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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/07/2025, n. 10491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10491 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 59533/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo generale n. 59533 per gli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(C.F. residente in [...]ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Pineta Sacchetti 201 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fontanella (C.F. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in forza di delega posta a margine dell'atto introduttivo di primo grado e che dichiara ai sensi dell'art. 133 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 06.89020948 ovvero all'indirizzo di P.E.C. Email_1
Appellante
Contro
in persona del Sindaco p.t. CP_1 Appellata contumace
E
, in persona del l.r.p.t. Controparte_2
Appellata contumace
Oggetto: appello contro sentenza n. 17878/2020 (R.G. 26542/2020) depositata in data 15.10.2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma, in persona del Dott. Antonio Devoto avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. a ruoli esattoriali
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. Pt_1
si opponeva a ruoli esattoriali indicate nei relativi estratti per il
[...]
pagamento di un importo complessivo pari ad € 6.115,52 per il mancato incasso di sanzioni amministrative riferibili all'attività accertatrice di
[...]
. CP_1
Contestava l'opponente la mancata notifica degli atti presupposti e quindi la formazione di un valido ed efficace titolo esecutivo, che legittimasse l'avvio di un'esecuzione nei suoi confronti e concludeva per la richiesta di annullamento delle cartelle esattoriali impugnate.
Fissata la prima udienza di comparizione e verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva e chiedeva il CP_1
rigetto dell'opposizione, mentre rimaneva contumace CP_3
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e con la sentenza n. 17878/20, annullava l'estratto di ruolo e condannava le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite, che liquidava in € 700,00 per compensi oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA.
Avverso detta sentenza proponeva appello per un unico Parte_1
motivo: violazione dell'art 92 II comma c.p.c., essendo state condannate e pari soccombenti, al pagamento delle spese processuali, in misura difforme rispetto ai parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornato dal DM
37/2018.
Pertanto, impugnava la sentenza solo in punto spese, nella parte in cui venivano liquidate le spese di giudizio in € 700,00 per compensi.
L'appellante censurava la sentenza, in quanto riteneva che, rientrando la causa per il valore nello scaglione delle controversie tra € 5.200,00 ed €
26.000,00, applicando i parametri medi del DM 55/2014, il Giudie di Pace avrebbe dovuto liquidare per compensi € 405,00 per la fase di studio, €
335,00 per la fase introduttiva, € 540,00 per la fase di trattazione ed € 710,00 per la fase decisoria pervenendo così ala somma di euro 1.990,00.
Prendendo in considerazione i parametri minimi, il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare € 203,00 per la fase di studio, € 168,00 per la fase introduttiva, € 378,00 per la fase di trattazione ed € 355,00 per la fase decisoria e così complessivamente euro 1.104,00 per compensi.
Diversamente ed in difformità dai parametri, aveva liquidato inspiegabilmente solo euro 700,00.
Chiedeva quindi riformare la sentenza di primo grado, liquidando le spese di lite in conformità al DM citato e concludeva come segue:
“Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di appello, accogliere il presente appello e riformare per i motivi suddetti l'impugnata sentenza limitatamente al capo con cui il GDP dispone la condanna alle spese di lite in misura pari ad € 700,00 per compensi oltre spese generali,
IVA e CPA, e per l'effetto condannare le odierne parti appellate al pagamento in solido dei compensi del primo grado di giudizio in misura conforme ai parametri di cui al DM 55/14, nonché al pagamento delle spese del presente grado di giudizio il tutto oltre spese, IVA e CPA e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Sono rimaste contumaci le parti convenute.
All'udienza del 25/02/2021 il giudice, rilevata la regolare costituzione di parte attrice, dichiarava la contumacia dei convenuti e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8,2022.
All'udienza dell'11/04/25 il giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva l'ammissibilità dell'appello. Difatti come affermato anche dalla Suprema Corte, il limite di valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, opera unicamente per le controversie suscettibili di decisione assunta in via equitativa: dalla predetta limitazione vanno escluse le controversie di opposizione a ordinanza ingiunzione o verbale di accertamento di violazioni del codice della strada le quali, pur se di competenza del Giudice di pace, esigono un “giudizio secondo diritto” , tale da giustificare una difesa tecnica e, per l'effetto, tali da giustificare il venir meno del limite di liquidazione (cfr Cass. civ., Sez.
Seconda, Sentenza 30 aprile 2014, n. 9556; Cass. ord. nr. 182 dell'8 gennaio
2018). Venendo al merito della causa, innanzitutto va rilevato che la causa in primo grado è stata definita all'esito della cessazione della materia del contendere, essendo state annullate le cartelle dopo l'iscrizione della causa a ruolo.
