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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/11/2024, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Divorzio congiunto
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno
- Scioglimento
21/11/2024, nelle persone dei magistrati: matrimonio dott. Riccardo Greco Presidente rel.
dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice
dott.ssa Antonia Quartarella Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1534/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato DAVIDE FRANCA, C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
, con l'avvocato BARBARA PASQUALE, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di scioglimento del matrimonio sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 13/08/2024, contenente le condizioni del divorzio;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale omologata dal tribunale di Matera con decreto depositato in data 22 marzo 2023;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di scioglimento del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze della prole, con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto dei minori (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento delle relazioni significative con entrambi i genitori;
che la natura consensuale del ricorso consente la compensazione delle spese;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 12/08/2024 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e il 28/12/2005 in MATERA, alle condizioni da loro concordate, CP_1
sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di scioglimento del matrimonio depositato il 12 agosto 2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005, Parte I, numero 34;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 21/11/2024 .
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco