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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 11515/2022
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero 11515 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: un'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., in materia di contratti bancari, proposta con atto di citazione da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]di Napoli Parte_1 C.F._1
(Na), alla via Padreterno n. 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Martino (C.F. ; C.F._2
Indirizzo pec: Email_1
- Opponente –
NEI CONFRONTI DI
(P.IV ), con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., in qualità di mandataria con rappresentanza di Controparte_2
(P.IV , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (C.F. ); Indirizzo P.IVA_2 C.F._3 pec: Email_2
- Opposta–
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 13.03.2025.
1 ***
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 28 ottobre 2022 e tempestivamente iscritto a ruolo il successivo 7 novembre, l'opponente proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n.
3605/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 12 settembre 2022 (R.G.N. 9094/2022) e notificato in data 19 settembre 2022.
Il titolo monitorio richiamato ingiungeva alla sig.ra di pagare in favore della società Parte_1 [...] la somma di euro 34.646,87, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale credito Controparte_2 residuo dovuto in riferimento al contratto di finanziamento n. 2115545 stipulato dall'odierno opponente con e, successivamente, confluito nella titolarità dell'opposta, in seguito ad un'operazione di Controparte_3 cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'art. 58 TUB.
***
A sostegno dell'opposizione, l'opponente rilevava in primis la carenza di legittimazione attiva della società opposta. Si osservava, in particolare, che la cessione in blocco dei crediti non era stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, né era stata iscritta nel registro delle imprese, così come prescritto dall'art. 58 del TUB;
inoltre, mediante la documentazione depositata in atti non era stata raggiunta la prova dell'inclusione dei crediti azionati nelle operazioni di cessioni in blocco indicate nel ricorso.
Parte opponente, inoltre, eccepiva la mancata prova del credito richiesto in sede monitoria.
Ad avviso di parte opponente, infatti, mancherebbe la prova della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, e quindi non sarebbe possibile determinare il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori.
Infine, l'opponente eccepiva la nullità ex art. 125-bis, comma 6 del TUB, delle clausole relative a costi e oneri non computati nel TAEG. In particolare, l'opponente riteneva che i costi della polizza assicurativa c.d. “credit protection” associata al finanziamento non erano stati computati nel TAEG.
Parte opponente, pertanto, alla luce di ciò, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della società finanziaria opposta alla rifusione delle spese di lite.
***
Parte opposta si costituiva in giudizio con comparsa di comparizione e risposta depositata il 26 gennaio 2023, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecutività a norma dell'art. 648 c.p.c., e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
***
All'esito dell'udienza del 2 febbraio 2023, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione.
2 Veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale negativo presente in atti. All'incontro dinanzi al mediatore non partecipava parte opponente, se ne trarranno le conclusioni di cui all'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010.
Il processo perveniva in seguito all'udienza del 13 marzo 2025, all'esito della quale il Giudice, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sola parte opposta procedeva al deposito di una comparsa conclusionale.
***
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
In via del tutto preliminare, dunque, occorre chiedersi, alla luce dell'istruttoria espletata e sulla base della documentazione acquisita agli atti del giudizio, se parte opposta sia innanzitutto riuscita a fornire la prova della titolarità della situazione attiva azionata.
Occorre, quindi, verificare se sia riuscita a provare la propria “legittimazione attiva intesa in senso sostanziale”.
Se sia, cioè, riuscita a comprovare di essere validamente divenuta titolare del credito derivante dal rapporto originariamente instaurato dall'odierna opponente con Controparte_3
A tale quesito, come si dirà, può darsi risposta positiva.
L'opponente, infatti, ha prodotto in atti: l'estratto pubblicato in G.U. della operazione di cartolarizzazione in base alla quale sarebbe divenuta titolare del credito azionato (cfr. all. 7 all'atto di costituzione in giudizio), che fornisce la prova dell'esistenza di detta operazione tra l'odierna opposta e la società originariamente titolare del credito azionato;
il contratto di cessione dei “crediti in blocco” ex art. 58 TUB intercorso con
[...]
(all. 04 del fascicolo monitorio); l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, dal quale risulta il Controparte_3 relativo numero identificativo (all. 5 dell'atto di costituzione in giudizio.).
A tali elementi deve aggiungersi, altresì, una comunicazione, dal valore indiziario, promanante da Intesa AN
PA, originario creditore, (all. 8 dell'atto di costituzione in giudizio), con la quale la banca dichiarava di aver trasferito il credito azionato in favore dell'odierna società opposta, così avvalorando ulteriormente l'effettiva ricomprensione del credito azionato nella operazione di cartolarizzazione indicata da parte opposta in sede monitoria.
Tali elementi indiziari appaiono gravi, precisi e concordanti, a norma dell'art. 2729 c.c., nel senso dell'effettiva inclusione del credito azionato in sede monitoria nell'alveo dell'operazione di cartolarizzazione prospettata.