Il Giudice di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, ha ampiamente motivato sul criterio di liquidazione delle spese applicato, precisando di aver applicato il principio di soccombenza virtuale, in base al quale, nonostante fosse venuta meno subito dopo l'iscrizione della causa a ruolo la materia del contendere, tuttavia, la domanda doveva ritenersi fondata.
Sulla scorta quindi della minima attività processuale svolta dall'opponente ed applicando i parametri minimi di cui al DM 55/14, ha calcolato anche più del dovuto, perché per la fase introduttiva doveva essere liquidata la somma di euro 213,00 per la fase di studio euro 176,00 e per la fase di trattazione euro 284,00 non essendovi ovviamente alcuna fase decisionale.
L'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 17878/20 Parte_1
limitatamente al capo relativo alle spese del giudizio, è dunque infondato e va rigettato.
Invero, l'art 91 c.p.c. statuisce il principio di soccombenza, a mente del quale il Giudice condanna la parte soccombente in giudizio, al pagamento delle relative spese. Tuttavia, le spese vanno liquidate secondo i parametri ministeriali, ma tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta, della semplicità o complessità della controversia e conseguentemente del tipo di difesa tecnica posta in atto.
Le spese quindi, secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa di euro 6.115,00, dei parametri per i giudizi davanti al Giudice di Pace, dello scaglione 5.200,00-26.000,00 dei parametri minimi, stante l'assoluta semplicità della causa ed esclusa la fase decisoria, per la cessata materia del contendere, sono state liquidate in euro 700,00 per compensi, ovvero in una somma addirittura superiore a quella dovuta pari ad euro
673,00.
L'unico motivo di appello quindi non merita accoglimento.
Stante la contumacia delle appellate, nulla si deve provvedere sulle spese.
In considerazione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/02, sicchè sussiste a carico dell'appellante l'obbligo di versare una somma pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma Parte_1
n. 17878/20, così provvede:
- rigetta l'appello;
- sussistono i presupposti di cui al'art.13 comma 1 quater DPR 115/02 sicchè
l'appellante ha l'obbligo di versare una somma pari al contributo unificato versato;
-nulla per le spese del presente grado di appello.
Roma 12.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo generale n. 59533 per gli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(C.F. residente in [...]ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Pineta Sacchetti 201 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fontanella (C.F. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in forza di delega posta a margine dell'atto introduttivo di primo grado e che dichiara ai sensi dell'art. 133 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 06.89020948 ovvero all'indirizzo di P.E.C. Email_1
Appellante
Contro
in persona del Sindaco p.t. CP_1 Appellata contumace
E
, in persona del l.r.p.t. Controparte_2
Appellata contumace
Oggetto: appello contro sentenza n. 17878/2020 (R.G. 26542/2020) depositata in data 15.10.2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma, in persona del Dott. Antonio Devoto avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. a ruoli esattoriali
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. Pt_1
si opponeva a ruoli esattoriali indicate nei relativi estratti per il
[...]
pagamento di un importo complessivo pari ad € 6.115,52 per il mancato incasso di sanzioni amministrative riferibili all'attività accertatrice di
[...]
. CP_1
Contestava l'opponente la mancata notifica degli atti presupposti e quindi la formazione di un valido ed efficace titolo esecutivo, che legittimasse l'avvio di un'esecuzione nei suoi confronti e concludeva per la richiesta di annullamento delle cartelle esattoriali impugnate.
Fissata la prima udienza di comparizione e verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva e chiedeva il CP_1
rigetto dell'opposizione, mentre rimaneva contumace CP_3
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e con la sentenza n. 17878/20, annullava l'estratto di ruolo e condannava le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite, che liquidava in € 700,00 per compensi oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA.
Avverso detta sentenza proponeva appello per un unico Parte_1
motivo: violazione dell'art 92 II comma c.p.c., essendo state condannate e pari soccombenti, al pagamento delle spese processuali, in misura difforme rispetto ai parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornato dal DM
37/2018.
Pertanto, impugnava la sentenza solo in punto spese, nella parte in cui venivano liquidate le spese di giudizio in € 700,00 per compensi.
L'appellante censurava la sentenza, in quanto riteneva che, rientrando la causa per il valore nello scaglione delle controversie tra € 5.200,00 ed €
26.000,00, applicando i parametri medi del DM 55/2014, il Giudie di Pace avrebbe dovuto liquidare per compensi € 405,00 per la fase di studio, €
335,00 per la fase introduttiva, € 540,00 per la fase di trattazione ed € 710,00 per la fase decisoria pervenendo così ala somma di euro 1.990,00.
Prendendo in considerazione i parametri minimi, il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare € 203,00 per la fase di studio, € 168,00 per la fase introduttiva, € 378,00 per la fase di trattazione ed € 355,00 per la fase decisoria e così complessivamente euro 1.104,00 per compensi.
Diversamente ed in difformità dai parametri, aveva liquidato inspiegabilmente solo euro 700,00.
Chiedeva quindi riformare la sentenza di primo grado, liquidando le spese di lite in conformità al DM citato e concludeva come segue:
“Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di appello, accogliere il presente appello e riformare per i motivi suddetti l'impugnata sentenza limitatamente al capo con cui il GDP dispone la condanna alle spese di lite in misura pari ad € 700,00 per compensi oltre spese generali,
IVA e CPA, e per l'effetto condannare le odierne parti appellate al pagamento in solido dei compensi del primo grado di giudizio in misura conforme ai parametri di cui al DM 55/14, nonché al pagamento delle spese del presente grado di giudizio il tutto oltre spese, IVA e CPA e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Sono rimaste contumaci le parti convenute.
All'udienza del 25/02/2021 il giudice, rilevata la regolare costituzione di parte attrice, dichiarava la contumacia dei convenuti e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8,2022.
All'udienza dell'11/04/25 il giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva l'ammissibilità dell'appello. Difatti come affermato anche dalla Suprema Corte, il limite di valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, opera unicamente per le controversie suscettibili di decisione assunta in via equitativa: dalla predetta limitazione vanno escluse le controversie di opposizione a ordinanza ingiunzione o verbale di accertamento di violazioni del codice della strada le quali, pur se di competenza del Giudice di pace, esigono un “giudizio secondo diritto” , tale da giustificare una difesa tecnica e, per l'effetto, tali da giustificare il venir meno del limite di liquidazione (cfr Cass. civ., Sez.
Seconda, Sentenza 30 aprile 2014, n. 9556; Cass. ord. nr. 182 dell'8 gennaio
2018). Venendo al merito della causa, innanzitutto va rilevato che la causa in primo grado è stata definita all'esito della cessazione della materia del contendere, essendo state annullate le cartelle dopo l'iscrizione della causa a ruolo.
Il Giudice di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, ha ampiamente motivato sul criterio di liquidazione delle spese applicato, precisando di aver applicato il principio di soccombenza virtuale, in base al quale, nonostante fosse venuta meno subito dopo l'iscrizione della causa a ruolo la materia del contendere, tuttavia, la domanda doveva ritenersi fondata.
Sulla scorta quindi della minima attività processuale svolta dall'opponente ed applicando i parametri minimi di cui al DM 55/14, ha calcolato anche più del dovuto, perché per la fase introduttiva doveva essere liquidata la somma di euro 213,00 per la fase di studio euro 176,00 e per la fase di trattazione euro 284,00 non essendovi ovviamente alcuna fase decisionale.
L'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 17878/20 Parte_1
limitatamente al capo relativo alle spese del giudizio, è dunque infondato e va rigettato.
Invero, l'art 91 c.p.c. statuisce il principio di soccombenza, a mente del quale il Giudice condanna la parte soccombente in giudizio, al pagamento delle relative spese. Tuttavia, le spese vanno liquidate secondo i parametri ministeriali, ma tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta, della semplicità o complessità della controversia e conseguentemente del tipo di difesa tecnica posta in atto.
Le spese quindi, secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa di euro 6.115,00, dei parametri per i giudizi davanti al Giudice di Pace, dello scaglione 5.200,00-26.000,00 dei parametri minimi, stante l'assoluta semplicità della causa ed esclusa la fase decisoria, per la cessata materia del contendere, sono state liquidate in euro 700,00 per compensi, ovvero in una somma addirittura superiore a quella dovuta pari ad euro
673,00.
L'unico motivo di appello quindi non merita accoglimento.
Stante la contumacia delle appellate, nulla si deve provvedere sulle spese.
In considerazione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/02, sicchè sussiste a carico dell'appellante l'obbligo di versare una somma pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma Parte_1
n. 17878/20, così provvede:
- rigetta l'appello;
- sussistono i presupposti di cui al'art.13 comma 1 quater DPR 115/02 sicchè
l'appellante ha l'obbligo di versare una somma pari al contributo unificato versato;
-nulla per le spese del presente grado di appello.
Roma 12.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco