TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. ____ / 2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona
dei signori magistrati: Ruolo Generale
Dott. Giuseppe Di Sabato - Presidente
Dott. Valeria Guaragnella - Giudice rel. N. 843/ 2025
Dott. Sara Mazzotta - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Reg. Repertorio nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine
TRA
N. ____ / 2025 (padre dell'interdicendo), rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. F. Guaglianone
- RICORRENTI -
E
Reg. Cronologico
, nato il [...] a [...] CP_1
- INTERDICENDO –
N. ____ / 2025 NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
- INTERVENTORE EX LEGE -
* * * * * * * * * *
All'udienza del 4.4.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, di cui al Depositata il
relativo verbale, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
__ / __ / 2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.1.2025 il ricorrente deduceva di essere padre dell'interdicendo , affetto da disturbo ossessivo compulsivo di alta CP_1
gravità ed altamente invalidante, tale da rendere limitata la sua autonomia personale
Pubblicata il negli atti elementari della vita.
Riteneva il ricorrente la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 414 e ss. c.c., e
__ / __ / 2025 chiedeva che, espletate le formalità di rito e previo esame dell'interdicendo, fosse
Oggetto: interdizione
pronunciata l'interdizione dello stesso.
Con decreto del Presidente della 1^ sezione civile di questo Tribunale si nominava il Giudice
Istruttore e si fissava l'udienza per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione del ricorrente e delle altre persone indicate in ricorso, nonché del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 4.4.2025, si procedeva all'audizione del ricorrente ed all'esame dell'interdicendo. All'esito dell'esame dell'interdicendo, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione di merito e il ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti chiedendo disporsi l'amministrazione di sostegno. Il G.I., preso atto di ciò, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che nel giudizio di interdizione parenti ed affini dell'interdicendo, che ai sensi dell'art. 712 c.p.c. devono essere indicati nel ricorso introduttivo ed ai quali il ricorso medesimo deve essere notificato, non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito "consultivo" e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Di talché, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti ne' chiamati in primo grado, sarebbero facoltizzati ad impugnare la prima sentenza soltanto deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione e tali da far decidere il giudizio diversamente (Cass. n. 1023/1982; Cass. n.
2218/1989; Cass. n. 15346/2000; Cass n. 9628/2009). Orbene, nel caso di specie, non si ritiene di disporre l'audizione dei parenti non costituiti, considerato che i predetti parenti dell'interdicendo, non occupandosene direttamente, non sarebbero in grado di riferire elementi utili ai fini della decisione ed anche al fine di salvaguardare l'interesse dell'interdicendo alla speditezza e snellezza del procedimento di tutela.
La domanda di interdizione, all'esito dell'espletata istruttoria, non può trovare accoglimento.
Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette” – sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico,
l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ed anche la
Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al
Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così: Cass., n. 13584/2006).
Dunque, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Come ribadito dalla Suprema Corte “ nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione
e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass civ. sez. I, 22 aprile 2009. n. 9628).
L'interdizione può quindi essere applicata se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare.
L'art. 404 c.c. prevede la nomina dell'amministratore di sostegno a favore della persona “che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”, il che significa che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva.
In particolare, l'amministrazione di sostegno sarà preferibile in tutti quei casi in cui sia necessaria un'attività di tutela minima, in relazione, tra le altre cose, alla scarsa consistenza del patrimonio del soggetto debole, alla semplicità delle operazioni da svolgere, e all'attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività svolta nel suo interesse.
Ciò premesso, nel caso di specie, non pare necessario applicare la misura di protezione di cui all'art. 414 cc, dal momento che, alla luce della disciplina delle misure di protezione, un'adeguata tutela di può essere realizzata applicando l'amministrazione di CP_1
sostegno.
Infatti, l'esame dell'interdicendo, che è apparso in buone condizioni fisiche ed è in grado di deambulare, ha evidenziato come la complessiva condizione di menomazione psico-fisica dello stesso non comporti la sua totale incapacità di comprendere, ricordare e volere.
Invero, l'interdicendo, che si è mostrato sereno e abbastanza disponibile al dialogo, ha risposto prontamente a tutte le domande a lui rivolte, dimostrando, tuttavia, di non essere completamente orientato nello spazio e nel tempo (sapeva di trovarsi in tribunale anche se non era conscio del motivo per cui si trovasse lì; ricordava l'esatto giorno della settimana, ma non il mese), ma risultava essere conscio dell'attuale valore del denaro (ha riconosciuto la banconota da € 20,00 ed affermava di poter acquistare un litro di latte con la banconota mostratagli). Inoltre, ha riconosciuto e indicato il padre, presente in aula, ricordando il suo nome, ma non quello della madre (ormai deceduta). Ha riferito di saper leggere e scrivere ed è stato in grado di apporre la propria firma.
