Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 14/04/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.5572 / 2024 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. IRTOLO ANTONELLA Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. LAGANA' ANGELA MARIA CP_1
Sono presenti l'Avv. IRTOLO ILENIA per delega dell'avv. IRTOLO ANTONELLA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u. nonché nell'acquisizione del referto depositato l'11.4.2025 e integrare la ctu atteso l'aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
E' altresì presente per l' l'avv. PORCELLI VITTORIA per delega dell'avv. CP_1
LAGANA' ANGELA MARIA che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione ed insiste nella decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, all'udienza del
14.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°5572 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Irtolo, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' , rappresentato e difeso dall' CP_2
Avv. Angela Laganà, giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP -pensione di inabilità o assegno di invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Co ricorso depositato il 18.11.2024 parte ricorrente, a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Reggio Calabria di voler accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in suo favore della pensione di inabilità in subordine dell'assegno di invalidità civile e conseguentemente condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi dalla CP_1
data della domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia.
Si costituiva con memoria difensiva l' , deducendo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza della domanda.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa viene decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
* * * * * *
Nel merito la domanda deve ritenersi infondata.
Parte ricorrente ha proposto ai sensi dell'artt. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della pensione di inabilità in subordine dell'assegno di invalidità, affermando di avere presentato relativa domanda all' in data 17.7.2023, che in via amministrativa erano CP_1
state rigettate.
Espletato l'Accertamento Tecnico Preventivo e concessi i termini per proporre eventuali osservazioni, parte istante ha presentato atto di dissenso e successivo ricorso in opposizione innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nella fase di ATP.
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda, evidenziando che la perizia è CP_1
stata correttamente motivata ed ha concluso chiedendo il rigetto.
Alla odierna udienza la causa veniva decisa senza disporre il rinnovo.
Nel merito la domanda deve ritenersi infondata, in quanto dalla relazione espletata dal
CTU nominato nella fase di ATP, è emerso che parte ricorrente risulta affetta da infermità che non determinano né uno stato totale di inabilità né una invalidità permanente pari o superiore al 74%, riconoscendo una percentuale del 69%.
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente per come riscontrate all'esame obiettivo e per queste motivazioni non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Al contrario, le contestazioni mosse alla CTU redatta dal dott Persona_1
appaiono generiche e infondate, avendo il CTU correttamente valutato le patologie da cui risulta affetta la ricorrente alla luce di quanto riscontrato in sede di esame obiettivo e dalla documentazione in atti.
L'art. 445 bis c.VI c.p.c. stabilisce che la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” da ciò, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Orbene la ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto. Parte ricorrente ha fondato la propria opposizione su circostanze alle quali il CTU ha già risposto alle osservazioni sollevate da controparte.
Il CTU ha accertato che la perizianda è affetta da SINDROME ANSIOSO
DEPRESSIVA cod. 2205 - 25%; ALGODISTROFIA BILATERALE PIU'
Cod. 7202 - 41% ; cod. 7105 per Controparte_3 Controparte_4
analogia 31% , ed applicata la formula riduzionistica di Balthazard, ha affermato che la perizianda è invalida nella misura del 69%. Pertanto non sono in atto presenti le condizione per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, nè del diritto all'assegno mensile di invalidità civile.
Dall'esame dell'elaborato peritale, si evince che il ctu ha valutato tutte le patologie da cui risulta affetta la ricorrente, ha proceduto alla valutazione medico legale, attribuendo i codici e le percentuali, operando, infine il calcolo riduzionistico.
Ebbene, parte ricorrente non ha dedotto, con la dovuta specificità, in che modo le patologie sofferte dall'istante, e di cui lamenta una sottovalutazione, inciderebbero in concreto sul complesso invalidante. In sostanza, la parte ricorrente si è limitata a contestare una sottovalutazione del quadro clinico dell'istante non sorretta da alcuna evidenza medica, documentale o desumibile dall'esame obiettivo espletato. Tali generiche contestazioni non possono quindi in alcun modo mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal CTU in sede di visita e adeguatamente riportata in perizia ( cfr. elaborato peritale in atti), la quale esclude la sussistenza delle condizioni richieste per la pensione o l'assegno.
Quanto alla ulteriore documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio, deve rilevarsi che l'odierna istante non ha dedotto l'esistenza di un aggravamento delle condizioni di salute, né, conseguentemente, ha puntualmente allegato se ed in che modo la documentazione prodotta sia in grado di comprovare un peggioramento delle proprie condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal c.t.u. in sede di
ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che determini il raggiungimento della soglia necessaria per la concessione della pensione di inabilità in subordine dell'assegno di invalidità civile.
Nello specifico parte ricorrente con riferimento al diabete mellito, in data 11.4.2025 ha depositato il rinnovo del piano terapeutico per la prescrizione di ausili diabetologici che è perfettamente sovrapponibile a quello del 27.10.2022, patologia già valutata dal
CTU il quale ha attribuito il codice 7105 della tabella, assegnando una percentuale di invalidità del 31%. Ne discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. assumerebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
In definitiva, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni ivi esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il Giudice, per discostarsi legittimamente delle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad una rinnovazione della stessa, deve operare “ valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I 03.03.2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuali e dei costi del giudizio, oltre a rispetto del canone della durata del processo” (Cass. Civ. sez. lavoro 01.08.2013 n.18410).
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si conclude che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Stante la dichiarazione di esenzione resa ai sensi del'art. 152 disp. Att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (in opposizione ad Parte_1
ATP 556/2024) contro l' così provvede: CP_1
- Rigetta la domanda;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Reggio Calabria, 14.4.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia