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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/01/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania
Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 172 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito dell'udienza cartolare del
25.09.2024.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Andrea Porzio in virtù di procura in calce all'atto di citazione,
telematicamente domiciliato come in atti.
ATTORE
E
pagina 1 di 27 (P.I. e C.F. ) in persona del Direttore CP_1 P.IVA_1
Generale p.t., domiciliato per la carica in , alla Via Nizza, CP_1
146, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Gaetano Scuotto giusta procura in atti e dall'avv. Lucia
Fiorillo giusta procura generali alle liti atto per Notar Persona_1
Rep. 26327, Racc. 3427, del 2.2.2018, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli alla Via Piccinni n. 6.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità contrattuale –contratti ed obbligazioni varie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 24 settembre
2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
, conveniva in giudizio l' ,
[...] Controparte_2
dinanzi all'intestato Ufficio Giudiziario, per sentirla dichiarare civilmente responsabile per l'inadeguata e non diligente esecuzione della prestazione medico-sanitaria e, quindi, dell'obbligazione assunta, per la carenza organizzativa del personale medico e paramedico in servizio presso il relativo nosocomio, per la mancata adozione di tutte quelle misure che la natura dell'obbligazione medico-sanitaria, le circostanze concrete del caso, le cognizioni scientifiche e gli accorgimenti tecnici imponevano, per i fatti occorsi pagina 2 di 27 nel mese di febbraio 2015, tale da provocare irreversibili danni da tetraparesi e traipoestesia.
Premetteva che nel periodo di inizio febbraio dell'anno 2014, a causa di una persistente e fastidiosa lombalgia e cervicalgia, su consiglio del proprio medico curante e previo consulto con lo stesso, si era sottoposto ad una indagine specifica a mezzo TAC in un noto poliambulatorio stabiese, con riferimento localizzato dell'arto superiore destro, dell'arto superiore sinistro, dello spazio vertebrale da L2 a S1 dello spazio vertebrale da C3 a C7 e del rachide / speco vertebrale;
che, a seguito di quanto accertato strumentalmente, anche per l'acutizzarsi di dolori cervicali e lombari, consultò il neurochirurgo dott. che, detto specialista, dopo Persona_2
aver premesso, nell'anamnesi, di un pregresso incidente sul lavoro,
riconducibile al lontano 2006 con trauma cranio-cervicale, preso atto delle risultanze strumentali della TAC analizzata, prescriveva al paziente l'applicazione di un collare di CH (per la problematica cervicale), nonché un rialzo plantare e terapia idroponica (per la problematica in regione lombare); che, stante, la persistenza dei soliti dolori a livello lombare e cervicale, nel mese di febbraio dell'anno
2015 si era ricoverato presso il Presidio Ospedaliero "Umberto I" di
Nocera Inferiore appartenente all' dove, alla data del CP_3
23 febbraio 2015, era stato sottoposto ad intervento chirurgico dall'equipe medica presieduta dall'operatore medico. dott.
[...]
così descritto nella cartella clinica: " ... discectomia Per_3
pagina 3 di 27 microscopica di e mia discale C5-C6 e C6-C7, con posizionamento di due protesi M6 ...... "; che, subito dopo le dimissioni nonché nel breve periodo post-operatorio, la sintomatologia algica e disfunzionale della regione lombare e della regione cervicale peggiorava irrimediabilmente, con seri deficit funzionali.
Quindi, dopo aver adito inutilmente l'organismo di mediazione con sede in Torre Annunziata veniva notificato l'atto di citazione con il quale veniva richiesto, in via preliminare, di dichiarare ammissibile e procedibile la domanda spiegata di colpa o responsabilità medica;
nel merito, di dichiarare l'esclusiva responsabilità medica,
precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale - 1176 comma 2.
1223. 1228, 2236 e 2049 c.c. dell' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., relativamente ai
[...]
fatti esposti, per l'inadeguata e non diligente esecuzione della prestazione medica e, quindi, dell'obbligazione assunta, per la carenza organizzativa del personale medico e paramedico in servizio,
per la mancata adozione di tutte quelle misure che la natura dell'obbligazione, le circostanze concrete del caso, le cognizioni scientifiche e gli accorgimenti tecnici imponevano;
chiedevano condannare l' al risarcimento, in Controparte_4
favore dell'esponente , dei danni tutti subiti: Parte_1
risarcimento del danno biologico, da liquidarsi nella misura dell'84%
da residuati postumi stabilizzati, oltre alla temporanea inabilità totale alle ordinarie occupazioni per 60 giorni e parziale per ulteriori 325 pagina 4 di 27 giorni (150 giorni al 75%, 100 giorni al 50% e 75 giorni al 25%), per la complessiva somma determinata in forza delle Tabelle
dell'Osservatorio del Tribunale di Milano (ultime aggiornate al 2018),
nella misura di euro 802.355,50, anche avvalendosi di una c.t.u.
medico legale, e, comunque, in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
chiedeva il risarcimento del danno morale o danno non patrimoniale da liquidarsi nella misura di euro 50.000,00
eventualmente da determinare anche in via equitativa, ex art. 1226
c.c., comunque in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
il risarcimento del danno da perdita della capacità
lavorativa specifica ed aspecifica: con condanna della parte convenuta in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, ex
art. 96 c.p.c.; il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi legali e moratori sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo.
Si costituiva la convenuta , Controparte_2
contestando estensivamente l'assunto attoreo, sottolineando invece il diligente comportamento medico-sanitario degli operatori intervenuti e concludeva affinché in via preliminare, venisse accertata e dichiarata l'inesistenza, invalidità e/o difetto di scopo della procedura di mediazione obbligatoria e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda;
perché si accertasse e dichiarasse la nullità dell'atto pagina 5 di 27 di citazione;
nel merito chiedeva accertarsi e dichiararsi la mancanza di responsabilità della convenuta nella causazione CP_1
dell'evento preteso da parte attrice;
in via gradata chiedeva accertarsi e dichiararsi l'applicabilità al caso di specie dell'esimente di cui all'art. 2236 c.c.; con rigetto nel merito delle avverse richieste e con condanna alla rifusione delle spese diritti ed onorari di causa, oltre
I.V.A. e C.P.A.
Chiedeva, in via subordinata procedersi alla compensatio lucri cum
damno.
Il giudice, su congiunta richiesta delle parti, concedeva i termini perentori, ex art. 183 comma 6 cpc.: quindi, sciogliendo la riserva ammetteva le prove testimoniali.
Ascoltati i testi di parte attrice, ritenutane l'opportunità, nominava i consulenti medico-legali, Dr. e Dr. , Persona_4 Persona_5
che depositavano la relazione in data 13.11.2023.
Esaurita la fase istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, il
G.I. tratteneva la medesima in riserva, concedendo alle parti i termini,
ex art.190 CPC, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'ammissibilità della domanda, alla luce del regolare espletamento delle attività necessarie e prodromiche all'instaurazione del giudizio (procedimento di mediazione) valutate le prove portate a supporto dalle parti in causa, la stessa deve essere rigettata. pagina 6 di 27 In ordine alla configurazione della responsabilità in capo alle strutture sanitarie presso la quale fu sottoposto alle terapie mediche, la parte attrice, nonché relativamente ai generali principi di diritto da applicarsi nel caso di specie, oggetto di approfondita analisi giurisprudenziale e dottrinale come evolutasi nel corso degli anni, si osserva quanto segue.