In definitiva, l'interdicendo, pur avendo dimostrato discrete capacità cognitive, necessita di un sostegno per la gestione patrimoniale atteso che non appare, nel complesso, in grado di operare scelte autonome e del tutto responsabili. Inoltre, il padre dell'interdicendo, ascoltato nel corso dell'udienza, ha riferito che percepisce complessivamente circa € CP_1
1.300/1.400,00 mensili a titolo di indennità di accompagnamento, pensione di invalidità e pensione di reversibilità della madre, che è proprietario di 1/4 di due immobili siti in Bari (uno in via Benedetto Croce, ove abita con il padre, ed un altro in via Grimoaldo degli Affaraniti
n.19), del 50% di un immobile al mare a S. Foca. L'interdicendo è inoltre titolare di un conto corrente, cointestato con il padre, dove confluiscono le sue pensioni con un saldo attivo di circa
€ 960.000,00.
Ebbene, le attuali esigenze di protezione evidenziano la necessità che sia CP_1
assistito e accompagnato nelle decisioni riguardanti la sua salute e la gestione del suo cospicuo patrimonio, sicchè appare allo stato sufficiente garantirgli una siffatta assistenza ed un siffatto accompagnamento attraverso la meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno. In definitiva, l'amministrazione di sostegno è, nel caso di specie, misura sufficiente sia in considerazione delle esigenze gestionali da soddisfare, sia per il fatto che il beneficiario vive in un ambiente circoscritto e protetto che non lo espone al pericolo di compiere atti pregiudizievoli.
Pertanto, va rigettata la domanda di interdizione e, nel contempo, va disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di sua competenza nell'ambito di un procedimento di amministrazione di sostegno.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 23.1.2025 da con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1
Rigetta la richiesta di interdizione di , nato il [...] a [...]; CP_1
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 418 c.c.;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
15.04.25.
Il Giudice estensore Il Presidente
Valeria Guaragnella Giuseppe Di Sabato
N. ____ / 2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona
dei signori magistrati: Ruolo Generale
Dott. Giuseppe Di Sabato - Presidente
Dott. Valeria Guaragnella - Giudice rel. N. 843/ 2025
Dott. Sara Mazzotta - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Reg. Repertorio nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine
TRA
N. ____ / 2025 (padre dell'interdicendo), rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. F. Guaglianone
- RICORRENTI -
E
Reg. Cronologico
, nato il [...] a [...] CP_1
- INTERDICENDO –
N. ____ / 2025 NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
- INTERVENTORE EX LEGE -
* * * * * * * * * *
All'udienza del 4.4.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, di cui al Depositata il
relativo verbale, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
__ / __ / 2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.1.2025 il ricorrente deduceva di essere padre dell'interdicendo , affetto da disturbo ossessivo compulsivo di alta CP_1
gravità ed altamente invalidante, tale da rendere limitata la sua autonomia personale
Pubblicata il negli atti elementari della vita.
Riteneva il ricorrente la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 414 e ss. c.c., e
__ / __ / 2025 chiedeva che, espletate le formalità di rito e previo esame dell'interdicendo, fosse
Oggetto: interdizione
pronunciata l'interdizione dello stesso.
Con decreto del Presidente della 1^ sezione civile di questo Tribunale si nominava il Giudice
Istruttore e si fissava l'udienza per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione del ricorrente e delle altre persone indicate in ricorso, nonché del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 4.4.2025, si procedeva all'audizione del ricorrente ed all'esame dell'interdicendo. All'esito dell'esame dell'interdicendo, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione di merito e il ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti chiedendo disporsi l'amministrazione di sostegno. Il G.I., preso atto di ciò, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che nel giudizio di interdizione parenti ed affini dell'interdicendo, che ai sensi dell'art. 712 c.p.c. devono essere indicati nel ricorso introduttivo ed ai quali il ricorso medesimo deve essere notificato, non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito "consultivo" e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Di talché, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti ne' chiamati in primo grado, sarebbero facoltizzati ad impugnare la prima sentenza soltanto deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione e tali da far decidere il giudizio diversamente (Cass. n. 1023/1982; Cass. n.
