo tennistico, e ormai distintiva del Circuito TP, con l'introduzione di termini quali;
“TE”, “Power”
e “Promoter”;
b) l'implementazione di “un sistema di valutazione di ciascun TE (il Power), realizzato con l'uso di un algoritmo proprietario che permette di determinare la sua bravura in un valore numerico che può variare da 9 a 99”, frutto di “investimenti e di un'accurata attività di ricerca e sviluppo, effettuata su un campione di giocatori … Co basandosi su migliaia di risultati tennistici archiviati nella banca dati della e di
; Controparte_3
c) l'introduzione del “cd Simulatore FIT-TP”, strumento che consente ai Pt_6 di apprendere in anticipo, per il tramite di un algoritmo proprietario e in modo semplice e diretto, l'impatto che il Power avrebbe avuto nell'attribuzione dei punteggi a ciascuno dei giocatori all'esito di una potenziale sfida fra loro.
L'attrice ha sostenuto esser evidenti i molteplici elementi di identità tra l'applicazione
“TP” e l'applicazione “Raf tennis”, con particolare riferimento al lessico impiegato dal software, alla grafica, al sistema di assegnazione del punteggio, al simulatore di risultato ed al sistema di classifica, in relazione ai quali ha lamentato violazione della l.d.a. in ragione della rielaborazione meramente esteriore e dell'uso non autorizzato da parte della convenuta del sistema TP, in particolare sotto il profilo dell'art. 2 l.d.a. nn. 8 e 9; l'attrice ha, pertanto, invocato in proprio favore la tutela autoriale dei “programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore” e delle banche dati protette quali opere dell'ingegno.
L'attrice ha in particolare sostenuto che i servizi offerti attraverso il CP_3
(creato il 16/7/2008) e quelli offerti tramite il TE (creato il 2/1/2017)
[...] sarebbero stati i medesimi, si sarebbero rivolti alla medesima fascia di mercato (i tennisti amatoriali italiani) ed avrebbero utilizzato la medesima terminologia”, presentando vari elementi di confusione. Ha in primo luogo contestato l'uso da parte della convenuta di “un sistema di valutazione dei propri utenti/giocatori integralmente pagina 6 di 22 ripreso dal sistema di valutazione utilizzato nel Infatti l'A.S.D. Controparte_3 avrebbe utilizzato il sistema della FIT, semplicemente convertendo il valore numerico del Power in un diverso valore numerico, definito 'Level'; il TE avrebbe del resto esplicitamente individuato il Power di TP Tennis Fight come criterio di riferimento per la creazione delle proprie fasce di Level”; inoltre “anche il SI
RAF Tennis avrebbe attribuito i punteggi da assegnare ai al termine di ogni Pt_6
Match sulla base di:
1. vinti dal TE;
2. Games totali giocati;
3. LEVEL di CP_6 entrambi i TEs» (art.
3.06 del regolamento TE del 2017, doc. 15).
Inoltre anche il TE avrebbe utilizzato n. 4 classifiche (il 'Ranking
Generale', il 'Ranking Match', il 'Ranking Tornei' e il 'Ranking Doppi'), le quali – con minima variazione terminologica – avrebbero pedissequamente ricalcato le classifiche individuate nel TP”. Ulteriori elementi di affinità sarebbero poi rappresentati dal fatto che il numero degli eventi previsti da TE (Mega
Slam, Ultra 1000, Super 700, 500 e Social Week RAF) era lo stesso di quello previsto da (Super Slam, Grand Prix, Master1300, Master750 e Tornei Controparte_3
Sociali), e che identica era la logica di assegnazione dei punteggi;
a detta dell'attrice, poi, la convenuta avrebbe pedissequamente riprodotto anche nel TE Pt_1 il Simulatore, limitandosi a cambiarne la denominazione in 'Head to Head”; essa, inoltre, con evidente intento confusorio, avrebbe previsto che gli iscritti al
TE assumessero la denominazione di 'fighters' (Regolamento di
TE, Introduzione, punto 1: doc. 15), ossia proprio la medesima denominazione assegnata a chi era iscritto al TP.
In relazione alle suesposte circostanze la ha lamentato la CP_1 Controparte_1
“violazione della l.d.a. per la rielaborazione meramente esteriore e l'uso non autorizzato, da parte della del SI TP”, in particolare sotto il profilo Pt_1 dell'art. 2 l.d.a. numeri 8 e 9, invocando la tutela autoriale (i) dei “programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore” e (ii) delle banche dati protette quali opere dell'ingegno. In tale prospettiva il TE non sarebbe risultato altro che una copia, sbiadita, del
SI TP, e cioè il risultato di mere modificazioni secondarie di maquillages pagina 7 di 22 esteriore, così ponendosi in chiara violazione dell'art. 64-bis, lett. b), l.d.a.
Co Sotto altro profilo, ha evidenziato come la condotta tenuta dalla convenuta dovesse ritenersi idonea ad integrare gli estremi della concorrenza sleale, sia in ragione dell'imitazione servile dei servizi e dell'attività da essa svolta, sia per essersi Parte l' avvalsa, direttamente o indirettamente, di mezzi non conformi a correttezza professionale ed idonei a danneggiare l'altrui società; ha, infine, lamentato di aver subito un danno conseguente alle condotte di concorrenza sleale, tenute dalla convenuta, in particolare per la riduzione dei ricavi dovuta allo storno dei propri promoters ed allo sviamento della clientela. Con riferimento, in particolare, al conseguente sviamento di clientela, alla diminuzione dei ricavi derivanti dalla iscrizione dei ai Tornei del alla riduzione dei ricavi Pt_6 Controparte_3 derivanti dalla registrazione dei Tornei ed ancora alla riduzione dei ricavi CP_3 derivanti dal tesseramento alla FIT.
La convenuta, costituendosi, ha chiesto il rigetto delle pretese attoree.
Ha esposto, quanto alle persone fisiche indicate nell'atto introduttivo del giudizio, che esse erano state iscritte al TP per soli 90 giorni, senza mai avere avuto accesso Co alcuno o contatti con dati riservati della ( ) o che essi avevano Parte_5 svolto per un breve periodo di tempo attività di segreteria, limitate all'inserimento di risultati di gare nel ristretto ambito di un singolo comitato regionale Fit ( Per_1
.
[...]
Ha poi sostenuto che il sistema RA, basato su livelli di gioco che richiamano le medaglie olimpiche (gold, silver e bronze) per definire in categorie l'attività sportiva
“amatoriale”, prevedeva un sistema di calcolo diverso da quello di TP (ad esempio, non incideva nel calcolo del Power il numero di games vinti o persi, in difformità da quanto affermato da parte attrice).
Ha ancora affermato che l'utilizzo delle classifiche del “RA” sarebbe legato (come qualsiasi classifica nel tennis) alle discipline praticabili nello specifico sport
(singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto), in coerenza del resto col rilievo che ogni attività sportiva agonistica o amatoriale è
pagina 8 di 22 necessariamente legata a tali “modelli”, che null'altro sono se non le tipologie di gare praticabili.
Ha poi, negato potersi considerare “innovativo” il sistema di collegare un certo numero di risultati ad un determinato arco temporale: si tratterebbe, infatti, di un metodo classico ed in uso da decenni presso svariati sport dilettantistici. Ha, ancora, contestato l'addebito mossole per il repentino “cambio di casacca” dei promoter, trattandosi, invece, di una normale instaurazione di un rapporto associativo.
Acquisiti atti e documenti prodotti dalle parti, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni come di seguito riportate.
La FIT Tennis ha concluso come segue:
“i) accertare e dichiarare che la condotta tenuta da costituisce Parte_1 violazione del diritto di autore (artt. 2, nn. 8 e 9, e 64-bis /sexies l.d.a.) e illecito anticoncorrenziale(art. 2598, nn. 1 e 3, cod. civ.), e per l'effetto condannarla:
- al pagamento, in favore della della somma di euro 519.369,00 Controparte_1
(cinquecentodiciannovemilatrecentosessantanove/00) a titolo di risarcimento danni, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche all'esito di consulenza tecnica di ufficio o di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.; e
- alla restituzione, in favore della dell'indebito profitto, tratto dallo Controparte_1 sfruttamento commerciale di TE in violazione dei diritti dell'attrice tutelati dalla l.d.a e da quella posta a tutela della concorrenza, da determinarsi in corso di causa, anche all'esito di consulenza tecnica di ufficio o di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.;
ii) condannare al pagamento di tutte le somme dovute in favore della Parte_1 con rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda sino al saldo Controparte_1 effettivo;
iii) inibire a ogni ulteriore utilizzo, sfruttamento, diffusione e Parte_1 promozione di TE o di ogni altro sito internet o piattaforma digitale, comunque denominati, in violazione dei diritti della tutelati dalla l.d.a. e dalla legge posta a tutela Controparte_1 della concorrenza, ordinandone se del caso la modifica o la rimozione dal web;
iv) condannare ai sensi dell'art. 614-bis cod. proc. civ. ovvero Parte_1 dell'art. 163, co. 2, l.d.a., al pagamento della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), o alla maggiore o minor somma reputata di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento richiesto nel punto che precede;
pagina 9 di 22 v) disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, ovvero del suo dispositivo o di un estratto di essa, per due volte consecutive su due primari quotidiani a tiratura nazionale e/o su due primarie riviste del settore sportivo del tennis, a scelta della e a spese di Controparte_1 [...] nonché sulla pagina internet di TE 'http://www.raftennis.it ', per Parte_1 almeno sei mesi e secondo modalità che la rendano immediatamente percepibile agli utenti al momento dell'apertura della menzionata pagina internet.
Con vittoria di diritti, spese e onorari.
In via istruttoria: la chiede la rimessione in istruttoria della causa con Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti istanze che comunque reitera anche al fine di ritenerle non rinunciate:
(A) ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli (preceduti dalle parole «vero che », e sui testi indicati, di volta in volta, tra parentesi tonde):
1) «tra le informazioni, archiviate nella banca dati di e della Controparte_3 Controparte_1
e raccolte a fronte di investimenti e di attività di ricerca e sviluppo, vi sono migliaia di risultati
[...] tennistici e i nominativi dei c.d. ' soggetti che svolgevano l'attività di promozione e CP_7 diffusione commerciale del » (sig.ri ; Controparte_3 Controparte_8 Testimone_1
; ; Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
2) «le informazioni, archiviate nella banca dati di e della Controparte_3 Controparte_1
e raccolte a fronte di investimenti e di attività di ricerca e sviluppo – tra le quali quelle
[...] elaborate su di un campione di tennisti e migliaia di risultati tennistici – hanno consentito di elaborare l'algoritmo che rileva il livello di gioco reale degli utenti registrati al denominato Controparte_3
Power » (sig.ri ; ); Controparte_8 Testimone_1 Testimone_2 Parte_3
(B) ammissione delle seguenti consulenze tecniche d'ufficio:
(B1) di natura tecnico-informatica e/o merceologica, o altra ritenuta opportuna, autorizzando il perito all'esame e all'ispezione di tutti gli atti e i documenti di causa già depositati, nonché di quelli comunque in possesso delle parti, per accertare gli elementi di identità e confusione tra le due piattaforme e TE;
Controparte_3
(B2) di natura tecnico-contabile, autorizzando il perito all'esame e all'ispezione di tutti gli atti e i documenti di causa già depositati, nonché di quelli comunque in possesso delle parti, per accertare l'entità del danno subìto dalla per i minori ricavi derivanti dall'iscrizione Controparte_1 dei ai Tornei del dalla registrazione dei Tornei e dal tesseramento Pt_6 Controparte_3 CP_3 alla tutti riconducibili all'interruzione dell'attività di collaborazione Controparte_1 professionale dei Promoters del stornati anticoncorrenzialmente da Controparte_3 [...]
Parte_1
(C) solo per estremo scrupolo difensivo, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte le pagina 10 di 22 istanze di prova orale avversaria, la insiste altresì ad essere ammessa a CP_1 Controparte_1 prova contraria diretta con il dott. . Controparte_9
ha concluso come segue: Parte_1
“Nel merito:
1. respingere ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto assolvendone la convenuta con la miglior formula. In ogni caso
2. Rifondere alla convenuta spese e competenze di lite compreso il rimborso forfetario per spese generali ex DM 37/2018.
In via istruttoria:
3. Rigettare, ove riproposta, l'istanza di CTU proposta dall'attrice e già rigettata dal GI con ordinanza dd. 16.12.2019, in quanto inammissibilmente esplorativa, a maggior ragione all'esito delle prove testimoniali assunte
4. Rigettare, ove riproposte, le istanze di prova orale formulate da controparte e allo stato non ammesse e per la denegata ipotesi di loro, anche parziale, ammissione, ammettere la convenuta alla prova contraria come richiesta nella memoria ex art.183 6° co. n3 cpc dd. 05.09.2019 e a provare per testi le circostanze capitolate nella memoria istruttoria ex art.183 6° co n.2 cpc dd. 16.07.2019 e di seguito trascritte
1) Vero che nel settembre 2017, Fit incaricava la ditta del sig. (Stefana Web Parte_3 CP_ Innovation), di realizzare una nuova e diversa versione del sito e che le modifiche apportate sono quelle che risultano dai documenti 6 di parte convenuta e 15 di parte attorea, che si sottopongono al teste. Testi: c/o c/o c/o Parte_2 CP_4 Testimone_6 CP_4 Controparte_9 Co Co
c/o di Arcene (BG); di Arcene;
si chiede Tes_7 Testimone_8 Testimone_9
l'interrogatorio formale del legale rappresentante Fit ing. Testimone_10
2) Vero che proprietaria del portale RAennis è la società commerciale RA srl, la quale ha commissionato la realizzazione del sito alla società iWebDev di come da documento Testimone_9
3 che le si rammostra.
3) Vero che la gestione e l'implementazione del sito RA tennis è effettuata dalla società iWebDev di su incarico della RA srl. Controparte_10
4) Vero che Social tennis comunity ASD paga un canone annuo a RA srl per l'utilizzo del sito utilizzato per la gestione delle proprie attività sportive sociali, come da doc. 3 che si rammostra al teste.
5) Vero che il sito di Tpra è realizzato in modalità ASP/ASPX, mentre il sito RA è realizzato in pagina 11 di 22 modalità PHP.
Testi: di Arcene (BG); c/o RA srl. 6) Vero che in data 8 maggio 2017 è Testimone_9 Tes_11 stato attivato il dominio RApadel.it a cura di con creazione ed introduzione sul social Email_1
RAFT dell'area padel nel giugno successivo.
CP_ 7) Vero che solo successivamente, nel novembre 2017, il portale ha introdotto ed attivato on line la sezione padel, che già compariva sul sito RA dal giugno antecedente (2017).
CP_ 8) Vero che a fine 2017 il sito è stato fatto oggetto di un adeguamento grafico curato dal sig.
(doc. 8), e che in data antecedente al novembre 2017 la veste grafica dello stesso Parte_3 corrispondeva a quella raffigurata nei docc. 2a e 6 che si mostra al teste.
9) Vero che le competizioni a squadre RA sono state introdotte nel sito nell'autunno 2017, mentre tali CP_ competizioni sono state introdotte nel portale successivamente a tale data, nella primavera 2018.
Testi: di GL (CO) via Scaletto;
CA ME (Br) via Parte_2 Parte_3
Paganini 17; di Arcene;
di Latina. Testimone_8 Testimone_12
10) Vero che Fit all'inizio del 2019 ha inviato un comunicato ai promoter sotto contratto con la CP_4
richiedendo loro una collaborazione diretta con la Fit stessa ai fini della gestione del circuito
[...] CP_
.
Con sentenza n. 2875/2021 del 24/11/2021 il Tribunale di Brescia, sezione specializzata impresa, in composizione collegiale, respingendo nel resto le domande Parte attoree, ha accertato la violazione da parte della del diritto vantato dall'attrice ai sensi dell'art. 102 bis co. 3 l.d.a. sulla banca dati , mediante la Controparte_3 realizzazione o comunque lo sfruttamento economico del sito www.raftennis.it. Ha, conseguentemente, inibito alla convenuta ogni ulteriore utilizzo, estrazione o reimpiego di parti sostanziali di tale banca dati, fissando una penale di € 3.000,00 in caso di violazione del provvedimento di inibitoria e stabilendo la somma di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso e compensato le spese di lite tra le parti.
In motivazione il primo giudice, respinta perché tardivamente introdotta e perché implicitamente abbandonata, per omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva - sollevata da parte convenuta in ragione del fatto che il sito web www.raftennis.it sarebbe appartenuto a Co RZ (la società RA srl) – nel merito, attesa la mancata produzione da parte della pagina 12 di 22 del c.d. “codice sorgente”, o in alternativa, del c.d. “programma oggetto”, ha ritenuto non essere possibile, nemmeno ricorrendo all'ausilio di una ctu, la comparazione tra le strutture dei due software e di conseguenza l'accertamento di un'eventuale contraffazione dell'applicazione TP.
Ha, invece, ritenuto raggiunta la prova che la ASD avesse fatto illegittimamente uso di un dato del sistema TP nell'applicazione RAennis, attribuendo ai propri utenti la facoltà di indicare il loro “livello FIT” al momento dell'iscrizione, e ciò al fine di ottenere un giudizio sintetico di partenza relativo alla propria abilità di giocatore.
Ha concluso, tuttavia, affermando che la banca dati del sistema TP fosse priva dei requisiti minimi per la concessione della tutela autoriale, in quanto la stessa non presentava elementi minimi di creatività od originalità idonei a caratterizzare la banca dati stessa come opera dell'ingegno; respinta, perciò, la richiesta di tutela autorale, ha ritenuto potersi invece applicare in favore dell'attrice la tutela c.d. “sui generis” prevista dagli artt. 102 bis e 102 ter l.d.a a salvaguardia delle banche dati frutto di Co investimento, avendo la pagato €130.000 per lo sfruttamento del software . CP_3
Ha, tuttavia, rigettato la domanda risarcitoria, rilevando un'insanabile carenza sia allegatoria che probatoria in punto di an del danno derivante dall'altrui sfruttamento della propria banca dati.
***
Con atto di citazione notificato il 7/02/2022, la ha Parte_1 proposto appello insistendo nuovamente sul difetto di legittimazione passiva e chiedendo riformarsi la sentenza gravata, con rigetto delle pretese attoree e vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è tempestivamente costituita la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale condizionato.
Sospesa la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/09/2023 e trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali pagina 13 di 22 e memorie di replica.
***
Con sentenza non definitiva, questa Corte, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , ha accertato che il giudice Parte_1 di prime cure, accordando alla la tutela ex art. 102 bis Controparte_1
l.d.a., dalla stessa mai invocata, ha di fatto generato una pronuncia ultra petita in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché del diritto di difesa della controparte. Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di gravame, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. limitatamente alla seguente statuizione: domande attoree.. I) accerta e dichiara che la condotta posta in essere da
[...] attraverso la realizzazione del sito www.raftennis.it Parte_1 costituisce violazione, ai sensi dell'art. 102- bis, comma 3, L.d.A. dei diritti dell'attrice sulla banca dati “ ; ed alle seguenti in quanto ad essa Controparte_3 conseguenti: II) inibisce a ogni ulteriore utilizzo, Parte_1 estrazione o reimpiego di parti sostanziali della banca dati “ ; Controparte_3
III) fissa la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) in caso di violazione del suddetto provvedimento di inibitoria e la somma di euro (trecento/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza>>.
Disposta con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per l'esame dei motivi di appello incidentale condizionato, è stato conferito incarico al CTU con il seguente quesito: “esaminati atti e documenti di causa, accerti il CTU: - se pur in assenza del “codice sorgente” e/o del “programma oggetto” sia possibile, o meno, individuare e descrivere le caratteristiche dei programmi di elaboratore per cui è causa e delle banche dati ad essi correlate;
- se in tal caso le caratteristiche dei Con programmi di elaboratore e delle banche dati ad essi correlate, proprie di , presentino un carattere di novità e di originalità rispetto a quelli correntemente in Part uso al tempo della loro costituzione;
- se quelle proprie di parte appellante riproducano oppure no pedissequamente gli elementi caratterizzanti eventualmente pagina 14 di 22 riscontrati nel programma e nella banca dati di FIT, avuto riguardo, tra l'altro, agli elementi di fatto di cui al secondo motivo di gravame (la determinazione del power dei giocatori, la combinazione dei dati e la modalità di organizzazione dei dati)”.
La causa è stata rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 25.6.2025 ed ivi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante incidentale censura la sentenza laddove ha ritenuto necessaria la produzione del “codice sorgente” o del “programma oggetto” ai fini del riconoscimento della tutela autoriale, rilevando che il giudice avrebbe potuto comunque comparare le strutture dei due software sulla base degli elementi di identità rilevati dalla attrice e l'ausilio di un consulente tecnico.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale critica la sentenza laddove il giudice ha negato la tutela di cui all'art. 2 n. 9) l.d.a. nonostante diversi elementi della banca dati TP quali: la determinazione del power dei giocatori, la combinazione dei dati e la modalità di organizzazione dei dati, fossero caratterizzati da creatività ed originalità.
I primi due motivi di impugnazione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto presupponenti l'accertamento dei caratteri di originalità ed innovatività del social network TP di FIT, requisiti indispensabili per poter accedere alla tutela autoriale invocata, sono infondati.
L'art. 64 bis l.d.a., in tema di programmi per elaboratore, e l'art. 64 quinquies, in tema di banca dati, offrono protezione ai diritti di cui all'art. 1, in base al quale “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” e con esse “Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati pagina 15 di 22 che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”, in relazione alle quali soltanto opera la tutela di cui all'art. 2, comma 8 e 9, per la quale “[…]sono comprese nella protezione: 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto”.
Con tali previsioni, il legislatore ha inteso fornire protezione all'opera dell'ingegno, intesa come frutto di capacità creativa dell'uomo e come idea connotata da specifici elementi di novità e di originalità che consentono di identificarla, distinguendola al contempo da altre analoghe preesistenti. Preliminare, dunque, al riconoscimento della tutela autoriale, è l'individuazione del nucleo centrale di funzionamento dell'opera, occorrendo stabilire se l'opera sia o meno frutto di elaborazione creativa originale e se la duplicazione di questa possa dirsi abusiva in quanto realizzata tramite riproduzione non autorizzata di elementi costituenti il nucleo centrale identificativo dell'opera originale.
Nel caso di specie, pacifica la mancanza in atti del codice sorgente e la conseguente impossibilità di avvalersi di tale strumento per accertare il carattere di originalità del Co sistema TP della , questa Corte ha affidato alla consulenza tecnica d'ufficio il compito di stabilire se, pur in mancanza del codice sorgente, fosse possibile risalire alle caratteristiche essenziali di funzionamento “dei programmi di elaboratore per cui è causa e delle banche dati ad essi correlate” e, in caso di risposta affermativa, se Co quelli propri di presentassero i connotati “di novità e di originalità rispetto a quelli correntemente in uso al tempo della loro costituzione” (cfr. quesito posto al pagina 16 di 22 C.T.U. con ordinanza del 17.1.2024).
Il consulente tecnico nominato, con argomentazioni condivisibili Persona_3 ed immuni da vizi logici, sulla cui attendibilità tecnica non vi è ragione di dubitare, ha affermato che “l'assenza del codice sorgente oggetto di causa non permette
l'accertamento di quanto richiesto nel quesito per quanto riguarda l'individuazione e la descrizione delle caratteristiche. L'impossibilità di ripristinare versioni risalenti al
2017 dei siti in questione non permette nemmeno l'analisi delle banche dati ad essi correlate” (pag. 3 relazione tecnica).
Constatata, dunque, l'impossibilità di procedere all'accertamento tecnico richiesto in mancanza del codice sorgente, il consulente tecnico d'ufficio ha concordato con i consulenti tecnici di parte una metodologia alternativa di indagine, consistente nell'analisi comparativa dei siti internet tramite sistema “Wayback Machine”, che consente di visualizzare versioni archiviate di pagine web cancellate o cambiate nel tempo.
Preme osservare, quanto alla scelta di impiegare detto metodo alternativo di indagine, che la concorde decisione adottata dal C.T.U. e dai consulenti tecnici di parte risulta dal verbale delle operazioni peritali del 26.11.2024 (allegato 4 relazione tecnica), ove si legge: “considerato che non esistono dati su cui lavorare per poter procedere alla risposta dei quesiti posti, di comune accordo si cerca una via alternativa per tentare di fornire qualche elemento di valutazione. L'ing. – CTP Persona_4 fa presente che da parte di ci sarebbe la Controparte_1 CP_2 possibilità di ripristinare un sistema, con non poche difficoltà, da un backup risalente all'anno 2019 e non al 2017. Il Prof. – CTP di Per_5 [...] propone effettuare un tentativo utilizzando la piattaforma Parte_1
WayBack Machine per tentare di analizzare le pagine web più obsolete cercando nell'archivio. WayBack Machine […] Vengono individuate le date riguardanti i domini in questione sulla piattaforma WayBack Machine che potrebbero essere prese in esame […] Si decide di intraprendere la via “WayBack Machine”, tenendo presente tutti i suoi limiti, per tentare di fornire risposte, anche parziali, a quanto richiesto”. Pertanto, l'obiezione sollevata dal consulente tecnico di FIT, secondo cui pagina 17 di 22 la metodologia adottata dal C.T.U. sarebbe scorretta in quanto “non concordata con i
CTP, ma scelta autonomamente dal CTU”, è destituita di fondamento.
Dalla relazione tecnica emerge che il sistema “Wayback Machine” presenta delle limitazioni, “ad esempio alcuni siti impediscono l'archiviazione tramite file robots.txt o specifiche impostazioni del server, alcune funzionalità dinamiche (es. login, database, script interattivi) potrebbero non funzionare e i contenuti possono non essere completi se non sono stati catturati correttamente (es. immagini mancanti)” (pag. 24 CTU). Nel caso di specie, tale sistema si è in effetti rivelato inadeguato, avendo “riportato diversi risultati incompleti, per quanto riguarda la visualizzazione delle pagine web o anche la totale inaccessibilità alle pagine stesse o
a loro parti” (pag. 24 CTU). Il CTU ha, pertanto, concluso che “il risultato ottenuto si limita ad un confronto visivo sulle pagine dei siti analizzati e non ci fornisce nessuna altra informazione utile”.
L'impossibilità di una affidabile ricostruzione di versioni dei siti web risalenti al 2017 ha, pertanto, impedito al C.T.U. di rispondere ai quesiti posti dal Tribunale.
Non può che concludersi che la mancanza del codice sorgente costituisce, anche per la evidente inadeguatezza di metodi alternativi di indagine, una lacuna insanabile che Co non consente di affermare che la piattaforma social TP di e la banca dati ad esso correlata presentino quel carattere di originalità minimo e indispensabile per poter beneficiare della tutela autoriale né che la creazione del sito raftennis.it da parte di sia avvenuta tramite copiatura non autorizzata di Parte_1 elementi identificativi (c.d. nucleo centrale) di un'opera originale protetta.
A non diversa conclusione si giunge con riferimento alle osservazioni critiche mosse Co alla relazione del CTU dal CTP di parte : esse, infatti, si risolvono - in buona sostanza - nella doglianza per non aver il CTU attribuito rilevanza alla riscontrata somiglianza tra quanto appariva nelle immagini relative al sistema FIT e quanto appariva in quelle relative al sistema RAFT;
ammessa e non concessa tale somiglianza non ne viene infatti in alcun modo intaccata la ritenuta impossibilità di pervenire, all'esito del percorso di indagine prescelto, all'accertamento della presenza pagina 18 di 22 Co di un apprezzabile carattere di novità e di originalità del sito . Per il resto le caratteristiche del programma FIT, così come delineate dalla difesa dell'appellata, ed appellante incidentale, non presentano – anche considerate di per sé, a prescindere dalla relativa collocazione nel sito internet – alcunchè di effettivamente originale, facendosi ivi riferimento a dati – quale la comparazione tra gli amatori in base alle relative qualità tecniche, risultanti dai precedenti incontri, con conseguente fissazione dei successivi incontri tra soggetti di omogenea caratura – notoriamente non nuovi ma già da tempo in uso, quanto meno a livello di organizzazione del tennis professionistico.
Con il terzo motivo, l'appellante incidentale critica la sentenza laddove il giudice ha ritenuto non applicabile al caso in esame la fattispecie di cui all'art. 2598 n. 1 c.c. ritenendo che la controversia avesse ad oggetto servizi e non prodotti. Ha ribadito, poi, i numerosi elementi di affinità tra il proprio sito e quello della controparte.
Il motivo è infondato.
In disparte la considerazione che nel caso di specie si dibatta di prodotti o di servizi, è in ogni caso assorbente l'impossibilità – accertata in sede di C.T.U. – di ricostruire le basilari caratteristiche di funzionamento dei siti internet in questione e, di conseguenza, di procedere ad una loro comparazione con un livello di dettaglio tale Co da poter affermare, da un lato, che il sito TP di presenti una peculiare capacità distintiva rispetto ad altri siti analoghi presenti sul mercato e, dall'altro, che il sito raftennis.it costituisca imitazione servile del primo.
Ciò posto, è solo possibile constatare l'esistenza sul mercato di due piattaforme interattive con funzionalità analoghe, entrambe rivolte a tennisti amatoriali, che, però, non presentano rischio di confusione nell'utente medio. Sul punto, il collegio condivide le considerazioni svolte dal giudice di primo grado – che, peraltro, non risultano specificamente censurate dall'appellante incidentale, il quale non ha chiarito per quali ragioni sussisterebbe, al contrario, tale rischio confusorio, essendosi limitato anche in sede di appello ad insistere genericamente sul carattere innovativo del proprio sito internet rispetto a quello concorrente – circa l'assenza di confondibilità
pagina 19 di 22 considerato che “(i) il fruitore TE è soggetto già iscritto all'Associazione convenuta e (ii) il medesimo non può credibilmente essere tratto in inganno circa
l'eventuale affiliazione della propria associazione alla Federazione (unico profilo di possibile interferenza tra le parti) dalla visione delle forme esteriori del servizio
TE, trattandosi di informazione (quella appunto sull'appartenenza dell'associazione al circuito “ufficiale”) immediatamente acquisita al momento dell'iscrizione” (pag. 17 sentenza di rimo grado).
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta l'erronea ricostruzione della vicenda riguardante il passaggio di diversi promoters FIT in ASD, descritta dal primo giudice come mera conseguenza del gioco della libera concorrenza. A dire dell'appellante incidentale, la scelta di assumere promoters FIT presenterebbe, invece, indubbi profili di concorrenzialità ex art. 2598 n. 3 c.c. posto che la stessa confermerebbe la chiara Cont Co intenzione della di sottrarre alla l'avviamento aziendale maturato nel Co Parte tempo. Ne è prova il fatto che assumendo i promoters , la è riuscita ad accaparrarsi non solo l'esperienza dei predetti, ma anche gli innumerevoli clienti ad essi legati.