La Cassazione ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998;
Cass. n. 589/1999; Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003; Cass. n.
10297/2004, Cass. n.9085/2006).
A fondamento di detta responsabilità contrattuale, parte della giurisprudenza più risalente individuava un contratto avente il medesimo contenuto di quello stipulato con il professionista, pertanto un contratto d'opera professionale, con conseguente applicabilità del relativo regime (specialiter l'art. 2236 CC).
Tale impostazione appariva, tuttavia, imprecisa (non ricorrendo in tale fattispecie il requisito della personalità proprio del contratto d'opera intellettuale) e comunque insufficiente a fotografare il complesso delle prestazioni alle quali è tenuta la struttura sanitaria per effetto del contratto con il paziente.
pagina 7 di 27 Ecco perché appare preferibile l'orientamento più recente della giurisprudenza (già in nuce in Cass., Sez. Un., n. 9556/2002), che pone a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria.
Si è, in particolare, affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 CC, all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 CC, all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario,
quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere pagina 8 di 27 anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ” (Cass., n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass. n.
2042/2005).
Alla stregua di tale orientamento, dunque, oggetto della obbligazione non è solo la prestazione del medico, ma una prestazione complessa definita di “assistenza sanitaria”, fondata sul contratto atipico individuato dalla sentenza Cassazione n. 13066/2004 in base allo schema della “locatio operis”, con obbligazione di risultato;
unitario
è il criterio della responsabilità, sia per la casa di cura privata che pubblica, non essendo possibile differenziare la responsabilità in base alla natura del soggetto danneggiante, trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla nostra Carta costituzionale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura
(pubblica o privata) della struttura sanitaria, in entrambi i casi,
dunque, troveranno applicazione le norme civilistiche di cui agli artt.
1176, 1218 e 2236 CC (cfr. Cass. n. 5939/1993 e negli stessi termini
Cass. n. 4152/1995, Cass. n. 4058/2005); inoltre, è irrilevante, ai fini della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, lo status giuridico del medico in relazione alla struttura ospedaliera nella quale
è stato eseguito l'intervento o la prestazione: in ogni caso questi, nel momento in cui effettua la prestazione all'interno della struttura sanitaria, è considerato quale ausiliario necessario, sia in presenza che in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo pagina 9 di 27 comunque un collegamento tra la prestazione medica e l'organizzazione aziendale;
tale collegamento permane anche se il sanitario risulti essere “di fiducia” del paziente (Cfr. in tal senso Cass.
n. 10297/2004).
Acclarata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, secondo l'orientamento attualmente prevalente, tale responsabilità si fonderà: sulla norma generale di cui all'art. 1218 CC per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico
(responsabilità per fatto proprio); sulla previsione di cui all'art. 1228
CC, per i fatti dolosi e colposi dei terzi (sanitari, personale paramedico, ausiliario etc.) di cui si avvale la struttura sanitaria nell'adempimento dell'obbligazione (c.d. responsabilità oggettiva per fatto altrui).
In quest'ultimo caso, peraltro, la responsabilità sarà configurabile solamente nel caso in cui sia accertata la colpa del sanitario (oltre che il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno al paziente).
Alla stregua di quanto evidenziato sopra, le obbligazioni a carico della struttura sanitaria possono sintetizzarsi in:
1) prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post-operatoria;
2) prestazioni di tipo organizzativo relative anche alla sicurezza e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione;
3) vigilanza e custodia dei pazienti;
4) prestazione di natura alberghiera (vitto-riscaldamento-alloggio). pagina 10 di 27 Viene così esaltata, dalla dottrina e giurisprudenza più recenti,
l'affermazione di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria:
- non solo collegata all'intervento diagnostico e/o terapeutico dei medici, e all'attività strumentale ed accessoria del personale ausiliario, paramedico etc.;
- ma anche direttamente imputabile alla stessa struttura nel complesso, per i danni provocati dalla insufficiente organizzazione o dalla inefficienza dei servizi e delle attrezzature.
In definitiva, l'attività del medico all'interno della struttura sanitaria non è che un segmento della più complessa prestazione richiesta all'Ente e può, quindi, sussistere una responsabilità della struttura sanitaria anche in mancanza di responsabilità del personale sanitario.
In termini più chiari, la struttura sanitaria risponderà del danno da disorganizzazione nell'ipotesi di violazione dell'obbligo accessorio, connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria ex artt.
1175 e 1375 cod. civ.
Omologate le responsabilità della struttura sanitaria e del medico come responsabilità entrambe di natura contrattuale, si elidono per il paziente le differenze di regime giuridico a seconda che agisca nei confronti dell'ente ospedaliero o del medico dipendente: e ciò, in particolare, sia ai fini della rilevanza del grado della colpa (ex art. pagina 11 di 27 1176, comma 2 in combinato disposto con l'art. 1218 CC, nonché ex art. 2236 CC), di cui si è detto, che della ripartizione dell'onere probatorio.
In ordine a quest'ultimo profilo, è possibile distinguere due tappe fondamentali dell'evoluzione giurisprudenziale: ante e post intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001.
L'orientamento tradizionale della giurisprudenza, non poco criticato dalla dottrina, muovendo dalla considerazione che l'obbligazione del sanitario (e corrispondentemente della struttura sanitaria), in quanto professionale, è obbligazione di mezzi, differenzia il regime probatorio di queste ultime (artt. 1176, comma 2 e 2236 CC) rispetto a quello ordinario previsto dall'art. 1218 CC (riferibile, secondo tale tesi, alle sole obbligazioni di risultato).
In definitiva, mentre ai sensi dell'art.1218 CC sul creditore incombe l'onere di provare il titolo (contratto) dal quale scaturisce l'obbligazione e la scadenza del termine (se previsto) per l'adempimento, limitandosi ad allegare l'inadempimento (gravando ex adverso sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione: adempimento o impossibilità sopravvenuta della prestazione); nel caso di obbligazioni di mezzi, il creditore è altresì tenuto a provare l'inesatto adempimento.
Tale onere subisce, tuttavia, un temperamento nel caso di interventi operatori di routine o comunque di non difficile esecuzione ai quali pagina 12 di 27 consegua un risultato (inaspettatamente) peggiorativo delle condizioni finali del paziente.
In tali casi, infatti, la Cassazione ha più volte affermato che “la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. n. 6141/1978; Cass. n. 6220/1988;
Cass. n. 3492/2002).
Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che:
- spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente l'inesatto adempimento del medico, ovvero le modalità di negligente esecuzione dell'intervento;
- ovvero spetta al paziente provare che si tratta di un intervento di routine o comunque di facile esecuzione dal quale è derivato un esito peggiorativo e al medico fornire la prova liberatoria dell'esatto adempimento o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (sub specie di mancanza di colpa: cfr. su tutte Cass. n. 4852/1999 e Cass.
n. 1127/1998).
In quest'ultimo caso, alcuna parte della dottrina ha parlato di metamorfosi dell'obbligazione di mezzi in obbligazione di (quasi) pagina 13 di 27 risultato, anche al fine di sconfessare l'utilità della stessa distinzione tra i due tipi di obbligazione. Altra parte (e con essa la giurisprudenza prevalente), in modo più cauto, ha invece precisato che non si verifica alcuna metamorfosi sul piano sostanziale, ma opera più
semplicemente sul piano processuale il principio res ipsa loquitur:
vale a dire una presunzione relativa di responsabilità in tutti i casi in cui l'operato del medico presenti aspetti tali da rendere giuridicamente presumibile una negligenza professionale.
I risultati sopra riassunti sono stati riletti da una giurisprudenza più
recente (specialiter Cass. nn. 10297, 11488 e 9471 del 2004), alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite
con la sentenza 30.10.01, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di pagina 14 di 27 doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento.
Applicando detti principi alla responsabilità professionale del medico, la Cassazione inaugura un nuovo orientamento, secondo il quale “il paziente che agisce in giudizio deducendo deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento” (Cass.
n.10297/2004 e Cass. n.9085/2006).
Più precisamente, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
“La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà
non rileva dunque più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà” (Cass. n. 10297/2004).
pagina 15 di 27 Tali conclusioni, del resto, appaiono pienamente coerenti con i principi tradizionalmente posti alla base del riparto dell'onere probatorio:
- il principio di c.d. persistenza del diritto in capo al creditore,
gravando sul debitore la prova contraria della sua estinzione;
- e di c.d. vicinanza o riferibilità della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.
Significativo è, con riferimento a quest'ultimo principio, il ragionamento di Cass. 21.0.04, n. 11488, la quale afferma che “la prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell'adempimento è sempre riferibile alla sfera d'azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più
l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore”.
E ancora, se nell'obbligazione di mezzi l'oggetto della prestazione è un comportamento diligente e, specularmente, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione,
“non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione, tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche pagina 16 di 27 che governano il tipo di attività alla quale il debitore è tenuto” (Cass.
n. 10297/2004 cit.).
Quindi, per il principio di vicinanza della prova, compete al medico,
che è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore nonché del bagaglio conoscitivo necessario, provare l'esatto adempimento o l'incolpevole inadempimento.
Con la precisazione, peraltro, che la prova cui è tenuto il medico (e la struttura sanitaria) dell'assenza di colpa non va intesa come “prova negativa”, bensì come prova positiva del fatto contrario (ovvero che la prestazione è stata eseguita diligentemente).
Pertanto, la trasposizione della sentenza delle Sezioni Unite del 2001 si è tradotta in un ribaltamento dell'onere della prova in punto di inadempimento, essendo il creditore-paziente tenuto solo ad allegarlo.
Il nesso causale, al di là e prima di qualsivoglia analisi di prevedibilità/evitabilità soggettiva, è, puramente e semplicemente, la relazione esterna intercorrente tra comportamento ed evento,
svincolata da qualsivoglia giudizio di prevedibilità soggettiva: la rigorosa oggettivazione del concetto di eziologia dell'evento consente di tenere irrinunciabilmente distinti i due piani di analisi strutturale dell'illecito, fungendo la colpa come limite alla oggettiva affermazione della responsabilità una volta accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento.
Quanto al riparto dell'onus probandi, con specifico riferimento alla responsabilità medica, si afferma che: il positivo accertamento del pagina 17 di 27 nesso di causalità deve formare oggetto di prova da parte del danneggiato-paziente, in quanto elemento costitutivo della domanda risarcitoria;
la colpa medica, alla luce dell'orientamento ormai ampiamente condiviso, deve solo essere allegata dal paziente,
gravando ex adverso sul medico la prova liberatoria dell'assenza della stessa (si v. anche Cassazione civile sez. III 12/09/2013 n.
20904: “Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il
medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto
contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione, "inter partes",
dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto
della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un
rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a
far valere un inadempimento oggettivo. Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia
stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua
funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si
sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita
nella serie causale che ha condotto all'evento di danno,
rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata
richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente ”). pagina 18 di 27 Tanto premesso, deve rilevarsi che – nel caso di specie –delle allegazioni e narrazioni in fatto operate dall'attore della vicenda approdata all'esame del Tribunale - nessuna prova concreta è stata fornita al fine di determinare la responsabilità invocata.
Incontestata, dunque, la circostanza del ricovero di Parte_1
presso la struttura del nosocomio di Nocera Inferiore (Sa) alla
[...]
data predetta e della sottoposizione del medesimo alle cure sanitarie come ritenute opportune, è stata espletata, nel corso del giudizio, la consulenza medico legale.
Ebbene, i consulenti nominati dal Tribunale, medico legale e specialista neurochirurgo, hanno rassegnato delle conclusioni che possono ritenersi sufficientemente condivisibili in ordine alla mancanza di responsabilità in capo ai sanitari, nonché della struttura sanitaria di Nocera Inferiore: gli Ausiliari hanno accertato e confermato che “1) L'intervento chirurgico è stato proposto per il persistere della sintomatologia dolorosa e le parestesie alle mani e ai
piedi da più di un anno e preso atto della refrattarietà al trattamento
conservativo: immobilizzazione in collare e farmacoterapia. È
opinione dei CTU che il trattamento subito sia stato utile, necessario
e non ulteriormente differibile e siano state attuate le fasi procedurali
secondo i dettami comuni della letteratura più accreditata.
2) L'intervento di discectomia cervicale anteriore con fusione -ACDF
– rappresenta l'intervento più accreditato, fra le tecniche chirurgiche descritte, in quanto consente la rimozione della patologia e la pagina 19 di 27 risoluzione della instabilità ricorrente eseguendo una fusione. È una
delle operazioni più comuni sulla colonna cervicale eseguite negli
Stati Uniti (stimata in 137.000 ACDF /anno). Pertanto, e un atto di
facile e routinaria esecuzione in mani esperte quali quelle di specialisti neurochirurghi. Dall'esame documentale si evince che il caso descritto nell'atto introduttivo non ha avuto carattere di straordinarietà ed eccezionalità. Gli obiettivi prefissati di rimozione chirurgica del disco e dell'ernia e di fissazione con cages sono stato
raggiunti. Da ciò si deduce che l'intervento è stato ben eseguito con
tecnica microchirurgica ed utilizzando materiale protesico di alta
qualità. Non vi sono state complicazioni. In particolare:
· La paralisi spastica completa dell'arto superiore destro associata ad una paralisi dell'arto inferiore omolaterale, denunciate in citazione, non è stata evidenziata all'esame obiettivo peritale che invece ha rilevato una notevole compromissione funzionale dei
movimenti passivi di abduzione e rotazione della spalla sinistra.
· La cofosi destra, non meglio diagnosticata, non è annoverata fra le
complicanze di intervento di ACDF, e non trova nesso di causalità in
quanto non sussistono i requisiti: topografico, dell'efficienza quali e quantitativa, dell'esclusione di altra causa e della seriazione fenomenica.
· La menomazione dell'efficienza estetica, allo stato attuale, si manifesta con un atteggiamento coatto della testa, dovuto a notevole contrattura del muscolo sterno cleidomastoideo di sinistra. L'origine pagina 20 di 27 del disturbo e di natura muscolare/osteoarticolare. Anch'esso non riportato quale complicanza in letteratura ed attribuibile a processi
muscolari ed osteoarticolari che non trovano nesso causale con
l'intervento chirurgico.
- La rigidità articolare del rachide cervicale, con deformazioni
acquisite del collo non trova giustificazione in quanto una fusione a
uno o due livelli nella colonna inferiore (da C4 a C7) ha un impatto
minimo sulla gamma complessiva di movimento del collo in quanto le
articolazioni più mobili del collo non sono fuse. Oltretutto la protesi
M6, impiantata, e un disco artificiale, definito mobile, in quanto
riproduce in maniera similare la struttura anatomica del disco
naturale e ne fornisce le stesse caratteristiche di movimento.
-La psicosi maniaco-depressiva reattiva post-operatoria, e riportata,
quale unica diagnosi, come depressione ansiosa, già prima dell'intervento chirurgico. In seguito, visite specialistiche hanno riguardato adeguamento terapeutico senza diagnosi. Nel caso in
oggetto il dolore cronico, di natura muscolotendinea, articolare,
artrosica può accompagnarsi ad una importante componente
emozionale e psico relazionale. Tuttavia, il danno psichico e
risarcibile in quanto danno conseguenza. Il soggetto che ha subito un
danno psichico dovrà quindi produrre in giudizio la documentazione
medica dalla quale si evincono gli accertamenti, le diagnosi, le cure,
le prescrizioni e tutto quanto necessario a seguito dell'evento
pregiudizievole e delle conseguenze che ne sono derivate. Nella pagina 21 di 27 fattispecie, la documentazione agli atti è del tutto carente in tal senso
né la consulenza tecnica di ufficio può sostituire l'onere probatorio
in capo all'attore. Non ritenendosi inoltre, che i problemi di salute denunciati sul versante fisico siano configurabili nel quadro del
danno biologico da responsabilità medica anche alla sofferenza
psichica, in qualità di danno conseguenza, non si può attribuire nesso di causalità derivante dall'intervento del 24.02.2015. Pertanto,
i CTU giungono alla conclusione che i danni lamentati e riportati dal
sig. non siano eziologicamente Parte_1
imputabili al mancato rispetto da parte dei sanitari, per omissione
della media diligenza, mediante una condotta omissiva o commissiva,
di quelle regole precise acquisite per comune consenso e costituenti
il necessario corredo del professionista che si dedichi al settore della
medicina in esame. 3) Le attuali condizioni di salute del paziente non sono causalmente riconducibili, “secondo la logica del più probabile che non”, a condotta omissiva o commissiva, tale da configurare
negligenza, imprudenza ed imperizia sotto il profilo professionale,
ascrivibili alle parti resistenti. La condotta professionale dei sanitari
che lo ebbero in cura, prima, durante e dopo l'intervento chirurgico del 24 febbraio 2015, si ritiene non abbia determinato un danno alla
salute, la compromissione, cioè, della validità psicofisica del
soggetto. 4) Alla luce delle precedenti considerazioni, ai fini della
valutazione medico – legale del danno biologico e della invalidità
permanente non si ritiene rilevabile una percentuale di invalidità pagina 22 di 27 nell'ambito della responsabilità civile in nesso di causalità con gli eventi per cui e causa. Ne altrimenti quantificabile una inabilita
temporanea. 5) Per quanto riguarda l'eventuale incidenza che tale
compromissione abbia avuto e/o abbia sulla capacità lavorativa
propria del medesimo, sia temporanea che permanente, occorre
premettere che lo stesso è risarcibile solo in quanto danno
conseguenza. Non ritenendosi che i problemi di salute denunciati
siano configurabili nel quadro del danno biologico da responsabilità
medica, alla riduzione delle capacità lavorative specifiche ed
aspecifiche associata a notevole perdita di chance, non si può
attribuire nesso di causalità con l'intervento del 24.02.2015. 6)
All'esame degli atti, si rivela una carenza documentale. (RMN preoperatoria del febbraio 2014; EMG consigliata, ma mai eseguita;
visite psichiatriche prive di diagnosi). Sono documentate cure
erogate dal SSN sul territorio ma non si precisa in che misura il
costo e a carico della parte lesa. 7) Non si rileva ammontare delle
spese e di cura eventualmente da sostenere, né si possono chiarire eventuali rischi e difficolta di trattamenti medico-chirurgici.”
Non sono ravvisabili profili di responsabilità del personale sanitario per l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente derivante dal mancato consenso informato in ordine alle conseguenze ed ai rischi legati all'espletamento degli interventi chirurgici cui si è
sottoposta.
pagina 23 di 27 Sul punto deve premettersi che il consenso al trattamento sanitario può essere manifestato in forma orale, senza la necessità di una specifica documentazione a supporto della sua espressione da parte del paziente;
tanto emerge dalla lettura del disposto di cui all'art. 35,
comma II del Codice di deontologia medica ai sensi del quale il
“consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sull'integrità
fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33”.
In linea generale, vale il principio di libertà della forma, ad eccezione dei casi in cui la legge, per ragioni di opportunità o di certezza del diritto, richieda una forma particolare. Precisamente, in materia sanitaria, il legislatore italiano ha previsto espressamente la forma scritta del consenso informato in alcuni casi particolari: a) art. 2 della
Legge n. 458/1967 sul trapianto del rene tra persone viventi, che,
peraltro, a tal fine prevede un'apposita procedura di volontaria giurisdizione;
b) art. 2, lett. l) del D.lgs. n. 211/2003 sulla sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;
c) art. 6 della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita il quale dispone che la volontà di entrambi i soggetti della coppia sia espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo le modalità
da definirsi con decreto ministeriale;
d) art. 14 della Legge n. pagina 24 di 27 194/1978 sulla interruzione volontaria della gravidanza;
e) art. 2 della
Legge n. 164/1982 sulla rettificazione in materia di attribuzione di sesso;
f) Legge n. 107/1990 sulle attività trasfusionali;
g) Legge n.
219/2005 sul prelievo per donazione del sangue.
Al di fuori di questi casi -tra i quali all'evidenza non rientra l'ipotesi in esame - il consenso, pur necessariamente “informato”, può essere assunto in qualsiasi forma;
conseguentemente, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la relativa prova può
essere offerta con mezzi diversi dalla dichiarazione scritta (da ultimo Cass. civ. sent. n. 32124 del 2019). Ciò detto, l'attore, pur lamentando l'asserita lesione del proprio diritto all'autodeterminazione per effetto della mancata informazione circa le conseguenze derivanti dalla sottoposizione all'intervento censurato,
non offre alcuna indicazione relativa ad un ipotetico contegno alternativo cui si sarebbe eventualmente determinato, una volta ricevuta un'informativa esaustiva. Eppure la prova del nesso causale tra omessa informativa e danno (alla salute e alla libertà di autodeterminazione) grava sul paziente, in ossequio al principio della causalità giuridica cristallizzato nel disposto di cui all'art. 1223 c.c.
In tal senso va richiamato l'orientamento costante della Corte di
Cassazione, secondo cui “in tema di responsabilità medica, qualora l'intervento non sia preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili,
il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il pagina 25 di 27 paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 2847 del 09/02/2010).
Orbene, nel caso di specie, alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione risulta specificamente allegata né provata dalla parte istante, sicché la relativa pretesa risarcitoria non può
trovare accoglimento.
Le spese sono regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda per quanto di ragione.
- Compensa integralmente le spese di lite.
- Pone a definitivo carico dell'attore , le spese Parte_1
di consulenza medico legale come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Salerno, lì 24 gennaio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 26 di 27 pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania
Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 172 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito dell'udienza cartolare del
25.09.2024.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Andrea Porzio in virtù di procura in calce all'atto di citazione,
telematicamente domiciliato come in atti.
ATTORE
E
pagina 1 di 27 (P.I. e C.F. ) in persona del Direttore CP_1 P.IVA_1
Generale p.t., domiciliato per la carica in , alla Via Nizza, CP_1
146, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Gaetano Scuotto giusta procura in atti e dall'avv. Lucia
Fiorillo giusta procura generali alle liti atto per Notar Persona_1
Rep. 26327, Racc. 3427, del 2.2.2018, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli alla Via Piccinni n. 6.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità contrattuale –contratti ed obbligazioni varie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 24 settembre
2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
, conveniva in giudizio l' ,
[...] Controparte_2
dinanzi all'intestato Ufficio Giudiziario, per sentirla dichiarare civilmente responsabile per l'inadeguata e non diligente esecuzione della prestazione medico-sanitaria e, quindi, dell'obbligazione assunta, per la carenza organizzativa del personale medico e paramedico in servizio presso il relativo nosocomio, per la mancata adozione di tutte quelle misure che la natura dell'obbligazione medico-sanitaria, le circostanze concrete del caso, le cognizioni scientifiche e gli accorgimenti tecnici imponevano, per i fatti occorsi pagina 2 di 27 nel mese di febbraio 2015, tale da provocare irreversibili danni da tetraparesi e traipoestesia.
Premetteva che nel periodo di inizio febbraio dell'anno 2014, a causa di una persistente e fastidiosa lombalgia e cervicalgia, su consiglio del proprio medico curante e previo consulto con lo stesso, si era sottoposto ad una indagine specifica a mezzo TAC in un noto poliambulatorio stabiese, con riferimento localizzato dell'arto superiore destro, dell'arto superiore sinistro, dello spazio vertebrale da L2 a S1 dello spazio vertebrale da C3 a C7 e del rachide / speco vertebrale;
che, a seguito di quanto accertato strumentalmente, anche per l'acutizzarsi di dolori cervicali e lombari, consultò il neurochirurgo dott. che, detto specialista, dopo Persona_2
aver premesso, nell'anamnesi, di un pregresso incidente sul lavoro,
riconducibile al lontano 2006 con trauma cranio-cervicale, preso atto delle risultanze strumentali della TAC analizzata, prescriveva al paziente l'applicazione di un collare di CH (per la problematica cervicale), nonché un rialzo plantare e terapia idroponica (per la problematica in regione lombare); che, stante, la persistenza dei soliti dolori a livello lombare e cervicale, nel mese di febbraio dell'anno
2015 si era ricoverato presso il Presidio Ospedaliero "Umberto I" di
Nocera Inferiore appartenente all' dove, alla data del CP_3
23 febbraio 2015, era stato sottoposto ad intervento chirurgico dall'equipe medica presieduta dall'operatore medico. dott.
[...]
così descritto nella cartella clinica: " ... discectomia Per_3
pagina 3 di 27 microscopica di e mia discale C5-C6 e C6-C7, con posizionamento di due protesi M6 ...... "; che, subito dopo le dimissioni nonché nel breve periodo post-operatorio, la sintomatologia algica e disfunzionale della regione lombare e della regione cervicale peggiorava irrimediabilmente, con seri deficit funzionali.
Quindi, dopo aver adito inutilmente l'organismo di mediazione con sede in Torre Annunziata veniva notificato l'atto di citazione con il quale veniva richiesto, in via preliminare, di dichiarare ammissibile e procedibile la domanda spiegata di colpa o responsabilità medica;
nel merito, di dichiarare l'esclusiva responsabilità medica,
precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale - 1176 comma 2.
1223. 1228, 2236 e 2049 c.c. dell' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., relativamente ai
[...]
fatti esposti, per l'inadeguata e non diligente esecuzione della prestazione medica e, quindi, dell'obbligazione assunta, per la carenza organizzativa del personale medico e paramedico in servizio,
per la mancata adozione di tutte quelle misure che la natura dell'obbligazione, le circostanze concrete del caso, le cognizioni scientifiche e gli accorgimenti tecnici imponevano;
chiedevano condannare l' al risarcimento, in Controparte_4
favore dell'esponente , dei danni tutti subiti: Parte_1
risarcimento del danno biologico, da liquidarsi nella misura dell'84%
da residuati postumi stabilizzati, oltre alla temporanea inabilità totale alle ordinarie occupazioni per 60 giorni e parziale per ulteriori 325 pagina 4 di 27 giorni (150 giorni al 75%, 100 giorni al 50% e 75 giorni al 25%), per la complessiva somma determinata in forza delle Tabelle
dell'Osservatorio del Tribunale di Milano (ultime aggiornate al 2018),
nella misura di euro 802.355,50, anche avvalendosi di una c.t.u.
medico legale, e, comunque, in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
chiedeva il risarcimento del danno morale o danno non patrimoniale da liquidarsi nella misura di euro 50.000,00
eventualmente da determinare anche in via equitativa, ex art. 1226
c.c., comunque in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
il risarcimento del danno da perdita della capacità
lavorativa specifica ed aspecifica: con condanna della parte convenuta in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, ex
art. 96 c.p.c.; il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi legali e moratori sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo.
Si costituiva la convenuta , Controparte_2
contestando estensivamente l'assunto attoreo, sottolineando invece il diligente comportamento medico-sanitario degli operatori intervenuti e concludeva affinché in via preliminare, venisse accertata e dichiarata l'inesistenza, invalidità e/o difetto di scopo della procedura di mediazione obbligatoria e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda;
perché si accertasse e dichiarasse la nullità dell'atto pagina 5 di 27 di citazione;
nel merito chiedeva accertarsi e dichiararsi la mancanza di responsabilità della convenuta nella causazione CP_1
dell'evento preteso da parte attrice;
in via gradata chiedeva accertarsi e dichiararsi l'applicabilità al caso di specie dell'esimente di cui all'art. 2236 c.c.; con rigetto nel merito delle avverse richieste e con condanna alla rifusione delle spese diritti ed onorari di causa, oltre
I.V.A. e C.P.A.
Chiedeva, in via subordinata procedersi alla compensatio lucri cum
damno.
Il giudice, su congiunta richiesta delle parti, concedeva i termini perentori, ex art. 183 comma 6 cpc.: quindi, sciogliendo la riserva ammetteva le prove testimoniali.
Ascoltati i testi di parte attrice, ritenutane l'opportunità, nominava i consulenti medico-legali, Dr. e Dr. , Persona_4 Persona_5
che depositavano la relazione in data 13.11.2023.
Esaurita la fase istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, il
G.I. tratteneva la medesima in riserva, concedendo alle parti i termini,
ex art.190 CPC, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'ammissibilità della domanda, alla luce del regolare espletamento delle attività necessarie e prodromiche all'instaurazione del giudizio (procedimento di mediazione) valutate le prove portate a supporto dalle parti in causa, la stessa deve essere rigettata. pagina 6 di 27 In ordine alla configurazione della responsabilità in capo alle strutture sanitarie presso la quale fu sottoposto alle terapie mediche, la parte attrice, nonché relativamente ai generali principi di diritto da applicarsi nel caso di specie, oggetto di approfondita analisi giurisprudenziale e dottrinale come evolutasi nel corso degli anni, si osserva quanto segue.
La Cassazione ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998;
Cass. n. 589/1999; Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003; Cass. n.
10297/2004, Cass. n.9085/2006).
A fondamento di detta responsabilità contrattuale, parte della giurisprudenza più risalente individuava un contratto avente il medesimo contenuto di quello stipulato con il professionista, pertanto un contratto d'opera professionale, con conseguente applicabilità del relativo regime (specialiter l'art. 2236 CC).
Tale impostazione appariva, tuttavia, imprecisa (non ricorrendo in tale fattispecie il requisito della personalità proprio del contratto d'opera intellettuale) e comunque insufficiente a fotografare il complesso delle prestazioni alle quali è tenuta la struttura sanitaria per effetto del contratto con il paziente.
pagina 7 di 27 Ecco perché appare preferibile l'orientamento più recente della giurisprudenza (già in nuce in Cass., Sez. Un., n. 9556/2002), che pone a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria.
Si è, in particolare, affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 CC, all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 CC, all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario,
quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere pagina 8 di 27 anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ” (Cass., n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass. n.
2042/2005).
Alla stregua di tale orientamento, dunque, oggetto della obbligazione non è solo la prestazione del medico, ma una prestazione complessa definita di “assistenza sanitaria”, fondata sul contratto atipico individuato dalla sentenza Cassazione n. 13066/2004 in base allo schema della “locatio operis”, con obbligazione di risultato;
unitario
è il criterio della responsabilità, sia per la casa di cura privata che pubblica, non essendo possibile differenziare la responsabilità in base alla natura del soggetto danneggiante, trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla nostra Carta costituzionale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura
(pubblica o privata) della struttura sanitaria, in entrambi i casi,
dunque, troveranno applicazione le norme civilistiche di cui agli artt.
1176, 1218 e 2236 CC (cfr. Cass. n. 5939/1993 e negli stessi termini
Cass. n. 4152/1995, Cass. n. 4058/2005); inoltre, è irrilevante, ai fini della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, lo status giuridico del medico in relazione alla struttura ospedaliera nella quale
è stato eseguito l'intervento o la prestazione: in ogni caso questi, nel momento in cui effettua la prestazione all'interno della struttura sanitaria, è considerato quale ausiliario necessario, sia in presenza che in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo pagina 9 di 27 comunque un collegamento tra la prestazione medica e l'organizzazione aziendale;
tale collegamento permane anche se il sanitario risulti essere “di fiducia” del paziente (Cfr. in tal senso Cass.
n. 10297/2004).
Acclarata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, secondo l'orientamento attualmente prevalente, tale responsabilità si fonderà: sulla norma generale di cui all'art. 1218 CC per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico
(responsabilità per fatto proprio); sulla previsione di cui all'art. 1228
CC, per i fatti dolosi e colposi dei terzi (sanitari, personale paramedico, ausiliario etc.) di cui si avvale la struttura sanitaria nell'adempimento dell'obbligazione (c.d. responsabilità oggettiva per fatto altrui).
In quest'ultimo caso, peraltro, la responsabilità sarà configurabile solamente nel caso in cui sia accertata la colpa del sanitario (oltre che il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno al paziente).
Alla stregua di quanto evidenziato sopra, le obbligazioni a carico della struttura sanitaria possono sintetizzarsi in:
1) prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post-operatoria;
2) prestazioni di tipo organizzativo relative anche alla sicurezza e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione;
3) vigilanza e custodia dei pazienti;
4) prestazione di natura alberghiera (vitto-riscaldamento-alloggio). pagina 10 di 27 Viene così esaltata, dalla dottrina e giurisprudenza più recenti,
l'affermazione di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria:
- non solo collegata all'intervento diagnostico e/o terapeutico dei medici, e all'attività strumentale ed accessoria del personale ausiliario, paramedico etc.;
- ma anche direttamente imputabile alla stessa struttura nel complesso, per i danni provocati dalla insufficiente organizzazione o dalla inefficienza dei servizi e delle attrezzature.
In definitiva, l'attività del medico all'interno della struttura sanitaria non è che un segmento della più complessa prestazione richiesta all'Ente e può, quindi, sussistere una responsabilità della struttura sanitaria anche in mancanza di responsabilità del personale sanitario.
In termini più chiari, la struttura sanitaria risponderà del danno da disorganizzazione nell'ipotesi di violazione dell'obbligo accessorio, connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria ex artt.
1175 e 1375 cod. civ.
Omologate le responsabilità della struttura sanitaria e del medico come responsabilità entrambe di natura contrattuale, si elidono per il paziente le differenze di regime giuridico a seconda che agisca nei confronti dell'ente ospedaliero o del medico dipendente: e ciò, in particolare, sia ai fini della rilevanza del grado della colpa (ex art. pagina 11 di 27 1176, comma 2 in combinato disposto con l'art. 1218 CC, nonché ex art. 2236 CC), di cui si è detto, che della ripartizione dell'onere probatorio.
In ordine a quest'ultimo profilo, è possibile distinguere due tappe fondamentali dell'evoluzione giurisprudenziale: ante e post intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001.
L'orientamento tradizionale della giurisprudenza, non poco criticato dalla dottrina, muovendo dalla considerazione che l'obbligazione del sanitario (e corrispondentemente della struttura sanitaria), in quanto professionale, è obbligazione di mezzi, differenzia il regime probatorio di queste ultime (artt. 1176, comma 2 e 2236 CC) rispetto a quello ordinario previsto dall'art. 1218 CC (riferibile, secondo tale tesi, alle sole obbligazioni di risultato).
In definitiva, mentre ai sensi dell'art.1218 CC sul creditore incombe l'onere di provare il titolo (contratto) dal quale scaturisce l'obbligazione e la scadenza del termine (se previsto) per l'adempimento, limitandosi ad allegare l'inadempimento (gravando ex adverso sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione: adempimento o impossibilità sopravvenuta della prestazione); nel caso di obbligazioni di mezzi, il creditore è altresì tenuto a provare l'inesatto adempimento.
Tale onere subisce, tuttavia, un temperamento nel caso di interventi operatori di routine o comunque di non difficile esecuzione ai quali pagina 12 di 27 consegua un risultato (inaspettatamente) peggiorativo delle condizioni finali del paziente.
In tali casi, infatti, la Cassazione ha più volte affermato che “la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. n. 6141/1978; Cass. n. 6220/1988;
Cass. n. 3492/2002).
Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che:
- spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente l'inesatto adempimento del medico, ovvero le modalità di negligente esecuzione dell'intervento;
- ovvero spetta al paziente provare che si tratta di un intervento di routine o comunque di facile esecuzione dal quale è derivato un esito peggiorativo e al medico fornire la prova liberatoria dell'esatto adempimento o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (sub specie di mancanza di colpa: cfr. su tutte Cass. n. 4852/1999 e Cass.
n. 1127/1998).
In quest'ultimo caso, alcuna parte della dottrina ha parlato di metamorfosi dell'obbligazione di mezzi in obbligazione di (quasi) pagina 13 di 27 risultato, anche al fine di sconfessare l'utilità della stessa distinzione tra i due tipi di obbligazione. Altra parte (e con essa la giurisprudenza prevalente), in modo più cauto, ha invece precisato che non si verifica alcuna metamorfosi sul piano sostanziale, ma opera più
semplicemente sul piano processuale il principio res ipsa loquitur:
vale a dire una presunzione relativa di responsabilità in tutti i casi in cui l'operato del medico presenti aspetti tali da rendere giuridicamente presumibile una negligenza professionale.