3 L'opposta, inoltre, ha prodotto in atti il titolo contrattuale da cui deriva il saldo oggetto di ingiunzione, vale a dire il contratto di finanziamento n. 2115545 del 12 settembre 2014, recante la sottoscrizione dell'opponente.
Sono stati inoltre prodotti anche: il piano di ammortamento del finanziamento in questione e l'estratto conto
(all. 3 e 5 del fascicolo monitorio) che documentano l'evoluzione del rapporto e la formazione del saldo indicato nel ricorso monitorio;
lo schema di calcolo degli interessi moratori maturati sul residuo insoluto, risultante in seguito alla decadenza dal beneficio del termine (all. 6 del fascicolo monitorio).
La documentazione prodotta dall'istituto di credito, quindi, può ritenersi pienamente efficace ed idonea a comprovare i fatti costitutivi della domanda proposta da parte opposta.
Sicché, alla luce di tali premesse, anche la doglianza relativa alla carenza di prova scritta del credito ingiunto può ritenersi infondata.
Ed invero, l'odierna opposta ha allegato già in sede monitoria documentazione idonea a fondare l'azionata pretesa creditoria, cosicché ha assolto pienamente all'onere della prova che incombeva su di lei.
Non resta a questo punto che esaminare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi addotti dall'opponente.
Come visto, parte opponente, lamentava la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Anche tale eccezione appare tuttavia priva di fondamento, poiché nel caso di specie parte opposta ha dato prova dell'avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine mediante intimazione ad adempiere inviata alla con raccomandata A/R, ricevuta dall'odierna opponente in data 31 marzo Pt_1
2016 (all. 9 e 10 bis dell'atto di comparsa costituzione), ove si legge “a seguito del perdurare della Sua morosità, dichiariamo la decadenza dal beneficio del termine, così come contrattualmente prevista dalle condizioni generali del finanziamento in oggetto.” (cfr. all. 9 dell'atto di costituzione)
Si precisa, inoltre, che l'eventuale omissione della comunicazione della diffida da parte dell'opposta non avrebbe privato il credito della sua esigibilità in quanto il diritto del creditore di pretendere immediatamente la prestazione non necessita del conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale ovvero della formulazione di una espressa domanda in tal senso, potendo essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto.
Ciò in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni di applicabilità della disposizione di cui all'art. 1186 c.c.
Ad ogni modo, come già detto, la decadenza dal beneficio del termine deve ricondursi al 31 marzo 2016, dal momento che l'intenzione dell'istituto di credito di avvalersi della facoltà prevista dal contratto di intimare la decadenza dal beneficio del termine, è stata comunicata all'opponente mediante recapito dell'intimazione presso la sua residenza. Pertanto l'esercizio di tale facoltà negoziale del creditore è giunto nella sfera di conoscibilità di parte opponente, ai sensi dell'art. 1335 c.c.
Ne consegue che anche l'eccezione secondo cui il calcolo degli interessi di mora sarebbe errato, in virtù della non corretta individuazione del relativo dies a quo, deve ritenersi, del pari, infondata.
4 Infine, parte opponente ha sostenuto la nullità delle clausole relative a quei costi ed oneri non computati nel
TAEG, con particolar riferimento al costo sostenuto per la polizza assicurativa c.d. “credit protection” associata al finanziamento.
Anche questa eccezione non è fondata.
Si osserva che parte opposta ha prodotto l'allegato al documento “informazioni europee di base relative al credito ai consumatori” (cd. “modulo SECCI”), nel quale viene riportato il TAEG comprensivo dei costi assicurativi, indicato nella misura del 10,12%, posto a confronto con il TAEG privo di questo costo aggiuntivo, quantificato nella misura dell'8,28%. (all. 11 dell'atto di costituzione). Pertanto, data la sussistenza del cd. “doppio TAEG” (vale a dire, il calcolo di un indicatore sintetico di costo, con e senza, le spese assicurative oggetto di contestazione, idoneo, come tale, a fornire una informazione piena, trasparente ed attendibile dei costi del finanziamento), non può ritenersi applicabile nel caso di specie l'art. 125-bis, commi 6
e 7, del TUB.
Giova, inoltre, evidenziare che l'informativa europea di base reca in calce la sottoscrizione dell'opponente, con espressa dichiarazione di aver preso visione delle condizioni generali di contratto e di averne ricevuto una copia.
Per tali motivi, l'opposizione va rigettata e per l'effetto va disposta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo al valore della lite, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, che non ha sostanzialmente avuto luogo.
La mancata partecipazione della sig.ra al procedimento di mediazione obbligatoria, Parte_1 nonostante il regolare invito documentato in atti, costituisce assenza ingiustificata e comporta, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis del D. Lgs. 28/2010, l'applicazione a suo danno della sanzione ivi prevista
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, sulla presente opposizione ex art. 645 c.p.c. a decreto ingiuntivo, iscritta al n.
11515/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma definitivamente il decreto ingiuntivo n. 3605/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 12 settembre 2023;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
5 - Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio
Così deciso in Aversa, il giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara
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