Il motivo è infondato.
Sul punto, l'appellante incidentale non ha offerto elementi idonei a far discostare questo collegio dalle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, che vengono pertanto condivise.
Nello specifico, quanto all'asserito sviamento di clientela, il collegio rileva una carenza assertiva prima ancora che probatoria, essendo la circostanza stata dedotta in termini assolutamente generici (non vi è nemmeno traccia dei nominativi dei clienti, del loro numero identificativo di registrazione al sito o del periodo in cui CP_3 sarebbe avvenuto il passaggio alla concorrenza) e senza alcuna evidenza che il passaggio di clientela lamentato sia stato conseguenza di “modalità patologiche di approccio” (pag. 17 sentenza di primo grado) imputabili alla controparte.
Con riguardo, poi, al passaggio di promoters, assorbente il rilievo dell'appartenenza Co dei promoters alla società (alla quale aveva ceduto i diritti di CP_4
pagina 20 di 22 Co sfruttamento economico e di promozione del sistema ) e non alla , si rileva CP_3 in ogni caso l'assenza di qualsivoglia prova che il suddetto passaggio sia frutto di condotte scorrette imputabili alla L'unica circostanza riferita a tal Parte_1
Co proposito dalla , consistente nella prospettazione di un maggior ingaggio, è avvalorata da un solo messaggio whatsapp che risulta inviato ad un solo promoter (e non ai tredici indicati) e non è, di per sé sola, sufficiente ad integrare uno “storno di dipendenti” rilevante ai sensi dell'art. 2598 c.c., trattandosi di comportamento in sé lecito nell'ambito del libero gioco della concorrenza.
Con l'ultimo motivo d'appello incidentale, la censura la decisione nella CP_1 parte in cui il giudice ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendola generica. Sul Co punto, la sostiene di aver subito: il danno ricollegabile ai minori ricavi derivanti dalla diminuzione delle iscrizioni dei giocatori alla piattaforma;
il danno CP_3 ricollegabile ai minori ricavi derivanti dalla diminuzione delle registrazioni di tornei sulla piattaforma e il danno ricollegabile ai minori ricavi derivanti dalla diminuzione Co dei tesseramenti .
Il motivo risulta assorbito dal rigetto di tutti i precedenti motivi di gravame.
Dato il rigetto dell'appello incidentale condizionato, va accolto l'ultimo motivo residuo di appello principale con cui si censura la compensazione integrale delle spese di lite decisa dal giudice di primo grado, in quanto la corte ritiene che, invece, la disciplina sulle spese di lite debba nella specie seguire il criterio della soccombenza, di cui all'art.91 cpc.
Co Ne consegue la condanna di al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, come da nota spese depositata, in € 19.400,00 per compenso ed € 345,33 per spese, oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a. di legge;
quanto al giudizio di secondo grado, considerato il valore della causa indeterminabile di particolare complessità e parametri medi, in € 20.119,00 per compenso (€ 4.389,00 per fase studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 5.880,00 per fase istruttoria, € 7.298,00 per fase decisionale), oltre rimborso del contributo unificato, spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. di legge.
pagina 21 di 22 Le spese di C.T.U., liquidate come da fondo spese (in assenza di apposita istanza di liquidazione), devono essere poste definitivamente a carico dell'appellata.
La domanda di condanna al risarcimento danni ex art. 96 c. 3 c.p., formulata dalla difesa di in comparsa conclusionale, non può essere accolta non Parte_1 risultando l'appello incidentale connotato da pretestuosità ed imprudenza.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, richiamato quanto già disposto con sentenza non definitiva:
- rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_1 nei confronti di confermando il capo IV) della Parte_1 sentenza n. 2875/2021 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 24/11/2021;
- condanna la al pagamento delle spese di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, come da nota spese depositata, in € 19.400,00 per compenso ed € 345,33 per spese, oltre spese forfettarie,
IVA e c.p.a. di legge;
quanto al giudizio di secondo grado, in € 20.119,00 per compenso (€ 4.389,00 per fase studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 5.880,00 per fase istruttoria, € 7.298,00 per fase decisionale), oltre rimborso del contributo unificato, spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. di legge;
- pone definitivamente e per intero a carico di le spese di Controparte_1
C.T.U. del presente giudizio, liquidate come da fondo spese.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29.10.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IU NO
Sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Mariavittoria Guiscardi, magistrato ordinario in tirocinio
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