I risultati sopra riassunti sono stati riletti da una giurisprudenza più
recente (specialiter Cass. nn. 10297, 11488 e 9471 del 2004), alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite
con la sentenza 30.10.01, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di pagina 14 di 27 doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento.
Applicando detti principi alla responsabilità professionale del medico, la Cassazione inaugura un nuovo orientamento, secondo il quale “il paziente che agisce in giudizio deducendo deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento” (Cass.
n.10297/2004 e Cass. n.9085/2006).
Più precisamente, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
“La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà
non rileva dunque più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà” (Cass. n. 10297/2004).
pagina 15 di 27 Tali conclusioni, del resto, appaiono pienamente coerenti con i principi tradizionalmente posti alla base del riparto dell'onere probatorio:
- il principio di c.d. persistenza del diritto in capo al creditore,
gravando sul debitore la prova contraria della sua estinzione;
- e di c.d. vicinanza o riferibilità della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.
Significativo è, con riferimento a quest'ultimo principio, il ragionamento di Cass. 21.0.04, n. 11488, la quale afferma che “la prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell'adempimento è sempre riferibile alla sfera d'azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più
l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore”.
E ancora, se nell'obbligazione di mezzi l'oggetto della prestazione è un comportamento diligente e, specularmente, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione,
“non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione, tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche pagina 16 di 27 che governano il tipo di attività alla quale il debitore è tenuto” (Cass.
n. 10297/2004 cit.).
Quindi, per il principio di vicinanza della prova, compete al medico,
che è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore nonché del bagaglio conoscitivo necessario, provare l'esatto adempimento o l'incolpevole inadempimento.
Con la precisazione, peraltro, che la prova cui è tenuto il medico (e la struttura sanitaria) dell'assenza di colpa non va intesa come “prova negativa”, bensì come prova positiva del fatto contrario (ovvero che la prestazione è stata eseguita diligentemente).
Pertanto, la trasposizione della sentenza delle Sezioni Unite del 2001 si è tradotta in un ribaltamento dell'onere della prova in punto di inadempimento, essendo il creditore-paziente tenuto solo ad allegarlo.
Il nesso causale, al di là e prima di qualsivoglia analisi di prevedibilità/evitabilità soggettiva, è, puramente e semplicemente, la relazione esterna intercorrente tra comportamento ed evento,
svincolata da qualsivoglia giudizio di prevedibilità soggettiva: la rigorosa oggettivazione del concetto di eziologia dell'evento consente di tenere irrinunciabilmente distinti i due piani di analisi strutturale dell'illecito, fungendo la colpa come limite alla oggettiva affermazione della responsabilità una volta accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento.
Quanto al riparto dell'onus probandi, con specifico riferimento alla responsabilità medica, si afferma che: il positivo accertamento del pagina 17 di 27 nesso di causalità deve formare oggetto di prova da parte del danneggiato-paziente, in quanto elemento costitutivo della domanda risarcitoria;
la colpa medica, alla luce dell'orientamento ormai ampiamente condiviso, deve solo essere allegata dal paziente,
gravando ex adverso sul medico la prova liberatoria dell'assenza della stessa (si v. anche Cassazione civile sez. III 12/09/2013 n.
20904: “Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il
medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto
contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione, "inter partes",
dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto
della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un
rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a
far valere un inadempimento oggettivo. Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia
stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua
funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si
sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita
nella serie causale che ha condotto all'evento di danno,
rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata
richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente ”). pagina 18 di 27 Tanto premesso, deve rilevarsi che – nel caso di specie –delle allegazioni e narrazioni in fatto operate dall'attore della vicenda approdata all'esame del Tribunale - nessuna prova concreta è stata fornita al fine di determinare la responsabilità invocata.
Incontestata, dunque, la circostanza del ricovero di Parte_1
presso la struttura del nosocomio di Nocera Inferiore (Sa) alla
[...]
data predetta e della sottoposizione del medesimo alle cure sanitarie come ritenute opportune, è stata espletata, nel corso del giudizio, la consulenza medico legale.
Ebbene, i consulenti nominati dal Tribunale, medico legale e specialista neurochirurgo, hanno rassegnato delle conclusioni che possono ritenersi sufficientemente condivisibili in ordine alla mancanza di responsabilità in capo ai sanitari, nonché della struttura sanitaria di Nocera Inferiore: gli Ausiliari hanno accertato e confermato che “1) L'intervento chirurgico è stato proposto per il persistere della sintomatologia dolorosa e le parestesie alle mani e ai
piedi da più di un anno e preso atto della refrattarietà al trattamento
conservativo: immobilizzazione in collare e farmacoterapia. È
opinione dei CTU che il trattamento subito sia stato utile, necessario
e non ulteriormente differibile e siano state attuate le fasi procedurali
secondo i dettami comuni della letteratura più accreditata.
2) L'intervento di discectomia cervicale anteriore con fusione -ACDF
– rappresenta l'intervento più accreditato, fra le tecniche chirurgiche descritte, in quanto consente la rimozione della patologia e la pagina 19 di 27 risoluzione della instabilità ricorrente eseguendo una fusione. È una
delle operazioni più comuni sulla colonna cervicale eseguite negli
Stati Uniti (stimata in 137.000 ACDF /anno). Pertanto, e un atto di
facile e routinaria esecuzione in mani esperte quali quelle di specialisti neurochirurghi. Dall'esame documentale si evince che il caso descritto nell'atto introduttivo non ha avuto carattere di straordinarietà ed eccezionalità. Gli obiettivi prefissati di rimozione chirurgica del disco e dell'ernia e di fissazione con cages sono stato
raggiunti. Da ciò si deduce che l'intervento è stato ben eseguito con
tecnica microchirurgica ed utilizzando materiale protesico di alta
qualità. Non vi sono state complicazioni. In particolare:
· La paralisi spastica completa dell'arto superiore destro associata ad una paralisi dell'arto inferiore omolaterale, denunciate in citazione, non è stata evidenziata all'esame obiettivo peritale che invece ha rilevato una notevole compromissione funzionale dei
movimenti passivi di abduzione e rotazione della spalla sinistra.
· La cofosi destra, non meglio diagnosticata, non è annoverata fra le
complicanze di intervento di ACDF, e non trova nesso di causalità in
quanto non sussistono i requisiti: topografico, dell'efficienza quali e quantitativa, dell'esclusione di altra causa e della seriazione fenomenica.
· La menomazione dell'efficienza estetica, allo stato attuale, si manifesta con un atteggiamento coatto della testa, dovuto a notevole contrattura del muscolo sterno cleidomastoideo di sinistra. L'origine pagina 20 di 27 del disturbo e di natura muscolare/osteoarticolare. Anch'esso non riportato quale complicanza in letteratura ed attribuibile a processi
muscolari ed osteoarticolari che non trovano nesso causale con
l'intervento chirurgico.