2218/1989; Cass. n. 15346/2000; Cass n. 9628/2009). Orbene, nel caso di specie, non si ritiene di disporre l'audizione dei parenti non costituiti, considerato che i predetti parenti dell'interdicendo, non occupandosene direttamente, non sarebbero in grado di riferire elementi utili ai fini della decisione ed anche al fine di salvaguardare l'interesse dell'interdicendo alla speditezza e snellezza del procedimento di tutela.
La domanda di interdizione, all'esito dell'espletata istruttoria, non può trovare accoglimento.
Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette” – sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico,
l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ed anche la
Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al
Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così: Cass., n. 13584/2006).
Dunque, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Come ribadito dalla Suprema Corte “ nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione
e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass civ. sez. I, 22 aprile 2009. n. 9628).
L'interdizione può quindi essere applicata se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare.
L'art. 404 c.c. prevede la nomina dell'amministratore di sostegno a favore della persona “che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”, il che significa che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva.
In particolare, l'amministrazione di sostegno sarà preferibile in tutti quei casi in cui sia necessaria un'attività di tutela minima, in relazione, tra le altre cose, alla scarsa consistenza del patrimonio del soggetto debole, alla semplicità delle operazioni da svolgere, e all'attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività svolta nel suo interesse.
Ciò premesso, nel caso di specie, non pare necessario applicare la misura di protezione di cui all'art. 414 cc, dal momento che, alla luce della disciplina delle misure di protezione, un'adeguata tutela di può essere realizzata applicando l'amministrazione di CP_1
sostegno.
Infatti, l'esame dell'interdicendo, che è apparso in buone condizioni fisiche ed è in grado di deambulare, ha evidenziato come la complessiva condizione di menomazione psico-fisica dello stesso non comporti la sua totale incapacità di comprendere, ricordare e volere.
Invero, l'interdicendo, che si è mostrato sereno e abbastanza disponibile al dialogo, ha risposto prontamente a tutte le domande a lui rivolte, dimostrando, tuttavia, di non essere completamente orientato nello spazio e nel tempo (sapeva di trovarsi in tribunale anche se non era conscio del motivo per cui si trovasse lì; ricordava l'esatto giorno della settimana, ma non il mese), ma risultava essere conscio dell'attuale valore del denaro (ha riconosciuto la banconota da € 20,00 ed affermava di poter acquistare un litro di latte con la banconota mostratagli). Inoltre, ha riconosciuto e indicato il padre, presente in aula, ricordando il suo nome, ma non quello della madre (ormai deceduta). Ha riferito di saper leggere e scrivere ed è stato in grado di apporre la propria firma.
In definitiva, l'interdicendo, pur avendo dimostrato discrete capacità cognitive, necessita di un sostegno per la gestione patrimoniale atteso che non appare, nel complesso, in grado di operare scelte autonome e del tutto responsabili. Inoltre, il padre dell'interdicendo, ascoltato nel corso dell'udienza, ha riferito che percepisce complessivamente circa € CP_1
1.300/1.400,00 mensili a titolo di indennità di accompagnamento, pensione di invalidità e pensione di reversibilità della madre, che è proprietario di 1/4 di due immobili siti in Bari (uno in via Benedetto Croce, ove abita con il padre, ed un altro in via Grimoaldo degli Affaraniti
n.19), del 50% di un immobile al mare a S. Foca. L'interdicendo è inoltre titolare di un conto corrente, cointestato con il padre, dove confluiscono le sue pensioni con un saldo attivo di circa
€ 960.000,00.
Ebbene, le attuali esigenze di protezione evidenziano la necessità che sia CP_1
assistito e accompagnato nelle decisioni riguardanti la sua salute e la gestione del suo cospicuo patrimonio, sicchè appare allo stato sufficiente garantirgli una siffatta assistenza ed un siffatto accompagnamento attraverso la meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno. In definitiva, l'amministrazione di sostegno è, nel caso di specie, misura sufficiente sia in considerazione delle esigenze gestionali da soddisfare, sia per il fatto che il beneficiario vive in un ambiente circoscritto e protetto che non lo espone al pericolo di compiere atti pregiudizievoli.
Pertanto, va rigettata la domanda di interdizione e, nel contempo, va disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di sua competenza nell'ambito di un procedimento di amministrazione di sostegno.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 23.1.2025 da con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1
Rigetta la richiesta di interdizione di , nato il [...] a [...]; CP_1
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 418 c.c.;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
15.04.25.
Il Giudice estensore Il Presidente
Valeria Guaragnella Giuseppe Di Sabato