- La rigidità articolare del rachide cervicale, con deformazioni
acquisite del collo non trova giustificazione in quanto una fusione a
uno o due livelli nella colonna inferiore (da C4 a C7) ha un impatto
minimo sulla gamma complessiva di movimento del collo in quanto le
articolazioni più mobili del collo non sono fuse. Oltretutto la protesi
M6, impiantata, e un disco artificiale, definito mobile, in quanto
riproduce in maniera similare la struttura anatomica del disco
naturale e ne fornisce le stesse caratteristiche di movimento.
-La psicosi maniaco-depressiva reattiva post-operatoria, e riportata,
quale unica diagnosi, come depressione ansiosa, già prima dell'intervento chirurgico. In seguito, visite specialistiche hanno riguardato adeguamento terapeutico senza diagnosi. Nel caso in
oggetto il dolore cronico, di natura muscolotendinea, articolare,
artrosica può accompagnarsi ad una importante componente
emozionale e psico relazionale. Tuttavia, il danno psichico e
risarcibile in quanto danno conseguenza. Il soggetto che ha subito un
danno psichico dovrà quindi produrre in giudizio la documentazione
medica dalla quale si evincono gli accertamenti, le diagnosi, le cure,
le prescrizioni e tutto quanto necessario a seguito dell'evento
pregiudizievole e delle conseguenze che ne sono derivate. Nella pagina 21 di 27 fattispecie, la documentazione agli atti è del tutto carente in tal senso
né la consulenza tecnica di ufficio può sostituire l'onere probatorio
in capo all'attore. Non ritenendosi inoltre, che i problemi di salute denunciati sul versante fisico siano configurabili nel quadro del
danno biologico da responsabilità medica anche alla sofferenza
psichica, in qualità di danno conseguenza, non si può attribuire nesso di causalità derivante dall'intervento del 24.02.2015. Pertanto,
i CTU giungono alla conclusione che i danni lamentati e riportati dal
sig. non siano eziologicamente Parte_1
imputabili al mancato rispetto da parte dei sanitari, per omissione
della media diligenza, mediante una condotta omissiva o commissiva,
di quelle regole precise acquisite per comune consenso e costituenti
il necessario corredo del professionista che si dedichi al settore della
medicina in esame. 3) Le attuali condizioni di salute del paziente non sono causalmente riconducibili, “secondo la logica del più probabile che non”, a condotta omissiva o commissiva, tale da configurare
negligenza, imprudenza ed imperizia sotto il profilo professionale,
ascrivibili alle parti resistenti. La condotta professionale dei sanitari
che lo ebbero in cura, prima, durante e dopo l'intervento chirurgico del 24 febbraio 2015, si ritiene non abbia determinato un danno alla
salute, la compromissione, cioè, della validità psicofisica del
soggetto. 4) Alla luce delle precedenti considerazioni, ai fini della
valutazione medico – legale del danno biologico e della invalidità
permanente non si ritiene rilevabile una percentuale di invalidità pagina 22 di 27 nell'ambito della responsabilità civile in nesso di causalità con gli eventi per cui e causa. Ne altrimenti quantificabile una inabilita
temporanea. 5) Per quanto riguarda l'eventuale incidenza che tale
compromissione abbia avuto e/o abbia sulla capacità lavorativa
propria del medesimo, sia temporanea che permanente, occorre
premettere che lo stesso è risarcibile solo in quanto danno
conseguenza. Non ritenendosi che i problemi di salute denunciati
siano configurabili nel quadro del danno biologico da responsabilità
medica, alla riduzione delle capacità lavorative specifiche ed
aspecifiche associata a notevole perdita di chance, non si può
attribuire nesso di causalità con l'intervento del 24.02.2015. 6)
All'esame degli atti, si rivela una carenza documentale. (RMN preoperatoria del febbraio 2014; EMG consigliata, ma mai eseguita;
visite psichiatriche prive di diagnosi). Sono documentate cure
erogate dal SSN sul territorio ma non si precisa in che misura il
costo e a carico della parte lesa. 7) Non si rileva ammontare delle
spese e di cura eventualmente da sostenere, né si possono chiarire eventuali rischi e difficolta di trattamenti medico-chirurgici.”
Non sono ravvisabili profili di responsabilità del personale sanitario per l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente derivante dal mancato consenso informato in ordine alle conseguenze ed ai rischi legati all'espletamento degli interventi chirurgici cui si è
sottoposta.
pagina 23 di 27 Sul punto deve premettersi che il consenso al trattamento sanitario può essere manifestato in forma orale, senza la necessità di una specifica documentazione a supporto della sua espressione da parte del paziente;
tanto emerge dalla lettura del disposto di cui all'art. 35,
comma II del Codice di deontologia medica ai sensi del quale il
“consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sull'integrità
fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33”.
In linea generale, vale il principio di libertà della forma, ad eccezione dei casi in cui la legge, per ragioni di opportunità o di certezza del diritto, richieda una forma particolare. Precisamente, in materia sanitaria, il legislatore italiano ha previsto espressamente la forma scritta del consenso informato in alcuni casi particolari: a) art. 2 della
Legge n. 458/1967 sul trapianto del rene tra persone viventi, che,
peraltro, a tal fine prevede un'apposita procedura di volontaria giurisdizione;
b) art. 2, lett. l) del D.lgs. n. 211/2003 sulla sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;
c) art. 6 della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita il quale dispone che la volontà di entrambi i soggetti della coppia sia espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo le modalità
da definirsi con decreto ministeriale;
d) art. 14 della Legge n. pagina 24 di 27 194/1978 sulla interruzione volontaria della gravidanza;
e) art. 2 della
Legge n. 164/1982 sulla rettificazione in materia di attribuzione di sesso;
f) Legge n. 107/1990 sulle attività trasfusionali;
g) Legge n.
219/2005 sul prelievo per donazione del sangue.
Al di fuori di questi casi -tra i quali all'evidenza non rientra l'ipotesi in esame - il consenso, pur necessariamente “informato”, può essere assunto in qualsiasi forma;
conseguentemente, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la relativa prova può
essere offerta con mezzi diversi dalla dichiarazione scritta (da ultimo Cass. civ. sent. n. 32124 del 2019). Ciò detto, l'attore, pur lamentando l'asserita lesione del proprio diritto all'autodeterminazione per effetto della mancata informazione circa le conseguenze derivanti dalla sottoposizione all'intervento censurato,
non offre alcuna indicazione relativa ad un ipotetico contegno alternativo cui si sarebbe eventualmente determinato, una volta ricevuta un'informativa esaustiva. Eppure la prova del nesso causale tra omessa informativa e danno (alla salute e alla libertà di autodeterminazione) grava sul paziente, in ossequio al principio della causalità giuridica cristallizzato nel disposto di cui all'art. 1223 c.c.
In tal senso va richiamato l'orientamento costante della Corte di
Cassazione, secondo cui “in tema di responsabilità medica, qualora l'intervento non sia preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili,
il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il pagina 25 di 27 paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 2847 del 09/02/2010).
Orbene, nel caso di specie, alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione risulta specificamente allegata né provata dalla parte istante, sicché la relativa pretesa risarcitoria non può
trovare accoglimento.
Le spese sono regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda per quanto di ragione.
- Compensa integralmente le spese di lite.
- Pone a definitivo carico dell'attore , le spese Parte_1
di consulenza medico legale come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Salerno, lì 24 gennaio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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